916.020

# Ordinanza concernente la produzione primaria

(OPPrim)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 2014[^1]sulle derrate alimentari;<br />visti gli articoli 159*a* , 177 e 181 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998[^2]sull’agricoltura,[^3]

ordina:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--1}
1. La presente ordinanza si applica alle aziende dedite alla produzione primaria.
2. Essa si applica altresì:
a. all’immagazzinamento di prodotti primari sul luogo di produzione;
b. alla manipolazione, sul luogo di produzione, di prodotti primari destinati alla messa in commercio, a condizione che la manipolazione non alteri sostanzialmente la loro natura;
c. alla manipolazione di prodotti primari destinati a essere utilizzati come alimenti per animali all’interno dell’azienda che li ha prodotti;
d. al trasporto di prodotti primari per la consegna al primo acquirente.
3. Essa non si applica:
a. alla caccia;
b. alla pesca;
c. alla raccolta di prodotti selvatici.[^4]

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--2}
1. Nella presente ordinanza si intende per:
a. *produzione primaria:* la produzione, l’allevamento e la coltivazione di prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura, l’allevamento e la detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione.
b.[^5] *prodotti primari* *:* vegetali, alghe e microalghe, funghi, animali e tutti i prodotti della produzione primaria di origine vegetale o animale destinati all’alimentazione umana o animale.
2. Alle microalghe e ai funghi si applicano le disposizioni d’esecuzione sulla produzione vegetale emanate secondo la presente ordinanza.[^6]

##### **Art. 3** Registrazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--3}
1. Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 2013[^7]sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).[^8]
2. L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano i seguenti criteri:
a. la cui superficie è inferiore a un ettaro di superficie agricola utile, 30 are di colture speciali secondo lʼarticolo 15 dellʼordinanza del 7 dicembre 1998[^9]sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) e 10 are di colture protette secondo lʼarticolo 14 capoverso 1 lettera e OTerm;
b.[^10] per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18*a* o 21 dell’ordinanza del 27 giugno 1995[^11]sulle epizoozie; e
c. che forniscono ai consumatori, direttamente o per il tramite di esercizi di commercio al dettaglio locali, esclusivamente prodotti primari di propria produzione in piccole quantità.[^12]
3. L’UFAG[^13]tiene un registro delle aziende notificate. Esso emana direttive a destinazione dei Cantoni in merito alle modalità di rilevazione dei dati.

##### **Art. 4** Obblighi delle aziende {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--4}
1. Le aziende dedite alla produzione primaria sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali.
2. Esse sono responsabili della sicurezza dei prodotti primari.
3. Esse provvedono affinché:
a. il personale non soffra di alcuna malattia acuta trasmessa da derrate alimentari;
b. il personale sia informato sulle misure sanitarie;
c.[^14] le contaminazioni attraverso animali, parassiti, scarti, componenti nocive dell’aria, dell’acqua e del suolo nonché attraverso residui di sostanze chimiche, concimi e alimenti per animali nonché i loro imballaggi siano evitate;
d. i prodotti primari siano fabbricati, immagazzinati, manipolati e trasportati in modo da non pregiudicarne la qualità igienica e la pulizia;
e. i risultati delle analisi effettuate su campioni di materiale vegetale, animale o di altro genere che abbiano rilevanza per la salute dell’uomo e degli animali siano considerati;
f. al momento dell’introduzione di nuovi animali in un effettivo, siano previste particolari misure di sicurezza per prevenire la contaminazione da malattie.
4. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^15]fissa le esigenze in materia di:
a. produzione di prodotti primari;
b. tracciabilità.
5. Il DEFR può prescrivere che le aziende tengano un registro relativo alla loro produzione.

##### **Art. 5** Tracciabilità {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--5}
1. Le aziende dedite alla produzione primaria devono essere in grado di indicare in qualsiasi momento agli organismi di controllo, sulla scorta di documenti scritti, i destinatari dei loro prodotti primari e i fornitori dei mezzi di produzione impiegati. Il DEFR designa tali mezzi di produzione.
2. La tracciabilità non si applica alle forniture dirette ai consumatori o agli esercizi di commercio al dettaglio locali.
3. I documenti menzionati nel capoverso 1 nonché i rapporti relativi ad analisi ed esami svolti su animali e prodotti primari vanno conservati per tre anni.

##### **Art. 6** Misure in caso di pericolo per la salute umana {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--6}
Chiunque constati o abbia motivo di presumere di aver consegnato prodotti primari che mettono in pericolo o possono mettere in pericolo la salute umana è tenuto a:
a. adottare immediatamente le misure che s’impongono per ritirare dal mercato i prodotti in questione;
b. informare immediatamente le autorità esecutive;
c. collaborare con le competenti autorità, al fine di eliminare al più presto il pericolo per la salute umana rappresentato da tali prodotti.

##### **Art. 7** Controlli {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--7}
1. I Cantoni controllano se le disposizioni della presente ordinanza sono adempiute.
2. I Cantoni provvedono affinché i controlli della produzione primaria effettuati ai sensi della presente ordinanza siano integrati in quelli previsti dalla legislazione sull’agricoltura, sulle epizoozie e sugli agenti terapeutici.
3 e^4^. .[^16]

##### **Art. 8** Esigenze relative ai controlli {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--8}
1. I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 2020[^17]sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.[^18]
1bis. .[^19]
2. I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968[^20]sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.
3. I servizi cantonali competenti ordinano misure adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

##### **Art. 9** Competenze degli Uffici federali {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--9}
1. LʼUFAG, in collaborazione con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sull’esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. L’UFAG e l’USAV possono emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 16 dell’ordinanza del 20 ottobre 2010[^21]sul controllo del latte.[^22]
2. LʼUFAG, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali e dʼintesa con lʼUSAV[^23], allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale.

##### **Art. 10** Piani d’emergenza {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--10}
1. LʼUFAG, dopo aver sentito le competenti autorità cantonali e la Direzione generale delle dogane e dʼintesa con lʼUSAV, allestisce piani dʼemergenza per la gestione delle situazioni di crisi. Questi piani contengono in particolare informazioni riguardanti:[^24]
a. i servizi ufficiali e le organizzazioni da coinvolgere;
b. i rispettivi compiti in situazioni di crisi;
c. le procedure per lo scambio delle informazioni tra i servizi ufficiali e le organizzazioni coinvolti.
2. I piani d’emergenza devono essere se necessario adeguati, in particolare in caso di riorganizzazione delle competenti autorità o sulla base delle conoscenze acquisite fra l’altro nell’ambito di esercitazioni in preparazione a situazioni di crisi.

##### **Art. 11** Linee direttive per una buona prassi procedurale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--11}
1. I rappresentanti dei settori della produzione primaria possono elaborare linee direttive per una buona prassi procedurale per le aziende.
2. LʼUFAG approva le linee direttive dʼintesa con lʼUSAV se:
a. sono state elaborate in accordo con le cerchie interessate;
b. rispettano le pertinenti regole procedurali del*Codex Alimentarius* [^25];
c. sono attuabili nei settori citati; e
d. possono essere applicate nellʼambito delle disposizioni di cui agli articoli 4–6.
3. Dʼintesa con lʼUSAV e su richiesta dei rappresentanti, l’UFAG può autorizzare lʼapplicazione di linee direttive che sono state emanate dalle autorità dellʼUE.
4. Lʼapplicazione delle linee direttive è facoltativa per le aziende.

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.020--12}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

[^1]: RS  **817.0**
[^2]: RS  **910.1**
[^3]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  638).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  638).
[^6]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  638).
[^7]: RS  **817.0**
[^8]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441).
[^9]: RS  **910.91**
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  638).
[^11]: RS  **916.401**
[^12]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441).
[^13]: Nuova espr. giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  638).
[^15]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^16]: Abrogati dall’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale  pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441).
[^17]: RS  **817.032**
[^18]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441).
[^19]: Introdotto dall’all. 3 n. 3 dell’O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU  **2013**  3867). Abrogato dall’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441).
[^20]: RS  **172.021**
[^21]: RS  **916.351.0**
[^22]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441).
[^23]: Nuova espr. giusta l’all. 4 n. 5 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^24]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 11 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  3041).
[^25]: www.fao.org/fao-who-codexalimentarius> Codex Texts > Codes of Practice >  CXC 1-1969 General Principles of Food Hygiene, modificato da ultimo nel 2003 (disponibile soltanto in inglese, francese, spagnolo, arabao e cinese).