857.5

# Legge federale sui consultori di gravidanza

del 9 ottobre 1981 (Stato 1° gennaio 2019)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 34^quinquies^e 64^bis^della Costituzione federale[^1];<br />visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 27 agosto 1979[^2]e il parere del Consiglio federale del 29 settembre 1980[^3]su le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali concernenti l’interruzione della gravidanza,

decreta:

##### **Art. 1** Consultori {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--857.5--1}
1. In caso di gravidanza, le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita e all’aiuto.
2. Esse sono informate sugli aiuti privati e pubblici su cui possono fare affidamento nel portare a termine la gravidanza, sulla significanza medica di un’interruzione della gravidanza e sulla prevenzione di quest’ultima.
3. I Cantoni istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. Essi possono istituirne in comune, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l’istituzione e l’esercizio.
4. I consultori devono disporre di un numero di collaboratori e di fondi sufficienti per prestare senza indugio alle persone interessate consulenza gratuita e l’aiuto necessario.

##### **Art. 2** Segreto d’ufficio e professionale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--857.5--2}
1. I collaboratori dei consultori e i terzi cui si sono rivolti soggiacciono all’obbligo del segreto giusta l’articolo 320 o 321 del Codice penale[^4]. L’articolo 321 numero 3 del Codice penale (obbligo di dare informazioni e di testimoniare in giudizio) non è applicabile; rimangono salvi gli obblighi di testimoniare secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007[^5]. Nei rapporti con l’autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314*c* capoverso 2 e 314*e* capoversi 2 e 3 del Codice civile[^6].[^7][^8]
2. L’obbligo del segreto decade riguardo a prestazioni finanziarie ottenute con indicazioni inveritiere o macchinazioni fraudolente.

##### **Art. 3** Disposizioni del Consiglio federale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--857.5--3}
Uditi i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni sui consultori.

##### **Art. 4** Referendum, entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--857.5--4}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1984[^9]

[^1]: [CS **1** 3; RU **1972** 1509 ediz. franc.]
[^2]: FF  **1979**  II 965
[^3]: FF  **1980**  III 955
[^4]: RS  **311.0**
[^5]: RS  **312.0**
[^6]: RS  **210**
[^7]: Per. introdotto dal n. 4 dall’all. alla LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU  **2018**  2947;FF  **2015**  2751).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. II 30 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  1881;FF  **2006**  989).
[^9]: DCF del 12 dic. 1983.