837.023.212

# Ordinanza del DEFR sull’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni

del 24 novembre 2010 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^1],

visto l’articolo 114*a* dell’ordinanza del 31 agosto 1983[^2]sull’assicurazione contro la disoccupazione,

ordina:

##### **Art. 1** Base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.212--1}
1. L’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni è calcolata in base alla somma annua media dei risarcimenti loro addebitati nei due anni precedenti mediante decisioni passate in giudicato.
2. Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per danni causati intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.

##### **Art. 2** Ammontare dell’indennità {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.212--2}
L’ammontare dell’indennità corrisponde al 75 per cento della somma dei risarcimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1.

##### **Art. 3** Versamento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.212--3}
1. L’ammontare dell’indennità versata ai singoli Cantoni è calcolato in base al numero di casi controllati dall’ufficio di compensazione nell’anno precedente (art. 83 cpv. 1 lett. c della L del 25 giu. 1982[^3]sull’assicurazione contro la disoccupazione).
2. L’indennità per il rischio di responsabilità relativa all’anno precedente è versata nel secondo trimestre dell’anno in corso.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.212--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

[^1]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^2]: RS  **837.02**
[^3]: RS  **837.0**