836.24

# Ordinanza sull’adeguamento degli assegni familiari all’evoluzione dei prezzi

del 28 agosto 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 5 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2006[^1]sugli assegni familiari (LAFam),

ordina:

##### **Art. 1** Importi minimi degli assegni familiari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--836.24--1}
1. L’assegno per i figli di cui all’articolo 5 capoverso 1 LAFam ammonta ad almeno 215 franchi mensili.
2. L’assegno di formazione di cui all’articolo 5 capoverso 2 LAFam ammonta ad almeno 268 franchi mensili.

##### **Art. 2** Arrotondamento {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--836.24--2}
Gli importi minimi di cui al capoverso 1 sono arrotondati al franco superiore.

##### **Art. 3** Livello dell’indice {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--836.24--3}
Gli importi minimi di cui al capoverso 1 corrispondono a un livello di 213,8 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--836.24--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[^1]: RS  **836.2**