915.7

# Ordinanza concernente la ricerca agronomica

(ORAgr)

del 6 novembre 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998[^1]<br />sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

## **Sezione 1:** Orientamento della ricerca agronomica {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--1}
1. La ricerca della Confederazione nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare persegue gli obiettivi seguenti:
a. promuovere un’agricoltura multifunzionale nonché un’agricoltura e una filiera alimentare competitive;
b. contribuire alla sicurezza alimentare e alla salute umana, animale e dell’ambiente;
c. favorire un utilizzo ecologicamente sostenibile delle risorse nonché contribuire a preservare e a promuovere la biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati.
2. Essa è in particolare orientata alle esigenze:
a. delle persone e delle organizzazioni attive nell’agricoltura, nella filiera alimentare, nella formazione e nella consulenza agricola;
b. dei consumatori;
c. dell’Amministrazione.
3. La ricerca è svolta tenendo conto del contesto nazionale e internazionale.

## **Sezione 2:** Stazione di ricerca agronomica Agroscope {#sec_2}
##### **Art. 2** Agroscope {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--2}
Agroscope è la stazione di ricerca agronomica di cui all’articolo 114 LAgr.

##### **Art. 3** Compiti {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--3}
1. Agroscope ha i seguenti compiti:
a. attività nel settore ricerca e sviluppo a favore dell’agricoltura e della filiera alimentare;
b. fornitura di basi decisionali in riferimento alla legislazione federale e di perizie, svolgimento di valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca del settore pubblico secondo l’articolo 16 della legge federale del 14 dicembre 2012[^2]sulla promozione della ricerca e dell’innovazione;
c. adempimento di compiti esecutivi nell’ambito della legislazione sull’agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.
2. Sempreché interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano, Agroscope si adopera affinché i risultati della propria attività siano accessibili agli interessati e al pubblico, in particolare mediante la consulenza, la collaborazione in seno alle stazioni sperimentali, l’insegnamento, le pubblicazioni orientate alla pratica e scientifiche, le perizie, le manifestazioni e le offerte di formazione continua.

##### **Art. 4** Organizzazione {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--4}
1. Agroscope è attiva nelle seguenti sedi:
a. campus di ricerca centrale di Posieux;
b. centri di ricerca regionali di Changins e Reckenholz;
c. stazioni sperimentali decentrate.
2. Il campus di ricerca centrale è la sede principale del Consiglio di direzione e il centro per le infrastrutture di laboratorio e la tecnologia di ricerca. È competente per i seguenti settori:
a. animali;
b. derrate alimentari e alimentazione;
c. agroeconomia.
3. I centri di ricerca regionali sono competenti per i seguenti settori:
a. selezione vegetale e sviluppo di varietà;
b. agroecologia e risorse naturali;
c. protezione dei vegetali;
d. sistemi di coltivazione per le colture campicole.
4. Le stazioni sperimentali decentrate sono competenti per la ricerca orientata all’applicazione e alla pratica nel rispettivo contesto regionale e climatico. Collaborano con servizi cantonali, associazioni di categoria nonché istituzioni di ricerca e di consulenza. Possono essere istituite a tempo determinato.
5. Il direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) assume la guida strategica di Agroscope.
6. L’UFAG emana un regolamento interno che disciplina la conduzione, l’organizzazione, i compiti e le competenze di Agroscope.

##### **Art. 5** Consiglio Agroscope {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--5}
1. Il Consiglio Agroscope emana raccomandazioni sull’orientamento strategico di Agroscope nel settore ricerca e sviluppo.
2. Il direttore dell’UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Convoca e dirige le riunioni.
3. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nomina gli altri membri del Consiglio Agroscope. Nel Consiglio Agroscope devono essere rappresentate le cerchie interessate, in particolare la pratica agricola, la ricerca agronomica e l’Amministrazione federale.
4. I membri del Consiglio Agroscope non hanno diritto a indennizzi.
5. Il DEFR emana un regolamento che disciplina l’organizzazione, la composizione, i compiti e le competenze del Consiglio Agroscope.

##### **Art. 6** Collaborazione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--6}
1. Agroscope collabora con altre istituzioni, segnatamente con amministrazioni e altre autorità, istituzioni di ricerca pubbliche e private, istituti di formazione, organizzazioni professionali o specializzate, istituzioni di consulenza agricola, nonché con attori dell’agricoltura e della filiera alimentare, degli altri settori dell’economia e della società civile.
2. Collabora inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e sviluppo. A tale scopo si adopera per ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.

##### **Art. 7** Diritti sui beni immateriali {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--7}
1. Agroscope decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione.
2. Qualora Agroscope collabori con terzi, le questioni della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinate contrattualmente.

##### **Art. 8** Trattamento dei dati {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--8}
1. Agroscope può trattare dati personali sempreché ciò sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti.
2. In particolare possono essere effettuati i seguenti trattamenti di dati:
a. collegamento e analisi di letteratura rilevante per la ricerca sulla base di dati personali accessibili a chiunque;
b. gestione di una banca dati delle pubblicazioni e pubblicazione delle registrazioni.
3. Le conoscenze nel settore ricerca e sviluppo sono confidenziali finché i risultati non sono resi accessibili al pubblico.

##### **Art. 9** Tasse {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--9}
1. Agroscope riscuote tasse per le prestazioni che fornisce e le relative spese.
2. Le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 16 giugno 2006[^3]sulle tasse UFAG.
3. Per le pubblicazioni le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 19 novembre 2014[^4]sugli emolumenti per le pubblicazioni.

## **Sezione 3:** Aiuti finanziari {#sec_3}
##### **Art. 10** Ambiti d’applicazione {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--10}
L’UFAG può versare aiuti finanziari nel quadro della ricerca della Confederazione nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare per l’elaborazione di conoscenze scientifiche e basi tecniche per:
a. la pratica, la formazione e la consulenza nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare;
b. decisioni di politica agricola;
c. l’esecuzione di compiti legali.

##### **Art. 11** Aiuti finanziari a istituzioni di ricerca private d’importanza nazionale {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--11}
1. L’UFAG può concedere aiuti finanziari a istituzioni di ricerca private, non commerciali, d’importanza nazionale con sede legale in Svizzera.
2. Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare:
a. la fornitura di prestazioni di ricerca di alta qualità in settori tecnici specifici;
b. il contributo alla creazione di valore aggiunto scientifico nei settori tecnici interessati;
c. la complementarietà con le attività di ricerca presso le scuole universitarie e Agroscope.
3. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento della spesa totale per l’esercizio dell’istituzione di ricerca.

##### **Art. 12** Aiuti finanziari per progetti di ricerca {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--12}
1. L’UFAG può concedere aiuti finanziari a istituzioni di ricerca pubbliche e private per progetti di ricerca.
2. Gli aiuti finanziari vengono concessi per progetti di ricerca realizzati da un’istituzione di ricerca o congiuntamente da almeno due istituzioni di ricerca.
3. Criteri determinanti per la concessione e l’importo degli aiuti finanziari sono in particolare:
a. la qualità scientifica del progetto di ricerca proposto;
b. le qualifiche scientifiche dei ricercatori;
c. il grado dell’interesse pubblico;
d. i benefici attesi per la pratica nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare nonché per l’adempimento dei compiti dell’UFAG.
4. Gli aiuti finanziari per progetto ammontano al massimo al 50 per cento dei costi comprovati computabili. Sono computabili i costi per le spese effettivamente occasionate nell’ambito dei progetti sostenuti e necessarie per la loro adeguata realizzazione.

##### **Art. 13** Aiuti finanziari per progetti pilota e di dimostrazione {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--13}
1. L’UFAG può concedere aiuti finanziari a consorzi per progetti pilota e di dimostrazione.
2. I progetti pilota sono progetti che sfruttano conoscenze scientifiche provenienti dalla ricerca, si svolgono in condizioni simili alla pratica e forniscono conoscenze importanti ai fini dell’applicazione pratica.
3. I progetti di dimostrazione sono progetti che contribuiscono a rendere noti nuovi prodotti, mettendone in pratica l’applicazione nel quadro del progetto e rendendoli accessibili a un ampio pubblico.
4. I consorzi secondo il capoverso 1 devono essere composti da più partner attivi all’interno del sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura, le cui competenze e conoscenze si completano a vicenda. Nel caso dei progetti pilota, almeno uno dei partner deve essere un’istituzione di ricerca.
5. Non vengono concessi aiuti finanziari per misure specifiche delle aziende o per altre misure che potrebbero avere un effetto distorsivo della concorrenza.
6. Criteri determinanti per la concessione e l’importo degli aiuti finanziari sono in particolare:
a. la funzione di modello del progetto;
b. la qualità metodologica della procedura;
c. il grado dell’interesse pubblico;
d. i benefici attesi per la pratica nel settore dell’agricoltura e della filiera alimentare;
e. la partecipazione adeguata, anche finanziaria, di utilizzatori finali e moltiplicatori;
f. la competenza tecnica dei partner del progetto.
7. Gli aiuti finanziari per progetto ammontano al massimo al 50 per cento dei costi comprovati computabili. Sono computabili i costi effettivamente cagionati dai progetti sostenuti e necessari per una loro realizzazione conforme all’obiettivo.

##### **Art. 14** Disposizioni comuni {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--14}
1. Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 11–13 sono concessi entro i limiti del credito stanziato.
2. Se l’UFAG decide di concedere un aiuto finanziario, stipula un contratto con il beneficiario. Il contratto disciplina l’importo dell’aiuto finanziario, la sua durata e il resoconto.
3. Le questioni della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali sono disciplinate contrattualmente.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 15** Esecuzione {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--15}
L’UFAG esegue la presente ordinanza.

##### **Art. 16** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--16}
L’ordinanza del 23 maggio 2012[^5]concernente la ricerca agronomica è abrogata.

##### **Art. 17** Modifica di un altro atto normativo {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--17}
.[^6]

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--915.7--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: RS  **420.1**
[^3]: RS  **910.11**
[^4]: RS  **172.041.11**
[^5]: RU  **2012**  3431; **2015**  4019,4539
[^6]: La mod. può essere consultata nell’RU  **2024**  652