910.16

# Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare

(OQuSo)

del 1° novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

##### **Art. 1** Progetti sostenuti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--1}
1. Per i seguenti progetti nell’agricoltura e nella filiera alimentare possono essere concessi aiuti finanziari:
a. sviluppo di standard per la produzione di prodotti agricoli (standard di produzione) e rispettivo consolidamento nella categoria interessata o tra i produttori interessati;
b. introduzione di nuovi modelli d’affari;
c. realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi;
d. accertamenti preliminari per progetti di cui alle lettere a–c.
2. Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il progetto adempie le condizioni di cui agli articoli 3, 4*e* 5 e:
a. è orientato alle esigenze del mercato;
b. genera a breve o medio termine un valore aggiunto supplementare per l’agricoltura;
c. rafforza a lungo termine la competitività di una categoria dell’agricoltura e della filiera alimentare svizzere o dei produttori coinvolti;
d. accresce la sostenibilità dei prodotti o dei processi;
e. non ha effetti collaterali negativi su altri aspetti della qualità e della sostenibilità dei prodotti e dei processi;
f. giova in primo luogo all’agricoltura e alla filiera alimentare; e
g. è realizzato da un ente promotore nel quale i produttori sono rappresentati in misura determinante.

##### **Art. 2** Provvedimenti non sostenuti nell’ambito di progetti sostenuti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--2}
Per i seguenti provvedimenti non sono concessi aiuti finanziari anche se sono attuati nell’ambito di un progetto sostenuto:
a. verifica della qualità dei prodotti agricoli e dei rispettivi prodotti trasformati;
b. sviluppo di prodotti;
c. provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi;
d. provvedimenti specifici delle ditte o altri provvedimenti che potrebbero avere effetti distorsivi sulla concorrenza;
e. provvedimenti volti innanzitutto a monopolizzare determinati vantaggi di mercato o a limitare in altro modo la concorrenza, in particolare l’introduzione di varietà club e di sistemi di franchising;
f. versamento di indennizzi forfettari il cui importo è calcolato per unità di quantità o superficie;
g. provvedimenti che garantiscono principalmente l’adempimento di esigenze stabilite per legge nell’ambito della qualità e della sostenibilità.

##### **Art. 3** Esigenze specifiche relative a progetti per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--3}
1. Lo standard di produzione deve adempiere le seguenti esigenze:
a. contribuire a lungo termine a un incremento delle vendite di prodotti agricoli svizzeri, a un miglioramento della posizione di mercato o a un aumento del prezzo alla produzione;
b. soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori;
c. provvedere affinché i prodotti o i processi siano sostanzialmente più sostenibili dal profilo economico nonché ecologico o sociale rispetto ai prodotti o ai processi che adempiono solo le esigenze minime stabilite per legge;
d. garantire la continuità dello standard di produzione dopo la fine del sostegno;
e. migliorare sostanzialmente la sostenibilità rispetto allo standard precedente qualora si tratti dell’ulteriore sviluppo di uno standard di produzione esistente.
2. L’ente promotore può essere:
a. un’organizzazione di categoria; o
b. un’organizzazione di produttori che si associa ad addetti alla trasformazione o a commercianti, nonché, eventualmente, a consumatori.
3. L’ente promotore di un progetto sostenuto ha i seguenti obblighi:
a. garantire trasparenza sulle esigenze che lo standard impone al prodotto o al processo nonché sul loro rispetto;
b. garantire che i produttori, gli addetti alla trasformazione e i commercianti coinvolti nonché, eventualmente, i consumatori interessati collaborino;
c. verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto sulla base di indicatori.

##### **Art. 4** Esigenze specifiche relative a progetti per l’introduzione di nuovi modelli d’affari {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--4}
1. ^^Il modello d’affari deve adempiere le seguenti esigenze:
a. comportare un sostanziale incremento della sostenibilità dal profilo economico nonché ecologico o sociale rispetto a modelli esistenti;
b. essere in grado di autofinanziarsi dopo la fine del sostegno.
2. L’ente promotore deve essere un gruppo di produttori con addetti alla trasformazione o commercianti, nonché, eventualmente, con consumatori.
3. L’ente promotore di un progetto sostenuto ha i seguenti obblighi:
a. garantire che i produttori, gli addetti alla trasformazione e i commercianti coinvolti nonché, eventualmente, i consumatori interessati collaborino;
b. verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto sulla base di indicatori.

##### **Art. 5** Esigenze specifiche relative a progetti per la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--5}
1. La nuova idea di progetto deve adempiere le seguenti esigenze:
a. distinguersi chiaramente dalla pratica agricola in uso;
b. contribuire alla generazione di valore aggiunto nelle aziende agricole interessate attraverso:
        1. un incremento delle vendite o del prezzo alla produzione,
        2. una riduzione dei costi,
        3. una maggiore efficienza o una migliore posizione di mercato;
c. migliorare la sostenibilità dal profilo sociale o ecologico rispetto alla pratica agricola in uso.
2. L’ente promotore deve essere un gruppo di almeno due produttori. In via suppletiva, nell’ente promotore possono essere rappresentati anche addetti alla trasformazione e commercianti.

##### **Art. 6** Domande {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--6}
1. Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate dall’ente promotore.
2. Le domande devono contenere:
a. una descrizione del progetto, in particolare dei suoi obiettivi relativi alla sostenibilità e ad altri aspetti della qualità, nonché informazioni su come gli obiettivi devono essere raggiunti;
b. i criteri sulla base dei quali sono definiti gli ambiti della sostenibilità in cui deve essere ottenuto un miglioramento;
c. una descrizione degli indicatori sulla base dei quali si verifica periodicamente in che misura è stato ottenuto un miglioramento negli ambiti della sostenibilità definiti;
d. informazioni su come l’ente promotore adempierà i suoi obblighi ai sensi degli articoli 3 e 4;
e. informazioni sull’ente promotore;
f. un preventivo e un piano di finanziamento nonché la prova dei fondi propri; per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b la domanda deve contenere anche un piano aziendale.
3. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può richiedere altre informazioni qualora ne necessiti per l’esame della domanda.
4. Le domande vanno presentate entro i termini seguenti:
a. per le domande di aiuti finanziari per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c: al più tardi tre mesi prima del previsto inizio del progetto;
b. per le domande di aiuti finanziari per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d: prima del previsto inizio del progetto secondo i termini pubblicati sul sito Internet dell’UFAG.

##### **Art. 7** Decisione sulla concessione dell’aiuto finanziario {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--7}
1. L’UFAG decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.
2. Può stabilire condizioni e oneri, in particolare:
a. indicazioni concernenti la comunicazione e lo scambio di esperienze tra l’ente promotore e altre cerchie interessate;
b. indicazioni concernenti la definizione dei criteri sulla base dei quali viene stabilito in che ambito della sostenibilità deve essere ottenuto un miglioramento;
c. indicazioni concernenti la definizione degli indicatori sulla base dei quali si verifica periodicamente in che misura è stato ottenuto un miglioramento negli ambiti della sostenibilità definiti.

##### **Art. 8** Importo degli aiuti finanziari e durata della concessione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--8}
1. L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare un eventuale disavanzo.
2. Per i seguenti progetti, l’importo massimo dell’aiuto finanziario per l’intera durata della concessione dell’aiuto finanziario ammonta a:
a. per la realizzazione di nuove idee di progetto di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c: 80 000 franchi;
b. per gli accertamenti preliminari di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d: 20 000 franchi.
3. L’importo finale dell’aiuto finanziario è stabilito sulla base dell’esame del conteggio definitivo.
4. Gli aiuti finanziari sono concessi al massimo per la seguente durata:
a. per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione nonché per l’introduzione di nuovi modelli d’affari: quattro anni;
b. per la realizzazione di nuove idee di progetto nonché per gli accertamenti preliminari: due anni.

##### **Art. 9** Costi computabili {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--9}
1. Per costi computabili s’intendono le spese necessarie per l’adeguata realizzazione del progetto e direttamente imputabili a quest’ultimo.
2. Sono computabili in particolare:
a. i costi del personale, inclusi i costi della postazione di lavoro;
b. i costi per l’introduzione dei prodotti sul mercato o dei processi presso gli utenti;
c. i costi per la prima verifica o per il primo controllo dei prodotti o dei processi;
d. i costi per il supporto professionale al progetto da parte di terzi.
3. Non sono computabili in particolare:
a. i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori;
b. le quote sociali a terzi;
c. i costi infrastrutturali, ad eccezione dei costi per lo sviluppo di prototipi nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c;
d. i costi delle singole imprese per l’attuazione individuale del provvedimento.
4. L’UFAG può limitare l’importo fino al quale i costi sono computabili.

##### **Art. 10** Rapporto e conteggio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--10}
1. Dopo la fine del sostegno, l’ente promotore deve presentare all’UFAG un rapporto finale e un conteggio finale.
2. Per i progetti che durano più di due anni deve inoltre presentare ogni anno un rapporto intermedio e un conteggio intermedio.
3. Il rapporto finale e quelli intermedi devono fornire indicazioni sulla misura in cui è stato raggiunto l’obiettivo del progetto.
4. I rapporti e i conteggi devono essere redatti conformemente alle indicazioni dell’UFAG.

##### **Art. 11** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--11}
L’ordinanza del 23 ottobre 2013[^2]sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare è abrogata.

##### **Art. 12** Disposizione transitoria {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--12}
I provvedimenti per i quali è stato concesso un aiuto finanziario prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sottostanno al diritto previgente durante il periodo per il quale è stato concesso l’aiuto finanziario.

##### **Art. 13** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--910.16--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: [RU  **2013**  3879]