837.056.2

# Ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione

del 18 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^1],

visto l’articolo 85 capoverso 3 dell’ordinanza del 31 agosto 1983[^2]sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI),

ordina:

##### **Art. 1** Tariffe concernenti le spese di vitto nel luogo del corso {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--837.056.2--1}
1. Il rimborso delle spese di vitto nel luogo del corso ammonta a:
a. 5 franchi per la prima colazione consumata all’esterno;
b. 15 franchi per il pasto principale consumato all’esterno.
2. Se il partecipante a un corso può consumare i pasti al prezzo di costo in una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo, il rimborso ammonta a 10 franchi per un pasto principale.

##### **Art. 2** Tariffe concernenti le spese di alloggio nel luogo del corso {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--837.056.2--2}
1. Il rimborso delle spese di alloggio nel luogo del corso ammonta a 300 franchi il mese.
2. Al partecipante a un corso che deve alloggiare in albergo a causa della breve durata del corso o per altri motivi di forza maggiore è rimborsato l’80 per cento delle spese attestate, ma al massimo 80 franchi per notte.
3. Il capoverso 2 non è applicabile al sussidio per le spese di soggiorno settimanale.

##### **Art. 3** Tariffe concernenti le spese di viaggio {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--837.056.2--3}
Il rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato ammonta per chilometro a:
a. 50 centesimi per le autovetture;
b. 25 centesimi per le motociclette;
c. 10 centesimi per i ciclomotori.

##### **Art. 4** Abrogazione del diritto previgente ed entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--837.056.2--4}
1. L’ordinanza del 3 dicembre 1990[^3]concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata.
2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.

[^1]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^2]: RS  **837.02**
[^3]: [RU  **1990**  2047]