916.121.10

# Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

(OIEVFF)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 21 capoversi 2 e 4, 177, 180 capoverso 3, 181 capoverso 3 e<br />185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura;<br />visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005[^2]sulle dogane;<br />visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982[^3]sulle misure economiche esterne,[^4]

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--1}
La presente ordinanza disciplina l’importazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivati dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente all’allegato 1 numeri 7, 8 e 10–13 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^5]sulle importazioni agricole e l’esportazione di verdura e frutta fresche conformemente all’allegato 1.2.

##### **Art. 2** Permesso generale d’importazione {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--2}
Il permesso generale d’importazione (PGI) è disciplinato nell’articolo 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^6]sulle importazioni agricole.

##### **Art. 3** Condizione particolare per l’attribuzione di una quota del contingente doganale {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--3}
È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 2002[^7]sul libero scambio.

## **Capitolo 2:** Organizzazione del mercato {#chap_2}
### **Sezione 1:** Frutta e verdura fresche {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 4** Scaglionamento temporale dei contingenti doganali {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--4}
1. La frutta e la verdura fresche possono essere importate all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione:[^8]
a. durante il periodo per il quale non è stata fissata un’aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all’allegato 1 della tariffa doganale[^9];
b.[^10] durante il periodo per il quale è stata fissata un’ADFC (periodo amministrato) conformemente all’allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall’UFAG[^11]e sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all’offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemen-te dal tipo d’imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all’allegato 2 e, all’occorrenza, nella stessa chiave statistica.
2. Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all’ADC, sempre che l’UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione.

##### **Art. 5** Liberazione di parti del contingente doganale per l’importazione {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--5}
1. L’UFAG libera parti del contingente doganale per l’importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941.
2. Esso non libera parti del contingente doganale per l’importazione, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l’ADFC ridotta di cui nell’allegato 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^12]sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^13].[^14]
3. In deroga al capoverso 2, l’UFAG può liberare per l’importazione:
a.[^15] parti del contingente doganale, se l’offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;
b. dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell’offerta.[^16]

##### **Art. 6** Ripartizione delle parti del contingente doganale {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--6}
1. L’UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l’importazione giusta l’articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo:[^17]
a.[^18] per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; la quota di mercato di un avente diritto è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all’ADC e all’ADFC e delle prestazioni all’interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto nell’anno precedente; gli aventi diritto possono notificare la loro prestazione all’interno del Paese entro i termini stabiliti dall’UFAG;
b. le altre merci: in funzione delle importazioni all’ADC e all’ADFC effettuate dagli aventi diritto nell’anno precedente.[^19]
2. Le parti di contingente doganale liberate per l’importazione secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.[^20]L’UFAG può vincolare l’assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.

##### **Art. 7** Prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato {#chap_2/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--7}
1. Per prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato ai sensi dell’articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:
a. all’inizio del periodo amministrato;
b. il giorno seguente la data stabilita giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure
c. il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l’importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell’O del 12 gennaio 2000[^21]sulla liberazione secondo l’OIEVFF).
2. Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.
3. Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l’articolo 55 dell’ordinanza del 1° novembre 2006[^22]sulle dogane.[^23]

##### **Art. 7a** Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato {#chap_2/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--7_a}
1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 55 dell’ordinanza del 1° novembre 2006[^24]sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all’inizio del periodo corrispondente di cui all’articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all’inizio del periodo amministrato.
2. Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare tramite l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all’articolo 59 dell’ordinanza sulle dogane.[^25]

##### **Art. 8** {#chap_2/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--8}

##### **Art. 9** Controllo della conformità per l’esportazione {#chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--9}
1. L’esportazione delle merci menzionate nell’allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all’allegato 1. Essa sottostà al controllo della conformità.[^26]
2. L’esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all’organizzazione incaricata giusta l’articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.
3. L’UFAG può adeguare l’allegato 1 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.[^27]

### **Sezione 2:** Verdure congelate {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 10** Aumento del contingente doganale {#chap_2/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--10}
L’UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16:
a.[^28] .
b. se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite;
c. per garantire l’assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.

##### **Art. 11** Attribuzione di quote del contingente doganale {#chap_2/sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--11}
L’UFAG attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri:
a. 35 per cento conformemente alle importazioni all’ADFC e all’ADC effettuate durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno precedente il periodo di contingentamento;
b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno precedente il periodo di contingentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L’UFAG fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.

### **Sezione 3:** Fiori recisi {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 12** Contingente doganale {#chap_2/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--12}
1. Il periodo di contingentamento va dal 1° maggio al 25 ottobre.
2. La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata*.*

##### **Art. 13 e 14** {#chap_2/sec_3/art_13_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--13 und 14}

### **Sezione 4:** Frutta da sidro e prodotti di frutta {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 15** Aumento del contingente doganale {#chap_2/sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--15}
1. Il DEFR può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.
2. L’UFAG libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.
3. I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.

##### **Art. 16** Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 {#chap_2/sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--16}
Le quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

##### **Art. 17** {#chap_2/sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--17}

### **Sezione 5:** Piantimi di alberi da frutta {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 18** {#chap_2/sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--18}

##### **Art. 18a** Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta {#chap_2/sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--18_a}
1. Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 2008[^29]sul libero scambio 1 è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L’UFAG può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.
2. Il contingente doganale è liberato per l’importazione nella misura delle parti seguenti:

| Parte del contingente doganale | Periodo per l’importazione all’ADC |
| --- | --- |
| 20 000 piante | 3 febbraio – 31 dicembre |
| 20 000 piante | 4 marzo – 31 dicembre |
| 10 000 piante | 4 novembre – 31 dicembre |
| 10 000 piante | 2 dicembre – 31 dicembre.[^30] |

## **Capitolo 3:** Disposizioni d’esecuzione {#chap_3}
### **Sezione 1:** Compiti e competenze {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 19** UFAG {#chap_3/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--19}
L’UFAG fissa in un’ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell’ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG.

##### **Art. 20** Servizio del controllo di conformità {#chap_3/sec_1/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--20}
1. L’UFAG affida ad un’organizzazione privata l’esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.[^31]
2. Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.[^32]
3. I costi del controllo di conformità sono assunti dall’UFAG e dall’organizzazione.
4. Per coprire i costi del controllo di conformità, l’organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev’essere uguale per tutti gli assoggettati.
5. L’UFAG sorveglia l’organizzazione incaricata dell’esecuzione dei controlli.

### **Sezione 2:** Dati necessari {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 21** Rilevazione dei dati {#chap_3/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--21}
I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l’articolo 49 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^33]sulle importazioni agricole.

##### **Art. 22** Servizi di coordinazione {#chap_3/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--22}
1. L’UFAG può incaricare determinati servizi di coordinare l’attività dei Cantoni conformemente all’articolo 21 e assegnare loro altri compiti.
2. Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^34]sulle importazioni agricole.[^35]
3. Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.[^36]
4. L’UFAG può versare a tale scopo indennità.
5. Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.

### **Sezione 3:** Provvedimenti amministrativi {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 23** {#chap_3/sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--23}
Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all’articolo 6 capoverso 2 deve versare l’ADFC sulla merce importata.

### **Sezione 4:** Disposizioni finali {#chap_3/sec_4}
##### **Art. 24** Esecuzione {#chap_3/sec_4/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--24}
L’UFAG è incaricato di eseguire la presente ordinanza.

##### **Art. 24a** Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020 {#chap_3/sec_4/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--24_a}
In deroga all’articolo 16, per il periodo di contingentamento 2021 le quote del contingente doganale n. 21 sono attribuite secondo la procedura d’asta.

##### **Art. 25** {#chap_3/sec_4/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--25}

##### **Art. 26** Entrata in vigore {#chap_3/sec_4/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--26}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1 e 9)
### Legumi e frutti {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.121.10--annex-1}
Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011[^37].

| Voce di tariffa | Designazione delle merci |
| --- | --- |
| 0702 | Pomodori freschi o refrigerati |
| 0703 | Cipolle, scalogni, agli,porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
| 0704 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere*Brassica* , freschi o refrigerati |
| 0705 | Lattughe (*Lactuca sativa* ) e cicorie (*Cichorium spp* .), fresche o refrigerate |
| 0706 | Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba<br>di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
| 0707 | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
| 0708 | Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
| ex 0709 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi i funghinon coltivati delle voci 0709.5200/5900, i pimenti del genere*Capsicum* o del genere*Pimenta* della voce 0709.6090, le olive della voce 0709.9200, il mais dolce e i capperi della voce 0709.9999 nonché igermogli commestibili ottenuti dalla germinazione di semidella voce 0709. |
| ex 0802 | Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata, escluse le mandorle amare della voce 0802.1100, le mandorle sgusciate della voce 0802.1200, le nocciole sgusciate della voce 0802.22, le noci comuni sgusciate della voce 0802.32, i pistacchi delle voci 0802.51 e 0802.52, le noci macadamia delle voci 0802.61 e 0802.62, noci di cola (Cola spp.) della voce 0802.7000, noci di arec (o di betel) della voce 0802.8000, pinoli delle voci 0802.9100 a 0802.9200 e altra frutta a guscio della voce 0802.9900 |
| ex 0803.1000 | Banane da cuocere, fresche |
| 0804.2010 | Fichi, freschi |
| 0804.3000 | Ananassi |
| 0804.4000 | Avocado |
| 0804.5000 | Guaiave, manghi e mangostani |
| 0805 | Agrumi, freschi |
| 0806.1011, 0806.1012 | Uve da tavola, fresche |
| 0807 | Meloni (compresi icocomeri) e papaie, freschi |
| 0808 | Mele, pere e cotogne, fresche |
| 0809 | Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche |
| 0810 | Altra frutta fresca |
| ex 0910.9900 | Timo, fresco o refrigerato |
| ex 1211.9000 | Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (*origanum* *vulgare* ), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati |
| ex 1212.9299 | Carrube, fresche |
##### **Allegato 2**
(art. 4)

| Organizzazione del mercato<br>Gruppo delle voci di tariffa (designazione) | Voce di tariffa |
| --- | --- |
| Legumi freschi e frutti freschi | |
| 1. Gruppo «pomodori» | 0702.0030/0039 0702.0090/0099 |
| 2. Gruppo «lattughe» | 0705.1930/1939 0705.1940/1949 |
| 3. Gruppo «fagioli» | 0708.2041/2049 0708.2091/2099 |
| 4. Gruppo «sedano coste» | 0709.4010/4019 0709.4020/4029 |

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: RS  **631.0**
[^3]: RS  **946.201**
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 51 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal  1° mag. 2007 (RU  **2007**  1469).
[^5]: RS  **916.01**
[^6]: RS  **916.01**
[^7]: [RU  **2002**  1158, **2004**  45994971, **2005**  569, **2006**  867all. n. 329012995all. 4 n. II 84659, **2007**  1469all. 4 n. 2222733417.RU  **2008**  3519art. 7]. Vedi ora l’O del  18 giu. 2008 sul libero scambio 1 (RS  **632.421.0** ).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  3329).
[^9]: RS  **632.10** , all.
[^10]: Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole,  in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5325).
[^11]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  3329). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^12]: RS  **916.01**
[^13]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^14]: Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5325).
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  5529).
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 gen. 2000, in vigore dal 1° mar. 2000  (RU  **2000**  392).
[^17]: Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4083).
[^18]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  5529).
[^19]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° nov. 2004  (RU  **2004**  3443).
[^20]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002  (RU  **2002**  936).
[^21]: [RU  **2000**  394, **2001**  452, **2004**  4393, **2006**  3313, **2010**  4593, **2011**  5403. RU **2016** 331 art. 5]. Vedi ora l’O dell’UFAG del 16 set. 2016 (RS  **916.121.100** ).
[^22]: RS  **631.01**
[^23]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008  (RU  **2007**  6265).
[^24]: RS  **631.01**
[^25]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  734).
[^26]: Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole,  in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5325).
[^27]: Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole,  in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5325).
[^28]: Abrogata dal n. I dell’O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  3329).
[^29]: RS  **632.421.0**
[^30]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 10 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024  (RU  **2024**  55).
[^31]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’ 8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002  (RU  **2002**  936).
[^32]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  734).
[^33]: RS  **916.01**
[^34]: RS  **916.01**
[^35]: Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 7 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole,  in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5325).
[^36]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  734).
[^37]: Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, versione dellaGU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.