832.311.18

# Legge federale concernente l’indicazione del peso sui grossi colli destinati ad essere trasportati per battello

del 28 marzo 1934 (Stato 1° ottobre 1934)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 34^ter^della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1933,

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.311.18--1}
1. I colli o altri oggetti pesanti mille chilogrammi o più di peso lordo, consegnati entro i confini del territorio della Confederazione Svizzera e destinati ad essere trasportati per mare o per via navigabile interna, devono portare l’indicazione del loro peso, segnato all’esterno in modo chiaro e durevole.
2. Eccezionalmente, quando per ragioni speciali sia impossibile determinare il peso esatto, sul collo si deve segnare il peso approssimativo, con indicazione che faccia chiaramente risaltare che si tratta soltanto d’una approssimazione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--832.311.18--2}
1. Il peso dev’essere segnato prima dell’imbarcazione e prima che il collo abbia lasciato il territorio della Confederazione Svizzera.
2. L’obbligo di segnare il peso incombe allo speditore e ai suoi rappresentanti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--832.311.18--3}
1. La presente legge non si applica ai materiali trasportati alla rinfusa.
2. Sono parimente esentate le merci in transito, a meno che esse siano rispedite dalla Svizzera con nuovi documenti di trasporto.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--832.311.18--4}
1. I Cantoni sono incaricati di vigilare all’esecuzione della presente legge; essi designano gli organi d’esecuzione.
2. Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza. Può chiedere ai Cantoni dei rapporti sull’esecuzione.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--832.311.18--5}
1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non indica il peso conformemente a quanto prescrivono gli articoli 1 e 2 sarà punito con una multa di cinquecento franchi al più.
2. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale del 4 febbraio 1853[^2].
3. Spetta ai Cantoni di perseguire e giudicare le infrazioni.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--832.311.18--6}
1. Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.
2. Esso è incaricato della sua esecuzione.

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 1934[^3]

[^1]: RS  **101**
[^2]: [RU **III** 335, **VI** 284 art. 5, **19** 250, **28** 127 art. 227 cpv. 1 n. 6; CS **7** 813 art. 48;RS  **312.0**  art. 342 cpv. 2 n. 3, **734.0**  art. 61, **783.0**  art. 69 n. 4,RS  **311.0**  art. 398 cpv. 2 lett.*a* ]. Ora: le disposizioni generali del CP (art. 334 CP –RS  **311.0** ).
[^3]: DCF del 23 lug. 1934 (RU **50** 714).