837.023.3

# Ordinanza concernente l’indennizzo dei Cantoni per l’esecuzione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione

(Ordinanza sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI)

del 29 giugno 2001 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca[^1],

visti gli articoli 122*a* e 122*b* dell’ordinanza del 31 agosto 1983[^2]<br />sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI),

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##### **Art. 1** Diritto alle indennità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--1}
Per le spese d’esecuzione ai sensi degli articoli 17 capoverso 5 e 92 capoverso 7 della legge federale del 25 giugno 1982[^3]sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) sono accordate ai Cantoni indennità per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a. i compiti di cui all’articolo 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g–k LADI;
b. la gestione degli uffici regionali di collocamento URC (art. 85*b* LADI);
c. la gestione dei servizi di logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, LPML (art. 119*d* OADI);
d. le consultazioni specializzate (art. 17 cpv. 5 LADI);
e. le spese delle commissioni tripartite (art. 85*c* LADI);
f. il mantenimento della struttura minima indispensabile (art. 122*a* cpv. 3 OADI).

##### **Art. 2** Entità delle indennità {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--2}
Le indennità per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 1 sono calcolate in base ai costi d’esercizio e d’investimento computabili, dedotti eventuali introiti.

##### **Art. 3** Base di calcolo e periodo di calcolo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--3}
1. La base di calcolo delle spese d’esecuzione è costituita dal numero medio di persone in cerca d’impiego iscritte in un Cantone durante il periodo di calcolo.
2. Il periodo di calcolo è:
a. l’anno contabile; o
b. l’anno che precede l’anno contabile.
3. Se il numero medio delle persone in cerca d’impiego determinato in base al capoverso 1 per l’anno contabile è inferiore di più del 12 per cento del valore del conteggio dell’anno precedente, l’aliquota dei costi d’esercizio è calcolata prendendo quale tasso delle persone in cerca d’impiego la cifra dell’anno precedente ridotta del 12 per cento almeno.

##### **Art. 4** Calcolo dell’indennità versata per i costi d’esercizio {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--4}
1. L’indennità per i costi d’esercizio si ottiene moltiplicando la base di calcolo (art. 3 cpv. 1) per l’aliquota dei costi d’esercizio che a sua volta dipende dal tasso cantonale di persone in cerca d’impiego nel periodo di calcolo scelto. L’aliquota dei costi è calcolata secondo la formula seguente:
a. tasso di persone in cerca d’impiego tra l’1,2 e il 4 per cento incluso:<br /> 3650 franchi – (tasso di persone in cerca d’impiego × 285 franchi);
b. tasso di persone in cerca d’impiego tra il 4 e il 10 per cento incluso:<br /> 3182 franchi – (tasso di persone in cerca d’impiego × 168 franchi).
2. Se il tasso di persone in cerca d’impiego è inferiore all’1,2 per cento o superiore al 10 per cento, l’indennità versata per i costi d’esercizio è calcolata in base a un tasso di persone in cerca d’impiego dell’1,2 per cento o del 10 per cento.
3. Sono rimborsati i costi d’esercizio computabili effettivamente sostenuti.
4. Il saldo non utilizzato del credito per i costi d’esercizio non può essere riportato sull’anno contabile successivo.

##### **Art. 5** Calcolo dei costi d’investimento {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--5}
1. L’indennità versata per i costi d’investimento si ottiene moltiplicando la base di calcolo per l’aliquota dei costi d’investimento; tale aliquota ammonta a 60 franchi.
2. L’ufficio di compensazione tiene un conto d’investimento per ogni Cantone. Può accordare anticipi sui costi d’investimento.
3. Sono rimborsati i costi d’investimento computabili effettivamente sostenuti.
4. Se durante un anno contabile un Cantone non utilizza completamente il credito d’investimento accordatogli in base al capoverso 1, il saldo è accreditato sul suo conto d’investimento.
5. Gli investimenti effettuati a carico del fondo d’investimento restano proprietà dell’assicurazione contro la disoccupazione.

##### **Art. 6** Adeguamento delle aliquote {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--6}
1. Se, secondo le previsioni, si attende per l’anno contabile seguente un tasso di persone in cerca d’impiego superiore al 6 per cento a livello nazionale, la commissione di sorveglianza può, su proposta dell’ufficio di compensazione, adeguare le aliquote fissate agli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1.
2. Le aliquote fissate agli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1 sono adeguate annualmente al rincaro nella misura in cui quest’ultimo superi il 2 per cento dall’ultimo adeguamento.

##### **Art. 7** Situazioni speciali {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--7}
In situazioni speciali, l’ufficio di compensazione può indennizzare i costi che superano il credito massimo accordato per i costi d’esercizio computabili (art. 4 cpv. 1–3) o il credito massimo accordato per i costi d’investimento computabili (art. 5 cpv. 1), se tali costi sono indispensabili per una sana gestione finanziaria. L’ufficio di compensazione informa annualmente la commissione di sorveglianza su questi costi speciali.

##### **Art. 8** Contabilità e revisione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--8}
1. I Cantoni tengono una contabilità regolare dei costi sostenuti.
2. L’ufficio di compensazione controlla se la contabilità e i conteggi sono corretti e completi; può affidare questo compito a una società di revisione esterna.

##### **Art. 9** Istruzioni dell’ufficio di compensazione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--9}
L’ufficio di compensazione può emanare istruzioni concernenti:
a. la distinzione tra costi d’investimento e costi d’esercizio;
b. la computabilità dei costi;
c. i tassi di ammortamento degli investimenti;
d. il riporto e gli anticipi previsti all’articolo 5;
e. l’organizzazione della contabilità, in particolare la sua forma, il suo contenuto e il programma informatico utilizzato.

##### **Art. 10** Pagamento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--10}
Il destinatario dell’indennità per le spese d’esecuzione è il Cantone. La procedura di pagamento è retta dall’articolo 122*a* OADI.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--837.023.3--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

[^1]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013.
[^2]: RS  **837.02**
[^3]: RS  **837.0**