901.2

# Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

del 14 dicembre 2018 (Stato 1° marzo 2020)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2018[^1],

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1976[^2]sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali è abrogata.

II

Disposizioni transitorie dell’abrogazione del 14 dicembre 2018

^1^I contratti di fideiussione in corso all’atto dell’abrogazione della presente legge sono ripresi dalle organizzazioni regionali di fideiussione per le piccole e medie imprese riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 2006[^3]sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, e rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

^2^I contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016 continuano ad essere versati dalla Segreteria di Stato dell’economia secondo il diritto anteriore.

^3^La Confederazione assume le spese amministrative derivanti dai contratti di cui al capoverso 1 conformemente all’articolo 5 della presente legge.

^4^La Confederazione assume le perdite derivanti dalle fideiussioni di cui al capoverso 1 conformemente all’articolo 6 della presente legge.

III

Coordinamento con la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

IV

^1^La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

^2^Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 2020[^4]

[^1]: FF  **2018**  1049
[^2]: [RU  **1976**  2825, **1985**  390, **2000**  187art. 10, **2006**  2197all. n. 123, **2007**  693art. 13 cpv. 2 n. 1, **2012**  3655n. I 27]
[^3]: RS  **951.25**
[^4]: DCF del 15 gen. 2020.