916.111.311.2

# Ordinanza per l’applicazione della Convenzione concernente l’aiuto alimentare dell’Accordo internazionale sul grano del 1986

del 21 dicembre 1988 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della Convenzione del 13 marzo 1986[^1]concernente l’aiuto alimentare dell’accordo internazionale sul grano del 1986,

ordina:

##### **Art. 1** Uffici federali competenti per l’applicazione e l’esecuzione della Convenzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.111.311.2--1}
1. Le questioni di principio relative all’applicazione della Convenzione del 13 marzo 1986[^2]concernente l’aiuto alimentare dell’accordo internazionale sul grano del 1986 (Convenzione) sono trattate dal Comitato interdipartimentale di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario internazionali (CICSA) giusta l’articolo 24 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977[^3]su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. L’Ufficio federale dell’agricoltura[^4]e altri uffici federali interessati partecipano alle sedute.
2. Per il resto sono incaricati dell’applicazione e dell’esecuzione della Convenzione:
a. la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario del Dipartimento federale degli affari esteri;
b. Ufficio federale dell’agricoltura del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.[^5]

##### **Art. 2** Mezzi finanziari {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.111.311.2--2}
I mezzi necessari per l’applicazione della Convenzione sono iscritti nel preventivo del Dipartimento federale degli affari esteri e addebitati al credito d’impegno per la prosecuzione dell’aiuto internazionale umanitario della Confederazione

##### **Art. 3** Assegnazione delle forniture di soccorso {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.111.311.2--3}
1. Le forniture di soccorso, sotto forma di cereali o di loro prodotti trasformati, sono assegnate ai beneficiari, direttamente o per il tramite di organizzazioni internazionali e opere assistenziali private, dalla Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura.
2. Le competenze finanziarie sono regolate dall’articolo 16 capoverso 2 e dall’allegato 2 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977[^6]su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.

##### **Art. 4** Conclusione di accordi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.111.311.2--4}
Se cereali o loro prodotti trasformati vengono forniti dalla Confederazione stessa, l’Ufficio federale dell’agricoltura stipula i pertinenti accordi e vigila sulla loro osservanza.

##### **Art. 5** Rapporto {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.111.311.2--5}
L’Ufficio federale dell’agricoltura, d’intesa con la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, fa rapporto al Comitato per l’aiuto alimentare, menzionato nell’articolo IX della Convenzione, in merito all’adempimento degli impegni svizzeri. L’Ufficio federale dell’agricoltura rappresenta la Svizzera in seno al Comitato.

##### **Art. 6** Disposizioni finali {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.111.311.2--6}
1. Il decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 1972[^7]per l’esecuzione dell’accordo internazionale sui cereali del 1971 (convenzione concernente l’aiuto alimentare) è abrogato.
2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.

[^1]: RS  **0.916.111.311**
[^2]: RS  **0.916.111.311**
[^3]: RS  **974.01**
[^4]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° giu. 1993. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013.
[^6]: RS  **974.01**
[^7]: [RU  **1972**  218, **1983**  1055art. 14]