915.1

# Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

(Ordinanza sulla consulenza agricola)

del 3 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5, nonché 177 capoverso 1<br />della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura (LAgr),

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## **Sezione 1:** Oggetto e campo di applicazione {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. gli obiettivi e i compiti:
        1. della centrale di consulenza nazionale,
        2. dei servizi di consulenza dei Cantoni,
        3. dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni sovraregionali o nazionali attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organizzazioni);
b. i requisiti del personale specializzato della centrale di consulenza e dei servizi di consulenza;
c. gli aiuti finanziari alla centrale di consulenza e ai servizi di consulenza delle organizzazioni;
d. gli aiuti finanziari per progetti di consulenza e per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.

## **Sezione 2:** Obiettivi e compiti della consulenza {#sec_2}
##### **Art. 2** Obiettivi della consulenza {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--2}
1. La consulenza sostiene le persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr nei loro sforzi per:
a. produrre generi alimentari sani di alta qualità;
b. essere competitive e orientarsi al mercato;
c. salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio e promuovere la loro protezione;
d. svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dello spazio rurale;
e. promuovere la qualità della vita e la posizione sociale delle persone attive nell’agricoltura.
f. attuare le misure di politica agricola.
2. La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l’agricoltura possa incrementare, con spirito professionale, innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nello spazio rurale nonché le prestazioni sostenibili delle aziende.
3. La consulenza promuove in particolare:
a. il perfezionamento professionale e lo sviluppo personale delle persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr;
b. la diffusione di informazioni adeguate alla pratica per le persone attive nell’agricoltura e per l’esecuzione;
c. lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica nonché all’interno del settore agricolo e di quello dell’economia domestica rurale;
d. la collaborazione dell’agricoltura con altri settori nell’ambito dello sviluppo dello spazio rurale, della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse naturali.
4. La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regionale.

##### **Art. 3** Coordinamento {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--3}
Le istituzioni di cui all’articolo 1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di ottenere il massimo beneficio possibile della consulenza per la filiera agroalimentare.

##### **Art. 4** Compiti della centrale di consulenza {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--4}
La centrale di consulenza ha i compiti seguenti:
a. elabora e valuta metodi per la consulenza e il perfezionamento professionale nonché appronta basi e dati;
b. introduce i consulenti alla loro professione e si occupa del loro perfezionamento professionale;
c. elabora informazioni e conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla pratica, dall’amministrazione pubblica, dai mercati e dalle organizzazioni, sviluppa documentazione e mezzi ausiliari orientati all’applicazione e li diffonde;
d. sostiene i servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni nonché altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo nonché in relazione a progetti innovativi;
e. promuove la collaborazione tra ricerca, formazione, consulenza e pratica nella filiera agroalimentare assumendo a tal fine funzioni di rete.

##### **Art. 5** Agridea {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--5}
1. Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell’articolo 136 capoverso 3 LAgr.
2. È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.
3. Agridea sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.
4. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura e Agridea stipulano di volta in volta per quattro anni una convenzione quadro nella quale definiscono i campi d’attività prioritari, gli ambiti tematici e le attività specifiche di Agridea nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4.[^2]

##### **Art. 6** Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--6}
1. I servizi di consulenza dei Cantoni e di organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti:
a. salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio nonché conseguimento di obiettivi ambientali;
b. sviluppo dello spazio rurale e potenziamento di catene del valore;
c. accompagnamento del cambiamento strutturale;
d. produzione sostenibile e qualità dei prodotti;
e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola, digitalizzazione, orientamento al mercato e competitività;
f. sviluppo della professionalità, dello spirito imprenditoriale e promozione dell’innovazione
2. Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:
a. acquisizione di basi e dati;
b. informazione e documentazione;
c. manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale;
d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;
e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi;
f. interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.

##### **Art. 7** Requisiti del personale specializzato {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--7}
Il personale specializzato di Agridea e dei servizi di consulenza di organizzazioni ha acquisito le più recenti competenze tecniche e qualifiche metodologiche-didattiche necessarie all’esercizio dell’attività.

## **Sezione 3:** Aiuti finanziari {#sec_3}
##### **Art. 8** Aiuti finanziari per Agridea {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--8}
1. Nell’ambito dei crediti autorizzati, sulla base della convenzione quadro di cui all’articolo 5 capoverso 4, l’UFAG concede ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all’articolo 4.
2. La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto tra l’UFAG e Agridea. Questo disciplina in particolare:
a. l’importo dell’aiuto finanziario e le tranche annuali;
b. i campi d’attività prioritari, gli ambiti tematici e le attività specifiche oggetto del sostegno;
c. le esigenze qualitative per quanto riguarda l’attuazione della strategia imprenditoriale e il conseguimento degli obiettivi aziendali di Agridea;
d. la durata dell’aiuto finanziario;
e. il resoconto annuale.
3. Agridea fa un resoconto annuale all’UFAG sulle sue attività e sull’impiego dei mezzi finanziari. A tal fine gli mette a disposizione i seguenti documenti:
a. il rapporto d’esercizio;
b. il consuntivo;
c. il preventivo per l’anno successivo;
d. il programma d’attività per l’anno successivo;
e. il rapporto annuale sul programma d’attività dell’anno precedente, sull’attuazione della strategia imprenditoriale e sul conseguimento degli obiettivi aziendali.

##### **Art. 9** Aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--9}
1. Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG concede aiuti finanziari ai servizi di consulenza di organizzazioni se:
a. sono attivi almeno in un’intera regione linguistica o a livello nazionale;
b. sono attivi in ambiti speciali in cui Agridea e i servizi di consulenza dei Cantoni non lo sono principalmente; e
c. coordinano il loro lavoro con Agridea e con i servizi di consulenza dei Cantoni o con organizzazioni specializzare intercantonali.
2. L’UFAG stipula un contratto con l’organizzazione. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto annuale.
3. L’organizzazione presenta all’UFAG un rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi stabiliti nel contratto e sull’impiego dei mezzi finanziari.

##### **Art. 10** Aiuti finanziari per progetti di consulenza {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--10}
1. Nell’ambito dei crediti autorizzati, l’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari per l’esecuzione di progetti di consulenza.
2. I progetti di consulenza sono finalizzati allo sviluppo di nuovi contenuti o metodi di consulenza.
3. Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare la rilevanza dal profilo della politica agricola o i benefici attesi per la pratica, la qualità dal profilo metodologico del procedimento, la diffusione sovraregionale o nazionale dei risultati nonché la competenza tecnica dei richiedenti.
4. Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili.
5. L’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Questo disciplina l’importo e la durata dell’aiuto finanziario nonché il resoconto.
6. Nel resoconto si informa sullo stato del progetto e sull’impiego dei mezzi finanziari.

##### **Art. 11** Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--11}
1. L’UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari a promotori provenienti dalla filiera agroalimentare per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.
2. Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell’ottica di progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 87*a* capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo gli articoli 77*a* e 77*b* LAgr.[^3]
3. Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:
a.[^4] l’orientamento degli obiettivi del progetto, delle fasi d’intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;
b. le competenze e le responsabilità dei promotori; e
c. il preventivo con la comprova dei fondi propri del promotore.
4. Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi per gli accertamenti preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi.
5. L’UFAG emana una decisione.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 12** Diritto previgente: abrogazione {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--12}
L’ordinanza del 14 novembre 2007[^5]sulla consulenza agricola è abrogata.

##### **Art. 13** Entrata in vigore {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--915.1--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  717).
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  717).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  717).
[^5]: [RU  **2007**  6215; **2015**  1757; **2017**  6105]