855.1

# Decreto federale che approva la convenzione sullo statuto degli apolidi

del 27 aprile 1972 (Stato 1° ottobre 1999)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 1971[^2],

decreta:

## Articolo unico {#lvl_u1}
^1^La convenzione del 28 settembre 1954[^3]sullo statuto degli apolidi è approvata.
^2^Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione.
^3^L’assistenza degli apolidi ai quali s’applica la convenzione è regolata dalle disposizioni dei capitoli 5 e 6 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998[^4]relative all’assistenza fornita ai rifugiati.[^5]
^4^Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere la riserva fatta dalla Svizzera riguardo all’articolo 17 della convenzione del 28 luglio 1951[^6]sullo statuto dei rifugiati.
^5^Il presente decreto non è d’obbligatorietà generale; sarà nondimeno pubblicato nella*Raccolta ufficiale delle leggi federali.*

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **1971**  II 181
[^3]: RS  **0.142.40**
[^4]: RS  **142.31**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. 3 dell’allegato alla legge del 26 giugno 1998 sull’asilo, in vigore dal 1° ott. 1999 (RS  **142.31** ).
[^6]: RS  **0.142.30**