832.206.2

# Ordinanza sulle tariffe degli stabilimenti e delle case di cura nell’assicurazione contro gli infortuni

del 17 settembre 1986 (Stato 1° gennaio 1986)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 56 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981[^1]sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF),

ordina:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.206.2--1}
In assenza di convenzione, ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 LAINF, tra gli assicuratori e gli stabilimenti o le case di cura è determinante la convenzione sulla collaborazione e le tariffe stipulata con l’INSAI.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--832.206.2--2}
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1986.

[^1]: RS  **832.20**