833.12

# Ordinanza concernente l’adeguamento delle prestazioni dell’assicurazione militare all’evoluzione dei prezzi e dei salari

(Ordinanza AM concernente l’adeguamento)

del 20 november 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 4, 40 capoverso 3, 43 e 49 capoverso 4 della legge federale del 19 giugno 1992[^1]sull’assicurazione militare (LAM),

ordina:

##### **Art. 1** Aumento delle rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--1}
1. Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2022 o precedentemente sono aumentate del 2,6 per cento.
2. Le rendite di cui all’articolo 43 capoverso 1 LAM assegnate nel 2023 sono aumentate del 2 per cento.

##### **Art. 2** Anno determinante e importo dell’adeguamento {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--2}
L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 1993[^2]sull’assicurazione militare.

##### **Art. 3** Livello dell’indice {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--3}
1. Per le rendite di durata indeterminata che devono essere aumentate secondo l’articolo 1, l’aumento dei salari nominali è compensato fino a concorrenza di 2560 punti dell’indice del salario nominale (giugno 1939 = 100).
2. Per le rendite di durata indeterminata di cui all’articolo 43 capoverso 2 LAM, il rincaro compensato ammonta a 105,4 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).
3. Per l’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità, il rincaro compensato ammonta a 105,4 punti dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (dicembre 2010 = 100).

##### **Art. 4** Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--4}
1. L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 21 961 franchi per le rendite per menomazione dell’integrità fissate tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2024 e che non sono state riscattate.
2. L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 35 989 franchi per le rendite che continuano a essere versate secondo il diritto anteriore giusta le disposizioni finali relative alla modifica del 17 giugno 2005[^3]della LAM.

##### **Art. 5** Abrogazione e modifica di un altro atto normativo {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--5}
1. L’ordinanza AM del 16 novembre 2022[^4]concernente l’adeguamento è abrogata.
2. .[^5]

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--833.12--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[^1]: RS  **833.1**
[^2]: RS  **833.11**
[^3]: RU  **2005**  5427
[^4]: [RU  **2022**  705]
[^5]: Le mod. possono essere consultate alla RU **2024** 698.