916.148

# Ordinanza che abilita il DEFR a modificare gli allegati 1 e 2 dell’Accordo fra l’Italia e la Svizzera per l’esportazione di vini italiani

del 1° settembre 1982 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

in applicazione dell’articolo 5 del trattato di commercio del 27 gennaio 1923[^1]fra la Svizzera e l’Italia,<br />come anche dell’articolo 3 del quinto protocollo addizionale del 14 maggio 1982[^2]all’Accordo del 25 aprile 1961 per l’esportazione di vini italiani,

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##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.148--1}
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^3]è, per la Svizzera, l’autorità abilitata a modificare gli allegati 1 e 2 dell’Accordo del 25 aprile 1961[^4]per l’esportazione di vini italiani.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.148--2}
Il DEFR decide circa le proposte modificazioni, su mandato dell’Ufficio federale dell’economia esterna e consultati l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Ufficio federale dell’agricoltura, come anche la Commissione federale per il commercio dei vini.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.148--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1983.

[^1]: RS  **0.946.294.541**
[^2]: [RU  **1983**  30]
[^3]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: RS  **0.946.294.541.4**