910.124

# Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette

(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

dell’11 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^1],

visto l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997[^2],

ordina:

##### **Art. 1** Esigenze minime relative al controllo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--910.124--1}
L’organismo di certificazione deve:
a.[^3] procedere alla prima abilitazione di tutte le imprese di produzione, di trasformazione o di elaborazione;
b. verificare i flussi delle merci;
c. controllare l’uso corretto dei marchi di rintracciabilità;
d. garantire che le esigenze relative al processo di produzione, di trasformazione o di elaborazione (esigenze relative al processo) siano rispettate;
e. sovrintendere al test del prodotto finale.

##### **Art. 2** Frequenza dei controlli {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--910.124--2}
1. L’organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecniche (esigenze strutturali) nell’ambito della procedura di prima abilitazione.[^4]
2. Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione e almeno ogni quattro anni nelle aziende d’estivazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato su un campione rappresentativo delle imprese.[^5]
3. Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale. Se un’impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il testdelprodotto finale è eseguito su un campione dei lotti di ogni singoloattore.[^6]
4. Se si constata un’irregolarità, l’impresa è ricontrollata sistematicamente.

##### **Art. 3** Esigenze strutturali ed esigenze relative al processo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--910.124--3}
Nell’elenco degli obblighi figurano le seguenti esigenze essenziali per la tipicità del prodotto:
a. esigenze strutturali;
b. esigenze relative al processo.

##### **Art. 4** Marchio di rintracciabilità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.124--4}
Il marchio di rintracciabilità è un contrassegno indelebile che va apposto su ogni singolo prodotto e che consente di identificare il lotto e il produttore. Se il prodotto non si presta a tale procedura, il marchio può essere apposto sull’imballaggio del prodotto pronto per il consumo.

##### **Art. 5** Test del prodotto finale {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--910.124--5}
1. Per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame fisico, un esame chimico e un esame organolettico.
2. L’esame organolettico serve a verificare la conformità dei prodotti alla descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi.
3. Per i prodotti silvicoli e i prodotti silvicoli trasformati, il test del prodotto finale consiste in un esame delle caratteristiche fisiche o di altre qualità intrinseche.
4. Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione. L’esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione.

##### **Art. 6** Rapporto {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--910.124--6}
L’organismo di certificazione fornisce annualmente all’Ufficio federale dell’agricoltura un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale figurano:
a. la lista delle imprese controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;
b. la quantità totale dei prodotti commercializzati con la denominazione protetta;
c. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati per ogni denominazione protetta.

##### **Art. 7** Accesso alle imprese e ai documenti {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--910.124--7}
L’organismo di certificazione provvede affinché gli sia garantito:
a. l’accesso in qualsiasi momento alle imprese;
b. la consultazione di tutta la documentazione utile ai fini della certificazione.

##### **Art. 8** Manuale di controllo {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--910.124--8}
1. L’organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggruppamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordinanza.
2. Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell’organismo o degli organismi di certificazione.
3. La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--910.124--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

[^1]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^2]: RS  **910.12**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  3907).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  3907).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  3907).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  3907).