832.312.12

# Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione

(Ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione)

del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 1981[^1]sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);<br />visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 1964[^2]sul lavoro,

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--1}
1. La presente ordinanza stabilisce le misure che devono essere prese per assicurare la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell’utilizzo di attrezzature a pressione.
2. Essa si applica a:
a. attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento, per le quali è stata fissata secondo l’articolo 10 una pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]) superiore a 0,5 bar e nelle quali il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 200;
b. recipienti a pressione con contenuti gassosi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 3000;
c. recipienti a pressione con contenuti fluidi e senza rischio di surriscaldamento, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 50 bar e il prodotto della pressione per il volume (bar × litri) è superiore a 10 000;
d. tubazioni contenenti vapore o acqua calda con una temperatura superiore a 110 °C, la cui pressione di concessione (PC) è superiore a 2 bar, la dimensione nominale (DN) è superiore a 100 e il prodotto della pressione per la dimensione nominale (bar × DN) è superiore a 3500;
e. accessori di sicurezza e accessori a pressione da montare su attrezzature a pressione secondo le lettere a–d.
3. La presente ordinanza si applica anche alle attrezzature a pressione che sottostanno all’ordinanza del 29 novembre 2002[^3]concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o all’ordinanza del 3 dicembre 1996[^4]concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD), purché adempiano i criteri del capoverso 2 e siano utilizzate in modo fisso.

##### **Art. 2** Altro diritto applicabile {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--2}
Per quanto la presente ordinanza non preveda un disciplinamento speciale, si applicano in particolare l’ordinanza del 19 dicembre 1983[^5]sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e l’ordinanza 4 del 18 agosto 1993[^6]concernente la legge sul lavoro.

##### **Art. 3** Definizioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--3}
Si applicano le definizioni contenute nell’ordinanza del 20 novembre 2002[^7]sulle attrezzature a pressione.

##### **Art. 4** Esigenze relative alle attrezzature a pressione {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--4}
1. Possono essere impiegate soltanto attrezzature a pressione che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la dovuta cura, non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. L’esigenza di cui al capoverso 1 è considerata in particolare adempiuta se l’azienda utilizza attrezzi a pressione che osservano le disposizioni relative alla messa in circolazione contenute nel corrispondente atto normativo.
3. Occorre provvedere, mediante misure appropriate, affinché la pressione massima e la temperatura massima ammissibili, specificate dal fabbricante per una determinata attrezzatura a pressione, non possano essere superate durante l’utilizzazione.

##### **Art. 5** Montaggio e installazione di attrezzature a pressione {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--5}
Le attrezzature a pressione e i relativi dispositivi devono essere montati e installati osservando le indicazioni del fabbricante e integrati nell’ambiente di lavoro in maniera che:
a. le sostanze che ne fuoriescono, in particolare i liquidi, i gas e i vapori, non possano accumularsi o diffondersi in maniera pericolosa; all’occorrenza, i locali devono essere sufficientemente ventilati;
b. le sostanze che fuoriescono dai dispositivi destinati a limitare la pressione siano evacuate senza pericolo;
c. gli effetti esterni, in particolare meccanici, termici o chimici, non possano provocare pericoli.

##### **Art. 6** Protezione contro le esplosioni {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--6}
In prossimità di attrezzature a pressione contenenti fluidi infiammabili devono essere prese misure di protezione adeguate contro il rischio d’incendio e d’esplosione.

##### **Art. 7** Protezione contro l’accesso non autorizzato {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--7}
Le attrezzature a pressione e le loro valvole devono essere sufficientemente protette contro l’accesso non autorizzato che può provocare pericoli.

##### **Art. 8** Manutenzione {#sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--8}
1. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante. A tale proposito occorre tener conto della loro destinazione e ubicazione.
2. La manutenzione dev’essere eseguita secondo un piano stabilito in anticipo e i risultati vanno documentati.

##### **Art. 9** Utilizzazione di attrezzature a pressione appartenenti a terzi {#sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--9}
Chiunque ottiene che un terzo gli metta a disposizione un’attrezzatura a pressione è responsabile del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.

##### **Art. 10** Fissazione della pressione di concessione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--10}
Prima della messa in servizio di un’attrezzatura a pressione, l’azienda deve fissare la pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]). Quest’ultima non dev’essere superiore alla pressione massima ammissibile (PS), specificata dal fabbricante, di cui all’articolo 2 numero 8 della direttiva 2014/68/UE[^8](direttiva UE sulle attrezzature a pressione), a cui rimanda l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 2015[^9]sulle attrezzature a pressione.

## **Sezione 2:** Obbligo di notifica e ispezione {#sec_2}
##### **Art. 11** Obbligo di notifica {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--11}
1. L’azienda deve notificare per scritto all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) le attrezzature a pressione prima della loro messa in servizio nonché ogni modifica importante.
2. La notifica contiene le seguenti indicazioni:
a. i dati tecnici essenziali dell’attrezzatura a pressione;
b. l’ubicazione e lo scopo dell’impiego;
c. le misure di protezione;
d. eventualmente, indicazioni sulla qualifica dell’azienda per eseguire determinate ispezioni internamente all’azienda.
3. L’INSAI tiene un registro delle attrezzature a pressione notificate.

##### **Art. 12** Obbligo di ispezione {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--12}
1. Le attrezzature a pressione vanno sottoposte periodicamente a ispezione.
2. Le ispezioni servono a stabilire lo stato di un’attrezzatura a pressione dal profilo della sicurezza. Devono essere eseguite, indipendentemente dalla manutenzione di cui all’articolo 8, quando l’attrezzatura a pressione non è in esercizio e quando è in esercizio; i risultati delle ispezioni sono documentati.
3. I costi delle ispezioni sono a carico dell’azienda.

##### **Art. 13** Esonero dall’obbligo di ispezione {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--13}
1. L’INSAI può, su richiesta dell’azienda, esonerare attrezzature a pressione dall’obbligo di ispezione se la sicurezza di esercizio è garantita per quanto riguarda la perdita di materiale, le alterazioni del materiale dovute al fluido, la pressione e il funzionamento.
2. Dopo ogni modifica importante dell’attrezzatura a pressione, l’INSAI esamina se l’esonero dall’obbligo di ispezione è giustificato.

##### **Art. 14** Competenza in materia di ispezioni {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--14}
1. Le ispezioni sono eseguite dall’organizzazione incaricata ai sensi dell’articolo 85 capoverso 3 LAINF (organizzazione qualificata). Essa le esegue d’intesa con l’azienda.
2. L’INSAI può incaricare gli ispettorati degli utilizzatori di eseguire le ispezioni periodiche. Essi devono essere accreditati conformemente alla norma ISO/CEI 17020, tipo B[^10].
3. Le ispezioni delle attrezzature a pressione senza rischio di surriscaldamento durante l’esercizio possono essere eseguite dall’azienda, per quanto essa sia qualificata a farlo e presenti un piano d’ispezione.
4. L’organizzazione qualificata e gli ispettorati degli utilizzatori devono comunicare all’azienda il risultato delle ispezioni periodiche eseguite e farlo iscrivere nel registro.

##### **Art. 15** Riparazioni e modifiche {#sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--15}
Le riparazioni e le modifiche di attrezzature a pressione possono essere eseguite unicamente d’intesa con l’organizzazione qualificata o con l’ispettorato degli utilizzatori.

##### **Art. 16** Direttive {#sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--16}
La commissione di coordinamento prevista dall’articolo 85 capoverso 2 LAINF emana, conformemente all’articolo 52*a* OPI[^11], direttive sull’attuazione della presente ordinanza.

## **Sezione 3:** Disposizioni finali {#sec_3}
##### **Art. 17** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--17}
1. Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. Ordinanza del 9 aprile 1925[^12]concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore;
2. Ordinanza del 19 marzo 1938[^13]concernente l’impianto e l’esercizio di recipienti a pressione.
2. L’OPI[^14]è modificata come segue:

.[^15]

##### **Art. 18** Disposizione transitoria relativa ai controlli periodici secondo il diritto anteriore {#sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--18}
Le attrezzature a pressione che sottostanno all’obbligo di autorizzazione utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono sottoposte al diritto anteriore sino alla prossima ispezione interna dell’attrezzatura a pressione da parte dell’organizzazione qualificata. È possibile sottoporle anticipatamente alle disposizioni della presente ordinanza d’intesa con l’organizzazione qualificata.

##### **Art. 19** Entrata in vigore {#sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--832.312.12--19}
La presente ordinanza entra in vigore il 1º luglio 2007.

[^1]: RS  **832.20**
[^2]: RS  **822.11**
[^3]: RS  **741.621**
[^4]: RS  **742.401.6**
[^5]: RS  **832.30**
[^6]: RS  **822.114**
[^7]: [RU  **2003**  38, **2010**  2583all. 4 n. II 5, **2015**  1903all. 6 n. 6.RU  **2016**  233art. 7 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2016 (RS  **930.114** ).
[^8]: Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.
[^9]: RS  **930.114**
[^10]: ISO/CEI 17020: 1998, documento n. 601.dw, edizione novembre 2004, rev. 04. Questa norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
[^11]: RS  **832.30**
[^12]: [CS **8** 370;RU  **1974**  1381, **1999**  704n. II 30, **2006**  2437art. 8 n. 1]
[^13]: [CS **8** 388;RU  **2006**  2437art. 8 n. 2]
[^14]: RS  **832.30**
[^15]: La mod. può essere consultata allaRU  **2007**  2943.