910.181

# Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

del 22 settembre 1997 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^1],

visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3^bis^, 15 capoverso 2, 16*a* capoversi 1–4, 16*h* , 16*k* capoversi 1 e 2^bis^, 16*n* capoverso 1, 17 capoverso 2,<br />23 capoverso 1, 23*a* capoverso 1, 30*d* capoverso 3 e 33*a* capoverso 3<br />dell’ordinanza del 22 settembre 1997[^2]sull’agricoltura biologica;<br />d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno (DFI),[^3]

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Prodotti fitosanitari {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--1}
I prodotti fitosanitari autorizzati nell’agricoltura biologica e le particolari condizioni per il loro uso sono contemplati nell’allegato 1.

##### **Art. 2** Concimi {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--2}
I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell’allegato 2 sono autorizzati nell’agricoltura biologica.

##### **Art. 3** Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di derrate alimentari {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--3}
1. Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati:[^4]
a.[^5] prodotti e sostanze di cui all’allegato 3;
b. preparati costituiti da microrganismi ed enzimi, utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari; gli enzimi destinati ad essere utilizzati come additivi alimentari devono essere inclusi nell’allegato 3 parte A;
c.[^6] prodotti e sostanze di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c numero 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016^[^7]^sugli aromi, che all’articolo 10 lettere a–c della stessa ordinanza vengono definiti preparazioni aromatiche oppure sostanze aromatizzanti naturali;
d. acqua potabile e sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base), generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari;
e.[^8] minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, amminoacidi e altri micronutrienti:
        1. nelle derrate alimentari, salvo che negli integratori alimentari secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[^9]sugli integratori alimentari, se la loro utilizzazione è prescritta per l’immissione sul mercato dalla normativa in materia di derrate alimentari,
        2. nelle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’articolo 2 lettere a–c dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[^10]sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE), se la loro utilizzazione è ammessa secondo la ODPPE.
2. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica:
a. gli additivi alimentari ai sensi dell’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici sono evidenziati con un asterisco, sono considerati ingredienti di origine agricola;
b.[^11] preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b, d ed e nonché sostanze di cui all’allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.
3. Sono fatte salve le disposizioni della normativa in materia di derrate alimentari.

##### **Art. 3a** Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la trasformazione di lievito {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--3_a}
1. Per la produzione, la preparazione e la formulazione di lievito biologico possono essere utilizzati:[^12]
a.[^13] sostanze di cui all’allegato 3*a* ;
b. prodotti e sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e d.
2. …[^14]

##### **Art. 3b** Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la produzione di vino {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--3_b}
Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all’allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165[^15].

##### **Art. 3c** Pratiche e trattamenti enologici nonché relative limitazioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--3_c}
Sono ammessi le pratiche e i trattamenti enologici di cui all’allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3*b* .

##### **Art. 3d** Pratiche e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--3_d}
Le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse:
a. nella preparazione di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali giusta l’articolo 2 lettere a–c ODPPE[^16];
b. nella deacidificazione parziale del succo di pera per la fabbricazione di miele di pere con un tenore di acido di 6–12 g di acido malico/kg e un valore Brix di 80–82° Brix, destinato esclusivamente al mercato svizzero.

##### **Art. 4** {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--4}

##### **Art. 4a** {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--4_a}

##### **Art. 4abis** Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione biologica di animali da reddito {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--4_a_bis}
1. Per quanto concerne le esigenze proprie della specie poste alla detenzione biologica di animali da reddito sono applicabili le disposizioni secondo l’allegato 5.
2. Le esigenze poste alla superficie totale per animali della specie suina sono stabilite nell’allegato 6.[^17]

##### **Art. 4ater** Additivi per alimenti per animali, sostanze ausiliarie per la trasformazione e metodi di trasformazione vietati {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--4_a_ter}
1. Gli additivi per alimenti per animali e le sostanze ausiliarie per la trasformazione seguenti sono vietati:
a. gli organismi geneticamente modificati (OGM);
b. le sostanze antimicrobiche che favoriscono la produzione;
c. gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi;
d.[^18] gli amminoacidi sintetici, i loro sali e i prodotti analoghi;
e. i composti azotati non proteici (composti NPN);
f. le sostanze e i metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto.
2. In mancanza di fonti alimentari naturali sono ammessi gli additivi chimici di sintesi indispensabili affinché la razione alimentare sia adeguata ai bisogni.
3. L’estrazione mediante solventi organici eccettuato l’etanolo, l’indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati.

##### **Art. 4b** Utilizzazione di materie prime e additivi per alimenti per animali {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--4_b}
1. Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell’alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:
a. materie prime biologiche per alimenti per animali;
b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all’allegato 7;
c.[^19] sale.[^20]
2. Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^21]sugli alimenti per animali.

##### **Art. 4c** Prodotti per la pulizia e la disinfezione {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--4_c}
1. Le sostanze secondo l’allegato 8 numero 1 e i prodotti secondo l’allegato 8 numero 2 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.
2. Le sostanze secondo l’allegato 8 numero 3 non devono essere impiegate come prodotti biocidi per la disinfezione.

##### **Art. 4d** {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--4_d}

##### **Art. 4e** Trasmissione dei dati da parte degli enti di certificazione {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--4_e}
1. I dati relativi all’anno precedente vanno trasmessi ogni anno entro il 31 gennaio all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
2. Per la trasmissione dei dati del rapporto annuale secondo l’articolo 30*d* capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica, gli enti di certificazione utilizzano i modelli di cui all’allegato 12 della presente ordinanza. L’organo cantonale di controllo delle derrate alimentari competente può chiedere agli enti di certificazione il rapporto annuale relativo alle imprese del suo Cantone.

## **Sezione 2:** Esigenze riguardanti l’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura {#sec_2}
##### **Art. 5** Superficie agricola utile {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--5}
Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici anche se non dispongono di una superficie agricola utile.

##### **Art. 6** Principio della globalità aziendale {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--6}
1. Qualora un apicoltore disponga di diversi apiari nella medesima regione, ognuno di essi deve adempiere le esigenze della presente ordinanza.
2. Singoli apiari possono avere un’ubicazione che non soddisfa le esigenze previste all’articolo 9, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal caso, il prodotto non può essere caratterizzato come prodotto biologico.

##### **Art. 7** Conversione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--7}
1. Le aziende apicole che si sono convertite alla produzione biologica possono caratterizzare i propri prodotti come prodotti biologici al più presto un anno dopo la conversione. La commercializzazione con riferimento al metodo di produzione biologica non è consentita durante il periodo di conversione.
2. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente alle esigenze di cui all’articolo 16.

##### **Art. 8** Origine delle api {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--8}
1. Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l’uso di razze europee di*apis mellifera* e dei loro ecotipi locali.
2. Per il rinnovo degli apiari, nell’unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.[^22]
2bis. Per gli esami funzionali di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 2007[^23]sull’allevamento di animali, le api che non provengono da aziende biologiche possono essere tenute nell’azienda biologica, a condizione che siano collocate in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In questo caso non vi è un periodo di conversione.[^24]
3. In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi è possibile, dopo avere ottenuto a titolo preliminare l’autorizzazione scritta dell’ente di certificazione, ricostituire gli apiari attraverso l’acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.[^25]

##### **Art. 9** Ubicazione degli apiari {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--9}
L’ubicazione degli apiari deve:
a. essere tale che nel raggio di 3 km dall’apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capitolo 2 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordinanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confederazione riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e sono prive di un’influenza significativa sulla qualità biologica dei prodotti apicoli;
b.[^26] essere sufficientemente distante da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura o nocive per la salute delle api. L’ente di certificazione stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;
c. garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l’accesso all’acqua per le api.

##### **Art. 10** Registro dell’ubicazione degli apiari {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--10}
1. L’apicoltore fornisce all’ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell’ubicazione delle arnie, con l’indicazione di luogo (denominazioni locali e indicazioni sui fondi), mielata, numero delle colonie, luoghi di stoccaggio dei prodotti ed eventualmente luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d’imballaggio. Se il DEFR non ha designato alcuna zona o regione di cui all’articolo 16*h* capoverso 3 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, l’apicoltore è tenuto a fornire all’ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza.[^27]
2. L’ente di certificazione deve essere informato degli spostamenti degli apiari entro un termine con esso convenuto (p. es., registro delle migrazioni).

##### **Art. 11** Registro degli apiari {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--11}
Per ogni colonia l’apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:
a. l’ubicazione degli alveari;
b. i dati sull’identificazione delle colonie (secondo l’O del 27 giu. 1995[^28]sulle epizoozie - controllo degli effettivi delle colonie d’api);
c. i dati sull’alimentazione artificiale;
d. l’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.

##### **Art. 12** Nutrizione {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--12}
1. Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata.
2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.
3. Per la nutrizione artificiale è possibile utilizzare, con l’autorizzazione dell’ente di certificazione, sciroppo o canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio).[^29]
4. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta di miele e i 15 giorni prima dell’inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata.
5. Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come segue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazione è stato utilizzato.

##### **Art. 13** Profilassi {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--13}
1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:
a. selezione di razze resistenti adeguate;
b.[^30] applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, come il ringiovanimento periodico delle colonie, l’ispezione sistematica degli alveari, in particolare della covata, al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, la disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con sostanze autorizzate nell’apicoltura biologica secondo l’allegato 8, il rinnovo periodico dei favi e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.
2. L’uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi è vietato.

##### **Art. 14** Trattamenti veterinari {#sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--14}
1. Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l’ordinanza del 27 giugno 1995[^31]sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario.
2. I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l’eucaliptolo o la canfora per la lotta contro la*Varroa jacobsoni* .
3. Contro le malattie e le epizoozie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici ed omeopatici salvo se l’uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un’infestazione che rischia di distruggere le colonie. Medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispensabili.
4. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico, acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro la*Varroa jacobsoni* .
5. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (indicando i principi attivi in esso contenuti), i dettagli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato; queste informazioni devono essere trasmesse all’ente di certificazione che deve autorizzare la commercializzazione dei rispettivi prodotti quali prodotti biologici.
6. Del rimanente, si applicano le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api.
7. Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. prescritti dalla legge.

##### **Art. 15** Metodi di gestione zootecnica {#sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--15}
1. La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura è vietata.
2. Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse. Fa eccezione la spuntatura delle ali delle api regine per eseguire esami funzionali conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 2007[^32]sull’allevamento di animali.[^33]
3. La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è consentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell’istinto sciamatorio. L’uso di api modificate geneticamente non è consentito.[^34]
4. La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l’infestazione da*Varroa jacobsoni* .
5. L’uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica durante le operazioni di smielatura è vietato.
6. Si prenderà particolare cura nell’assicurare un’adeguata estrazione e trasformazione e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell’apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.
7. L’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell’apiario.

##### **Art. 16** Caratteristiche delle arnie e materiale utilizzato nell’apicoltura {#sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16}
1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.
2. Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizoozie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.
3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L’ente di certificazione può autorizzare l’uso di cera convenzionale in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio.
4. Per l’estrazione del miele è vietato l’impiego di favi che contengano covata.
5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell’allegato 1.
6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell’apicoltura sono permesse soltanto le sostanze secondo l’allegato 8.[^35]

## **Sezione 2a:** Disposizioni per l’acquacoltura {#sec_2_a}
##### **Art. 16a** {#sec_2_a/art_16_a omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16a}
1. Per la conversione di coltivazioni di alghe e di impianti di acquacoltura, per la produzione e la coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura, per la raccolta di alghe selvatiche, per la produzione, l’origine, l’alimentazione e la salute degli animali d’acquacoltura nonché per le pratiche zootecniche e le procedure di controllo devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’allegato II parte III del Regolamento (UE) 2018/848 nella versione secondo l’allegato 3*b* .
2. Inoltre si applica quanto segue:
a. nella produzione di salmonidi, al massimo il 10 per cento del consumo alimentare totale calcolato in sostanza secca può essere costituito da polvere di emoglobina non biologica;
b. in impianti di acquacoltura esterni, può essere fatto ricircolare fino al 90 per cento dell’acqua.

## **Sezione 2b:** Certificato di controllo per le importazioni {#sec_2_b}
##### **Art. 16a bis** Gestione dei diritti di accesso a Traces {#sec_2_b/art_16_a_bis omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16abis}
1. L’UFAG informa l’ente competente della Commissione europea sui beneficiari dei diritti di accesso a Traces che rilascia, e coordina con questo ente la collaborazione e i contatti relativi a Traces.
2. L’UFAG aggiorna i diritti di accesso in caso di cambiamenti.

##### **Art. 16b** Rilascio del certificato di controllo {#sec_2_b/art_16_b omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16b}
1. Il certificato di controllo deve essere rilasciato prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine:
a. dall’autorità o dall’ente di certificazione del produttore o del trasformatore;
b. se l’operatore che effettua l’ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore: dall’autorità o dall’ente di certificazione di questo operatore.[^36]
2. L’autorità o l’ente di certificazione è:
a. per importazioni secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione del Paese secondo l’allegato 4, di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione;
b. per importazioni secondo l’articolo 23*a* dell’ordinanza sull’agricoltura biologica: l’autorità o l’ente di certificazione dell’esportatore del Paese di origine o del Paese in cui è stata eseguita l’ultima operazione ai fini della preparazione.
3. Prima di rilasciare il certificato di controllo, l’autorità o l’ente di certificazione deve:
a. controllare tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione;
b. effettuare ove opportuno un controllo fisico dell’invio in questione, in base alla sua valutazione del rischio;
c. verificare che per le derrate alimentari trasformate di Paesi secondo l’articolo 23 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici del prodotto siano stati certificati da un ente di certificazione riconosciuto anche per il Paese terzo interessato;
d. verificare che per le derrate alimentari trasformate certificate da un ente secondo l’articolo 23*a* dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici siano stati certificati da un ente di certificazione secondo l’articolo 23 o 23*a* dell’ordinanza sull’agricoltura biologica oppure da un ente di certificazione ammesso in Svizzera;
e. se l’ultima operazione ai fini della preparazione e la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche principali sono svolte da operatori diversi:
        1. effettuare un esame documentale completo sulla base di tutti i documenti di controllo pertinenti,
        2. verificare che il prodotto sia stato esaminato da un’autorità legittimata o da un ente di certificazione legittimato conformemente all’articolo 23 o 23*a* dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, e
        3. effettuare un controllo fisico ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio.
4. L’autorità o l’ente di certificazione, prima che l’invio lasci il Paese terzo di esportazione o il Paese terzo di origine, deve confermare mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007[^37].[^38]

##### **Art. 16c** Esigenze poste al certificato di controllo {#sec_2_b/art_16_c omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16c}
1. Il certificato di controllo deve corrispondere all’allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008[^39]. Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.[^40]
2. Modifiche successive devono essere certificate dall’autorità o dall’ente di certificazione emittente.
3. Il certificato di controllo deve essere rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o l’importatore può fare una copia del certificato allo scopo di informare l’ente di certificazione. Ogni copia deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».
4. Per originale del certificato di controllo si intende:
a. l’esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces; oppure
b.[^41] un certificato di controllo munito di:
        1. una firma elettronica avanzata secondo l’articolo 2 lettera b della legge del 18 marzo 2016[^42]sulla firma elettronica, oppure
        2. un sigillo elettronico qualificato secondo l’articolo 3 numero 27 del regolamento (UE) n. 910/2014[^43].[^44]
5. Se l’originale del certificato di controllo è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces, l’autorità o l’ente di certificazione del Paese terzo, l’ente di certificazione nel quadro dell’esame di cui all’articolo 16*d* e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e presentazione del certificato di controllo che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in Traces.[^45]

##### **Art. 16d** Esame del certificato di controllo e dell’invio {#sec_2_b/art_16_d omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16d}
1. Per ogni invio l’importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L’importatore può commercializzare o preparare l’invio soltanto se l’ente di certificazione ha esaminato l’invio e compilato la casella 20 del certificato di controllo. L’esame dell’invio da parte dell’ente di certificazione comprende un esame documentale sistematico, controlli d’identità casuali, per verificare che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano all’invio, e controlli fisici in base a una valutazione del rischio.
2. Chiunque abbia accesso a Traces deve notificare senza indugio mediante Traces all’ente competente eventuali irregolarità e infrazioni.
3. Al ricevimento dell’invio, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di controllo per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Trasmette quindi l’originale all’importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L’importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.

##### **Art. 16e** Preparazione di un invio prima dello sdoganamento {#sec_2_b/art_16_e omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16e}
Qualora prima dello sdoganamento un invio sia destinato a una o più preparazioni di cui all’articolo 4 lettera c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, la procedura di cui all’articolo 16*d* capoverso 1 deve essere terminata prima della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana per il deposito doganale o il traffico attivo di perfezionamento deve essere indicato nella casella 19 del certificato di controllo.

##### **Art. 16f** Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento {#sec_2_b/art_16_f omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16f}
1. Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, ad essere suddiviso in più lotti, anteriormente alla suddivisione dev’essere terminata la procedura giusta l’articolo 16*d* capoverso 1.
2. Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, l’importatore trasmette mediante Traces all’ente di certificazione anche un estratto del certificato di controllo.[^46]
3. L’estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell’allegato 9 parte B.[^47]
4. Il competente ente di certificazione dell’importatore compila la casella 13 per confermare che l’estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3.[^48]
5. Una copia di ogni estratto del certificato di controllo è conservata unitamente all’originale del certificato di controllo dall’importatore. Essa deve recare l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».
6. …[^49]
7. Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 14 dell’estratto del certificato per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Il destinatario deve conservare l’estratto del certificato di controllo per almeno due anni.[^50]

## **Sezione 2c:** Sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione {#sec_2_c}
##### **Art. 16g** Registrazione nel sistema d’informazione {#sec_2_c/art_16_g omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16g}
1. Su domanda dell’offerente, le varietà di cui esistono sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione sono registrate nel sistema d’informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione.
2. Ai fini della registrazione, l’offerente deve:
a. provare che egli stesso o, nel caso in cui commercializzi unicamente sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione preimballati, l’ultima impresa, si è sottoposto(a) alla procedura di controllo di cui al capitolo 5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica;
b. provare che le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione commercializzati soddisfano le esigenze generali corrispondenti;
c. impegnarsi a rendere accessibili tutte le indicazioni chieste all’articolo 16*h* e ad attualizzarle su richiesta del gestore del sistema d’informazione o ogni qual volta un’attualizzazione si renda necessaria;
d. impegnarsi ad informare immediatamente il gestore del sistema d’informazione quando una delle varietà registrate non è più disponibile.
3. Il gestore del sistema d’informazione può cancellare una registrazione se l’offerente non soddisfa le condizioni previste al capoverso 2.

##### **Art. 16h** Informazioni registrate {#sec_2_c/art_16_h omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16h}
Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. il nome scientifico della specie e la designazione della varietà;
b. il nome dell’offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rintracciarlo;
c. la regione in cui l’offerente può fornire all’utilizzatore le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali;
d. il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all’iscrizione nel catalogo delle varietà;
e. il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione sono disponibili;
f. il nome e/o il numero di codice del servizio o dell’autorità competente per il controllo dell’impresa in questione;
g.[^51] .

##### **Art. 16i** {#sec_2_c/art_16_i omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16i}

##### **Art. 16j** Accesso ai dati {#sec_2_c/art_16_j omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16j}
Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d’informazione attraverso Internet.

##### **Art. 16k** Rapporto annuale {#sec_2_c/art_16_k omnilex-key=ch-fedlex--910.181--16k}
1. Il gestore del sistema d’informazione deve registrare tutte le notifiche di cui all’articolo 13*a* capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e trasmettere le corrispondenti indicazioni all’UFAG sotto forma di rapporto annuale.
2. Per ogni specie interessata da una notifica secondo l’articolo 16*k* capoverso 1, il rapporto deve fornire le seguenti indicazioni:
a. il nome scientifico della specie, il sottogruppo della specie e la designazione della varietà;
b. il numero totale delle notifiche pervenute;
c. il quantitativo totale di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici utilizzato da coloro che hanno ricevuto un’attestazione;
d. i trattamenti chimici per ragioni di ordine fitosanitario ai sensi dell’articolo 13*a* capoverso 6 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica.

## **Sezione 3:** Disposizioni finali {#sec_3}
##### **Art. 17** {#sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--17}

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

## Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2006 {#disp_u1}
I prodotti biologici possono ancora essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2007 secondo le vigenti disposizioni dell’allegato 3 parti A e B. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

## Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2011 {#disp_u2}

## Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012 {#disp_u3}
^1^Se per i non ruminanti si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, d’intesa con l’ente di certificazione è ammesso l’acquisto di alimenti proteici non biologici fino al 31 dicembre 2015. La quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale di suini e pollame, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca. Le materie prime per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 2 sono considerati alimenti proteici per animali.

^2^Fino al 31 dicembre 2014 gli alimenti per animali possono essere prodotti conformemente al diritto anteriore.

^3^Al 1° gennaio 2015, le giacenze di alimenti per animali prodotti conformemente al diritto anteriore possono essere vendute fino ad esaurimento oppure somministrate agli animali fino alla scadenza della data di conservazione.

^4^Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2018.[^52]

^5^Il termine di cui al capoverso 4 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.[^53]

^6^Il termine di cui al capoverso 5 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.[^54]

^7^Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg e per il pollame giovane, è prorogato fino al 31 dicembre 2025.[^55]

^8^Il termine di cui al capoverso 7 è prorogato fino al 31 dicembre 2030.[^56]

## Disposizioni transitorie della modifica del 1° settembre 2016 {#disp_u4}
^1^Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:
a. lecitine (E 322) di cui all’allegato 3 parte A non ottenute da materie prime biologiche;
b. cera di carnauba (E 903) di cui all’allegato 3 parte A non ottenuta da materie prime biologiche;
c. oli vegetali di cui all’allegato 3 parte B numero 1 non ottenuti da produzione biologica;
d. cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all’allegato 3 parte B numero 1 non ottenuta da materie prime biologiche.

^2^Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito oli vegetali di cui all’allegato 3*a* non ottenuti da produzione biologica.

^3^Il termine di cui al capoverso 1 per gli additivi alimentari e le sostanze ausiliarie di cui al capoverso 1 lettere b, c e d è prorogato fino al 31 dicembre 2019.[^57]

## Disposizioni transitorie relative alla modifica del 3 novembre 2021 {#disp_u5}
^1^Sino al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:
a. lecitine (E322) e cera di carnauba (E903) di cui all’allegato 3 parte A ottenute da materie prime biologiche;
b. farina di semi di carrube (E410), gomma di guar (E412), gomma arabica (E414), gomma di gellano (E418) e glicerolo (E422) di cui all’allegato 3 parte A non ottenuti da produzione biologica;
c. cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all’allegato 3 parte B numero 1 ottenuta da materie prime biologiche.

^2^I prodotti biologici possono essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2023 secondo le disposizioni previgenti dell’allegato 3 parte C. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

## Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022 {#disp_u6}
^1^Fino al 31 dicembre 2023, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

^2^A meno che non si tratti di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali di cui all’articolo 2 lettere a–c ODPPE[^58], le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di derrate alimentari biologiche trasformate sono ammesse ancora fino al 31 dicembre 2024. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

^3^I termini di cui al capoverso 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.[^59]

## Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023 {#disp_u7}
^1^Fino al 31 dicembre 2024 per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

^2^Fino al 31 dicembre 2025 per la preparazione di derrate alimentari trasformate può essere utilizzato Gellano (E 418) ottenuto da produzione non biologica in virtù dell’allegato 3 parte A.

^3^Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2025.[^60]

^4^I termini di cui ai capoversi 1 e 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.[^61]

## Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2024 {#disp_u8}
Le riserve ancora esistenti al 31 dicembre 2024 di prodotti di acquacoltura e alghe trasformati, ottenuti conformemente al diritto anteriore, possono essere fornite sino al loro esaurimento.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1 e 16 cpv. 5)
### Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-1}
Tutti i prodotti fitosanitari elencati sottostanno alle condizioni per l’uso di cui all’ordinanza del 12 maggio 2010[^62]sui prodotti fitosanitari (OPF). Condizioni più restrittive, valide per la produzione biologica, sono indicate nella seconda colonna di ogni tabella.

#### **1.** Sostanze di origine vegetale o animale {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-1/lvl_1}
| Designazione | Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso |
| --- | --- |
| Allium sativum(estratto d’aglio) | |
| Azadiractina estratta da*Azadirachta indica* (albero del neem) | |
| Cera d’api | Solo come pasta cicatrizzante |
| Cere vegetali | Solo come pasta cicatrizzante |
| Estratto acquoso dei semi germinati di*Lupinus albus* dolce | |
| Farina di senape | Solo come fungicida |
| Feromoni e altri semiochimici | Solo per la lotta contro gli insetti mediante trappole o erogatori, compresi i sistemi di dosaggio ad aerosol, per esempio tecnica di confusione e feromoni di marcatura |
| Laminarina | Solo per attivare le difese naturali delle piante utili. L’alga bruna dev’essere ottenuta da produzione biologica o raccolta in modo sostenibile |
| Lecitina | Non ottenuta da organismi geneticamente modificati |
| Oli vegetali, come olio di menta, di pino, di carvi, di colza e di finocchio | Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
| Piretrine | Solo di origine vegetale |
| Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina) | Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro*Bactrocera oleae* e*Ceratitis capitata* (*Wied)* |
| Proteine idrolizzate tranne la gelatina | Solo come sostanze attrattive, in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato |
| Quassia estratta da*Quassia amara* | Solo come insetticida, repellente |
| Repellenti di origine animale o vegetale | Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura; nel caso di utilizzazione di grasso di pecora: solo se il materiale vegetale non è ingerito da ovini e caprini |
| *Salix spp. Cortex* (estratto di corteccia di salice) | |
| Terpeni | Solo eugenolo, geraniolo e timolo |
| Sostanze di base contemplate nell’allegato 1 parte D OPF, che sono derrate alimentari ai sensi della legge del 20 giugno 2014[^63]sulle derrate alimentari (LDerr) e hanno origine vegetale o animale | Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi, ma solo per il controllo di parassiti e malattie. |

#### **2.** Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-1/lvl_2}
| Designazione | Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso |
| --- | --- |
| Cerevisane e altri prodotti a base di frammenti cellulari di microorganismi | |
| Cerevisane | |
| Microorganismi naturali, virus inclusi | Non modificati geneticamente |
| Spinosad | |

#### **3.** Altre sostanze e misure {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-1/lvl_3}
| Designazione | Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso |
| --- | --- |
| Acidi grassi (preparati a base di sapone) | Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
| Anidride carbonica | |
| Cloruro di sodio | |
| Coadiuvanti per l’aumento dell’efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina | Fatta eccezione per l’amido idrossipropilato non sono ammesse sostanze ottenute per sintesi chimica |
| Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame e poltiglia bordolese | Quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro<br>Viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Nell’arco di cinque anni consecutivi: al massimo 20 kg di rame-metallo per ettaro |
| COS-OGA | |
| Etilene | Ammesso solo per: – lo sverdimento di banane, kiwi e cachi; – lo sverdimento degli agrumi nell’ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; – l’induzione della fioritura dell’ananas; – l’inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle |
| Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro III) | |
| Idrogenocarbonato di potassio e di sodio (bicarbonato di potassio/di sodio) | |
| Idrossido di calcio | |
| Kieselgur (terra diatomacea) | |
| Maltodestrina | Solo come insetticida e acaricida |
| Metasilicato di magnesio idrogeno | |
| Mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive | |
| Minerale silicato<br>(talco E553b)<br>Pirofosfato ferrico | |
| Nemici naturali quali Icneumonidi, acari predatori, cimici predatrici, Calcidoidi, Cecidomie, coccinelle, nematodi | |
| Olio di paraffina | |
| Preparati a base di argilla | |
| Perossido di idrogeno | |
| Preparati a base di calcio | |
| Preparati a base di zolfo | |
| Rodenticidi | Solo in trappole. Esclusivamente per la lotta contro i parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali |
| Sabbia di quarzo | |
| Silicato d’alluminio (caolino) | |
| Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) | Solo come fungicida, insetticida o acaricida. |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 2)
### Concimi, preparati e substrati autorizzati {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-2}
Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell’agricoltura bio-dinamica.

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 1° novembre 2023[^64]sui concimi.

| Designazione | | Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso |
| --- | --- | --- |
| 1. Concimi aziendali | | |
| Letame, liquame | | |
| Residui del raccolto, concimi verdi | | |
| Paglia, altro materiale di pacciamatura | | |
| Gusci di uova | | Soltanto se ottenuti da allevamento all’aperto |
| 2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati | | |
| 2.1 Concimi minerali | | |
| Fosfato naturale tenero* | | |
| Fosfato allumino-calcico* | | |
| Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio* | | |
| Sale grezzo di potassa (p. es. kainite, silvinite, ecc.)* | | |
| Solfato di potassio contenente sale di magnesio* | | Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno |
| Solfato di potassio* | | Prodotto con sale grezzo di potassa.<br>Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno |
| Carbonato di calcio di origine naturale (p. es. creta, marna, calcare macinato, alghe calcaree, creta fosfatica ecc.) | | |
| Carbonato di calcio e magnesio (p. es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco, dolomite, ecc.) | | |
| Calce derivata dalla produzione di zucchero* | | |
| Solfato di magnesio (p.es. kieserite)* | | Unicamente di origine naturale |
| Soluzione di cloruro di calcio* | | Trattamento fogliare dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio |
| Solfato di calcio (gesso) | | Unicamente di origine naturale |
| Zolfo elementare* | | |
| Cloruro di sodio* | | Unicamente salgemma |
| Argille preparate (p. es. perlite, vermiculite, ecc.) | | |
| Farina di roccia (p. es. farina di quarzo, di basalto, di argilla, ecc.) | | |
| 2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale | | |
| Letame* | | Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali. |
| Letame essiccato e pollina essiccata* | | Indicazione delle specie animali. |
| Carbone vegetale*** | | L’unica materia prima ammessa per la produzione è legname allo stato naturale. |
| Acido umico, acido fulvico | | Esclusivamente ottenuti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o dal trattamento dell’acqua potabile. |
| Compost di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina* | | Indicazione delle specie animali. |
| Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)* | | Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata. |
| Compost o digestato di rifiuti biologici | | Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotto ottenuto in un sistema di raccolta chiuso e controllato.<br>Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0** |
| Torba | | Unicamente per la coltivazione di piantine e i semenzai. |
| Substrato di fungaie | | La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco. |
| Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti | | |
| Guano* | | Indicazione della specie animale e della provenienza. |
| Miscele compostata o fermentate di materiali vegetali e/o escrementi animali elencati nel presente allegato. | | Risultanti dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Non applicabili alle parti commestibili della coltura |
| Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati*: | | |
| – farina di sangue*** | | |
| – farina di ossa*** | | |
| – farina di carne*** | | |
| – farina di zoccoli*** | | |
| – farina di corna*** | | |
| – nero animale** | | |
| – farina di pesce | | |
| – scarti di molluschi | | Esclusivamente ottenuti da produzione sostenibile |
| – polvere di piume e di peli | | |
| – lana | | |
| – cascami della fabbricazione del feltro | | |
| – pellami (farina di pelli) | | Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0*** |
| – peli e crini | | |
| – proteine idrolizzate | | Non applicabili alle parti commestibili della coltura |
| – latticini | | |
| Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come: | | |
| – farina di panelli di semi oleosi – gusci di cacao – germi di malto – fibre e panelli di cocco – vinaccia, melassa – fecce | | |
| Borlande ed estratti di borlande | | Escluse le borlande con sali ammoniacali |
| Alghe e prodotti a base di alghe* | | Ottenuti direttamente e unicamente mediante: a. trattamenti fisici, inclusi l’essicazione, il congelamento e la macinazione; b. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o c. fermentazione |
| Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei) | | Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili |
| Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici) | | Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive |
| Carbone di scisto (xilitolo, lignite) | | Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive |
| Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (p. es. sapropel) | | Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce<br>All’occorrenza, l’estrazione deve essere effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico<br>Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio<br>Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: Cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI):0** |
| Segatura e trucioli di legno | | Risultante da legname non trattato chimicamente. |
| Compost di corteccia | | Risultante da legname non trattato chimicamente. |
| Cenere di legno | | Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l’ordinanza sui concimi*** |
| Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato | | I prodotti devono adempiere i requisiti dell’ordinanza sui concimi. |
| Cloruro di potassio | | Soltanto di origine naturale |
| 2.3 Microelementi | | |
| Microelementi* | | |
| 2.4 Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli | | |
| Preparati di microrganismi<br>(funghi, batteri)* | | Esclusi i microrganismi geneticamente modificati. |
| 3. Preparati | | |
| Estratti di origine vegetale | | Estratti di piante come infusi e tè. |
| Poltiglie di origine vegetale | | Liquido ottenuto dall’omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua. |
| Preparati bio-dinamici | | |
| 4. Substrati | | |
| Substrati | | Quota di torba: max. 70 % vol. |
| 5. Substrati per la produzione di funghi | | |
| Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti: | | |
| 5.1 Letame ed escrementi animali Il letame di animali della specie equina può essere impiegato se il detentore: | | Provenienti da aziende biologiche. a. utilizza paglia prodotta biologicamente; b. osserva le direttive sul foraggiamento dell’ordinanza sull’agricoltura biologica; c. concede all’ente di certificazione il diritto di controllare il proprio allevamento equino. |
| 5.2 I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia riconosciuto dall’ente di certificazione. | | |
| Letame | | Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali. |
| Letame essiccato e pollina essiccata | | Indicazione delle specie animali. |
| Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina | | Indicazione delle specie animali. |
| Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio) | | Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata. |
| 5.3 Altri prodotti di origine agricola (p.es. paglia) | | Provenienti da aziende biologiche. |
| 5.4 Torba, legname | | Non trattati chimicamente. |
| 5.5 Prodotti di origine minerale | | Conformemente alla cifra 2.1 del presente allegato. |
| 5.6 Acqua, terra | | |
| * Da utilizzare in caso di bisogno comprovato. | | |
| ** Limite di determinazione. | | |
| *** Solo prodotti autorizzati in virtù dell’art. 11 dell’O dell’10 gen. 2001 sui concimi<br>(RS*916.171* ). | | |
| **** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell’aggiunta di acqua. | | |
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 3)
### Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-3}
#### **Parte A:** Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-3/part_A}
Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d’uso secondo l’ordinanza del 25 novembre 2013[^65]sugli additivi.

| Codice | Denominazione | Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | di origine vegetale | di origine animale | | | |
| E 153 | Carbone vegetale | Non ammesso | Ammesso soltanto per formaggio caprino alla cenere e formaggio Morbier | | | |
| E 160b* | Annatto, bissina, norbissina | Non ammessi | Ammessi soltanto per i formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar e Mimolette | | | |
| E 170 | Carbonato di calcio | Ammesso (escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti) | Ammesso (escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti) | | | |
| E 220 | Anidride solforosa | Ammessa soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere)<br>Nei vini di frutta: 100 mg/l (*)<br>(*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO ~2~ | Ammessa soltanto per idromele<br>Nell’idromele: 100 mg/l (*) | | | |
| E 223 | Metabisolfito di sodio | Non ammesso | Ammesso soltanto per crostacei | | | |
| E 224 | Metabisolfito di potassio | Ammesso soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere)<br>Nei vini di frutta: 100 mg/l (*)<br>(*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO ~2~ | Ammesso soltanto per idromele<br>Nell’idromele: 100 mg/l (*) | | | |
| E 250 | Nitrito di sodio | Non ammesso | Ammesso soltanto per prodotti a base di carne<br>Non in combinazione con E 252<br>Tenore massimo indicativo espresso in NaNO ~2~ : 80 mg/kg<br>Tenore massimo residuo espresso in NaNO ~2~ : 50 mg/kg | | | |
| E 252 | Nitrito di potassio | Non ammesso | Ammesso soltanto per prodotti a base di carne<br>Non in combinazione con E 250<br>Tenore massimo indicativo espresso in NaNO ~2~ : 80 mg/kg<br>Tenore massimo residuo espresso in NaNO ~2~ : 50 mg/kg | | | |
| E 270 | Acido lattico | Ammesso | Ammesso | | | |
| E 290 | Biossido di carbonio | Ammesso | Ammesso | | | |
| E 296 | Acido malico | Ammesso | Non ammesso | | | |
| E 300 | Acido ascorbico | Ammesso | Ammesso soltanto per prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne | | | |
| E 301 | Ascorbato di sodio | Non ammesso | Ammesso soltanto per prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati | | | |
| E 306* | Estratti ricchi di tocoferolo | Ammessi soltanto come antiossidante | Ammessi soltanto come antiossidante | | | |
| E 322* | Lecitine | Ammesse<br>Soltanto se di produzione biologica | Ammesse<br>Soltanto se di produzione biologica | | | |
| E 325 | Lattato di sodio | Ammesso | Ammesso soltanto per prodotti a base di latte e di carne | | | |
| E 330 | Acido citrico | Ammesso | Ammesso | | | |
| E 331 | Citrato di sodio | Ammesso | Ammesso | | | |
| E 333 | Citrati di calcio | Ammessi | | Non ammessi | | |
| E 334 | Acido tartarico L[(+)–] | Ammesso | Ammesso soltanto per l’idromele | | | |
| E 335 | Tartrati di sodio | Ammesso | Non ammesso | | | |
| E 336 | Tartrati di potassio | Ammessi | Non ammessi | | | |
| E 337 | \| Tartrati di sodio e potassio \| \| --- \| | Ammessi | Non ammessi | | | |
| E 341 (i) | Fosfato monocalcico | Ammesso soltanto come agente lievitante | Non ammesso | | | |
| E 392* | Estratti di rosmarino | Soltanto se di produzione biologica | Soltanto se di produzione biologica | | | |
| E 400 | Acido alginico | Ammesso | Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari | | | |
| E 401 | Alginato di sodio | Ammesso | Soltanto per prodotti lattiero-caseari e insaccati a base di carne | | | |
| E 402 | Alginato di potassio | Ammesso | Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari | | | |
| E 406 | Agar-agar | Ammesso | Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne | | | |
| E 407 | Carragenina | Ammessa | Ammessa soltanto per prodotti lattiero-caseari | | | |
| E 410* | Farina di semi di carrube | Ammessa<br>Soltanto se di produzione biologica | Ammessa<br>Soltanto se di produzione biologica | | | |
| E 412* | Gomma di guar | Ammessa<br>Soltanto se di produzione biologica | Ammessa<br>Soltanto se di produzione biologica | | | |
| E 414* | Gomma arabica | Ammessa<br>Soltanto se di produzione biologica | Ammessa<br>Soltanto se di produzione biologica | | | |
| E 415 | Gomma di xantano | Ammessa | Ammessa | | | |
| E 417 | Gomma di tara | Ammessa soltanto come addensante<br>Soltanto se di produzione biologica | Ammessa soltanto come addensante<br>Soltanto se di produzione biologica | | | |
| E 418 | Gomma di gellano | Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di <br>acile<br>Soltanto se di produzione biologica | Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile<br>Soltanto se di produzione biologica | | | |
| E 422 | Glicerolo | Ammesso soltanto per estratti vegetali e aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse<br>Soltanto di origine vegetale<br>Soltanto se di produzione biologica | Ammesso soltanto per aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse<br>Soltanto di origine vegetale<br>Soltanto se di produzione biologica | | | |
| E 440*(i) | Pectina | Ammessa | Ammessa soltanto per prodotti a base di latte | | | |
| E 460 | Cellulosa | Non ammessa | Ammessa soltanto per la gelatina | | | |
| E 464 | Idrossipropilmetil-cellulosa | Ammessa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule | Ammessa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule | | | |
| E 500 | Carbonati di sodio | Ammessi | Ammessi | | | |
| E 501 | Carbonati di potassio | Ammessi | Non ammessi | | | |
| E 503 | Carbonati di ammonio | Ammessi | Non ammessi | | | |
| E 504 | Carbonati di magnesio | Ammessi | Non ammessi | | | |
| E 509 | Cloruro di calcio | Non ammesso | Ammesso soltanto come coagulante del latte | | | |
| E 516 | Solfato di calcio | Ammesso soltanto come eccipiente | Non ammesso | | | |
| E 524 | Idrossido di sodio | Ammesso soltanto per il trattamento superficiale del «Laugengebäck» e la correzione dell’acidità negli aromi biologici | Non ammesso | | | |
| E 551 | Biossido di silicio | Ammesso soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate e per aromi | Ammesso soltanto per aromi | | | |
| E 553b | Talco | Ammesso | Ammesso soltanto come agente di rivestimento per prodotti a base di carne | | | |
| E 901 | Cera d’api | Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari; soltanto da apicoltura biologica | Non ammessa | | | |
| E 903 | Cera di carnauba | Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari;<br>ammessa soltanto come agente di rivestimento conservante per la frutta che nel quadro di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è stata sottoposta a un trattamento mediante freddo estremo (in virtù dell’all. 7 n. 46 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019 [^66] concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali)<br>Soltanto se di produzione biologica | Non ammessa | | | |
| E 938 | Argon | Ammesso | Ammesso | | | |
| E 939 | Elio | Ammesso | Ammesso | | | |
| E 941 | Azoto | Ammesso | Ammesso | | | |
| E 948 | Ossigeno | Ammesso | Ammesso | | | |
| E 968 | Eritritolo | Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico | Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico | | | |
| * Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, gli additivi alimentari contrassegnati con un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola. | | | | | | |

#### **Parte B:** Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-3/part_B}
##### **1.** Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-3/part_B/lvl_1}
| Denominazione | Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari | |
| --- | --- | --- |
| | di origine vegetale | di origine animale |
| Acqua | Acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[^67]sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico | Acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico |
| Cloruro di calcio | Ammesso soltanto come coagulante | Ammesso soltanto per la fabbricazione di insaccati a base di carne |
| Carbonato di calcio | Ammesso | Non ammesso |
| Idrossido di calcio | Ammesso | Non ammesso |
| Gesso agricolo | Ammesso soltanto per la produzione di zucchero | Non ammesso |
| Solfato di calcio | Ammesso soltanto come coagulante | Non ammesso |
| Cloruro di magnesio (o nigari) | Ammesso soltanto come coagulante | Non ammesso |
| Carbonati di potassio | Ammessi soltanto per l’essicazione dell’uva | Non ammessi |
| Carbonato di sodio | Ammesso | Ammesso |
| Acido lattico | Non ammesso | Ammesso soltanto per regolare il pH della salamoia nella produzione di formaggio |
| Acido L-(+)-lattico derivato dalla fermentazione | Ammesso soltanto per la produzione di estratti di proteine vegetali | Non ammesso |
| Acido citrico | Ammesso | Ammesso |
| Idrossido di sodio | Ammesso soltanto per la produzione di zucchero, per la produzione di olio (escluso l’olio d’oliva) e per la produzione di estratti di proteine vegetali | Non ammesso |
| Acido solforico | Ammesso soltanto per la produzione di zucchero | Ammesso soltanto per la produzione di gelatina |
| Estratto di luppolo | Ammesso soltanto per scopi antimicrobici<br>Se disponibile di produzione biologica | Non ammesso |
| Estratto di resina di pino | Ammesso soltanto per scopi antimicrobici<br>Se disponibile di produzione biologica | Non ammesso |
| Acido cloridrico | Non ammesso | Ammesso soltanto per la produzione di gelatina e per regolare il pH della salamoia nella fabbricazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas |
| Idrossido di ammonio | Non ammesso | Ammesso soltanto per la produzione di gelatina |
| Perossido di idrogeno | Non ammesso | Ammesso soltanto per la produzione di gelatina |
| Biossido di carbonio | Ammesso | Ammesso |
| Azoto | Ammesso | Ammesso |
| Etanolo | Ammesso soltanto come solvente | Ammesso soltanto come solvente |
| Acido tannico | Ammesso soltanto come ausiliare di filtrazione | Non ammesso |
| Albumina d’uovo | Ammesso | Non ammesso |
| Proteina di piselli | Ammessa soltanto per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e aceto di frutta | Non ammessa |
| Caseina | Ammesso | Non ammesso |
| Gelatina | Ammesso | Non ammesso |
| Colla di pesce | Ammesso | Non ammesso |
| Oli vegetali | Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni<br>Soltanto se ottenuti da produzione biologica | Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni<br>Soltanto se ottenuti da produzione biologica |
| Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale | Ammesso | Non ammesso |
| Carbone attivato | Ammesso | Ammesso |
| Talco | Ammesso soltanto nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b | Non ammesso |
| Bentonite | Ammessa | Ammessa soltanto come addensante dell’idromele |
| Cellulosa | Ammessa | Ammessa soltanto per la produzione di gelatina |
| Terra di diatomee | Ammessa | Ammessa soltanto per la produzione di gelatina |
| Perlite | Ammessa | Ammessa soltanto per la produzione di gelatina |
| Gusci di nocciole | Ammessi | Non ammessi |
| Farina di riso | Ammessa | Non ammessa |
| Cera d’api | Ammessa soltanto come distaccante<br>Soltanto da apicoltura biologica | Non ammessa |
| Cera di carnauba | Ammessa soltanto come di taccante<br>Soltanto se di produzione biologica | Non ammessa |
| Acido acetico/Aceto | Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale | Ammesso soltanto per prodotti a base di pesce<br>Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale |
| Tiamina cloridrato | Ammessa solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere | Ammessa solo nella fabbricazione di idromele |
| Fosfato di diammonio | Ammesso solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere | Ammesso solo nella fabbricazione di idromele |
| Fiori di fieno in polvere | Non ammessi | Ammessi soltanto per la formazione dell’occhiatura nella produzione di formaggio.<br>Soltanto se di produzione biologica. |
| Fibre di legno | Ammesse<br>Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi) | Ammesse<br>Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi) |

##### **2.** Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili indirettamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-3/part_B/lvl_2}
| Legno, trucioli e segatura di legname non trattato | Produzione di fumo per l’affumicatura |
| --- | --- |
| Colle di origine naturale | Etichettatura delle forme di formaggio |
| Coloranti naturali ai sensi dell’articolo 95 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016[^68]sulle derrate alimentari di origine animale | Colorazione dei gusci delle uova |
| Gommalacca | Agente di rivestimento per uova |
| Idrossido d’ammonio | Sostanza ausiliaria per agenti di rivestimento per uova |
| Silicati di calcio e di magnesio | Agente di rivestimento per uova |
| Cenere | Trattamento della crosta di formaggio |
| Grassi animali naturali | Agente di rivestimento per uova |
| Coloranti generalmente ammessi dalla normativa in materia di derrate alimentari | Designazione di uova, carne e formaggio |

#### **Parte C:** Ingredienti non biologici di origine agricola {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-3/part_C}
| Ingrediente | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- |
| Alghe Arame ( *Eisenia bicyclis* )<br>sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse direttamente correlati | |
| Alghe Hijiki ( *Hizikia fusiforme* )<br>sia non trasformate sia sotto forma di prodotti ottenuti dal primo livello di lavorazione e ad esse direttamente correlati | |
| Corteccia di Pau d’Arco (*Handroanthus impetiginosus* ) («lapacho») | Utilizzo solo nel kombucha e nelle miscele di erbe per tisane |
| Budelli | Ottenuti da materie prime naturali di origine animale o vegetale |
| Gelatina | Ottenuta da specie animali diverse dal suino |
| Sali minerali del latte (in polvere o liquidi) | Solo in caso di utilizzo come sostituti parziali o integrali del cloruro di sodio date le proprietà organolettiche |
| Pesci e altri animali acquatici selvatici sia non trasformati sia sotto forma di prodotti ottenuti dalla loro lavorazione | Ottenuti solo da pesca sostenibile<br>Solo se non disponibili animali d’acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti |
##### **Allegato 3a** {#annex_3_a}
(art. 3*a* )
### Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito {#annex_3_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-3a}
| Denominazione | Condizioni per l’uso | |
| --- | --- | --- |
| | lievito primario | preparazioni/formulazioni di lievito |
| Cloruro di calcio | Ammesso | Non ammesso |
| Biossido di carbonio | Ammesso | Ammesso |
| Acido citrico | Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito | Non ammesso |
| Acido lattico | Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito | Non ammesso |
| Azoto | Ammesso | Ammesso |
| Ossigeno | Ammesso | Ammesso |
| Fecola di patate | Ammessa soltanto per la filtrazione<br>Soltanto da produzione biologica | Ammessa soltanto per la filtrazione<br>Soltanto da produzione biologica |
| Carbonati di sodio | Ammessi soltanto per regolare il pH | Ammessi soltanto per regolare il pH |
| Oli vegetali | Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni<br>Soltanto da produzione biologica | Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni<br>Soltanto da produzione biologica |
##### **Allegato 3b** {#annex_3_b}
(art. 3*c* e 16*a* )
### Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-3b}
1. Ѐ determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:
 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2025/405, GU L 2025/405 del 26.2.2025.
2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848 è determinante la seguente versione:
 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/1143, GU L 2024/1143 del 23.4.2024.
##### **Allegato 4**

##### **Allegato 4a**

##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 4*a* ^bis^cpv. 1)
### Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-5}
Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell’ordinanza del 23 ottobre 2013[^69]sui pagamenti diretti (OPD). Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 73 lettere c e d OPD le esigenze si applicano per analogia.

#### **1** Uscite ed edifici per la detenzione degli animali {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-5/lvl_1}
##### **11** Principi generali {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-5/lvl_1/lvl_11}
1. Il numero degli animali tenuti su terreni erbosi deve essere sufficientemente basso per evitare che la vegetazione sia eccessivamente brucata.
2. Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni reciproche fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli insetti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenuto il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell’allegato 8.
3. Le corti e le aree con clima esterno devono essere sistemate e utilizzate in modo da non mettere in pericolo l’ambiente, segnatamente le acque superficiali e sotterranee.

##### **12** Mammiferi {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-5/lvl_1/lvl_12}
1. La detenzione di vitelli, agnelli e capre in box individuali è vietata se detti animali hanno un’età superiore a una settimana.
2. Gli animali della specie suina devono essere tenuti in gruppo eccetto durante il periodo della monta (10 giorni al massimo), alcuni giorni prima del parto e durante il periodo dell’allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in batterie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi materiali.

##### **13** Pollame {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-5/lvl_1/lvl_13}
1. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
    a. almeno un terzo della superficie di suolo (accessibile) deve essere solida, ossia non composta da assicelle o da graticciato, e dev’essere ricoperta di una sufficiente lettiera;
    b. le faraone devono disporre di almeno 20 cm di posatoi per animale;
    c. ciascun ricovero per pollame non deve contenere più di:
         4800 polli da ingrasso,
         3000 galline ovaiole,
         5200 faraone,
         4000 femmine di anatra muta o di Pechino,
         3200 maschi di anatra muta o di Pechino o
         3200 altre anatre,
         2500 oche o tacchini;
    d. la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non deve superare i 1600 m^2^.
2. La densità d’occupazione nel ricovero è di 5 animali per m^2^di superficie di suolo permanentemente accessibile se si tratta di galline ovaiole e di 20 kg di peso vivo per m^2^se si tratta di pollame da ingrasso tenuto in installazioni fisse. La densità d’occupazione massima per i tacchini di età compresa fra 1 e 6 settimane è di 30 kg e, durante l’ingrasso, di 36,5 kg di peso vivo per m^2^.
3. La superficie pascolativa deve essere di 5 m^2^per gallina ovaiola, di 10 m^2^per tacchino compresa un’area ombreggiata di almeno^1^/~3~m^2^e di 2 m^2^per il pollame da ingrasso; se necessario, la superficie sarà ripartita in più parcelle.
4. Per ogni gruppo di 5 galline ovaiole deve essere disponibile un nido individuale o, in caso di nido collettivo, 100 cm^2^di superficie di nido per ogni animale.
5. …
6. A partire da 50 animali, si deve tenere un controllo dell’effettivo.
7. Per le galline ovaiole, la luce naturale può essere completata con l’illuminazione artificiale (non luce a bassa frequenza) al fine di garantire una durata giornaliera di luminosità di 16 ore al massimo, con un periodo ininterrotto di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
8. Sia all’interno del ricovero che durante l’uscita, i tacchini devono avere la possibilità di dedicarsi ad occupazioni tipiche della specie come il razzolare.
9. Gli uccelli acquatici devono poter costantemente accedere a un corso d’acqua, a uno stagno o a un lago quando le condizioni meteorologiche lo consentono.
10. Il pollame deve avere accesso, per almeno un terzo della sua vita, ad aree d’uscita, per quanto le condizioni atmosferiche lo permettano.

#### **2** Alimentazione {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-5/lvl_2}
1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.
2. Durante il periodo dell’allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell’intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
4. Per i suini di peso superiore a 35 kg, d’intesa con l’ente di certificazione, fino al 31 dicembre 2030 può essere utilizzata proteina di patate non biologica se la proteina di patate biologica non è disponibile in quantità sufficiente. La quota di proteina di patate non biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale dei suini di peso superiore a 35 kg, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca.
5. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali sono ammessi solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte A 1 (materie prime di origine minerale per alimenti per animali), parte B 2a) (vitamine e provitamine) e parte B 3 b) (oligolementi).
6. Nell’alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte B 1 b) (antiossidanti), parte B 1 g), i) (leganti e antiagglomeranti), parte B 2 b) (aromatizzanti), come pure i prodotti inseriti nella categoria 4 (additivi zootecnici) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette categorie.
7. Gli alimenti per animali, le materie prime per gli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali, gli additivi per gli alimenti per animali, le sostanze ausiliarie per la lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali e certi prodotti usati nell’alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l’impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati né contenere siffatti prodotti.
##### **Allegato 6** {#annex_6}
(art. 4*a* ^bis^cpv. 2)
### Superficie totale per animali della specie suina {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-6}
| Animali | Superficie totale<br>(stalla e superficie di uscita)<br>almeno … m^2^/animale |
| --- | --- |
| Scrofe da allevamento non in lattazione | 2,8 |
| Verri da allevamento | 10 |
| Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg | 1,65 |
| Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg | 1,10 |
| Suinetti svezzati | 0,80 |

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti le superfici minime di uscita di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD[^70].
##### **Allegato 7** {#annex_7}
(art. 4*b* cpv. 1 lett. b)
### Materie prime e additivi per alimenti per animali {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-7}
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^71]sugli alimenti per animali e dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^72]sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAlA).

#### **Parte A** Materie prime per alimenti per animali {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-7/part_A}
I numeri nel catalogo delle materie prime di alimenti per animali sono tratti dall’allegato 1.4 numero 3 dell’OLAlA.

##### **1.** Materie prime di origine minerale per alimenti per animali {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-7/part_A/lvl_1}
| Numero nel catalogo delle materie prime | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| 11.1.1 | Carbonato di calcio | |
| 11.1.2 | Conchiglie marine calcaree | |
| 11.1.4 | Maërl | |
| 11.1.5 | Litotamnio | |
| 11.1.13 | Gluconato di calcio | |
| 11.2.1 | Ossido di magnesio | |
| 11.2.4 | Solfato di magnesio anidro | |
| 11.2.6 | Cloruro di magnesio | |
| 11.2.7 | Carbonato di magnesio | |
| 11.3.1 | Fosfato bicalcico | |
| 11.3.3 | Fosfato monocalcico | |
| 11.3.5 | Fosfato di calcio e di magnesio | |
| 11.3.8 | Fosfato di magnesio | |
| 11.3.10 | Fosfato monosodico | |
| 11.3.16 | Fosfato di calcio e di sodio | |

| 11.3.17 | Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio) | Soltanto per acquacoltura |
| --- | --- | --- |
| 11.3.19 | Trifosfato pentasodico | Soltanto per animali da compagnia |
| 11.3.27 | Diidrogenodifosfato di disodio | Soltanto per animali da compagnia |

| 11.4.1 | Cloruro di sodio | |
| --- | --- | --- |
| 11.4.2 | Bicarbonato di sodio | |
| 11.4.4 | Carbonato di sodio | |
| 11.4.6 | Solfato di sodio | |
| 11.5.1 | Cloruro di potassio | |

##### **2.** Altre materie prime per alimenti per animali {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-7/part_A/lvl_2}
| Numero nel catalogo delle materie prime | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| 10 | Farina, olio e altre materie prime ottenuti da pesci o altri animali acquatici | Sono ammessi solo prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, prodotti o preparati senza solventi chimici. Si applicano le seguenti limitazioni per l’utilizzo: 1. I prodotti possono essere utilizzati solo per specie non erbivore, e 2. Gli idrolizzati proteici di pesce possono essere utilizzati solo per animali giovani. |
| ex 12.1.5 | Lieviti | Lieviti ottenuti da *Saccharomyces cerevisiae* o *Saccharomyces* *carlsbergiensis* , inattivati in modo che non siano presenti microorganismi vivi,<br>solo se non disponibili di produzione biologica. |
| ex 12.1.12 | Prodotti del lievito | Prodotto della fermentazione ottenuto da *Saccharomyces* *cerevisiae* , inattivato in modo che non siano presenti microorganismi vivi, contiene lievito<br>solo se non disponibile di produzione biologica. |
| | Erbe aromatiche<br>Melasse<br>Spezie | Possono essere utilizzate soltanto se<br>Si applica la seguente limitazione all’utilizzo:<br>l’utilizzo deve essere limitato all’1 per cento della razione alimentare di una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. |

#### **Parte B** Additivi per alimenti per animali {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-7/part_B}
I numeri d’identificazione e i gruppi funzionali sono tratti dagli allegati 2 e 6.1 OLAlA.

##### Categoria 1: Additivi tecnologici {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-7/part_B/lvl_u1}
Gruppo funzionale a) conservanti

| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| 1a200 | Acido sorbico | |
| 1k236 | Acido formico | |
| 1k237i | Formiato di sodio | |
| 1a260 | Acido acetico | |
| 1a270 | Acido lattico | |
| 1k280 | Acido propionico | |
| 1a330 | Acido citrico | |

Gruppo funzionale b) antiossidanti

| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| 1b306(i) | Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo | |
| 1b306(ii) | Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta) | |

Gruppo funzionale c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| E415 | Gomma di xantano | |
| E412 | Gomma di guar | |

| 1c322<br>1e322i | Lecitine | Soltanto se ottenute da materie prime biologiche<br>Impiego limitato agli alimenti per animali di acquacoltura |
| --- | --- | --- |
| E 407 | Carragenina | Soltanto per animali da compagnia |

Gruppo funzionale g) leganti e i) antiagglomeranti

| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| E 535 | Ferrocianuro di sodio | Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) |
| E551b | Biossido di silicio colloidale | |
| E551c | Kieselgur (terra diatomacea purificata) | |
| 1m558i | Bentonite | |
| E559 | Argille caolinitiche esenti da amianto | |
| E560 | Miscele naturali di steatite e clorite | |
| E562 | Sepiolite | |
| E566 | Natrolite-fonolite | |
| 1g568 | Clinoptilolite di origine sedimentaria | |

*Gruppo funzionale* *k) additivi per l’insilamento* 

| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| 1k<br>1k236<br>1k237<br>1k280<br>1k281 | Enzimi, microorganismi<br>Acido formico<br>Formiato di sodio<br>Acido propionico<br>Propionato di sodio | Ammessi solo per la garanzia di un’adeguata fermentazione |

##### Categoria 2: Additivi organolettici {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-7/part_B/lvl_u2}
Gruppo funzionale b) aromatizzanti

| Numero d’identificazione<br>o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| ex2a | Astaxantina | Soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace di crostacei di produzione biologica<br>Soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche<br>In mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina |
| ex2b | Sostanze aromatizzanti | Solo estratti di prodotti agricoli, compreso l’estratto di castagno (*Castanea sativa* Mill.) |

##### Categoria 3: Additivi nutrizionali {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-7/part_B/lvl_u3}
Gruppo funzionale a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite

| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| 3a | Vitamine e provitamine | Derivate da prodotti agricoli. Se non disponibili come derivate da prodotti agricoli, sono ammesse vitamine e provitamine ottenute con processi di sintesi, fermo restando che: – per gli animali monogastrici possono essere utilizzate solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli – per i ruminanti possono essere utilizzate solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli |
| 3a370 | Taurina | Soltanto per gatti e cani<br>Se disponibile non di origine sintetica |
| 3a920 | Betaina anidra | Soltanto per animali monogastrici<br>Di produzione biologica; se non disponibile di origine naturale |

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| 3b101 | Carbonato di ferro (II) (siderite) | |
| 3b103 | Solfato di ferro (II) monoidrato | |
| 3b104 | Solfato di ferro (II) eptaidrato | |
| 3b201 | Ioduro di potassio | |
| 3b202 | Iodato di calcio anidro | |
| 3b203 | Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | |
| 3b304 | Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti | |
| 3b402 | Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato | |
| 3b404 | Ossido di rame (II) | |
| 3b405 | Solfato di rame (II) pentaidrato | |
| 3b409 | Dicloruro di rame triidrossido | |
| 3b502 | Ossido di manganese (II) | |
| 3b503 | Solfato di manganese (II), monoidrato | |
| 3b603 | Ossido di zinco | |
| 3b604 | Solfato di zinco eptaidrato | |
| 3b605 | Solfato di zinco, monoidrato | |
| 3b609 | Idrossicloruro di zinco monoidrato | |
| 3b701 | Molibdato di sodio diidrato | |
| 3b801 | Selenito di sodio | |
| 3b802 | Selenito di sodio in granuli rivestiti | |
| 3b803 | Selenato di sodio | |
| 3b810 | Lievito al selenio*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inattivato | |
| 3b811 | Lievito al selenio*Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, inattivato | |
| 3b812 | Lievito al selenio*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399, inattivato | |
| 3b817 | Lievito al selenio*Saccharomyces cerevisiae* NCYC R645, inattivato | |

Gruppo funzionale c) amminoacidi, loro sali e prodotti analoghi

| Numero d’identificazione<br>o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| 3c3.5.1<br>e 3c352 | L-istidina monocloridrato monoidrato | Prodotta tramite fermentazione<br>Può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di alimenti per animali di cui al presente allegato non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci |

##### Categoria 4: Additivi zootecnici {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-7/part_B/lvl_u4}
| Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
| --- | --- | --- |
| 4a, 4b, 4c e 4d | Enzimi e microorganismi | |
##### **Allegato 8** {#annex_8}
(art. 4*c* )
### Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle) {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-8}
I disinfettanti sono prodotti biocidi. Possono essere immessi sul mercato e utilizzati se omologati, notificati o riconosciuti ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 2005[^73]sui biocidi.

#### **1.** Prodotti autorizzati {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-8/lvl_1}
– saponi a base di sodio e di potassio;
– acqua e vapore;
– latte di calce;
– ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina);
– soda caustica;
– potassa caustica;
– perossido di idrogeno;
– essenze naturali di vegetali;
– acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico;
– alcole;
– acido nitrico (attrezzatura per la mungitura);
– acido fosforico (attrezzatura per la mungitura);
– formaldeide;
– carbonato di sodio;
– calce viva;
– calce.

#### **2.** Sono autorizzati inoltre {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-8/lvl_2}
– prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all’elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche[^74].

#### **3.** Prodotti che non devono essere utilizzati come prodotti biocidi per la disinfezione {#annex_8/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-8/lvl_3}
– soda caustica;
– potassa caustica;
– acido ossalico;
– essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di lavanda e dell’olio di menta piperita;
– acido nitrico;
– acido fosforico;
– carbonato di sodio;
– solfato di rame;
– permanganato di potassio;
– panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;
– acido umico;
– acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico.
##### **Allegato 9**
(art. 16*c* e 16*f* )
### **Parte A:** Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica {#annex_9/part_A}
Confederazione Svizzera<br />Certificato di controllo per l’importazione di prodotti dell’agricoltura biologica

| 1. Ente di certificazione o autorità emittente (nome, indirizzo e numero di codice) | 2. Importazione secondo:<br>ordinanza sull’agricoltura biologica,<br>articolo 23 (elenco dei Paesi) □<br>ordinanza sull’agricoltura biologica,<br>articolo 23*a* (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell’elenco dei Paesi) □ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Numero di serie del certificato di controllo | 4. Esportatore (nome e indirizzo) | | |
| 5. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo) | 6. Ente o autorità di controllo<br>(nome, indirizzo e numero di codice) | | |
| 7. Paese di origine | 8. Paese di esportazione | | |
| 9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata | 10. Paese di destinazione | | |
| 11. Importatore (nome, indirizzo e codice EORI) | 12. Primo destinatario in Svizzera (nome e indirizzo) | | |
| 13. Descrizione dei prodotti<br>Voce di tariffa Denominazione Numero di colli Numero del lotto Peso netto<br>commerciale | | | |
| 14. Numero del container | 15. Numero del sigillo doganale | | 16. Peso lordo |
| 17. Mezzi di trasporto prima del punto di entrata in Svizzera<br>Modalità<br>Identificazione<br>Documento di trasporto internazionale | | | |
| 18. Dichiarazione dell’ente o dell’autorità di cui alla casella 1<br>Si conferma che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall’articolo 16 *d* capoverso 1, e che i prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007 [^75] .<br>Data:<br>Nome e firma del responsabile<br>Timbro dell’ente o dell’autorità preposta al rilascio | | | |
| 19. Deposito doganale □ Perfezionamento attivo □<br>Nome e indirizzo dell’operatore:<br>Enti di certificazione o autorità (nome, indirizzo e numero di codice):<br>Numero di riferimento della dichiarazione doganale per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo. | | | |
| 20. Esame dell’invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera<br>Registrazione dell’importazione (numero della dichiarazione doganale, data dell’importazione e ufficio doganale competente).<br>Data:<br>Nome e firma del responsabile Timbro | | | |
| 21. Dichiarazione del primo destinatario<br>Si conferma che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. | | | |
| Nome della società | | Data | |
| Nome e firma del responsabile | | | |
### **Parte B:** Estratto del certificato di controllo {#annex_9/part_B}
Confederazione Svizzera<br />Estratto n. … del certificato di controllo

| 1. Ente di certificazione o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome, indirizzo e numero di codice) | 2. Importazione secondo:<br>ordinanza sull’agricoltura biologica,<br>articolo 23 (elenco dei Paesi) □<br>ordinanza sull’agricoltura biologica,<br>articolo 23*a* (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell’elenco dei Paesi) □ |
| --- | --- |
| 3. Numero di serie del certificato di controllo di base | 4. Società che ha suddiviso in più lotti l’invio originale (nome e indirizzo) |
| 5. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice) | 6. Importatore dell’invio originale (nome, indirizzo e codice EORI) |
| 7. Paese di origine dell’invio originale | 8. Paese di esportazione |
| 9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata | 10. Paese di destinazione |
| 11. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo) | |
| 12. Descrizione dei prodotti<br>Voce di tariffa Numero di colli Peso netto del lotto e peso netto dell’invio originale | |
| 13. Dichiarazione dell’ente di certificazione competente<br>Il presente estratto concerne il lotto sopra descritto, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella <br>casella 3.<br>Data:<br>Nome e firma del responsabile<br>Timbro dell’ente competente | |
| 14. Dichiarazione del destinatario del lotto<br>Si conferma che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.<br>Nome della società<br>Data:<br>Nome e firma del responsabile | |
##### **Allegato 10** {#annex_10}
(art. 16*i* )
### Elenco delle sementi disponibili in quantità sufficiente {#annex_10/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-10}
Nessuna registrazione per il momento
##### **Allegato 11**

##### **Allegato 12** {#annex_12}
(art. 4*e* )
### Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica {#annex_12/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.181--annex-12}
| Ente di certificazione | Numero di imprese registrate per ente di certificazione | Numero di imprese registrate | | | | | | | | | Numero di controlli ordinari | | | | | | | | | Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi | | | | | | | | | Numero totale di controlli | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Produttori agricoli<br>* | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | Altre imprese<br>*** | | | | | Produttori agricoli<br>* | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | Altre imprese<br>*** | | | | | Produttori agricoli<br>* | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | Altre imprese<br>*** | | | | | Produttori agricoli<br>* | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | Altre imprese<br>*** | | | | |

| Ente di certificazione | Numero di controlli effettuati senza preavviso | | | | | | | | | Numero di campioni analizzati | | | | | | | | | Numero di campioni che rivelano un’infrazione dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e della presente ordinanza | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Produttori agricoli<br>* | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | | Altre imprese<br>*** | | | | Produttori agricoli<br>* | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | | Altre imprese<br>*** | | | | Produttori agricoli<br>* | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | | Altre imprese<br>*** | | | |

| Ente di certificazione | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – **TOTALE** ^(1)^ | Numero di condizioni per la vendita (concernenti la qualificazione biologica dei prodotti)^(2)^ | Numero di revoche del riconoscimento o di mancati riconoscimenti di aziende agricole^(3)^ |
| --- | --- | --- | --- |
| | Produttori agricoli* | Produttori agricoli* | Produttori agricoli* |

| Ente di certificazione | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – **TOTALE** | | | | | | | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate **A** ^(4)^ | | | | | | | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate **B** ^(4)^ | | | | | | | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate **C** ^(4)^ | | | | | | | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate **D** ^(4)^ | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | Altre imprese<br>*** | | | | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | Altre imprese<br>*** | | | | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | Altre imprese<br>*** | | | | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | Altre imprese<br>*** | | | | Trasformatori<br>** | Importatori | Esportatori | Altre imprese<br>*** | | | |

^(1)^Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure.

^(2)^Limitatamente a irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata.

^(3)^Limitatamente a irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento della qualificazione biologica.

^(4)^Conformemente ai livelli di sanzione A-D di cui alle Istruzioni dell’UFAG all’attenzione degli enti di certificazione per l’armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.

* «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.

** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.

*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.

[^1]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^2]: RS  **910.18**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  6349).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  6357).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  6357).
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  733).
[^7]: RS  **817.022.41**
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  3591).
[^9]: RS  **817.022.14**
[^10]: RS  **817.022.104**
[^11]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  636)
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  6357).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  6357).
[^14]: Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  733).
[^15]: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, GU L 253 del 16.7.2021, pag. 45–47.
[^16]: RS  **817.022.104**
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  636)
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  636)
[^19]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  716).
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  744).
[^21]: RS  **916.307**
[^22]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  636)
[^23]: [RU  **2007**  6411, **2008**  2275II 15871, **2009**  6365, **2010**  2525II, **2011**  5297all. 2 n. 7.RU  **2012**  6407art. 38]. Vedi ora l’O del del 31 ottobre 2012 (RS  **916.310** ).
[^24]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  5863).
[^25]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005  (RU  **2004**  4895).
[^26]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  3979).
[^27]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005  (RU  **2004**  4895).
[^28]: RS  **916.401**
[^29]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005  (RU  **2004**  4895).
[^30]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  636)
[^31]: RS  **916.401**
[^32]: [RU  **2007**  6411, **2008**  2275II 15871, **2009**  6365, **2010**  2525II, **2011**  5297all. 2 n. 7.RU  **2012**  6407art. 38]. Vedi ora l’O del del 31 ottobre 2012 (RS  **916.310** ).
[^33]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  5863).
[^34]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  5863).
[^35]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  636)
[^36]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  5461).
[^37]: Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.
[^38]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal  1° gen. 2021 (RU  **2020**  5461).
[^39]: Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12. 2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE)  2017/1473, GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4.
[^40]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  6349).
[^41]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  3591).
[^42]: RS  **943.03**
[^43]: Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
[^44]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6349).
[^45]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6349).
[^46]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  6349).
[^47]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  6349).
[^48]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  6349).
[^49]: Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6349).
[^50]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  6349).
[^51]: Introdotta dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024 (RU  **2024**  636). Abrogata dalla cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  716).
[^52]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  4519).
[^53]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4367).
[^54]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  3591).
[^55]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  683).
[^56]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  636)
[^57]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4367).
[^58]: RS  **817.022.104**
[^59]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  636)
[^60]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  636)
[^61]: Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  716).
[^62]: RS  **916.161**
[^63]: RS  **817.0**
[^64]: RS  **916.171**
[^65]: RS  **817.022.31**
[^66]: RS  **916.201**
[^67]: RS  **817.022.11**
[^68]: RS  **817.022.108**
[^69]: RS  **910.13**
[^70]: RS  **910.13**
[^71]: RS  **916.307**
[^72]: RS  **916.307.1**
[^73]: RS  **813.12**
[^74]: L’elenco dei principi attivi notificati è ottenibile contro pagamento presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure può essere consultato gratuitamente all’indirizzo Internetwww.cheminfo.ch
[^75]: Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 lug. 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10 giu. 2013, pag. 1.