910.132.81

# Ordinanza dell’UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2025

del 28 ottobre 2025 (Stato 1° dicembre 2025)

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visto l’articolo 87 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013[^1]sui pagamenti diretti,

ordina:

##### **Art. 1** Coefficiente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--910.132.81--1}
Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2025 ammonta a 0,1365.

##### **Art. 2** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--910.132.81--2}
L’ordinanza dell’UFAG del 24 ottobre 2024[^2]concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione per il 2024 è abrogata.

##### **Art. 3** Entrata in vigore {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--910.132.81--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.

[^1]: RS  **910.13**
[^2]: [RU  **2024**  599]