836.1

# Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura

(LAF)^[^1]^

del 20 giugno 1952 (Stato 1° gennaio 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31^bis^capoverso 3 lettera b e 64^bis^della Costituzione federale[^2];[^3]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1952[^4],

decreta:

## **I.** Applicabilità della LPGA {#lvl_I}
##### **Art. 1** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--1}
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000[^5]sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell’agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

## **Ia.** Assegni familiari {#lvl_I_a}
### **1.** Assegni familiari per i lavoratori agricoli {#lvl_I_a/lvl_1}
##### **Art. 1a** Persone aventi diritto {#lvl_I_a/lvl_1/art_1_a omnilex-key=ch-fedlex--836.1--1a}
1. Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un’azienda agricola come salariati.
2. I membri della famiglia del capo d’azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati:
a. gli ascendenti e discendenti del capo d’azienda;
b. i generi o le nuore del capo d’azienda, che verosimilmente assumeranno l’azienda in proprio.
3. I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l’economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA[^6]). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all’estero è retto dall’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2006[^7]sugli assegni familiari (LAFam).[^8]
4. Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.

##### **Art. 2** Specie di assegni; importi {#lvl_I_a/lvl_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--2}
1. Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l’economia domestica, nonché assegni per i figli e assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam[^9].[^10]
2. L’assegno per l’economia domestica è di 100 franchi il mese.[^11]
3. Gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione corrispondono a quelli minimi stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam[^12]; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.[^13]
4. .[^14]

##### **Art. 3** Assegno per l’economia domestica {#lvl_I_a/lvl_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--3}
1. Hanno diritto all’assegno per l’economia domestica:
a.[^15] i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli;
b. i lavoratori che vivono nella comunione domestica del loro datore di lavoro se il loro coniuge o i loro figli hanno una loro propria economia domestica, le spese della quale devono essere sopportate dal lavoratore;
c. i lavoratori agricoli che vivono nell’economia domestica del datore di lavoro con il loro coniuge o con i loro figli.
2. Se ambedue i coniugi hanno diritto all’assegno per l’economia domestica come lavoratori agricoli, sarà pagato un solo assegno, spettante, per metà a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme. L’assenza temporanea del coniuge o dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all’assegno.[^16]
3. I lavoratori agricoli vedovi senza figli hanno diritto all’assegno per l’economia domestica fintanto che conservano, dopo la morte del coniuge, la loro economia domestica, ma al massimo per la durata di un anno.
4. Il diritto all’assegno per l’economia domestica nasce il primo giorno del mese in cui è costituita l’economia domestica. Esso si estingue alla fine del mese in cui l’economia domestica è sciolta.

##### **Art. 4** Diritto agli assegni familiari {#lvl_I_a/lvl_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--4}
Per la manodopera a contratto fisso sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS.

##### **Art. 4a** Pagamento del salario in uso nella località {#lvl_I_a/lvl_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--4_a}
Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoli.

### **2.** Assegni familiari per gli agricoltori indipendenti {#lvl_I_a/lvl_2}
##### **Art. 5** Persone aventi diritto {#lvl_I_a/lvl_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--5}
1. Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell’agricoltura e gli alpigiani indipendenti.
2. Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano.

##### **Art. 6** Delimitazione delle regioni di montagna {#lvl_I_a/lvl_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--6}
Le disposizioni concernenti il catasto della produzione agricola sono determinanti per l’assegnazione delle aziende alla regione di montagna.

##### **Art. 7** Specie e ammontare degli assegni {#lvl_I_a/lvl_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--7}
Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam[^17]. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.

##### **Art. 8** Compensazione {#lvl_I_a/lvl_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--8}
Gli assegni familiari agli agricoltori indipendenti possono essere compensati con le quote e i contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946[^18]su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS[^19]») e all’articolo 18 della presente legge.

### **3.** Disposizioni comuni {#lvl_I_a/lvl_3}
##### **Art. 9** Assegni per i figli e assegni di formazione {#lvl_I_a/lvl_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--9}
1. Danno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam[^20]le persone di cui all’articolo 4 capoverso 1 LAFam.
2. Le seguenti disposizioni della LAFam, con le relative deroghe alla LPGA[^21], si applicano per analogia:
a. articolo 6 (divieto del cumulo degli assegni);
b. articolo 7 (concorso di diritti);
c. articolo 8 (assegni familiari e contributi di mantenimento);
d. articolo 9 (versamento a terzi);
e. articolo 10 (esclusione dell’esecuzione forzata).

##### **Art. 10** Esercizio concomitante delle attività di lavoratore agricolo e di agricoltore indipendente {#lvl_I_a/lvl_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--10}
1. I lavoratori agricoli, gli agricoltori indipendenti e gli alpigiani indipendenti hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla presente legge soltanto se non riscuotono già altri assegni dello stesso genere per lo stesso figlio. Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari come lavoratore agricolo, come agricoltore indipendente e come alpigiano indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli di questo concorso di diritti.[^22]
2. Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo principale e sono temporaneamente attivi come lavoratori agricoli possono scegliere per questo periodo tra i due tipi di assegni familiari.[^23]
3. Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo accessorio e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull’alpe.[^24]
4. Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l’articolo 329*f* del Codice delle obbligazioni (CO)[^25], il congedo per l’altro genitore secondo gli articoli 329*g* e 329*g* ^bis^CO, il congedo di assistenza secondo l’articolo 329*i* CO e il congedo di adozione secondo l’articolo 329*j* CO.[^26]

##### **Art. 11 e 12** {#lvl_I_a/lvl_3/art_11_12 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--11 und 12}

## **II.** Organizzazione {#lvl_II}
##### **Art. 13** Compiti delle casse di compensazione {#lvl_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--13}
La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell’articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell’articolo 61 della LAVS[^27](dette qui di seguito «casse di compensazione»).

##### **Art. 14** Richiesta e versamento degli assegni familiari {#lvl_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--14}
1. Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione competente.
2. In deroga all’articolo 19 capoverso 1 LPGA[^28], gli assegni familiari devono essere versati trimestralmente agli agricoltori indipendenti occupati principalmente nell’agricoltura e alla fine dell’anno agli agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell’agricoltura e agli alpigiani.[^29]
3. .[^30]

##### **Art. 15** Regolamento dei conti e dei pagamenti {#lvl_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--15}
1. Le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei datori di lavoro nell’agricoltura e degli assegni familiari versati, e regolare i conti con l’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2. Per il regolamento dei conti e dei pagamenti sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS[^31].

##### **Art. 16** Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro {#lvl_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--16}
La revisione delle casse secondo gli articoli 68 e 68*a* LAVS[^32]e gli eventuali controlli dei datori di lavoro secondo l’articolo 68*b* LAVS devono estendersi anche all’esecuzione della presente legge.

##### **Art. 17** {#lvl_II/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--17}

## **III.** Finanziamento {#lvl_III}
##### **Art. 18** Assegni familiari ai lavoratori agricoli {#lvl_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--18}
1. I datori di lavoro nell’agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS[^33].[^34]
2. I contributi alle spese di amministrazione previsti nell’articolo 69 della LAVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1.
3. Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA[^35].[^36]
4. La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.[^37]

##### **Art. 19** Assegni familiari agli agricoltori indipendenti {#lvl_III/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--19}
Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari agli agricoltori indipendenti, incluse le spese d’amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.

##### **Art. 19a** Assunzione di spese e tasse postali {#lvl_III/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--19_a}
Le spese derivanti all’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti dall’applicazione della presente legge e le spese per le tasse postali comprovate secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera b LAVS[^38]sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19.

##### **Art. 20** {#lvl_III/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--20}

##### **Art. 21** Contributi dei Cantoni {#lvl_III/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--21}
1. I contributi dei Cantoni sono calcolati in base all’importo degli assegni familiari pagati nel Cantone.
2. .[^39]

## **IV.** Contenzioso e disposizioni penali {#lvl_IV}
##### **Art. 22** Particolarità concernenti il contenzioso {#lvl_IV/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--22}
1. In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA[^40], i ricorsi sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.
2. In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85^bis^capoversi 2 e 3 LAVS[^41]è applicabile per analogia.[^42]

##### **Art. 23** Disposizioni penali {#lvl_IV/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--23}
Gli articoli 87 a 91 della LAVS[^43]sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

## **V.** Relazione con il diritto europeo {#lvl_V}
##### **Art. 23a** {#lvl_V/art_23_a omnilex-key=ch-fedlex--836.1--23a}
1. Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999[^44]tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n. 883/2004[^45];
b. regolamento (CE) n. 987/2009[^46];
c. regolamento (CEE) n. 1408/71[^47];
d. regolamento (CEE) n. 574/72[^48].
2. Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960[^49]istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3. Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4. Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

## **VI.** Disposizioni esecutive e finali {#lvl_VI}
##### **Art. 24** Relazione con il diritto cantonale {#lvl_VI/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--24}
A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali.

##### **Art. 25** Applicabilità della LAFam e della LAVS {#lvl_VI/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--25}
1. Nella misura in cui la presente legge e la LPGA[^50]non prevedono un’esaustiva regolamentazione d’esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni della LAFam e della LAVS.[^51]
2. L’articolo 49*f* LAVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l’articolo 50*a* LAVS è applicabile per analogia alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA.[^52]
3. La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 della LAVS è retta dall’articolo 78 LPGA e dagli articoli 52, 70 e 71*a* della LAVS.

##### **Art. 25a** Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 {#lvl_VI/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--25_a}
1. L’accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 1[^53]è sciolto all’entrata in vigore della presente modifica.
2. Le risorse dell’accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
3. La quota delle risorse dell’ֹaccantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell’agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente modifica.

##### **Art. 26** Entrata in vigore ed esecuzione {#lvl_VI/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--836.1--26}
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.
2. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla; esso emana le disposizioni esecutive.

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. **1980** (RU 1980 276 280;FF  **1979**  II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
[^2]: [CS **1** 3;RU  **1996**  2502]. A queste disp. corrispondono gli art. 104 e 123 della Cost.  federale del 18 apr. 1999 (RS  **101** ).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU  **2002**  701722;FF  **1999**  5092).
[^4]: FF **1952** 129
[^5]: RS  **830.1**
[^6]: RS  **830.1**
[^7]: RS  **836.2**
[^8]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  131; FF **1999** 2759, **2000**  4167, **2004**  61036159).
[^9]: RS  **836.2**
[^10]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  131; FF **1999** 2759, **2000**  4167, **2004**  61036159).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU  **1974**  689;FF  **1973**  I 1151).
[^12]: RS  **836.2**
[^13]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  131; FF **1999** 2759, **2000**  4167, **2004**  61036159).
[^14]: Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU  **1984**  350;FF  **1983**  IV 205). Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  131; FF **1999** 2759, **2000**  4167, **2004**  61036159).
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU  **1980**  276280;FF  **1979**  II 693).
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU  **1984**  350352;FF  **1983**  IV 205).
[^17]: RS  **836.2**
[^18]: RS  **831.10**
[^19]: Nuova espr. giusta l’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  688;FF  **2020**  1). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^20]: RS  **836.2**
[^21]: RS  **830.1**
[^22]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008  (RU  **2008**  323324;FF  **2006**  5815).
[^23]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  131; FF **1999** 2759, **2000**  4167, **2004**  61036159).
[^24]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  131; FF **1999** 2759, **2000**  4167, **2004**  61036159).
[^25]: RS  **220**
[^26]: Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 (RU  **2005**  1429;FF  **2002**  6713, **2003**  10142529). Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17  mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  680;FF  **2022**  2515,2742).
[^27]: RS  **831.10**
[^28]: RS  **830.1**
[^29]: Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU  **2002**  3371; FF **1991** II1766,1994V897).
[^30]: Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal  1° gen. 2009 (RU  **2008**  131; FF **1999** 2759, **2000**  4167, **2004**  61036159).
[^31]: RS  **831.10**
[^32]: RS  **831.10**
[^33]: RS  **831.10**
[^34]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU  **1980**  276280;FF  **1979**  II 693).
[^35]: RS  **830.1**
[^36]: Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU  **2002**  3371; FF **1991** II1766,1994V897).
[^37]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU  **1958**  195; FF **1979** II 1045).
[^38]: RS  **831.10**
[^39]: Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2022, con effetto 1° lug. 2023 (RU  **2023**  192;FF  **2022**  393).
[^40]: RS  **830.1**
[^41]: RS  **831.10**
[^42]: Nuovo testo giusta l’all. n. 114 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo  federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  2197;FF  **2001**  3764).
[^43]: RS  **831.10**
[^44]: RS  **0.142.112.681**
[^45]: Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS  **0.831.109.268.1** ).
[^46]: Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS  **0.831.109.268.11** ).
[^47]: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU  **2004**  121, **2008**  42194273, **2009**  4831) e della Convenzione AELS riveduta.
[^48]: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU  **2005**  3909, **2008**  4273, **2009**  6214845) e della Convenzione AELS riveduta.
[^49]: RS  **0.632.31**
[^50]: RS  **830.1**
[^51]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU  **2008**  131; FF **1999** 2759, **2000**  4167, **2004**  61036159).
[^52]: Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  688;FF  **2020**  1).
[^53]: RU  **1952**  839