916.140

# Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino

(Ordinanza sul vino)

del 14 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 60 capoverso 4, 63 capoversi 2, 4 e 5, 64 capoversi 1, 2 e 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura;<br />visti gli articoli 13 e 18 capoverso 4 della legge del 20 giugno 2014[^2]sulle derrate alimentari;<br />in esecuzione dell’allegato 7 dell’accordo del 21 giugno 1999[^3]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,[^4]

ordina:

## **Sezione 1:** Impianti viticoli {#sec_1}
##### **Art. 1** Superficie viticola {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--1}
1. Per superficie viticola s’intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto.
2. La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m^2^al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di coltura, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.

##### **Art. 2** Nuovi impianti {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--2}
1. Per nuovo impianto s’intende l’impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite dal 1° gennaio 2016.[^5]
2. I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre in particolare considerare:[^6]
a. l’altitudine;
b. la declività e l’esposizione del declivio;
c. il clima locale;
d. la natura del suolo;
e. le condizioni idrologiche del suolo;
f. l’importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.
3. Per nuovi impianti non destinati alla produzione vinicola, i Cantoni possono sostituire l’obbligo dell’autorizzazione con l’obbligo della notifica.
4. Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di una superficie inferiore a 400 m^2^i cui prodotti servono esclusivamente al fabbisogno privato del gestore[^7], sempreché quest’ultimo non possieda né coltivi nessun’altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie inferiore a 400 m^2^e prevedere l’obbligo di notifica.
5. Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.

##### **Art. 3** Ricostituzione di superfici viticole {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--3}
1. È data ricostituzione se:
a.[^8] sulla superficie viticola la vite è estirpata e ripiantata;
b. la varietà del vitigno è modificaa mediante un sovrainnesto; o
c. singoli ceppi sono sostituiti e, per questo fatto, le iscrizioni nel catasto viticolo non sono più veritiere.
2. La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le informazioni necessarie per l’iscrizione nel catasto viticolo.
3. Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m^2^, i cui prodotti servono esclusivamente al fabisogno privato del gestore, non sottostanno all’obbligo di notifica. Il Cantone può nondimeno prevedere in simili casi tale obbligo.
4. Il Cantone disciplina la procedura di notifica.

##### **Art. 4** Catasto viticolo {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--4}
1. Il catasto viticolo descrive le particelle con impianti di vigneti e quelle oggetto di una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici:
a. il nome del gestore o del proprietario;
b. il Comune di ubicazione;
c. il numero della particella;
d. la superficie viticola in m^2^;
e. la superficie dei vitigni, compresa la superficie occupata da ciascuna varietà;
f. le denominazioni autorizzate per designare il vino prodotto con uva della superficie viticola;
g. se del caso, l’esclusione della superficie viticola dalla produzione di vino.
2. I Cantoni possono rilevare dati supplementari.
3. Essi possono rinunciare a registrare le superfici con impianti di vigneti secondo l’articolo 2 capoverso 4.
4. Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.

##### **Art. 5** Superfici destinate alla produzione di vino {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--5}
1. Possono essere coltivate per la produzione di vino le superfici viticole:
a. sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all’articolo 2 capoverso 2;
b. sulle quali è stata praticata regolarmente prima del 1999 la produzione vinicola professionale;
c. per le quali l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)[^9]ha autorizzato prima del 1999 un impianto e sulle quali l’impianto di vigneti è stato effettivamente eseguito nel termine di dieci anni dal rilascio dell’autorizzazione.
2. .[^10]
3. La vendita di vino, come pure di uve o di mosto d’uva destinati alla produzione di vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non autorizzate per la produzione di vino.[^11]

##### **Art. 6** Vigneti impiantati illecitamente {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--6}
1. Il Cantone dispone l’estirpazione delle viti impiantate in violazione delle presenti disposizioni.
2. Il gestore o il proprietario della particella interessata deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione cantonale. Scaduto questo termine, il Cantone fa estirpare le viti a spese del contravventore.

##### **Art. 7** {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--7}

## **Sezione 2:** . {#sec_2}
##### **Art. 8 a 18** {#sec_2/art_8_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--8–18}

## **Sezione 3:** Denominazione ed esigenze minime {#sec_3}
##### **Art. 19** Termini vinicoli specifici {#sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--19}
1. I termini vinicoli specifici che figurano nell’allegato 1 possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera solo nel rispetto delle loro definizioni.
2. Sono protetti contro ogni usurpazione, imitazione, evocazione o traduzione, anche se il termine specifico protetto è accompagnato da un’espressione quale «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo» o da espressioni analoghe.

##### **Art. 20** Regioni vitivinicole {#sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--20}
Il territorio vitivinicolo svizzero è suddiviso in tre regioni:
a. la regione della Svizzera romanda comprendente i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Friborgo, Neuchâtel, Giura e la regione del lago di Bienne del Cantone di Berna;
b.[^12] la regione della Svizzera tedesca comprendente i Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, Soletta, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Glarona, Zurigo, Svitto, Zugo, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, Uri, Grigioni ad eccezione della Mesolcina e Berna ad eccezione della regione del lago di Bienne;
c.[^13] la regione della Svizzera italiana comprendente il Cantone Ticino e la Mesolcina.

##### **Art. 21** Vini a denominazione di origine controllata {#sec_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--21}
1. Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s’intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un’area geografica di un Cantone.
2. I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere:
a. una delimitazione dell’area geografica nella quale è prodotta al minimo l’uva;
b. un elenco dei vitigni autorizzati;
c. un elenco dei metodi di coltura autorizzati;
d. un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato;
e. la resa massima dell’unità di superficie per vitigno autorizzato;
f. un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati;
g. un sistema di analisi e d’esame organolettico del vino pronto per la vendita.
3. I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora:
a. il vigneto costituisca un’entità geografica ben definita, e
b. la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti.
3bis. L’area di produzione dell’uva può essere estesa a un’area limitrofa del territorio svizzero purché:
a. sia previsto da un accordo internazionale;
b. il vigneto costituisca un’entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo;
c. i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d’intesa con l’UFAG; e
d. le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.[^14]
4. I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2.
5. Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti:

| | Vitigni bianchi<br>°Brix | Vitigni rossi<br>°Brix |
| --- | --- | --- |
| Regione Svizzera romanda | 15,2° | 17,0° |
| Regione Svizzera tedesca | 15,8° | 17,0° |
| Regione Svizzera italiana | 15,8° | 17,6°.[^15] |

6. Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti:

| | Vitigni bianchi<br>kg/m^2^ | Vitigni rossi<br>kg/m^2^ |
| --- | --- | --- |
| Regione Svizzera romanda | 1,4 | 1,2 |
| Regione Svizzera tedesca | 1,4 | 1,2 |
| Regione Svizzera italiana | 1,2 | 1,2.[^16] |

##### **Art. 22** Vini con indicazione geografica tipica {#sec_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--22}
1. Per vino con indicazione geografica tipica s’intende un vino designato mediante il nome del Paese o di una parte dello stesso, la cui estensione supera quella di un Cantone. Esso deve soddisfare i requisiti seguenti:
a. l’uva è raccolta nell’area geografica che designa il vino;
b.[^17] il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 14,4 °Brix per uve di vitigni bianchi e di 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi;
c. la produzione dell’unità di superficie è limitata a 1,8 kg/m^2^nel caso di uve di vitigni bianchi e a 1,6 kg/m^2^nel caso di uve di vitigni rossi.
2. Le superfici viticole che il gestore intende utilizzare per la produzione di vino con indicazione geografica tipica devono essere annunciate al Cantone dal gestore entro il 31 luglio dell’anno del raccolto.[^18]

##### **Art. 23** Vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria {#sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--23}
1. Per vino con indicazione geografica tipica e con denominazione tradizionale propria s’intende un vino con indicazione geografica tipica:[^19]
a.[^20] ottenuto a partire da uve provenienti di una regione geografica ubicata interamente in un Cantone o all’interno dei due Cantoni della regione della Svizzera italiana giusta l’articolo 20 lettera c;
b. recante una denominazione tradizionale menzionata nell’allegato 3 e definita dalla legislazione del Cantone che la detiene.
2. Una denominazione tradizionale non può essere utilizzata per un vino con indicazione geografica tipica se la denominazione è già utilizzata per un vino a denominazione di origine controllata.
3. I Cantoni fissano requisiti supplementari a quelli fissati nell’articolo 22 lettere b e c.

##### **Art. 24** Vini da tavola {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--24}
1. Per vino da tavola svizzero s’intende un vino ottenuto a partire da uve raccolte in Svizzera, il cui tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 13,6 °Brix per uve di vitigni bianchi e di 14,4 °Brix per uve di vitigni rossi.
2. Le superfici viticole che il gestore intende utilizzare per la produzione di vino da tavola devono essere annunciate al Cantone dal gestore entro il 31 luglio dell’anno del raccolto.

##### **Art. 24a** Zona di produzione transfrontaliera {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--24_a}
Alle condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 3^bis^, l’area di produzione dei vini con indicazione geografica tipica o dei vini da tavola può essere estesa a un’area limitrofa del territorio svizzero.

##### **Art. 24b** Certificato di produzione {#sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--24_b}
1. I Cantoni rilasciano a ogni proprietario o gestore un certificato per le superfici viticole coltivate descritte nel catasto viticolo in virtù dell’articolo 4 e destinate alla produzione di vino in virtù dell’articolo 5, il quale stabilisce i quantitativi massimi di uva che possono essere utilizzati per la produzione di vino (certificato di produzione).
2. Il certificato di produzione contiene almeno le seguenti informazioni:
a. il nome del proprietario o del gestore;
b. il vitigno;
c. le classi di vino consentite per vitigno in virtù degli articoli 21–24 e, se rilevante, i quantitativi massimi consentiti, espressi in kg di uva;
d. il nome del Comune dal quale proviene l’uva e, se il Cantone lo prevede, tutte le denominazioni supplementari che designano le unità geografiche più piccole di un Comune;
e. la superficie dei fondi in m^2^;
f. un numero d’identificazione univoco.
3. Se su una superficie viticola coltivata, descritta nel catasto viticolo in virtù dell’articolo 4 e destinata alla produzione di vino in virtù dell’articolo 5, è prodotto anche un quantitativo di uva non destinato alla vinificazione, tale quantitativo di uva è computato nel quantitativo massimo di uva della classe di vino selezionata dal proprietario o dal gestore.

##### **Art. 25** Repertorio delle denominazioni di origine controllata {#sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--25}
1. L’UFAG tiene e pubblica un repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata definite conformemente all’articolo 21.
2. I Cantoni trasmettono la lista delle loro DOC e i relativi riferimenti della legislazione cantonale all’UFAG. Ogni modifica dev’essere annunciata senza indugio all’UFAG.

##### **Art. 26** Elaborazione e condizionamento {#sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--26}
Le uve e i mosti destinati all’elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse designazioni e denominazioni devono essere raccolti, elaborati e depositati separatamente. Lo stesso dicasi se un’azienda[^21]vinifica per conto di un produttore di uva e i prodotti sono messi in commercio con il nome di tale produttore, associati a un termine che lascia intendere che i prodotti provengono dai suoi vigneti.

##### **Art. 27** Declassamento {#sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--27}
1. Le partite di uva, i mosti e i vini che aspirano a essere classificati quali vini DOC o vini con indicazione geografica tipica, ma che non soddisfano uno dei requisiti relativi ai vini DOC o ai vini con indicazione geografica tipica sono declassati nella classe inferiore per quanto adempiano tutti i requisiti. La designazione delle partite di uva, dei mosti e dei vini declassati è adattata di conseguenza.[^22]
2. Le partite di uva e i mosti che non rispondono alle esigenze relative ai vini da tavola non possono essere trasformate in vino né commercializzate come tali. I vini da tavola che non adempiono le esigenze non possono essere commercializzati come tali.

Un vino classificato come vino DOC può sempre essere declassato a vino di una classe inferiore, anche se è stata applicata la deroga per i vini DOC menzionata nelle pratiche e nei trattamenti enologici consentiti stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^23]sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).[^24]

## **Sezione 3a** : Definizioni ed esigenze relative ai vini svizzeri {#sec_3_a}
##### **Art. 27a** Fabbricazione di vino bianco, rosso e rosato {#sec_3_a/art_27_a omnilex-key=ch-fedlex--916.140--27a}
1. Il vino bianco svizzero è vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate.
2. Il vino rosso e il vino rosato (*rosé* ) svizzeri sono vini ottenuti da sole uve nere macerate o fermentate parzialmente a contatto con il mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchiate. È fatto salvo l’articolo 27*d* capoverso 6.

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##### **Art. 27abis** Resa massima di vinificazione dei vini svizzeri {#sec_3_a/art_27_a omnilex-key=ch-fedlex--916.140--27a_bis}
1. La resa massima di vinificazione dei vini svizzeri non può superare 80 litri di vino per 100 kg di uva.
2. I Cantoni possono fissare una resa massima di vinificazione per vitigno inferiore a 80 litri di vino per 100 kg di uva per i vini DOC.

##### **Art. 27b** Titolo alcolometrico {#sec_3_a/art_27_b omnilex-key=ch-fedlex--916.140--27b}
Il limite massimo del titolo alcolometrico totale può essere superiore al 15 per cento vol. per i vini svizzeri ottenuti senza operazioni di arricchimento.

##### **Art. 27c** Edulcorazione dei vini svizzeri a denominazione di origine controllata {#sec_3_a/art_27_c omnilex-key=ch-fedlex--916.140--27c}
L’edulcorazione dei vini svizzeri DOC è vietata. I Cantoni possono autorizzare l’edulcorazione dei vini DOC se sono adempiute le condizioni sull’edulcorazione dei vini emanate dal DFI secondo l’articolo 14 capoverso 1 ODerr[^25].

##### **Art. 27d** Taglio e assemblaggio {#sec_3_a/art_27_d omnilex-key=ch-fedlex--916.140--27d}
1. Per taglio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uva o vini di origine o provenienza diverse.
2. Per assemblaggio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uva o vini della stessa origine o provenienza.
3. Non sono considerati taglio o assemblaggio:
a. l’arricchimento;
b. l’edulcorazione;
c. l’aggiunta, per il vino spumante, di «sciroppo di dosaggio» o di «sciroppo zuccherino».
4. I vini svizzeri non possono essere tagliati con vino estero.
5. Possono essere tagliati con vini svizzeri soltanto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:
a. i vini a denominazione di origine controllata (DOC) possono essere tagliati al massimo al 10 per cento con vini di uguale colore;
b. i vini con indicazione geografica tipica possono essere tagliati al massimo al 15 per cento con vini di uguale colore.
6. I vini rosati svizzeri a denominazione di origine controllata (DOC) possono essere tagliati al massimo al 10 per cento con vini bianchi svizzeri se le disposizioni cantonali applicabili lo consentono. Sono fatte salve le disposizioni dell’allegato 1.
7. Le restrizioni secondo il capoverso 6 non si applicano alla preparazione delle partite (*cuvées* ) destinate alla fabbricazione di vino spumante o frizzante svizzero.

##### **Art. 27e** Denominazione specifica {#sec_3_a/art_27_e omnilex-key=ch-fedlex--916.140--27e}
1. I vini svizzeri devono recare, invece della denominazione specifica «vino», il nome della categoria a cui appartengono in virtù dell’articolo 63 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.
2. L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vini a denominazione di origine controllata» deve inoltre contenere la corrispondente origine geografica. Il nome «vini a denominazione di origine controllata» può essere abbreviato con «DOC».[^26]
3. L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vini con indicazione geografica tipica» deve inoltre contenere l’indicazione della corrispondente provenienza geografica.
4. L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vino da tavola» deve inoltre contenere l’indicazione «svizzero». È vietata l’aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata.
5. I capoversi 1–4 sono altresì applicabili al vino liquoroso svizzero.

##### **Art. 27ebis** Vino totalmente o parzialmente dealcolizzato {#sec_3_a/art_27_e omnilex-key=ch-fedlex--916.140--27e_bis}
1. La dealcolizzazione totale dei vini DOC e dei vini con indicazione geografica tipica non è autorizzata. Per dealcolizzazione totale s’intende una pratica enologica che porta a un titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto pari o inferiore allo 0,5 per cento vol.
2. La dealcolizzazione parziale dei vini DOC, dei vini con indicazione geografica tipica e dei vini da tavola è autorizzata. Per dealcolizzazione parziale s’intende una pratica enologica che porta a un titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto pari allo 0,5 per cento vol., ma inferiore al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo della categoria.

## **Sezione 3b** : Disposizioni concernenti i vini, i vini spumanti e i vini liquorosi svizzeri ed esteri {#sec_3_b}
##### **Art. 27f** {#sec_3_b/art_27_f omnilex-key=ch-fedlex--916.140--27f}
I vini, i vini spumanti e i vini liquorosi svizzeri ed esteri devono soddisfare le disposizioni in materia di definizioni, pratiche e trattamenti enologici e caratterizzazione emanate dal DFI secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 36 capoversi 3 e 4 ODerr[^27].

## **Sezione 4:** Controllo della vendemmia {#sec_4}
##### **Art. 28** Oggetto e principio {#sec_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--28}
1. Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinificazione fino al momento della torchiatura. Fanno eccezione i prodotti provenienti da impianti di cui all’articolo 2 capoverso 4.
2. Il controllo della vendemmia è eseguito secondo il principio dell’autocontrollo da parte del vinificatore giusta l’articolo 29 e della sorveglianza dell’autocontrollo da parte del Cantone sulla base di un’analisi dei rischi conformemente agli articoli 30 e 30*a* .

##### **Art. 29** Obblighi del vinificatore {#sec_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--29}
1. Per ogni partita di uva il vinificatore deve registrare:
a. il numero d’identificazione del relativo certificato di produzione conformemente all’articolo 24*b* ;
b. il nome del gestore;
c. il vitigno;
d. il quantitativo di uva in kg:
        1. per le partite acquistate: pesato,
        2.[^28] per le partite delle aziende giusta l’articolo 35 capoverso 3: stimato o pesato, a meno che il Cantone ne prescriva la pesatura;
e. il tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle misurato con un rifrattometro;
f. la data d’entrata;
g. il nome dell’unità geografica più piccola di quella secondo il certificato di produzione in virtù dell’articolo 24*b* e il nome dell’unità utilizzato per la designazione del vino.
2. Per vinificatore s’intende colui che ritira e torchia l’uva.
3. I gestori hanno l’obbligo di comunicare ai vinificatori i dati di cui al capoverso 1 lettere a–c e g.
4. Il vinificatore:
a. classifica le singole partite di uva sulla base del relativo certificato di produzione e dei dati di cui al capoverso 1 o in base a eventuali declassamenti disposti dal Cantone in una delle classi di vino di cui agli articoli 21–24;
b. registra i quantitativi di uva non destinati alla vinificazione se l’uva proviene da una determinata superficie viticola coltivata, descritta nel catasto viticolo in virtù dell’articolo 4 e destinata alla produzione di vino in virtù dell’articolo 5.
5. Registra i dati di cui ai capoversi 1 e 4 secondo le prescrizioni del Cantone di origine dell’uva e glieli notifica.
6. Mette a disposizione delle autorità di controllo i dati di cui ai capoversi 1 e 4 e deve poter attestare l’utilizzo di un nome in virtù del capoverso 1 lettera g.

##### **Art. 30** Obblighi dei Cantoni {#sec_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--30}
1. I Cantoni disciplinano il controllo della vendemmia nell’ambito delle disposizioni seguenti.
2. Essi dispongono di un sistema elettronico che consente un confronto automatico tra le partite di uva di cui all’articolo 29 capoverso 1 e il certificato di produzione di cui all’articolo 24*b* . In tal modo controllano se:
a. tutte le partite di uva di un vitigno rispettano il quantitativo massimo di uva della classe di vino selezionata con le esigenze più elevate;
b. ogni partita di uva raggiunge il tenore naturale minimo di zucchero della classe di vino selezionata.
3. Essi trasmettono all’organo responsabile del controllo del commercio del vino giusta l’articolo 36 (organo di controllo) su richiesta le informazioni di cui l’organo di controllo necessita per il corretto esercizio del suo lavoro.

##### **Art. 30a** Sorveglianza sull’autocontrollo da parte dei Cantoni {#sec_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--30_a}
1. I Cantoni vigilano sull’autocontrollo del vinificatore dall’inizio della vendemmia fino all’allestimento delle schede delle forniture di cui al capoverso 4. Ogni azienda d’incantinamento è controllata almeno ogni sei anni.[^29]
2. I Cantoni eseguono la vigilanza sull’autocontrollo del vinificatore in funzione dei rischi possibili. Essi tengono conto in particolare:
a. dell’affidabilità degli autocontrolli già effettuati dall’azienda d’incantinamento;
b. degli antecedenti dell’azienda d’incantinamento per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni degli articoli 21–24;
c. di ogni sospetto fondato d’infrazione agli articoli 21–24 e 29;
d. di condizioni meteorologiche particolari;
e. della presenza di uva di superfici viticole di altri Cantoni;
f. del quantitativo di uva incantinata.
3. I Cantoni ordinano, se del caso, il declassamento delle partite di uva e dei mosti secondo l’articolo 27.
4. I Cantoni allestiscono per ogni vinificatore che incantina uva del loro territorio cantonale una sintesi di tutti gli incantinamenti registrati dal vinificatore (scheda delle forniture).
5. La scheda delle forniture comprende i quantitativi raccolti in kg almeno per:
a. classe di vino;
b. vitigno;
c. Comune dal quale proviene l’uva e, se previsto dal Cantone, per ogni designazione supplementare di unità geografiche più piccole di un Comune.
6. Sulla scheda delle forniture il vinificatore deve essere identificabile in modo univoco mediante uno dei seguenti numeri:
a. numero d’identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 2010[^30]sul numero d’identificazione delle imprese;
b. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 1992[^31]sulla statistica federale.

##### **Art. 30b** Informazioni che i Cantoni sono tenuti a trasmettere {#sec_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--30_b}
1. I Cantoni mettono a disposizione per via elettronica dell’organo di controllo tutte le schede delle forniture.
2. Essi informano l’UFAG, secondo le sue prescrizioni, entro fino marzo dell’anno seguente alla vendemmia, sui risultati del controllo della vendemmia, segnatamente:
a. sul numero di certificati di produzione rilasciati e sul numero di partite di uva incantinate mediante tali certificati;
b. sulla classificazione delle aziende d’incantinamento in categorie di rischio giusta l’articolo 30*a* capoverso 2;
c. sul numero di controlli delle aziende d’incantinamento secondo l’articolo 30*a* capoverso 1;
d. sulle infrazioni constatate alle disposizioni degli articoli 21–24 e 29;
e. sul numero di declassamenti ordinati giusta l’articolo 30*a* capoverso 3.
3. Essi comunicano all’UFAG, entro fine agosto dell’anno in corso, le superfici viticole definite per la rilevazione per la statistica della viticoltura di cui al numero 09.44 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2025[^32]sulla statistica federale.[^33]
4. Essi presentano all’UFAG, entro fine gennaio dell’anno successivo alla vendemmia, un rapporto della vendemmia che comprende tutti i dati statistici contenuti nella rilevazione per la statistica della viticoltura.[^34]

##### **Art. 31** Partecipazione della Confederazione {#sec_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--31}
1. La Confederazione partecipa al finanziamento dei costi di controllo della vendemmia. Essa versa un importo forfetario annuale ai Cantoni che eseguono un controllo della vendemmia e forniscono un rapporto cantonale della vendemmia. L’importo forfetario si compone di un importo di base fisso di 1000 franchi e di un importo di 55 franchi per ha di vigna.
2. Qualora un Cantone esegue il controllo per conto di un altro Cantone, la superficie presa in considerazione è la superficie cumulata, mentre l’importo di base è versato in un’unica volta.
3. Se un Cantone non adempie i suoi obblighi secondo gli articoli 30–30*b* , la Confederazione può negare in tutto o in parte l’importo forfettario annuale giusta il capoverso 1. Se l’importo forfettario è già stato versato, può richiederne la restituzione completa o parziale.[^35]

##### **Art. 32** Pubblicazione {#sec_4/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--32}
L’UFAG pubblica annualmente un rapporto sul volume e sulla qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.

## **Sezione 5:** Controllo del commercio di vini {#sec_5}
##### **Art. 33** Oggetto {#sec_5/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--33}
1. Il controllo del commercio di vini riguarda l’attività commerciale di ogni persona o azienda che esercita il commercio di vini.
2. Per commercio di vini s’intende l’acquisto e la vendita di succo d’uva, di mosti, di prodotti contenenti vino e di vini, effettuati a titolo professionale, come pure il trattamento e l’immagazzinamento di questi prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione.[^36]

##### **Art. 34** Obbligo del controllo, esenzione dall’obbligo del controllo {#sec_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--34}
1. Ogni azienda che intende esercitare il commercio di vino sottostà al controllo del commercio dei vini e deve annunciarsi all’organo di controllo (art. 36) prima dell’inizio della sua attività.
2. Sono parimenti esentate dal controllo del commercio dei vini le aziende:
a. che in Svizzera ritirano o acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti:
        1. di un’etichetta riportante la ragione sociale di un’azienda assoggettata all’organo di controllo, e
        2. di un sistema di chiusura non riutilizzabile;
b. che non importano né esportano vino; e
c. il cui volume annuale non supera 1000 hl.
3. Sono esentate dal controllo del commercio dei vini anche le aziende:
a. che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato;
b. che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione; e
c. la cui produzione totale non supera 500 l.
4. In caso di sospetto di infrazione, l’attività delle aziende di cui ai capoversi 2 e 3 può essere controllata in qualsiasi momento.

##### **Art. 34a** Obblighi delle aziende {#sec_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--34_a}
1. Ogni azienda che esercita il commercio di vino deve:
a. tenere una contabilità di cantina su tutta l’attività secondo una forma ammessa dall’organo di controllo;
b. allestire a destinazione dell’organo di controllo un inventario dei suoi stock di prodotti vitivinicoli.
2. Le aziende di cui all’articolo 34 capoverso 2 devono tenere solo una contabilità di cantina semplificata.
3. Le aziende che importano solo prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile o che li acquistano in Svizzera e li distribuiscono o rivendono soltanto a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere incaricate dall’organo di controllo di tenere una contabilità di cantina semplificata.
4. Le aziende di cui all’articolo 34 capoverso 3 sono esentate dall’obbligo di tenere una contabilità di cantina.

##### **Art. 34b** Contabilità di cantina {#sec_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--34_b}
1. La contabilità di cantina deve essere eseguita regolarmente. L’azienda deve registrare in particolare:
a. le entrate e le uscite;
b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;
c. i quantitativi suddivisi per annata, varietà e denominazione specifica e, in caso di torchiatura per un produttore di uva, per proprietario del vino;
d. ogni modifica del volume risultante da un trattamento dei prodotti vitivinicoli;
e. le perdite.
2. La contabilità va completata con i giustificativi utili. La contabilità e i pertinenti giustificativi devono permettere di determinare in ogni momento:
a. le denominazioni e le designazioni;
b. i vitigni e le annate;
c. gli stock in cantina;
d. il tipo di utilizzazione dei prodotti vitivinicoli; e
e. il nome del proprietario del vino se l’azienda vinifica per altri produttori di uva.
3. Nel caso di prodotti indigeni, occorre presentare come mezzo di prova i documenti di registrazione di cui all’articolo 29 capoversi 1 e 4. Qualora per la designazione del vino venga utilizzato il nome di un’unità geografica secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera g, l’azienda deve poter comprovare all’organo di controllo la tracciabilità del vino.
4. Nel caso di prodotti esteri, in applicazione dell’allegato 7 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, come mezzo di prova per la determinazione della denominazione geografica, dell’annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione dev’essere presentato:
a. un documento d’accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli; o
b. un documento rilasciato o riconosciuto dal servizio competente del Paese produttore.

##### **Art. 34c** Contabilità di cantina semplificata {#sec_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--34_c}
1. Chi è sottoposto all’obbligo di tenere una contabilità di cantina semplificata deve allestire un elenco con le entrate in cui devono essere visibili:
a. i nomi dei fornitori;
b. le designazioni e le denominazioni del vino;
c. i quantitativi.
2. La contabilità va completata con i giustificativi utili secondo le disposizioni dell’organo di controllo. La contabilità e i pertinenti giustificativi devono permettere di determinare in ogni momento:
a. le denominazioni e le designazioni;
b. i vitigni e le annate.
3. Nel caso di prodotti esteri, se rilevante, devono essere forniti i mezzi di prova giusta l’articolo 34*b* capoverso 4.

##### **Art. 34d** Inventario degli stock di prodotti vitivinicoli {#sec_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--34_d}
1. L’inventario deve indicare i quantitativi suddivisi per varietà, denominazione specifica e annata se il prodotto è messo in vendita con l’annata.
2. Esso è allestito ogni anno il 31 dicembre e presentato, munito della firma del responsabile dell’inventario, all’organo di controllo al più tardi il 31 gennaio dell’anno successivo.

##### **Art. 34e** Sostegno dell’organo di controllo da parte delle aziende {#sec_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--34_e}
Le aziende devono offrire il necessario sostegno all’organo di controllo. Esse devono:
a. su richiesta, consegnare la contabilità di cantina;
b. fornire ogni informazione utile e accordare all’organo di controllo il libero accesso all’azienda e a tutti i locali amministrativi e ai depositi appartenenti all’azienda;
c. su richiesta, consegnare tutti i documenti, etichette e prodotti considerati dall’organo di controllo come giustificativi o come rilevanti per i controlli nonché consentire la consultazione della contabilità finanziaria e aziendale;
d. mettere a disposizione gratuitamente i vini prelevati dall’organo di controllo per il campionamento.

##### **Art. 35** Esecuzione del controllo del commercio del vino da parte dell’organo di controllo {#sec_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--35}
1. L’organo di controllo controlla le aziende almeno ogni sei anni. Nelleaziende che importano annualmente 20 hl al massimo ed esclusivamente prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile i controlli devono essere eseguiti almeno ogni otto anni.
2. L’organo di controllo effettua il controllo in funzione dei possibili rischi. Esso tiene conto in particolare:
a. dell’affidabilità degli autocontrolli già effettuati dall’azienda;
b. dei rischi constatati in materia di assemblaggio, di taglio, di rispetto delle denominazioni e designazioni;
c. degli antecedenti dell’azienda controllata per quanto riguarda il rispetto della legislazione;
d. della dimensione e dell’attività dell’azienda;
e. della varietà dei vini commercializzati;
f. della presenza di vini esteri;
g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre persone;
h. di ogni sospetto fondato di infrazione alla legislazione;
i. delle condizioni meteorologiche particolari;
j. della formazione delle persone responsabili della tenuta della contabilità di incantinamento.
3. Le aziende che elaborano uva propria, vendono solo i loro prodotti e acquistano annualmente al massimo 20 hl dalla stessa regione di produzione, sono classificate di regola in una categoria di rischio bassa.
4. L’organo di controllo preleva campioni ufficiali in virtù delle disposizioni degli articoli 40–52 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^37]sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. Invia i campioni ai laboratori giusta l’articolo 39 di tale ordinanza.
5. In caso di contestazione l’organo di controllo dispone i provvedimenti necessari ed esercita il diritto di querela giusta l’articolo 172 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.

##### **Art. 35a** Altri obblighi dell’organo di controllo {#sec_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--35_a}
L’organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:
a. riceve le schede delle forniture di cui all’articolo 30 o se le procura presso i Cantoni, tiene un elenco delle aziende che praticano il commercio di vino e informa l’UFAG al riguardo. Per l’identificazione delle aziende utilizza l’IDI o il RIS;
b. notifica le infrazioni constatate e i provvedimenti adottati all’UFAG, all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria nonché al servizio cantonale competente preposto al controllo delle derrate alimentari;
c. riceve gli inventari delle aziende, li riassume e trasmette il risultato all’UFAG al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente;
d. allestisce, secondo le prescrizioni dell’UFAG, un rapporto annuo con i risultati dettagliati dei controlli e lo presenta all’UFAG entro la fine di marzo dell’anno seguente;
e. informa l’opinione pubblica, nella forma adeguata, sui risultati dei controlli;
f. presenta all’UFAG, su domanda, altri resoconti richiesti e gli trasmette tutti i documenti di cui dispone o ai quali ha accesso;
g.[^38] gestisce e aggiorna la banca dati isotopica dei vini svizzeri di cui all’articolo 35*b* .

##### **Art. 35b** Banca dati isotopica dei vini svizzeri {#sec_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--35_b}
1. La banca dati isotopica dei vini svizzeri è costituita dai risultati delle analisi di vini di riferimento rappresentativi e autentici della vitivinicoltura svizzera.
2. La raccolta dell’uva destinata alla vinificazione dei vini di riferimento e la sua vinificazione sono affidate ad Agroscope.

##### **Art. 36** Organo di controllo {#sec_5/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--36}
1. L’esecuzione del controllo del commercio del vino è affidata alla fondazione «Controllo svizzero del commercio dei vini».
2. L’UFAG stipula un accordo di prestazione con l’organo di controllo. L’accordo disciplina in particolare gli obblighi dell’organo di controllo, la portata dell’accreditamento, la vigilanza, la protezione dei dati nonché gli oneri relativi alle ispezioni e la disposizione di provvedimenti.

##### **Art. 37** {#sec_5/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--37}

##### **Art. 38** Spese di controllo ed emolumenti {#sec_5/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--38}
1. Le spese per i controlli eseguiti dall’organo di controllo sono a carico degli assoggettati al controllo.
2. L’organo di controllo stabilisce una tariffa degli emolumenti. La stessa dev’essere approvata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
3. I costi delle analisi dei campioni prelevati dall’organo di controllo sono assunti dall’organo di controllo. Se le analisi danno adito a contestazioni i rispettivi costi sono a carico dell’azienda controllata.

##### **Art. 39** {#sec_5/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--39}

##### **Art. 40** Collaborazione tra l’organo di controllo e le autorità {#sec_5/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--40}
1. L’organo di controllo trasmette immediatamente, su domanda, tutte le informazioni utili ai servizi federali e cantonali.
2. Esso annuncia alle autorità competenti tutte le osservazioni su infrazioni alla legislazione agricola o sulle derrate alimentari.
3. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^39]comunica all’organo di controllo i dati relativi allo sdoganamento necessari ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
4. I servizi federali e cantonali forniscono all’organo di controllo, su sua domanda, ogni informazione utile alla sua attività.

##### **Art. 41** Vigilanza {#sec_5/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--41}
L’organo di controllo sottostà alla vigilanza del DEFR.

## **Sezione 6:** Certificazione della qualità per l’esportazione {#sec_6}
##### **Art. 42** {#sec_6/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--42}
1. L’UFAG è competente per la certificazione della qualità del succo d’uva, dei mosti e dei vini esportati.
2. Esso disciplina la procedura e i metodi d’analisi e di certificazione della qualità dei vini.

## **Sezione 7:** Importazione {#sec_7}
##### **Art. 43** Eccezione al regime del permesso d’importazione {#sec_7/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--43}
Un permesso generale d’importazione (PGI) non è necessario nei seguenti casi:
a.[^40] importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2221, 2222, 2231, 2232, 2923, 2924, 2933 e 2934 nell’ambito del «contingent particulier»;
b. importazioni provenienti dai vigneti propri secondo l’articolo 46;
c.[^41] importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150.

##### **Art. 44** Condizioni speciali per l’assegnazione di quote del contingente doganale {#sec_7/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--44}
1. Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d’uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che:
a. effettuano l’importazione a titolo commerciale; e
b. adempiono gli obblighi descritti nell’articolo 34.
2. Le quote del «contingent particulier» sono assegnate solo a persone che:
a. importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 2 l; e
b. forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e ristoratori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la mescita nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.

##### **Art. 45** Assegnazione delle quote del contingente doganale {#sec_7/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--45}
1. Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» menzionato nel capoverso 3) sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione.
2. Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente doganale per il succo d’uva.
3. Le quote del «contingent particulier» sono assegnate ogni anno per un volume di 10 000 hl secondo il protocollo franco-svizzero dell’11 giugno 1965[^42]concernente l’amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

##### **Art. 46** Importazioni provenienti da vigneti propri {#sec_7/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--46}
1. Ogni anno possono essere importati 100 litri di vino proveniente da vigneti propri delle voci di tariffa 2204.2221, 2222, 2231, 2232, 2923, 2924, 2933 e 2934 per economia domestica o azienda all’ADC a condizione che:[^43]
a. i vini siano importati in recipienti di capacità superiore a 2 litri, e
b. sia presentato all’UFAG, assieme alla domanda di importazione all’ADC, un attestato ufficiale di proprietà, autenticato dall’autorità estera competente.
2. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

## **Sezione 8:** Disposizioni finali {#sec_8}
##### **Art. 47** Esecuzione {#sec_8/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--47}
1. L’UFAG esegue la presente ordinanza per quanto altri organi non ne siano incaricati.
2. L’organo di controllo di cui all’articolo 36 esegue, nel quadro del controllo del commercio dei vini, gli articoli 19, 21–24, 27*a* –27*f,* 34–34*e* *.* [^44]
3. Esso adotta in particolare i seguenti provvedimenti:
a. ordine di ripristino della conformità di un prodotto alla legislazione sul vino;
b. declassamento giusta l’articolo 27;
c. ordine concernente la tenuta di una contabilità di cantina secondo l’articolo 34*a* .

##### **Art. 48** Disposizioni transitorie {#sec_8/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--48}
1. I vini svizzeri prodotti con uve della vendemmia 2007 sono sottoposti al diritto previgente.
2. I vini svizzeri a denominazione di origine controllata prodotti con uve della vendemmia 2008 possono essere lavorati conformemente alle esigenze fissate dai Cantoni secondo il diritto federale previgente.
3. I Cantoni devono adattare le loro disposizioni relative ai vini a denominazione di origine controllata entro il 1° giugno 2009.

##### **Art. 48a** Disposizioni transitorie della modifica del 18 ottobre 2017 {#sec_8/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--48_a}
1. I Cantoni devono disporre al più tardi dal 1° gennaio 2020 di un sistema informatico che corrisponda alle disposizioni di cui agli articoli 24*b* , 30, 30*a* e 30*b* . Fintanto che il Cantone non adempie alle disposizioni di cui agli articoli 24*b* , 30, 30*a* e 30*b* , i vinificatori sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 29 nel tenore previgente.
2. Gli organi di controllo del commercio dei vini sotto la responsabilità dei Cantoni, riconosciuti come equivalenti dall’UFAG, possono esercitare la loro attività di controllo secondo il diritto federale previgente al più tardi fino al 31 dicembre 2018. Le aziende finora ad essi subordinate sottostanno, al più tardi dal 1° gennaio 2019, all’organo di controllo di cui all’articolo 36.

##### **Art. 48b** Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018 {#sec_8/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--48_b}
I vini svizzeri a denominazione di origine controllata (DOC) prodotti con uve della vendemmia 2018 e di anni precedenti devono adempiere le esigenze in materia di edulcorazione stabilite dal diritto federale e cantonale previgente.

##### **Art. 49** Diritto vigente: abrogazione {#sec_8/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--49}
L’ordinanza del 28 maggio 1997[^45]sul controllo del commercio dei vini e l’ordinanza del 7 dicembre 1998[^46]sul vino sono abrogate.

##### **Art. 50** Entrata in vigore {#sec_8/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--50}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 19 cpv. 1)
### Termini vinicoli specifici {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--annex-1}
| Diciture | Definizioni |
| --- | --- |
| Auslese/Sélection/<br>Selezione | Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale. |
| Beerenauslese/<br>Sélection<br>de grains nobles | Vino a denominazione di origine controllata elaborato con uve colpite da marciume nobile. Il tenore naturale minimo di zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 °Brix[^47]. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. |
| Beerli/Beerliwein | Vino rosso a denominazione di origine controllata<br>vinificato senza i raspi. |
| Château/Castello/<br>Schloss | Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale. |
| Eiswein/Vin de glace | Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del loro disgelo. La vendemmia deve essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a –7 °C. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15 % di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3 °Brix. |
| Federweiss/<br>Weissherbst | Vino a denominazione di origine controllata della Svizzera tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all’inizio della fermentazione. |
| Flétri, flétri sur souche | Vino dolce a denominazione di origine controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d’uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate. |
| Gletscherwein/<br>Vin des Glaciers | Vino del Cantone Vallese a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale. |
| OEil-de-Perdrix | Vino rosato a denominazione di origine controllata ottenuto da uve della varietà Pinot nero. Può contenere esclusivamente Pinot grigio o Pinot bianco nella misura del 10 per cento al massimo. |
| Passerillé/Strohwein/<br>Sforzato | Vino a denominazione di origine controllata elaborato a partire da uve bianche o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. |
| Pressé doux/Süssdruck | Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione. |
| Primeur/Novello/<br>Vin nouveau | Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell’anno di vendemmia. |
| Reserve/Réserve/<br>Riserva/Reserva | Vino a denominazione di origine controllata in base alla legislazione cantonale messo in commercio dopo un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell’anno di vendemmia. |
| Schiller («Schillerwein») | Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve rosse e bianche provenienti dalla medesima parcella e vinificate assieme. |
| Spätlese/<br>Vendange tardive/<br>Vendemmia tardiva | Vino a denominazione di origine controllata ottenuto<br>da uve raccolte secondo i criteri definiti nella legislazione cantonale. In tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale. |
| Sur lie(s)/auf der Hefe<br>ausgebaut | Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno. |
| Trockenbeerenauslese | Vino a denominazione di origine controllata, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione della Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 °Brix. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. |
| Village(s) | Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale. |
| Vin doux naturel | Sinonimo di un vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 21 cpv. 5)
### Tavola di conversione dei gradi Brix e dei gradi Oechslé {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--annex-2}
Gradi Oechslé in funzione del percento massico di saccarosio<br />Temperatura di riferimento: 20 °C

| °Brix | °Oe | °Brix | °Oe | °Brix | °Oe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.0 | 14.0 | 56.8 | 22.0 | 91.9 |
| 1.0 | 3.9 | 14.2 | 57.6 | 22.2 | 92.8 |
| 2.0 | 7.8 | 14.4 | 58.5 | 22.4 | 93.7 |
| 3.0 | 11.7 | 14.6 | 59.4 | 22.6 | 94.6 |
| 4.0 | 15.7 | 14.8 | 60.2 | 22.8 | 95.5 |
| 5.0 | 19.6 | 15.0 | 61.1 | 23.0 | 96.4 |
| 6.0 | 23.6 | 15.2 | 61.9 | 23.2 | 97.3 |
| 7.0 | 27.7 | 15.4 | 62.8 | 23.4 | 98.2 |
| 7.6 | 30.1 | 15.6 | 63.7 | 23.6 | 99.2 |
| 7.8 | 30.9 | 15.8 | 64.5 | 23.8 | 100.1 |
| 8.0 | 31.8 | 16.0 | 65.4 | 24.0 | 101.0 |
| 8.2 | 32.6 | 16.2 | 66.2 | 24.2 | 101.9 |
| 8.4 | 33.4 | 16.4 | 67.1 | 24.4 | 102.8 |
| 8.6 | 34.2 | 16.6 | 68.0 | 24.6 | 103.7 |
| 8.8 | 35.0 | 16.8 | 68.8 | 24.8 | 104.7 |
| 9.0 | 35.9 | 17.0 | 69.7 | 25.0 | 105.6 |
| 9.2 | 36.7 | 17.2 | 70.6 | 25.2 | 106.5 |
| 9.4 | 37.5 | 17.4 | 71.5 | 25.4 | 107.4 |
| 9.6 | 38.3 | 17.6 | 72.3 | 25.6 | 108.4 |
| 9.8 | 39.2 | 17.8 | 73.2 | 25.8 | 109.3 |
| 10.0 | 40.0 | 18.0 | 74.1 | 26.0 | 110.2 |
| 10.2 | 40.8 | 18.2 | 75.0 | 26.2 | 111.1 |
| 10.4 | 41.6 | 18.4 | 75.8 | 26.4 | 112.1 |
| 10.6 | 42.5 | 18.6 | 76.7 | 26.6 | 113.0 |
| 10.8 | 43.3 | 18.8 | 77.6 | 26.8 | 113.9 |
| 11.0 | 44.1 | 19.0 | 78.5 | 27.0 | 114.9 |
| 11.2 | 45.0 | 19.2 | 79.4 | 27.2 | 115.8 |
| 11.4 | 45.8 | 19.4 | 80.3 | 27.4 | 116.7 |
| 11.6 | 46.6 | 19.6 | 81.1 | 27.6 | 117.7 |
| 11.8 | 47.5 | 19.8 | 82.0 | 27.8 | 118.6 |
| 12.0 | 48.3 | 20.0 | 82.9 | 28.0 | 119.6 |
| 12.2 | 49.2 | 20.2 | 83.8 | 28.2 | 120.5 |
| 12.4 | 50.0 | 20.4 | 84.7 | 28.4 | 121.5 |
| 12.6 | 50.9 | 20.6 | 85.6 | 28.6 | 122.4 |
| 12.8 | 51.7 | 20.8 | 86.5 | 28.8 | 123.3 |
| 13.0 | 52.5 | 21.0 | 87.4 | 29.0 | 124.3 |
| 13.2 | 53.4 | 21.2 | 88.3 | 29.2 | 125.2 |
| 13.4 | 54.2 | 21.4 | 89.2 | 29.4 | 126.2 |
| 13.6 | 55.1 | 21.6 | 90.1 | 29.6 | 127.2 |
| 13.8 | 55.9 | 21.8 | 91.0 | 29.8 | 128.1 |
| 14.0 | 56.8 | 22.0 | 91.9 | 30.0 | 129.1 |
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 23 cpv. 1 lett. b)
### Denominazioni tradizionali {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.140--annex-3}
Le denominazioni tradizionali sono:

Dôle (VS)

Dorin (VD)

Ermitage du Valais o Hermitage du Valais (VS)

Fendant (VS)

Goron (VS)

Johannisberg du Valais (VS)

Malvoisie du Valais (VS)

Nostrano (TI e Mesolcina)

Salvagnin (VD)

Païen o Heida (VS)
##### **Allegato 4**

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: RS  **817.0**
[^3]: RS  **0.916.026.81**
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6123).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  719).
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  3965).
[^7]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  719).
[^9]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  3965). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^10]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  719).
[^11]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6123).
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU  **2010**  733).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU  **2010**  733).
[^14]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU  **2010**  733).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU  **2010**  733).
[^16]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU  **2010**  733).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6123).
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6123).
[^19]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6123).
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6123).
[^21]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^22]: RU  **2008**  3931
[^23]: RS  **817.02**
[^24]: Introdotto dalla cifra II n. 1 dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU  **2025**  369).
[^25]: RS  **817.02**
[^26]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  719).
[^27]: RS  **817.02**
[^28]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4195).
[^29]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  719).
[^30]: RS  **431.03**
[^31]: RS  **431.01**
[^32]: RS  **431.011**
[^33]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  719).
[^34]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 24 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  318).
[^35]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6123).
[^36]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  3965).
[^37]: [RU  **2017**  359, **2018**  1251.RU  **2020**  2465art. 116.]. Vedi ora l’O del 27 mag. 2020  (RS  **817.042** ).
[^38]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  755).
[^39]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^40]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 12 dell’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2445).
[^41]: Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 8 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole,  in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5325).
[^42]: RS  **0.946.293.492.1**
[^43]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 12 dell’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  2445).
[^44]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4195).
[^45]: [RU  **1997**  1182, **1999**  303cifra I n. 9, **2002**  1382, **2003**  1761, **2004**  4911, **2006**  4705cifra II 102]
[^46]: [RU  **1999**  86; **2002**  1097; **2003**  1757,4915; **2005**  2159; **2007**  1469all. 4 n. 53]
[^47]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.