916.145.211

# Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione

del 1° febbraio 2019 (Stato 1° marzo 2019)

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visto l’articolo 42 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 2007[^1]sul vino,

ordina:

##### **Art. 1** Attestato di controllo della qualità per l’esportazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.145.211--1}
Se per l’esportazione di mosti d’uva, succhi d’uva e vini il Paese di destinazione esige un attestato di controllo della qualità, questo viene rilasciato conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

##### **Art. 2** Controllo della qualità {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.145.211--2}
1. L’analisi standard per il controllo della qualità verte sulle seguenti caratteristiche:
a. per il mosto d’uva e il succo d’uva:
        1. densità,
        2. estratto secco totale,
        3. acidità totale,
        4. acidità volatile,
        5. acidità citrica,
        6. anidride solforosa totale;
b. per il vino e il mosto d’uva parzialmente fermentato:
        1. titolo alcolometrico volumico totale,
        2. titolo alcolometrico volumico effettivo,
        3. estratto secco totale,
        4. acidità totale,
        5. acidità volatile,
        6. acidità citrica,
        7. anidride solforosa totale.
2. A seconda delle esigenze del Paese di destinazione, possono essere effettuate analisi supplementari ai fini del controllo della qualità.

##### **Art. 3** Domande di attestato per il controllo della qualità {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.145.211--3}
1. Le domande di attestato per il controllo della qualità devono essere inoltrate all’UFAG utilizzando il modulo previsto a tale scopo.
2. Se il Paese di destinazione esige documenti particolari, questi ultimi devono essere allegati alla domanda.
3. I richiedenti sono tenuti, se si può ragionevolmente esigere da essi, a compilare personalmente i documenti per l’esportazione e ad allegarli alla domanda.
4. Al laboratorio dei vini per l’esportazione della Stazione di ricerca per l’agricoltura e la filiera agroalimentare (Agroscope) devono essere inviate, contemporaneamente alla domanda, due bottiglie originali contenenti almeno 5 dl del prodotto destinato all’esportazione oppure, se il prodotto non è ancora stato imbottigliato, due campioni di 5 dl ciascuno.

##### **Art. 4** Controllo e rapporto d’analisi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.145.211--4}
1. I rapporti d’analisi redatti da Agroscope sono validi dodici mesi.
2. Per i vini esteri riesportati verso l’Unione europea (UE) i rapporti d’analisi effettuati da organismi terzi iscritti nell’elenco dell’UE degli organismi o dei servizi designati dai Paesi d’origine secondo il Regolamento delegato (UE) 2018/273[^2]sono riconosciuti da Agroscope fino a dodici mesi dopo la redazione.

##### **Art. 5** Numero di riferimento {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.145.211--5}
Se il Paese di destinazione richiede un numero di riferimento sui documenti, occorre indicare il numero del registro del Controllo svizzero del commercio dei vini.

##### **Art. 6** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.145.211--6}
L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998[^3]concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione è abrogata.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.145.211--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.

[^1]: RS  **916.140**
[^2]: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017, GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1.
[^3]: [RU  **1999**  609, **2002**  1381]