837.141

# Ordinanza sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione

(OFAD)

del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 92 capoverso 7^bis^e 109 della legge del 25 giugno 1982[^1]<br />sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto e presentazione contabile {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. la partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 90*a* LADI);
b. i mutui di tesoreria accordati dalla Confederazione per assicurare l’equilibrio annuale dei conti (art. 90*b* LADI);
c. la partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 92 cpv. 7^bis^LADI).

##### **Art. 2** Presentazione contabile {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--2}
Tutte le transazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 1 sono registrate singolarmente nel conto del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (fondo di compensazione).

## **Sezione 2:** Partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro {#sec_2}
##### **Art. 3** Versamenti parziali {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--3}
Alla fine di ogni trimestre, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) versa al fondo di compensazione l’importo dovuto dalla Confederazione a titolo della sua partecipazione per tale trimestre. L’importo dei versamenti parziali è stabilito in funzione del preventivo della Confederazione.

##### **Art. 4** Conteggio {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--4}
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (ufficio di compensazione) calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale della Confederazione per l’esercizio precedente.

## **Sezione 3:** Mutui di tesoreria della Confederazione e crediti in conto corrente {#sec_3}
##### **Art. 5** Concessione dei mutui di tesoreria {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--5}
1. La Confederazione accorda mutui di tesoreria al fondo di compensazione quando la pianificazione trimestrale della SECO mostra che gli averi del fondo non sono sufficienti per adempire gli obblighi di pagamento.
2. La SECO informa l’Amministrazione federale delle finanze degli importi dei mutui necessari.

##### **Art. 6** Richiesta dei mutui, tasso e durata {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--6}
1. I mutui sono richiesti dalla SECO alla Tesoreria federale in importi parziali di almeno 100 milioni di franchi. La richiesta è comunicata con 10 giorni di anticipo.
2. Il fondo di compensazione paga l’interesse sui mutui alle condizioni di mercato. L’Amministrazione federale delle finanze fissa il tasso d’interesse.
3. Al momento della concessione del mutuo, la SECO e l’Amministrazione federale delle finanze ne fissano la durata di comune accordo.

##### **Art. 7** Rimborso dei mutui {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--7}
1. Se non è in grado di rimborsare il mutuo alla scadenza fissata, il fondo di compensazione lo rimborsa non appena la sua situazione finanziaria e l’evoluzione del mercato del lavoro lo permettono.
2. I rimborsi parziali sono effettuati soltanto se l’importo disponibile per il rimborso è di 100 milioni di franchi almeno.

##### **Art. 8** Credito in conto corrente {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--8}
L’Amministrazione federale delle finanze può accordare al fondo di compensazione un credito in conto corrente per coprire un fabbisogno di liquidità a corto termine. Fissa il limite di tale credito.

## **Sezione 4:** Partecipazione dei Cantoni alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro {#sec_4}
##### **Art. 9** Ripartizione tra i Cantoni {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--9}
1. La quota di partecipazione di un Cantone all’importo totale annuale della partecipazione di tutti i Cantoni è determinata come segue:

GDC Cantone = numero dei giorni di disoccupazione controllata nel Cantone per l’anno considerato
GDC totale = numero dei giorni di disoccupazione controllata in tutti i Cantoni nell’anno considerato
partecipazione = partecipazione di tutti i Cantoni in milioni di franchi per l’anno considerato
2. Le quote dei Cantoni sono arrotondate a 1000 franchi.

##### **Art. 10** Conteggio {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--10}
1. L’ufficio di compensazione calcola il 31 marzo di ogni anno la partecipazione annuale dei Cantoni per l’esercizio precedente.
2. Le quote a carico dei singoli Cantoni sono compensate con gli importi successivi versati a titolo di rimborso delle spese secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI. Questa compensazione ha luogo sul conto corrente del Cantone presso la Confederazione.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 11** Esecuzione {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--11}
La SECO e l’Amministrazione federale delle finanze eseguono congiuntamente la presente ordinanza.

##### **Art. 12** Diritto previgente: abrogazione {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--12}
L’ordinanza del 31 gennaio 1996[^2]sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è abrogata.

##### **Art. 13** Diritto vigente: modifica {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--13}
…[^3]

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--837.141--14}
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2003.

[^1]: RS  **837.0**
[^2]: [RU  **1996**  811, **1997**  2446n. II, **1999**  2387n. I 7, **2000**  187art. 22 cpv. 1 n. 18, **2002**  4059]
[^3]: La modifica può essere consultata allaRU  **2003**  4863.