916.010.2

# Ordinanza del DEFR sull’identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione per prodotti agricoli

del 23 agosto 2007 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^1],

visto l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 giugno 2006[^2]concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (OPSAgr),

ordina:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.010.2--1}
1. Per tutte le applicazioni grafiche su supporti di comunicazione devono essere utilizzati gli elementi grafici e le corrispondenti regole d’applicazione conformemente all’allegato. Essi devono essere utilizzati nelle lingue dei rispettivi supporti di comunicazione. Possono essere utilizzati soltanto in correlazione con provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione.
2. In tutte le applicazioni audio nel campo del marketing per prodotti agricoli devono di volta in volta essere utilizzati i due termini «Svizzera» e «Naturalmente» o «Naturalmente svizzero [indicazione del prodotto]» nella lingua corrispondente.

##### **Art. 2** Elementi grafici {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.010.2--2}
1. L’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione dei beneficiari dell’aiuto finanziario gli elementi grafici, nelle diverse lingue e in forma elettronica.
2. Elementi grafici in altre lingue, per applicazioni plurilingui o usi particolari con determinati supporti di comunicazione, possono essere chiesti da detti beneficiari all’Ufficio federale dell’agricoltura.

##### **Art. 3** Disposizione transitoria {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.010.2--3}
I supporti di comunicazione che sono stati allestiti prima del 1° giugno 2008 possono essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2009 soltanto se corrispondono alle esigenze della presente ordinanza. È permesso utilizzare gli stampati fino a esaurimento della scorta.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.010.2--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

(art. 1)
### Elementi grafici {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.010.2--annex-1}
La superficie rossa con l’espressione «Svizzera. Naturalmente.» nelle corrispondenti lingue costituisce il legame tra i marchi o contrassegni individuali (I) e i contrassegni di garanzia (G). Quale contrassegno di garanzia valgono il marchio di garanzia «Svizzera Garanzia» di Agro Marketing Svizzera, il marchio «Gemma» di Bio Suisse, i due marchi «DOP» e «IGP» dell’Associazione svizzera per la promozione dei DOP-IGP e il contrassegno di garanzia «Coccinella» di IP Svizzera.

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### Regole d’applicazione {#annex_u1/lvl_u2}
Le dimensioni massime del marchio individuale o del contrassegno individuale (I) sono determinate dalla lunghezza dell’espressione «Svizzera. Naturalmente.»

La lunghezza della superficie rossa è variabile. Il marchio o il contrassegno individuale (I) e l’espressione «Svizzera. Naturalmente.» costituiscono un’unità e la loro collocazione rimane a sinistra o a destra del contrassegno di garanzia.

L’identità visiva comune è collocata, ad altezza variabile, sul lato destro o sinistro del supporto.

I colori

Rosso: Pantone 186 o scala europea, 100 % magenta, 100 % yellow.

Bianco-nero: 100 % nero

Carattere tipografico: Helvetica New 85 Heavy.

[^1]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^2]: RS  **916.010**