842.11

# Ordinanza del DEFR concernente l’importo minimo degli investimenti e dei costi computabili degli immobili

del 27 gennaio 2004 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^1],

visti gli articoli 3 capoverso 2 e 8 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 novembre 2003[^2]sulla promozione dell’alloggio (OPrA),

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##### **Art. 1** Importo minimo degli investimenti in caso di rinnovi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--842.11--1}
Di regola, gli investimenti devono ammontare mediamente a 50 000 franchi per abitazione.

##### **Art. 2** Costi computabili degli immobili {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--842.11--2}
Per le nuove costruzioni e i rinnovi globali che prevedono modifiche importanti alla struttura di base, sono fissati i seguenti importi forfettari:
a. lo 0,9 per cento dei costi d’impianto per i costi di manutenzione e per i depositi da versare nel fondo di rinnovamento, per il supplemento di rischio nonché per i relativi oneri e i tributi pubblici;
b. il 4 per cento della pigione netta non ridotta per le spese amministrative.

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--842.11--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.

[^1]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^2]: RS  **842.1**