832.27

# Decreto federale che approva la convenzione concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro, adottata dalla settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro

del 9 giugno 1927 (Stato 9 giugno 1927)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

in applicazione dell’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 1926,

decreta:

## **I.** {#lvl_I}
Il Consiglio federale è autorizzato:
a. a ratificare a suo tempo la convenzione del 5 giugno 1925[^2]concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro, adottata dalla settima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro.
b. a conchiudere con certi Stati degli accordi per la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazione dei danni cagionati da infortuni del lavoro.

## **II.** {#lvl_II}
Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

[^1]: RS  **101**
[^2]: RS  **0.832.27**