915.8

# Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare

(OPRCI)

del 6 novembre 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 177 della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

##### **Art. 1** Condizioni per la concessione di aiuti finanziari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--1}
1. Possono essere concessi aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di reti di competenze e d’innovazione che adempiono le seguenti condizioni:
a. operano nei settori della selezione vegetale, dell’allevamento di animali o della salute degli animali;
b. mirano a promuovere lo scambio di conoscenze e di innovazioni nell’agricoltura e nella filiera alimentare attraverso:
        1. l’interconnessione degli attori dell’agricoltura e della filiera alimentare con istituzioni di ricerca, di formazione e di consulenza, e
        2. l’implementazione di conoscenze e tecnologie;
c. hanno un impatto di rilevanza nazionale;
d. hanno sede in Svizzera;
e. hanno personalità giuridica e collaborano sistematicamente senza scopo di lucro con istituzioni di ricerca e con l’economia.
2. Qualora la rete di competenze e d’innovazione sia ancora in fase di sviluppo e non abbia ancora personalità giuridica ai sensi del capoverso 1 lettera e, possono essere versati contributi se:
a. il richiedente è responsabile di implementare lo sviluppo;
b. nel caso di una domanda congiunta di più attori, viene presentata una convenzione scritta che:
        1. attesta l’intenzione di sviluppare congiuntamente la rete di competenze e d’innovazione, e
        2. specifica quale richiedente riceverà l’aiuto finanziario a destinazione vincolata.

##### **Art. 2** Principio per la concessione dell’aiuto finanziario {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--2}
1. Gli aiuti finanziari sono concessi nel quadro dei crediti approvati. Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
2. Il sostegno è concesso a un’unica rete di competenze e d’innovazione per ciascun settore di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a.

##### **Art. 3** Importo dell’aiuto finanziario e costi computabili {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--3}
1. L’aiuto finanziario ammonta al massimo all’80 per cento dei costi computabili e riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per lo sviluppo e la gestione della rete di competenze e d’innovazione.
2. Non sussiste alcun diritto all’aliquota massima.
3. Sono computabili in particolare i seguenti costi effettivamente cagionati nell’ambito del sostegno e necessari affinché lo sviluppo e la gestione siano conformi allo scopo:
a. costi del personale;
b. costi materiali;
c. pigioni per i locali necessari;
d. costi per l’infrastruttura tecnica.
4. Non sono computabili in particolare:
a. i costi per la costruzione o l’acquisto di locali;
b. le prestazioni proprie di organizzazioni sovvenzionate prevalentemente dalla Confederazione.
5. L’aiuto finanziario è assegnato, ogni volta, per un anno.

##### **Art. 4** Presentazione della domanda {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--4}
1. La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all’UFAG.
2. L’UFAG pubblica le scadenze e i moduli vincolanti nonché le informazioni rilevanti per la presentazione della domanda.

##### **Art. 5** Valutazione della domanda e decisione sull’aiuto finanziario {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--5}
1. L’UFAG valuta le domande in base ai seguenti criteri:
a. documentazione presentata unitamente alla domanda;
b. efficienza dal profilo dei costi ed economicità;
c. elaborazione concettuale, implementazione e controllo dell’efficacia delle prestazioni;
d. contributo all’implementazione di strategie esistenti della Confederazione;
e. risultati ottenuti nei precedenti periodi di contribuzione.
2. Per la valutazione delle domande l’UFAG può ricorrere ad altri uffici federali o a periti esterni.
3. Se accoglie la domanda, l’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Il contratto disciplina in particolare l’importo dell’aiuto finanziario e il resoconto annuale.
4. L’UFAG può vincolare il versamento dell’aiuto finanziario a condizioni, in particolare:
a. all’elaborazione di un piano di valutazione;
b. alla collaborazione con altre reti di competenze e d’innovazione;
c. a misure per informare sulle attività sostenute mediante aiuti finanziari.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--915.8--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

| 6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero:<br>La presidente della Confederazione, Viola Amherd <br>Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi |
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[^1]: RS  **910.1**