836.21

# Ordinanza sugli assegni familiari

(OAFami)

del 31 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4, 21*b* capoverso 1, 21*e* e<br />27 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006[^1]sugli assegni familiari (LAFam),[^2]

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## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Assegno di formazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--1}
(art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)
1. Il diritto all’assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi degli articoli 49^bis^e 49^ter^dell’ordinanza del 31 ottobre 1947[^3]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2. È considerata formazione postobbligatoria la formazione successiva alla scuola dell’obbligo. La durata e la conclusione della scuola dell’obbligo sono stabilite dalle disposizioni cantonali applicabili.

##### **Art. 2** Assegno di nascita {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--2}
(art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)
1. Il diritto all’assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.
2. Se soltanto una persona ha diritto all’assegno di nascita, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un’altra persona.
3. L’assegno di nascita è versato se:
a. sussiste un diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; e
b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell’articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 2000^[^4]^sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, la durata richiesta del domicilio o della dimora abituale è ridotta conformemente all’articolo 27 dell’ordinanza del 24 novembre 2004^[^5]^sulle indennità di perdita di guadagno.
4. Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di nascita per il medesimo figlio, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in questione. Se l’assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

##### **Art. 3** Assegno di adozione {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--3}
(art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)
1. Il diritto all’assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di adozione.
2. Se soltanto una persona ha diritto all’assegno di adozione, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un’altra persona.
3. L’assegno di adozione è versato se:
a. sussiste il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam;
b.[^6] è stata rilasciata definitivamente l’autorizzazione ad accogliere l’adottando in vista d’adozione secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 29 giugno 2011[^7]sull’adozione; e
c.[^8] l’adottando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi.
4. Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di adozione per il medesimo adottando, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l’adottando in questione. Se l’assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.[^9]

##### **Art. 4** Figliastri {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--4}
(art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam)
1. Un figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell’economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età.
2. Sono considerati figliastri anche i figli del partner ai sensi della legge del 18 giugno 2004[^10]sull’unione domestica registrata.

##### **Art. 5** Affiliati {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--5}
(art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam)
Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione conformemente all’articolo 49 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947[^11]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

##### **Art. 6** Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte prevalente del mantenimento {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--6}
(art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam)
L’avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se:
a. il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera l’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS; o se
b. versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno all’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS.

##### **Art. 7** Figli residenti all’estero {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--7}
(art.4 cpv. 3 LAFam)
1. Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali.
1bis. Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d’età.[^12]
2. I salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS conformemente all’articolo 1*a* capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS[^13]o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all’estero anche in assenza di obblighi internazionali.

##### **Art. 8** Figli residenti all’estero; adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto {#sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--8}
(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 3 LAFam)
1. Per l’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto si applicano i tassi seguenti:
a. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell’importo minimo legale;
b. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell’importo minimo legale;
c. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d’acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell’importo minimo legale.
2. Sono considerati Stati di domicilio quelli figuranti nell’Elenco degli Stati e dei territori dell’Ufficio federale di statistica.[^14]
3. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ripartisce gli Stati di domicilio nelle categorie di cui al capoverso 1 sulla base dei dati della Banca mondiale relativi al reddito nazionale lordo pro capite a parità di potere d’acquisto. Riesamina la ripartizione ogni tre anni e se del caso l’adegua. Sono determinanti i dati pubblicati dalla Banca mondiale quattro mesi prima dell’adeguamento.[^15]
4. L’UFAS pubblica nelle sue direttive un elenco degli Stati di domicilio con la loro ripartizione nelle categorie di cui al capoverso 1.[^16]

## **Sezione 2:** Ordinamento degli assegni familiari per le persone esercitanti un’attività lucrativa {#sec_2}
##### **Art. 9** Succursali {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--9}
(art. 12 cpv. 2 LAFam)
Si considerano succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un’attività artigianale, industriale o commerciale.

##### **Art. 10** Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--10}
(art. 13 cpv. 1, 2 e 4 LAFam)
1. Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’articolo 324*a* capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO)[^17], gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.
1bis. Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.[^18]
1ter. Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1^bis^il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.[^19]
2. Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:
a. al massimo 16 settimane, in caso di congedo di maternità;
b. al massimo 22 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato;
b^bis^.[^20] al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito al decesso dell’altro genitore;
b^ter^.[^21] al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato e al decesso dell’altro genitore;
c.[^22] al massimo 2 settimane, in caso di congedo per l’altro genitore;
c^bis^.[^23] al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre;
c^ter^.[^24] al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre e alla degenza ospedaliera del neonato;
d. al massimo 14 settimane, in caso di congedo per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio;
e. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione;
f. il congedo, in caso di congedo giovanile secondo l’articolo 329*e* capoverso 1 CO.[^25]
3. Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.

##### **Art. 10a** Durata del diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--10_a}
(art. 13 cpv. 2^bis^LAFam)
1. Il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari nasce il primo giorno del mese in cui inizia l’attività indipendente e si estingue l’ultimo giorno del mese in cui questa cessa.
2. Per il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari in caso di interruzioni dell’attività lucrativa o di decesso della persona indipendente si applica per analogia l’articolo 10.

##### **Art. 10b** Determinazione del reddito in caso di esercizio di più attività lucrative {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--10_b}
(art. 13 cpv. 3 LAFam)
Se una persona lavora per più datori di lavoro o esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, il reddito determinante risulta dalla somma dei redditi.

##### **Art. 11** Cassa di compensazione per assegni familiari competente in caso di esercizio di più attività lucrative {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--11}
(art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)[^26]
1. Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato.
1bis. Se una persona esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, la cassa di compensazione per assegni familiari del suo datore di lavoro è competente a condizione che:
a. il contratto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato; e
b. nell’ambito di questo contratto di lavoro sia raggiunto il reddito minimo giusta l’articolo 13 capoverso 3 LAFam.[^27]
2. L’UFAS[^28]emana direttive sulla determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente per le persone che esercitano saltuariamente o per brevi periodi più attività lucrative indipendenti o dipendenti.[^29]

##### **Art. 12** Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--12}
(art. 14 LAFam)
1. Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera a LAFam.
2. Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività.

##### **Art. 13** Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--13}
(art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LAFam)
1. Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima e pagamenti nel quadro di un’eventuale perequazione cantonale degli oneri.
2. La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

##### **Art. 14** Impiego delle eccedenze di liquidazione {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--14}
(art. 17 cpv. 2 lett. e LAFam)
Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate per gli assegni familiari.

## **Sezione 3:** Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione {#sec_3}
##### **Art. 15** {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--15}
1. La Cassa federale di compensazione (CFC) gestisce una cassa di compensazione per assegni familiari per l’Amministrazione federale, i tribunali della Confederazione e le aziende federali. Vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte all’alta vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa.
2. La cassa di compensazione per assegni familiari della CFC è un fondo speciale della Confederazione ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005[^30]sulle finanze della Confederazione.
3. La Confederazione mette a disposizione della cassa di compensazione per assegni familiari della CFC il personale, i locali e i mezzi d’esercizio necessari contro pagamento di indennità. L’indennizzo alla Confederazione e le altre spese amministrative sono a carico dei datori di lavoro. Questi partecipano anche alla costituzione della riserva di fluttuazione.
4. Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno e il Dipartimento federale degli affari esteri, può emanare disposizioni esecutive concernenti in particolare l’organizzazione, l’affiliazione alla cassa, il controllo dei datori di lavoro, la struttura dei contributi, le spese amministrative, la costituzione della riserva di fluttuazione e la revisione della cassa.

## **Sezione 4:** Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa {#sec_4}
##### **Art. 16** Persone prive di attività lucrativa {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--16}
(art. 19 cpv. 1 LAFam)
Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:[^31]
a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;
b.[^32] le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS^[^33]^;
d.[^34] i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno 1998[^35]sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2^bis^LAVS non sono ancora stati fissati.

##### **Art. 16a** Madri disoccupate {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--16_a}
(art. 19 cpv. 1^ter^LAFam)
1. Sono considerate madri disoccupate le donne che al momento della nascita del proprio figlio adempiono le condizioni di cui all’articolo 29 dell’ordinanza del 24 novembre 2004[^36]sulle indennità di perdita di guadagno.
2. È considerata indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952[^37]sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) anche l’indennità di maternità di durata maggiore prevista dai Cantoni conformemente all’articolo 16*h* LIPG.
3. Il diritto agli assegni familiari per il figlio inizia il primo giorno del mese della sua nascita.

##### **Art. 17** Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--17}
(art. 19 cpv. 2 LAFam)
Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990[^38]sull’imposta federale diretta.

##### **Art. 18** Regolamentazioni cantonali più favorevoli {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18}
I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

## **Sezione 4a:** Registro degli assegni familiari {#sec_4_a}
##### **Art. 18a** Contenuto del registro degli assegni familiari {#sec_4_a/art_18_a omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18a}
1. Il registro degli assegni familiari contiene i seguenti dati:
a.[^39] numero AVS[^40], cognome, nome, data di nascita, sesso e Stato di domicilio del figlio che dà diritto all’assegno familiare;
b. numero AVS, cognome, nome, data di nascita e sesso dell’avente diritto;
c. la relazione intercorrente tra il figlio e l’avente diritto;
d. la situazione occupazionale dell’avente diritto;
e. il servizio competente per il calcolo e il versamento dell’assegno conformemente all’articolo 21*c* LAFam;
f. l’agenzia o il servizio di compensazione competente per la gestione della pratica, qualora non si trattasse del servizio di cui alla lettera e;
g. il tipo di assegno familiare;
h. la base legale dell’assegno familiare;
i. l’inizio e la fine del diritto;
j. il datore di lavoro, nel caso in cui la cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato lo richieda.
2. L’UFAS emana direttive sui dettagli dei dati da registrare.

##### **Art. 18b** Servizi autorizzati all’accesso {#sec_4_a/art_18_b omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18b}
I seguenti servizi sono autorizzati ad accedere in linea al registro degli assegni familiari:[^41]
a. i servizi di cui all’articolo 21*c* LAFam;
b. i servizi svizzeri competenti per il coordinamento degli assegni familiari nelle relazioni internazionali;
c. le autorità cantonali che esercitano la vigilanza conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LAFam;
d.[^42] l’UFAS, per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 27 capoverso 2 LAFam e all’articolo 72*a* capoverso 2 lettera c LAVS;;
e. la Segreteria di Stato dell’economia, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 83 capoverso 1 della legge del 25 giugno 1982[^43]sull’assicurazione contro la disoccupazione.

##### **Art. 18c** Eccezioni al pubblico accesso {#sec_4_a/art_18_c omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18c}
1. Le autorità competenti per le adozioni e le misure di protezione dell’infanzia, a tutela del bene del figlio, possono ordinare all’Ufficio centrale di compensazione di renderne i dati inaccessibili al pubblico.
2. L’Ufficio centrale di compensazione rende inaccessibili i dati entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell’istruzione.

##### **Art. 18d** Obbligo di notifica {#sec_4_a/art_18_d omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18d}
1. Se i servizi di cui all’articolo 21*c* LAFam approvano una richiesta di assegni familiari o procedono a una modifica che incide sul diritto all’assegno, notificano all’Ufficio centrale di compensazione i dati di cui all’articolo 18*a* capoverso 1 entro un giorno lavorativo.
2. I datori di lavoro comunicano costantemente ai servizi di cui all’articolo 21*c* LAFam i dati necessari all’adempimento dell’obbligo di notifica conformemente al capoverso 1. Se vengono a conoscenza di una modifica che incide sul diritto all’assegno, la notificano entro dieci giorni lavorativi.

##### **Art. 18e** Controllo dell’adempimento dell’obbligo di notifica {#sec_4_a/art_18_e omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18e}
1. L’UFAS controlla almeno una volta l’anno il numero delle notifiche effettuate da ognuno dei servizi di cui all’articolo 21*c* LAFam.
2. Se constata lacune o presume inadempienze invita il servizio interessato a fornire i dati richiesti entro un determinato termine.
3. Se il servizio non dà seguito alla richiesta, l’UFAS ne informa la competente autorità di vigilanza.

##### **Art. 18f** Trasmissione e trattamento dei dati {#sec_4_a/art_18_f omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18f}
1. La trasmissione dei dati tra i servizi di cui all’articolo 21*c* LAFam avviene per via elettronica.
2. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l’Ufficio centrale di compensazione immette i dati nel registro degli assegni familiari.
3. I servizi di cui all’articolo 21*c* LAFam sono responsabili dell’esattezza dei dati.

##### **Art. 18g** Collaborazione {#sec_4_a/art_18_g omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18g}
1. I servizi di cui all’articolo 21*c* LAFam collaborano all’esercizio e allo sviluppo del registro degli assegni familiari.
2. In particolare possono formulare proposte di sviluppo e prendere posizione sulle proposte della Confederazione.

##### **Art. 18h** Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni {#sec_4_a/art_18_h omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18h}
1. La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sono rette:[^44]
a.[^45] dall’ordinanza del 31 agosto 2022^[^46]^sulla protezione dei dati;
b.[^47] dall’ordinanza dell’8 novembre 2023[^48]sulla sicurezza delle informazioni;
c.[^49] .
2. L’Ufficio centrale di compensazione, i servizi di cui all’articolo 21*c* LAFam e i datori di lavoro adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati.

##### **Art. 18i** Durata della conservazione {#sec_4_a/art_18_i omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18i}
1. I dati del registro degli assegni familiari sono conservati per cinque anni a decorrere dal mese in cui termina il diritto all’assegno familiare; alla scadenza del termine sono sottoposti all’Archivio federale per l’archiviazione.
2. I dati giudicati privi di valore archivistico dall’Archivio federale sono distrutti.

##### **Art. 18j** Accesso al registro degli assegni familiari per altri compiti {#sec_4_a/art_18_j omnilex-key=ch-fedlex--836.21--18j}
1. Per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione del sistema d’informazione di cui all’articolo 21*a* LIPG[^50], l’Ufficio centrale di compensazione ha accesso ai seguenti dati:
a. il numero AVS e la data di nascita del figlio che dà diritto all’assegno familiare;
b. il numero AVS dell’avente diritto;
c. il tipo di assegno familiare;
d. l’inizio e la fine del diritto.
2. I servizi cantonali di cui all’articolo 21*e* ^bis^LAFam hanno accesso ai seguenti dati:
a. il numero AVS del figlio che dà diritto all’assegno familiare;
b. il numero AVS dell’avente diritto;
c. la relazione intercorrente tra il figlio che dà diritto all’assegno familiare e l’avente diritto;
d. il tipo di assegno familiare;
e. l’inizio e la fine del diritto.

## **Sezione 5:** Diritto di ricorso delle autorità {#sec_5}
##### **Art. 19** {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--19}
1. L’UFAS e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere davanti al Tribunale federale contro le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni. L’UFAS è legittimato a ricorrere anche contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale.
2. Le sentenze vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.

## **Sezione 6:** Statistica {#sec_6}
##### **Art. 20** {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--20}
1. Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, dei lavoratori indipendenti e delle persone prive di attività lucrativa.[^51]
2. I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:
a.[^52] le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti affiliati e i redditi soggetti all’obbligo di contribuzione;
b. il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative;
c. l’importo delle prestazioni versate;
d. gli aventi diritto e i figli.
3. I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni familiari. L’UFAS emana direttive concernenti la rilevazione, il trattamento e la classificazione dei dati per Cantone.

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 21** Esecuzione e vigilanza {#sec_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--21}
1. L’UFAS ha il compito di eseguire la presente ordinanza, fatti salvi gli articoli 15 e 23 capoverso 2.
2. Esso provvede all’applicazione uniforme del diritto e, a tal fine, può impartire istruzioni generali agli organi esecutivi in merito all’applicazione delle disposizioni.

##### **Art. 22** Modifica del diritto vigente {#sec_7/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--22}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’Allegato.

##### **Art. 23** Disposizioni transitorie {#sec_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--23}
1. La riserva di fluttuazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 va ridotta entro tre anni se, all’entrata in vigore della LAFam, supera l’importo delle uscite annue medie.
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la cassa di compensazione per assegni familiari della CFC rimborsa alla Confederazione le spese per la propria istituzione più un interesse conforme al mercato. La cassa addossa le spese ai datori di lavoro.

##### **Art. 23a** Disposizioni transitorie della modifica dell’8 settembre 2010 {#sec_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--23_a}
1. Il registro degli assegni familiari entra in funzione nel corso del 2011. L’UFAS stabilisce la data d’intesa con l’Ufficio centrale di compensazione e ne informa i servizi di cui all’articolo 21*c* LAFam con almeno due mesi d’anticipo.
2. Entro il 15 del mese precedente l’entrata in funzione del registro degli assegni familiari i servizi di cui all’articolo 21*c* LAFam comunicano all’Ufficio centrale di compensazione i dati secondo l’articolo 18*a* capoverso 1 per tutti gli assegni familiari versati a partire dalla data d’entrata in funzione del registro.

##### **Art. 23b** Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020 {#sec_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--23_b}
La ripartizione degli Stati di domicilio secondo l’articolo 8 capoverso 3 è effettuata la prima volta al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

##### **Art. 24** Entrata in vigore {#sec_7/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--24}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

(art. 22)
### Modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--836.21--annex-1}
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

.[^53]

[^1]: RS  **836.2**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 set. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010  (RU  **2010**  4495).
[^3]: RS  **831.101**
[^4]: RS  **830.1**
[^5]: RS  **834.11**
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020  (RU  **2020**  2779).
[^7]: RS  **211.221.36**
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020  (RU  **2020**  2779).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020  (RU  **2020**  2779).
[^10]: RS  **211.231**
[^11]: RS  **831.101**
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020  (RU  **2020**  2779).
[^13]: RS  **831.10**
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020  (RU  **2020**  2779).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020  (RU  **2020**  2779).
[^16]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020  (RU  **2020**  2779).
[^17]: RS  **220**
[^18]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  4951).
[^19]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  4951).
[^20]: Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento  delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  719).
[^21]: Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento  delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  719).
[^22]: Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  719).
[^23]: Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento  delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  719).
[^24]: Introdotta dall’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento  delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  719).
[^25]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  497).
[^26]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2011**  4951).
[^27]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2011**  4951).
[^28]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020  (RU  **2020**  2779). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^29]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2011**  4951).
[^30]: RS  **611.0**
[^31]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2009, in vigore dall’8 nov. 2009  (RU  **2009**  5367).
[^32]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2011**  4951).
[^33]: RS  **831.10**
[^34]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2009, in vigore dall’8 nov. 2009 (RU  **2009**  5367).
[^35]: RS  **142.31**
[^36]: RS  **834.11**
[^37]: RS  **834.1**
[^38]: RS  **642.11**
[^39]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020  (RU  **2020**  2779).
[^40]: Nuova espr. giusta l’all. cifra II n. 40 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
[^41]: Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  719).
[^42]: Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  719).
[^43]: RS  **837.0**
[^44]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 40 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle  informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  735).
[^45]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 121 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^46]: RS  **235.11**
[^47]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 40 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle  informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  735).
[^48]: RS  **128.1**
[^49]: Abrogata dall’all. n. 32 dell’O del 24 feb. 2021, con effetto dal 1° apr. 2021  (RU  **2021**  132).
[^50]: RS  **834.1**
[^51]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2011**  4951).
[^52]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2011**  4951).
[^53]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2008**  145.