832.321.11

# Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche

del 26 dicembre 1960 (Stato 1° gennaio 1961)

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 23 dicembre 1960[^1]concernente la prevenzione delle malattie professionali,

ordina:

##### **Art. 1** Campo di applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--832.321.11--1}
Le norme seguenti sono applicabili a tutte le imprese soggette all’ordinanza del 23 dicembre 1960[^2]concernente la prevenzione delle malattie professionali, le quali eseguiscono lavori con sostanze chimiche.

##### **Art. 2** Sostituzione delle sostanze pericolose {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--832.321.11--2}
Alle sostanze pericolose per la salute devono essere sostituite altre meno nocive, per quanto ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economico.

##### **Art. 3** Protezione collettiva {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--832.321.11--3}
È necessario predisporre accorgimenti tecnici, come dispositivi d’aspirazione, al fine di captare e di espellere dal luogo di lavoro i gas, i vapori e le polveri pericolose, contenenti le sostanze menzionate nell’articolo 1 dell’ordinanza del 6 aprile 1956[^3]sulle malattie professionali; in particolare si deve evitare che il massimo di concentrazione ammissibile nel luogo di lavoro, secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, venga superato.

##### **Art. 4** Protezione individuale {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--832.321.11--4}
Se, per motivi particolari, la protezione collettiva giusta l’articolo 3 non è possibile o non può essere realizzata sufficientemente, devono essere utilizzati dei mezzi di protezione individuali complementari, come ad esempio apparecchi respiratori.

##### **Art. 5** Misure igieniche {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--832.321.11--5}
1. Il capo dell’impresa deve mettere a disposizione del personale che eseguisce lavori imbrattanti, istallazioni adeguate che permettano di lavarsi come pure, all’occorrenza, di fare un bagno o una doccia.
2. Gli abiti per il dopolavoro devono poter essere depositati in luogo riparato dal sudiciume.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--832.321.11--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1961. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è incaricato d’eseguirla.

[^1]: [RU  **1960**  1720, **1961**  232482, **1971**  752.RS  **832.30**  art. 105. lett. a].
[^2]: Ora: all’O del 19 dic. 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (RS  **832.30** ).
[^3]: [RU  **1956**  675, **1960**  1720art. 29 cpv. 2.RU  **1963**  781art. 4 cpv. 1]. Ora: menzionate nell’all. I dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS  **832.202** ).