910.193

# Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe

del 21 maggio 2014 (Stato 1° luglio 2014)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 maggio 2011[^1]sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA),

ordina:

##### **Art. 1** Contrassegni ufficiali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--910.193--1}
I contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe (contrassegno per la montagna e contrassegno per l’alpe) sono definiti nell’allegato.

##### **Art. 2** Elementi grafici {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--910.193--2}
1. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) mette a disposizione in formato elettronico gli elementi grafici dei contrassegni ufficiali nelle quattro lingue nazionali e in inglese.
2. Chiunque intenda impiegare elementi grafici in un’altra lingua deve farli approvare dall’UFAG.

##### **Art. 3** Impiego degli elementi grafici {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--910.193--3}
1. I contrassegni possono essere impiegati con o senza testo. Il carattere è Helvetica Neue LT.
2. Devono essere impiegati i seguenti colori:
a. per il contrassegno per la montagna: Pantone 300 C (blu);
b. per il contrassegno per l’alpe: Pantone 396 C (verde);
c. per la croce svizzera: Pantone 485 C (rosso).
3. I contrassegni con testo devono essere alti almeno 8 mm. Quelli senza testo non devono essere riprodotti con un’altezza inferiore a 5 mm.
4. Se la riproduzione a colori non è opportuna o il colore non è conciliabile con altri contrassegni, è possibile impiegare una versione dei contrassegni in bianco e nero. In tal caso anche la croce svizzera deve essere riprodotta in bianco e nero.
5. Se le indicazioni riportate sull’imballaggio sono di un solo colore, è possibile impiegare i contrassegni nel medesimo colore. Anche la croce svizzera deve essere riprodotta nel medesimo colore.
6. I contrassegni non devono essere impiegati in un’applicazione grafica in negativo.
7. I contrassegni impiegati in combinazione con altri contrassegni, devono essere chiaramente separati da questi ultimi. Se sono impiegati con altri contrassegni di garanzia, devono avere dimensioni comparabili.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--910.193--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

(art. 1)
### Contrassegni ufficiali (elementi grafici) {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.193--annex-1}
#### **1.** Contrassegno per la montagna {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.193--annex-1/lvl_1}

#### **2.** Contrassegno per l’alpe {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--910.193--annex-1/lvl_2}

[^1]: RS  **910.19**