832.208

# Ordinanza che fissa i premi supplementari per la prevenzione degli infortuni

del 6 luglio 1983 (Stato 1° gennaio 1994)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 87 capoverso 1 e 88 capoverso 2 della legge federale<br />del 20 marzo 1981[^1]sull’assicurazione contro gli infortuni,

ordina:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.208--1}
1. Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali è pari al 6,5 per cento dei premi netti dell’assicurazione contro gli infortuni professionali.
2. Per le aziende che, secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983[^2]sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sottostanno solo in parte alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, il premio supplementare è calcolato secondo la seguente tabella:

| Quota della massa salariale per lavori<br>non assoggettati rispetto alla massa<br>salariale complessiva sottoposta ai premi | Aliquota<br>del premio supplementare<br>In % |
| --- | --- |
| meno del 10% | 6.5 |
| dal 10% | 6,0 |
| dal 26% | 5,5 |
| dal 42% | 5,0 |
| dal 58% | 4,5 |
| dal 74% | 4,0 |
| dal 90% | 3,5[^3] |

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--832.208--2}
Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali è pari allo 0,75 per cento dei premi netti dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--832.208--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.

[^1]: RS  **832.20**
[^2]: RS  **832.30**
[^3]: Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU  **1987**  832).