916.171

# Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

(Ordinanza sui concimi, OCon)

del 1° novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148*a* capoverso 3, 158 capoverso 2, 159*a* , 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164*a* capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura (LAgr);<br />visto l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983[^2]sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);<br />visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 2003[^3]sull’ingegneria genetica (LIG);<br />visto l’articolo 10 della legge del 1° luglio 1966[^4]sulle epizoozie (LFE);<br />visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991[^5]sulla protezione delle acque (LPAc);<br />vista la legge del 15 dicembre 2000[^6]sui prodotti chimici (LPChim);<br />in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995[^7]sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--1}
1. La presente ordinanza disciplina l’omologazione, la messa in commercio, l’importazione, l’utilizzazione e il controllo dei concimi.
2. L’ordinanza non si applica:
a. ai concimi aziendali destinati all’utilizzazione nell’azienda;
b. ai concimi destinati esclusivamente all’esportazione;
c. ai concimi destinati a piante acquatiche in acquari.
3. Le disposizioni dell’ordinanza del 5 giugno 2015[^8]sui prodotti chimici (OPChim) e quelle dell’ordinanza del 18 maggio 2005[^9]sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applicano ai concimi e ai rispettivi materiali costituenti.
4. Per la messa in commercio di concimi il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 2015[^10].

##### **Art. 2** Definizioni {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--2}
1. Si intende per:
a. *concime* : sostanza, preparato o microrganismo la cui funzione è apportare sostanze nutritive alle piante o ai funghi o migliorare l’efficacia nutrizionale;
b. *fabbricante:* 
        1. persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che produce o fabbrica un concime oppure che è designata dal fabbricante come suo rappresentante esclusivo ai fini dell’osservanza della presente ordinanza,
        2. è considerato fabbricante anche chi acquista concimi in Svizzera e li mette in commercio:
            – sotto il proprio nome, senza indicare il nome del fabbricante originario
            – sotto il proprio nome commerciale
            – in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, oppure
            – per un’altra utilizzazione,
        3. è considerato fabbricante esclusivo chi fa fabbricare un concime da terzi in Svizzera e ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera;
c. *importatore* : persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che importa un concime proveniente dall’estero;
d. *distributore* : persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che acquista un concime in Svizzera e lo mette in commercio;
e. *richiedente* : persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che presenta una domanda di autorizzazione;
f. *messa in commercio:* cessione o trasferimento a titolo oneroso o gratuito di un concime all’interno della Svizzera;
g. *autorizzazione:* atto amministrativo mediante il quale l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) autorizza la messa in commercio di un concime previa valutazione;
h. *registrazione:* registrazione di un concime nel registro dei prodotti;
i. *imballaggio:* involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, movimentare e distribuire concimi;
j. *fornitura sfusa:* fornitura di concimi senza imballaggio;
k. *concime fogliare:* concime destinato a essere applicato sulle foglie delle piante in vista dell’assorbimento delle sostanze nutritive attraverso l’apparato fogliare.
2. Per interpretare correttamente il regolamento (UE) 2019/1009[^11], a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle seguenti espressioni equivalenti:[^12]

| UE | Svizzera |
| --- | --- |
| a. Espressioni in francese: | |
| fertilisant | engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a |
| éléments nutritifs | éléments fertilisants |
| mise à disposition sur le marché | mise en circulation au sens de l’art. 2, al. 1, let. f |
| *b. Espressioni in tedesco:* | |
| Düngeprodukt, Dümgemittel | Dünger |
| Bereitstellung auf dem Markt | Inverkehrbringen nach Art. 2, Abs. 1, Bst. f. |
| organisches Material | organische Substanz |
| Gärrückstände | Gärgut |
| *c. Espressioni in italiano:* | |
| prodotto fertilizzante | concime ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a |
| nutriente | sostanza nutritiva |
| messa a disposizione sul mercato | messa in commercio ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. f |
| materia secca | sostanza secca |

## **Capitolo 2:** Obblighi degli operatori economici {#chap_2}
##### **Art. 3** Obblighi del fabbricante {#chap_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--3}
1. Il fabbricante garantisce che le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione, alla produzione, all’obbligo di comunicare le forniture di concimi e all’etichettatura, comprese le disposizioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 e quelle relative ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute.[^13]
2. Deve essere titolare dell’autorizzazione prima di mettere in commercio un concime soggetto ad autorizzazione.
3. Garantisce la qualità, l’esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.
4. Fintanto che il concime è messo in commercio, conserva i documenti che sono serviti ai fini della valutazione e della classificazione e, se necessario, li mette a disposizione delle autorità.

##### **Art. 4** Obblighi dell’importatore {#chap_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--4}
1. L’importatore garantisce che le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione, alla produzione, all’obbligo di comunicare le forniture di concimi e all’etichettatura, comprese le disposizioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 e quelle relative ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute.[^14]
2. Deve essere titolare dell’autorizzazione per poter importare un concime soggetto ad autorizzazione.
3. Garantisce la qualità, l’esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.
4. Fintanto che il concime è messo in commercio, conserva i documenti che sono serviti ai fini della valutazione e della classificazione e, se necessario, li mette a disposizione delle autorità.

##### **Art. 5** Messa in commercio di un concime registrato o autorizzato {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--5}
Il distributore che mette in commercio un concime già registrato o autorizzato, senza modificarlo, non deve registrare nuovamente il concime nel registro dei prodotti né essere titolare dell’autorizzazione.

## **Capitolo 3:** Omologazione di concimi {#chap_3}
### **Sezione 1:** Disposizioni generali {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 6** Obbligo di omologazione {#chap_3/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--6}
1. Un concime può essere messo in commercio soltanto se è stato omologato in virtù della presente ordinanza.
2. Un concime è omologato se:
a. soddisfa le esigenze relative a una categoria funzionale del prodotto (PFC) non soggetta ad autorizzazione e se è costituito da una o più materie prime appartenenti alle categorie di materiali costituenti (CMC) non soggette ad autorizzazione;
b. è oggetto di un’autorizzazione per la messa in commercio.
3. In caso d’importazione di concimi, devono essere adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.

##### **Art. 7** Condizioni per l’omologazione {#chap_3/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--7}
Un concime può essere omologato soltanto se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:
a. si presta all’utilizzazione prevista;
b. non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;
c. un’utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati con tale concime si ottengono derrate alimentari, alimenti per animali e oggetti d’uso che soddisfano le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari e di quella sugli alimenti per animali;
d. contiene esclusivamente sostanze che se rientrano nel campo d’applicazione dell’OPChim[^15]sono classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa.

##### **Art. 8** Domicilio, sede sociale o succursale in Svizzera {#chap_3/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--8}
1. Possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizzazione soltanto le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera, nonché le istituzioni pubbliche e private.
2. Un’autorizzazione per la messa in commercio può essere concessa anche alle persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, la sede sociale o una succursale all’estero se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

##### **Art. 9** Restrizioni relative alla composizione dei concimi {#chap_3/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--9}
1. Per la fabbricazione di concimi possono essere utilizzate soltanto materie prime idonee che non pregiudicano il prodotto finito.
2. Un concime può essere messo in commercio o importato soltanto se adempie i requisiti di qualità in virtù dell’allegato 2.6 ORRPChim[^16]relative agli inquinanti e ai corpi estranei inerti.
3. È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari o principi attivi con una funzione corrispondente, fanghi di depurazione, medicamenti o principi attivi con una funzione corrispondente o componenti di*Ricinus communis* .
4. Ai concimi aziendali possono essere aggiunti materiali di aziende non agricole purché rispettino i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 2.
5. Nella fabbricazione o nell’utilizzazione di un concime non devono in alcun caso essere diffusi nell’ambiente organismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite.
6. È vietata l’aggiunta intenzionale di fosfonati a un concime. La presenza non intenzionale di fosfonati non deve superare lo 0,5 per cento in massa.

##### **Art. 10** Clausole derogatorie per la fornitura di compost o di digestato {#chap_3/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--10}
1. Per un periodo limitato, l’UFAG può concedere a un impianto di compostaggio o di fermentazione un’autorizzazione per la fornitura di compost o di digestato che supera del 50 per cento al massimo i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1.10 ORRPChim[^17]se:
a. i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure
b. le autorità cantonali ne fanno domanda e provvedono alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell’impianto in questione.
2. Se è concessa un’autorizzazione ai sensi del capoverso 1, la quantità di compost o di digestato che può essere fornita è limitata in modo che il carico di inquinanti per ettaro non sia superiore a quello che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1.10 capoverso 1 ORRPChim.

##### **Art. 11** Revoca dell’omologazione e divieto di utilizzazione {#chap_3/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--11}
L’UFAG può revocare l’omologazione di un concime di cui all’articolo 6 se vi è da temere un potenziale effetto pericoloso di tale concime e vietarne immediatamente l’utilizzazione.

##### **Art. 12** Misure precauzionali {#chap_3/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--12}
Se le condizioni di cui all’articolo 148*a* LAgr sono adempiute, l’UFAG può:
a. rifiutare l’omologazione di un concime o vincolarla a condizioni o a oneri;
b. annullare l’omologazione di un concime o stabilire esigenze supplementari;
c. revocare l’autorizzazione di un concime concessa secondo l’articolo 21 o vincolarla a condizioni o a oneri.

##### **Art. 13** Prescrizioni dell’UFAG in caso di celere intervento {#chap_3/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--13}
1. In situazioni che impongono un celere intervento, l’UFAG, d’intesa con i servizi interessati, può vietare l’importazione, la messa in commercio e l’utilizzazione di concimi che costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo e degli animali o che presentano un rischio per l’ambiente.
2. Per i concimi di cui al capoverso 1può fissare valori massimi. Questi si fondano su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore, oppure hanno una base scientifica.
3. L’UFAG può stabilire quali concimi possono essere importati o messi in commercio soltanto con una dichiarazione delle competenti autorità del Paese esportatore o di un servizio accreditato.
4. Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichiarazione deve essere corredata di altri documenti.
5. Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere presentati i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o distrutte se presentano un rischio.

### **Sezione 2:** Concimi soggetti a registrazione {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 14** Obbligo di registrazione {#chap_3/sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--14}
1. Sono soggetti all’obbligo di registrazione i concimi che soddisfano le esigenze di cui all’allegato 1 applicabili alle PFC seguenti:
a. PFC 1: concime;
b. PFC 2: ammendante minerale basico;
c. PFC 4: substrato di coltivazione;
d. PFC 7: miscela fisica di concimi, ad eccezione di quelle che contengono una PFC o una CMC soggetta ad autorizzazione;
e. PFC 100: concime aziendale;
f. PFC 101(A): compost; oppure
g. PFC 101(B): digestato.
2. I concimi di cui al capoverso 1 devono essere costituiti esclusivamente da materie prime che soddisfano le esigenze di cui all’allegato 2 applicabili alle seguenti CMC:
a. CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo;
b. CMC 2: piante, parti di piante o estratti di piante;
c. CMC 3: compost;
d. CMC 4: digestato di colture fresche;
e. CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche;
f. CMC 6: sottoprodotti dell’industria alimentare;
g. CMC 8: polimeri nutrienti;
h. CMC 9: polimeri diversi dai polimeri nutrienti;
i. CMC 10: prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale; oppure
j. CMC 100: concime aziendale.
3. I concimi di cui ai capoversi 1 e 2 contenenti un sottoprodotto di origine animale del seguente elenco sono soggetti a registrazione:
a. resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero;
b. scarti verdi con resti alimentari;
c. uova, latte, latticini e colostro;
d. prodotti dell’apicoltura;
e. lana;
f. scarti del metabolismo.[^18]

##### **Art. 15** Registrazione {#chap_3/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--15}
1. Un concime soggetto a registrazione deve essere registrato dal fabbricante o dall’importatore nel registro dei prodotti conformemente agli articoli 18 e 19.
2. Un concime registrato al momento della sua prima messa in commercio non deve essere nuovamente registrato nelle ulteriori fasi di commercializzazione, a meno che il distributore cambi il nome commerciale del concime, lo metta in commercio sotto il proprio nome oppure modifichi l’etichettatura o le proprietà del concime.

##### **Art. 16** Modifica e scadenza di una registrazione {#chap_3/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--16}
1. La registrazione deve essere rinnovata ogni dieci anni, altrimenti perde la sua validità.
2. È valida fintanto che il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite. Ogni cambiamento deve essere registrato nel registro dei prodotti.

##### **Art. 17** Deroghe all’obbligo di registrazione nel registro dei prodotti {#chap_3/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--17}
Non soggiacciono all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 14:
a. i concimi importati o messi in commercio in quantità inferiore a 100 chilogrammi all’anno;
b. i concimi aziendali le cui forniture sono state registrate conformemente all’articolo 29 e che non sono forniti in sacchi;
c.[^19] i compost e i digestati:
        1. provenienti da impianti di compostaggio e di fermentazione che dispongono di un regolamento d’esercizio sottoposto all’autorità cantonale competente per parere, e
        2. che non sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere b–g o 2;
d.[^20] i substrati di coltivazione, tranne se:
        1. le quantità fornite superano 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo per anno civile,
        2. sono forniti in sacchi, o
        3. sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere b–g o 2.

### **Sezione 3:** Procedura di registrazione {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 18** Procedura {#chap_3/sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--18}
1. La registrazione deve essere effettuata nel formato elettronico prescritto dall’UFAG.
2. Deve essere effettuata al più tardi quattro settimane dopo la prima messa in commercio o importazione.
3. La persona incaricata della registrazione è responsabile della qualità, dell’esattezza e della completezza dei dati registrati nel registro dei prodotti. L’UFAG può procedere a controlli.
4. L’UFAG o gli organi di controllo possono esigere che la persona incaricata della registrazione corregga i dati la cui qualità è insufficiente.
5. L’UFAG può rettificare i dati di un concime nel registro dei prodotti; all’occorrenza ne informa la persona incaricata della registrazione.

##### **Art. 19** Dati necessari per la registrazione {#chap_3/sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--19}
1. La registrazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:
a. il nome e l’indirizzo del domicilio, della sede sociale o della succursale dell’azienda o della persona responsabile della registrazione in Svizzera e i dati di contatto;
b. il nome e l’indirizzo del fabbricante originario del concime;
c. il nome commerciale del concime;
d. la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;
e. la o le CMC che sono parte integrante della composizione, così come i nomi delle materie prime;
f. i tenori di sostanze nutritive e le proprietà del concime confermati da un’analisi; questa è facoltativa per i concimi inorganici (PFC 1(C)) e le miscele fisiche di concimi (PFC 7) composte da concimi inorganici costituiti esclusivamente da materie prime il cui tenore di sostanze nutritive è determinato in modo chiaro;
g. la classificazione e l’etichettatura del concime in virtù degli articoli 6, 7 e 10–15*a* OPChim[^21];
h. l’utilizzazione prevista;
i. le istruzioni per l’uso;
j. un’etichetta conforme alle ’prescrizioni del capitolo 4.
2. Se un concime è soggetto all’obbligo di annuncio ai sensi degli articoli 48–54 OPChim, i relativi dati devono essere registrati nel registro dei prodotti.

### **Sezione 4:** Concimi soggetti ad autorizzazione {#chap_3/sec_4}
##### **Art. 20** Obbligo di autorizzazione {#chap_3/sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--20}
1. Per l’omologazione dei concimi seguenti è richiesta un’autorizzazione dell’UFAG:
a. concimi che soddisfano le esigenze di cui all’allegato 1 applicabili alle seguenti PFC:
        1. PFC 3: ammendante,
        2. PFC 5: inibitore,
        3. PFC 6: biostimolanti delle piante,
        4. PFC 101: concime ottenuto dal riciclaggio,
        5. PFC 102: additivo per concimi,
        6. PFC 103: altro concime;
b. concimi costituiti da materie prime che non soddisfano le esigenze di cui all’allegato 2 applicabili alle CMC;
c. concimi costituiti integralmente o in parte da materie prime che soddisfano le esigenze di cui all’allegato 2 applicabili alle seguenti CMC:
        1. CMC 7: microrganismi,
        2. CMC 11: sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE[^22],
        3. CMC 12: precipitati di sali di fosfato e loro derivati,
        4. CMC 13: materiali di ossidazione termica e loro derivati,
        5. CMC 14: materiali di pirolisi e gassificazione,
        6. CMC 15: materiali di elevata purezza recuperati;
d. miscele fisiche di concimi costituite da una PFC o da una materia prima appartenente a una CMC soggetta ad autorizzazione;
e. concimi costituiti integralmente o in parte da sottoprodotti di origine animale che non hanno raggiunto il punto finale;
f. concimi che contengono un inibitore della nitrificazione, un inibitore della denitrificazione o un inibitore dell’ureasi;
g. concimi costituiti integralmente o in parte da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne.
2. L’UFAG può in ogni momento assoggettare un concime a una procedura di autorizzazione se è composto da una materia prima la cui efficacia e la cui sicurezza di utilizzazione non sono sufficientemente note o se contiene una tale materia prima.
3. Un concime già omologato, al quale è stato aggiunto un additivo autorizzato secondo le prescrizioni di utilizzazione previste, non deve essere nuovamente autorizzato. La miscela deve essere registrata conformemente agli articoli 18 e 19.

##### **Art. 21** Autorizzazione {#chap_3/sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--21}
1. L’UFAG si pronuncia sulla domanda di autorizzazione mediante decisione.
2. L’autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento della concessione dell’autorizzazione.
3. L’UFAG può limitare la durata di validità di un’autorizzazione, vincolarla a condizioni e a oneri nonché esigere indicazioni particolari per l’etichettatura.
4. I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati soltanto se adempiono le condizioni di cui all’articolo 44 dell’ordinanza del 10 settembre 2008[^23]sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).
5. Un concime autorizzato al momento della sua prima messa in commercio non deve essere nuovamente autorizzato nelle ulteriori fasi di commercializzazione se è messo in commercio nel suo imballaggio originario.
6. L’UFAG può in ogni momento vincolare l’autorizzazione a condizioni e a oneri restrittivi o revocarla se:
a. l’autorizzazione è stata concessa sulla base di dati falsi o ingannevoli;
b. il titolare dell’autorizzazione non designa il concime secondo le prescrizioni oppure, nonostante un avvertimento o una condanna giudiziale, diffonde indicazioni false o ingannevoli;
c. un concime autorizzato non corrisponde più alle caratteristiche stabilite al momento della concessione dell’autorizzazione o se le indicazioni supplementari che l’UFAG ha richiesto fondandosi su nuove scoperte non sono fornite per tempo;
d. nuove scoperte dimostrano che il concime non si presta all’utilizzazione prevista, che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescrizioni, produce effetti secondari inaccettabili o che presenta un rischio per l’ambiente e, indirettamente, per l’uomo.
7. L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta.
8. Il titolare dell’autorizzazione comunica immediatamente all’UFAG tutte le nuove informazioni concernenti il concime.

##### **Art. 22** Autorizzazione provvisoria {#chap_3/sec_4/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--22}
1. L’UFAG può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per cinque anni al massimo a decorrere dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all’utilizzazione prevista e non presenta un rischio inaccettabile per l’uomo, gli animali o l’ambiente se:
a. per motivi non imputabili al richiedente la procedura di autorizzazione rischia di protrarsi per molto tempo;
b. per la concessione di un’autorizzazione definitiva occorre attendere le prime esperienze della pratica agricola; o
c. il concime è importato o sparso esclusivamente per scopi scientifici.
2. I concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi sono autorizzati in via provvisoria soltanto se adempiono le condizioni di cui all’articolo 44 OEDA[^24].

##### **Art. 23** Termine in caso di revoca dell’autorizzazione {#chap_3/sec_4/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--23}
1. Se un’autorizzazione è revocata per ragioni non connesse a un potenziale effetto pericoloso ritenuto inaccettabile, l’UFAG può concedere un termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti.
2. Il termine per la messa in commercio delle scorte rimanenti di concime è di dodici mesi al massimo.
3. Se vi è motivo di ritenere che vi siano effetti inaccettabili sull’uomo, sugli animali o sull’ambiente, l’UFAG vieta immediatamente l’utilizzazione e la messa in commercio del concime.

### **Sezione 5:** Procedura di autorizzazione {#chap_3/sec_5}
##### **Art. 24** Procedura {#chap_3/sec_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--24}
1. La domanda deve essere presentata nel formato elettronico prescritto dall’UFAG.
2. L’UFAG può sottoporre, per parere, la domanda di autorizzazione ad altri servizi federali se questa concerne il loro campo di attività.
3. Può richiedere dati e documenti supplementari necessari per la valutazione di un prodotto.

##### **Art. 25** Dati richiesti per la domanda di autorizzazione {#chap_3/sec_5/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--25}
1. Fatte salve esigenze speciali, la domanda di autorizzazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:
a. il nome e l’indirizzo del domicilio, della sede sociale o della succursale del richiedente in Svizzera e i dati di contatto;
b. il nome e l’indirizzo del fabbricante originario del concime;
c. il nome commerciale del concime;
d. la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;
e. informazioni precise e complete sulle materie prime che compongono il concime, sulla composizione, sulle proprietà del concime e sulla sua efficacia; se una materia prima appartiene a una CMC, la CMC in questione deve essere indicata;
f. i tenori di sostanze nutritive e le proprietà del concime confermati da un’analisi;
g. la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 6, 7 e 10–15*a* OPChim[^25];
h. indicazioni esaustive sulle possibilità di utilizzazione del concime e le istruzioni per l’uso;
i. una bozza di etichetta conforme alle prescrizioni del capitolo 4.
2. L’UFAG può rinunciare ai documenti che provano l’efficacia del concime. È autorizzato a informare l’opinione pubblica del fatto che questo aspetto non è stato esaminato nell’ambito della procedura di omologazione.
3. Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, il fascicolo della domanda deve inoltre soddisfare le esigenze di cui agli articoli 28, 29 e 34 capoverso 2 OEDA[^26].
4. Su richiesta, nella domanda il richiedente deve allegare o menzionare prove, in particolare rapporti su ricerche scientifiche concernenti le proprietà e la sicurezza del concime, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni ufficiali, verbali di esperimenti o perizie.
5. I mezzi di prova di cui al capoverso 4 devono dimostrare che il concime, se utilizzato conformemente all’utilizzazione prevista, non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo.
6. I mezzi di prova provenienti da un altro Paese sono riconosciuti nella misura in cui nelle regioni interessate le condizioni rilevanti per l’utilizzazione del concime, dal punto di vista dell’agricoltura, della concimazione e dell’ambiente – comprese le condizioni climatiche – sono comparabili a quelle in Svizzera. I documenti devono essere forniti in una lingua ufficiale o in inglese.
7. Trattandosi di concimi che sono messi in commercio in quantità ridotte e localmente, in via eccezionale l’UFAG può rinunciare in parte o interamente ai dati richiesti al capoverso 1.
8. Se le esigenze concernenti i dati non sono adempiute, l’UFAG assegna al richiedente un termine per completarli. Se le informazioni richieste non sono fornite entro tale termine, non si entra nel merito della domanda.

##### **Art. 26** Impiego dei dati per ulteriori domande {#chap_3/sec_5/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--26}
Se un richiedente intende mettere in commercio un concime già autorizzato sotto il suo nome o quello della sua azienda, non essendo egli stesso titolare dell’autorizzazione esistente,l’UFAG può rinunciare ai dati minimi di cui all’articolo 25 e fondarsi su quelli forniti dal primo titolare se il richiedente dimostra che:
a. è stato autorizzato dal titolare dell’autorizzazione a utilizzare i suoi dati; o
b. sono trascorsi dieci anni dalla prima autorizzazione e si tratta del medesimo prodotto del primo richiedente o che le differenze in termini di valutazione del rischio sono irrilevanti.

##### **Art. 27** Valutazione della domanda {#chap_3/sec_5/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--27}
1. L’UFAG non è tenuto a completare le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti o altre rilevazioni.
2. La verifica della classificazione e dell’etichettatura del concime giusta l’articolo 25 capoverso 1 lettera h non avviene nell’ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro della verifica del controllo autonomo conformemente all’articolo 81 OPChim[^27].

##### **Art. 28** Rinnovo dell’autorizzazione {#chap_3/sec_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--28}
1. Su richiesta, un’autorizzazione è rinnovata per dieci anni. La domanda deve essere presentata all’UFAG e registrata nel registro dei prodotti al più tardi sei mesi prima della scadenza della validità.
2. L’UFAG procede a una nuova valutazione del concime secondo le prescrizioni legali vigenti. I mezzi di prova e la documentazione forniti al momento della valutazione precedente, che sono ancora validi e disponibili, possono essere riutilizzati.

### **Sezione 6:** Registrazione della fornitura e dell’utilizzazione dei concimi {#chap_3/sec_6}
##### **Art. 29** Obbligo di comunicare le forniture di concimi {#chap_3/sec_6/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--29}
1. Chi cede o trasferisce concimi contenenti azoto e fosforo ad aziende, gestori o ad altri acquirenti, deve comunicare ogni cessione o trasferimento con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell’OSIAgr[^28].
1bis. Se i concimi sono importati direttamente, l’obbligo di comunicare ricade sull’importatore.[^29]
2. Non devono essere comunicate le quantità fino al massimo 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo per anno civile se il gestore non è tenuto a fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate in virtù dell’articolo 11 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013[^30]sui pagamenti diretti.
3. I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile per anno civile e cedono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono registrare nel sistema d’informazione anche le materie prime per il compostaggio o la fermentazione.

##### **Art. 30** Oneri complementari per lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio {#chap_3/sec_6/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--30}
1. I detentori di impianti di compostaggio o di fermentazione che lavorano più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile per anno civile possono fornire concimi ad acquirenti che non li utilizzano su terreni in proprietà o in affitto soltanto se gli acquirenti dimostrano di possedere le conoscenze necessarie per il loro spandimento.
2. In caso di stoccaggio e fornitura di concimi aziendali e di concimi ottenuti dal riciclaggio devono essere osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque.
3. I detentori di impianti devono far effettuare le necessarie analisi secondo la direttiva dell’UFAG[^31], onde determinare i tenori di sostanze nutritive e le proprietà di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 100 e 101 nonché garantire che le esigenze di cui all’articolo 9 siano soddisfatte. Mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

## **Capitolo 4:** Etichettatura e pubblicità {#chap_4}
##### **Art. 31** Prescrizioni di etichettatura {#chap_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--31}
1. I concimi devono essere etichettati dal fabbricante o dall’importatore conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato 3.
2. Il fabbricante o l’importatore indica sull’imballaggio del concime o, se il concime è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento, il proprio nome, la sua ragione sociale o il suo marchio depositato, il suo indirizzo postale e il suo recapito telefonico.
3. Provvede affinché sull’imballaggio di ciascun concime messo in commercio sia apposto un numero di tipo o di partita oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione o, se il concime è fornito senza imballaggio, provvede affinché le informazioni necessarie siano fornite in un documento di accompagnamento per ciascun concime.
4. Se un prodotto è stato oggetto di una valutazione della conformità ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009[^32], esso è considerato un «prodotto fertilizzante dell’UE» e può essere etichettato in virtù dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008[^33].
5. Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale del luogo di fornitura.
6. Un concime imballato può essere importato anche se le condizioni di cui al capoverso 2 sono adempiute soltanto al momento della messa in commercio.
7. Il nome e l’indirizzo dell’importatore possono essere sostituiti dal nome e dall’indirizzo dell’azienda responsabile della messa in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) se si tratta di concimi soggetti all’obbligo di registrazione ed essi:
a. sono stati oggetto di una valutazione della conformità ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009[^34];
b. sono importati da uno Stato membro dello SEE;
c. sono destinati a utilizzatori professionali; e
d. sono stati annunciati secondo gli articoli 48-54 OPChim[^35].

##### **Art. 32** Dichiarazione di concimi geneticamente modificati {#chap_4/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--32}
1. I concimi composti da organismi geneticamente modificati o che contengono questo tipo di organismi devono essere etichettati con la dicitura «ottenuto da X geneticamente modificato».
2. Per i concimi che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati in quantità inferiore allo 0,1 per cento in massa, in via eccezionale l’UFAG, d’intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può concedere deroghe all’obbligo di dichiarazione.

##### **Art. 33** Pubblicità {#chap_4/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--33}
1. Un concime può essere reclamizzato o distribuito a scopo pubblicitario soltanto se omologato. La pubblicità non deve contenere indicazioni potenzialmente fuorvianti.
2. Tutte le affermazioni contenute nella pubblicità devono essere tecnicamente giustificabili. Ogni pubblicità indica chiaramente:
a. il nome commerciale o il nome della linea di prodotti;
b. che si tratta di concimi.

## **Capitolo 5:** Sistema d’informazione e statistiche di vendita {#chap_5}
##### **Art. 34** Registro dei prodotti {#chap_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--34}
1. Salvo deroghe all’obbligo di registrazione giusta l’articolo 17, tutti i concimi messi in commercio in Svizzera devono figurare nel registro dei prodotti ai sensi dell’articolo 72 OPChim[^36].
2. I dati necessari per la registrazione e per l’autorizzazione sono registrati nel registro dei prodotti.

##### **Art. 35** Statistiche di vendita {#chap_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--35}
1. Le aziende e le persone che fabbricano o mettono in commercio concimi sono tenute a fornire all’UFAG, su richiesta, informazioni concernenti i prodotti da loro messi in commercio e le relative quantità.
2. Le statistiche di vendita sottostanno alle disposizioni dell’ordinanza del 30 aprile 2025[^37]sulla statistica federale.[^38]

## **Capitolo 6:** Esecuzione e controllo {#chap_6}
### **Sezione 1:** Esecuzione, competenze dell’UFAG e collaborazione tra le autorità {#chap_6/sec_1}
##### **Art. 36** Esecuzione {#chap_6/sec_1/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--36}
1. Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza e delle prescrizioni che ne derivano compete all’UFAG.
2. I Cantoni controllano se i concimi messi in commercio e importati sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza e se i divieti di utilizzazione fondati su quest’ultima sono rispettati. L’UFAG assume tali compiti a titolo sussidiario e coordina i compiti di esecuzione dei Cantoni.[^39]
3. Le autorità di esecuzione possono prelevare, far prelevare o esigere campioni.
4. Sono autorizzate ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione o, se il comportamento dell’azienda o della persona lo giustifica, più campioni per prodotto a spese dell’azienda o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in nuovo imballaggio, trasforma o mette in commercio i concimi.

##### **Art. 37** Competenze dell’UFAG {#chap_6/sec_1/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--37}
1. L’UFAG può:
a. pronunciarsi in merito alle domande di autorizzazione dei concimi;
b. determinare a quale PFC appartengono i concimi;
c. elaborare e pubblicare metodi per il prelievo, la preparazione e l’analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati;
d. riconoscere i laboratori che analizzano i concimi e offrire loro consulenza;
e. mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica secondo l’articolo 20 ORRPChim[^40]la documentazione necessaria sull’utilizzazione dei concimi;
f. pubblicare informazioni sui concimi registrati e autorizzati.
2. L’UFAG e i laboratori riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera d possono in ogni momento prelevare campioni presso i fabbricanti di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio o di fermentazione, nonché sui luoghi di spandimento.

##### **Art. 38** Collaborazione tra le autorità {#chap_6/sec_1/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--38}
1. L’UFAG consulta le autorità federali i cui ambiti di competenza sono interessati. Tale collaborazione è retta dagli articoli 62*a* e 62*b* della legge del 21 marzo 1997[^41]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2. L’UFAG, l’organo di notifica, i servizi di valutazione e le autorità cantonali di esecuzione ai sensi dell’OPChim[^42]mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell’OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’uomo o dell’ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura necessaria all’adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.
3. Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, l’UFAG dirige e coordina la procedura tenendo conto dell’OEDA[^43].

##### **Art. 39** Controlli dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini {#chap_6/sec_1/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--39}
1. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) controlla in funzione del rischio se i concimi importati sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.
2. L’UFAG può incaricare l’UDSC di intensificare temporaneamente alcuni controlli fisici.
3. Se i concimi non sono conformi alle esigenze della presente ordinanza o se vi sono sospetti a riguardo, l’UDSC può sequestrarli provvisoriamente e fornirli alle autorità di esecuzione ai sensi della presente ordinanza. Queste si fanno carico degli ulteriori accertamenti e adottano le misure richieste.
4. L’UDSC trasmette all’UFAG i dati relativi all’importazione dei concimi necessari all’esecuzione della presente ordinanza.

##### **Art. 40** Tasse {#chap_6/sec_1/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--40}
Le tasse riscosse per atti amministrativi secondo la presente ordinanza e le modalità di calcolo sono rette dall’ordinanza del 16 giugno 2006[^44]concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

### **Sezione 2:** Prelievo di campioni e analisi {#chap_6/sec_2}
##### **Art. 41** {#chap_6/sec_2/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--41}
1. Le prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi per la PFC 100 concimi aziendali e la PFC 101 concimi ottenuti dal riciclaggio si basano sui metodi di riferimento di Agroscope. Possono essere applicate anche altre prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi purché diano risultati equivalenti.
2. Per tutti gli altri concimi, le prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi si basano sul regolamento (UE) 2019/1009[^45]. È possibile applicare anche i metodi di riferimento di Agroscope. Possono essere applicate altre prescrizioni relative al prelievo di campioni e alle analisi purché diano risultati equivalenti.

### **Sezione 3:** Tolleranze e restrizioni {#chap_6/sec_3}
##### **Art. 42** {#chap_6/sec_3/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--42}
1. Si applicano le tolleranze di cui all’allegato 4 della presente ordinanza.
2. Non è ammesso sfruttare sistematicamente le soglie di tolleranza.

## **Capitolo 7:** Disposizioni finali {#chap_7}
##### **Art. 43** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#chap_7/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--43}
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate all’allegato 5.

##### **Art. 44** Disposizioni transitorie {#chap_7/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--44}
1. Un concime non soggetto all’obbligo di notifica secondo il diritto previgente prima del 1° gennaio 2024, deve essere registrato conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza entro il 30 giugno 2025. Le etichette dei concimi in questione, prodotte prima del 1° gennaio 2024, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2026.
2. Un concime notificato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio fino alla scadenza della validità della notifica. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica la registrazione o l’autorizzazione del concime conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.
3. Un concime autorizzato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio fino alla scadenza della validità dell’autorizzazione per la messa in commercio. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica l’obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.
4. L’identificatore unico di formula (UFI) secondo l’articolo 15*a* OPChim[^46]deve essere trasmesso all’UFAG entro il 31 dicembre 2025 per i seguenti concimi che non disponevano di un UFI prima del 1° gennaio 2022:
a. i concimi destinati a utilizzatori professionali;
b. i concimi destinati a utilizzatori privati e messi in commercio prima del 1° gennaio 2022.

##### **Art. 44a** Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2025 {#chap_7/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--44_a}
I concimi immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2026 e contenenti farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono adempiere le disposizioni di cui all’articolo 34*b* dell’ordinanza del 25 maggio 2011[^47]concernente i sottoprodotti di origine animale entro il 1° gennaio 2028.

##### **Art. 45** Entrata in vigore {#chap_7/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--45}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 14 cpv.1, 20 cpv. 1 lett. a e 30 cpv. 3)
### Categorie funzionali del prodotto (PFC) {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1}
Le PFC da 1 a 7 corrispondono a quelle definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009[^48]. Le PFC a partire dal numero 100 sono specifiche della legislazione svizzera sui concimi.

#### **1** Designazione delle PFC {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1}
##### **1.** Concime {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_1}
A. Concime organico
I. Concime organico solido
II. Concime organico liquido
B. Concime organo-minerale
I. Concime organo-minerale solido
II. Concime organo-minerale liquido
C. Concime inorganico
I. Concime inorganico a base di macroelementi a) Concime inorganico solido a base di macroelementi i. Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi A) Concime inorganico solido semplice a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
        ii. Concime inorganico solido composto a base di macroelementi A) Concime inorganico solido composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
    b) Concime inorganico liquido a base di macroelementi i. Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi
        ii. Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi
II. Concime inorganico a base di microelementi a) Concime inorganico semplice a base di microelementi
    b) Concime inorganico composto a base di microelementi

##### **2.** Ammendante minerale basico {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_2}

##### **3.** Ammendante {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_3}
A. Ammendante organico
B. Ammendante inorganico

##### **4.** Substrato di coltivazione {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_4}

##### **5.** Inibitore {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_5}
A. Inibitore della nitrificazione
B. Inibitore della denitrificazione
C. Inibitore dell’ureasi

##### **6.** Biostimolante delle piante {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_6}
A. Biostimolante microbico delle piante
B. Biostimolante non microbico delle piante

##### **7.** Miscela fisica di concimi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_7}

##### **100.** Concime aziendale {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_100}

##### **101.** Concime ottenuto dal riciclaggio {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_101}
A. Compost
B. Digestato
I. Digestato solido
II. Digestato liquido

##### **102.** Additivo per concimi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_102}

##### **103.** Altro concime {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_1/lvl_103}

#### **2** Esigenze generali relative alle PFC {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_2}
^1^Il presente numero definisce le esigenze relative alle PFC a cui i concimi appartengono in virtù della loro funzione dichiarata.

^2^Le esigenze relative a una PFC menzionate nel presente allegato si applicano ai concimi di tutte le sottocategorie della PFC in questione.

^3^La dichiarazione di conformità di un concime alla funzione di cui al presente allegato per la relativa PFC deve essere corroborata dalla modalità d’azione del prodotto, dal tenore relativo delle diverse sostanze nutritive e dalle proprietà di quest’ultimo o da eventuali altri parametri pertinenti.

^4^Se il concime contiene una sostanza per la quale sono stati stabiliti valori limite massimi di residui nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali, l’utilizzazione del concime secondo le raccomandazioni di utilizzazione non deve comportare il superamento di tali valori limite.

^5^Per sostanze nutritive o proprietà si intendono le sostanze seguenti:

| Sostanze | Simboli |
| --- | --- |
| Azoto | N |
| Fosforo | P |
| Anidride fosforica o fosfato | P~2~O~5~ |
| Potassio | K |
| Ossido di potassio | K~2~O |
| Magnesio | Mg |
| Ossido di magnesio | MgO |
| Carbonato di magnesio | MgCO~3~ |
| Calcio | Ca |
| Ossido di calcio | CaO |
| Carbonato di calcio | CaCO~3~ |
| Sodio | Na |
| Ossido di sodio | Na~2~O |
| Zolfo | S |
| Anidride solforica | SO~3~ |
| Cloro | Cl |
| Boro | B |
| Cobalto | Co |
| Rame | Cu |
| Ferro | Fe |
| Manganese | Mn |
| Molibdeno | Mo |
| Zinco | Zn |
| Silicio | Si |
| Carbonio organico | C~org~ |
| Sostanza organica | SO |
| Sostanza secca | SS |

^6^Le esigenze di cui al presente allegato sono espresse nella forma ossidata per talune sostanze nutritive. Si possono applicare i seguenti fattori di conversione nelle forme elementari:

fosforo (P) =   anidride fosforica o fosfato (P~2~O~5~) × 0,436;

potassio (K) =   ossido di potassio (K~2~O) × 0,83;

calcio (Ca) =   ossido di calcio (CaO) × 0,715;

calcio (Ca) =   carbonato di calcio (CaCO~3~) × 0,4;

magnesio (Mg) =   ossido di magnesio (MgO) × 0,603;

magnesio (Mg) =   carbonato di magnesio (MgCO~3~) × 0,288;

magnesio (Mg) =   solfato di magnesio (MgSO~4~) × 0,202;

sodio (Na) =   ossido di sodio (Na~2~O) × 0,742;

zolfo (S) =   anidride solforica (SO~3~) × 0,4.

#### **3** Esigenze specifiche relative alle PFC {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3}
##### PFC 1: Concime {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1}
Un concime ha la funzione di fornire sostanze nutritive alle piante o ai funghi.

###### PFC 1(A): Concime organico {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u1}
^1^Un concime organico contiene carbonio organico (C~org~) e sostanze nutritive di origine esclusivamente biologica.^2^I tenori di agenti patogeni di un concime organico non devono superare i valori limite seguenti:

| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | | | Valore limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| *Salmonella* spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| *Escherichia* *coli* *o Enterococcaceae* | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |
n = numero di campionic = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e Mm = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacenteM = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC^3^Le esigenze di cui al presente allegato sono espresse in riferimento al carbonio organico (C~org~). Qualora la conformità sia valutata sulla base della sostanza organica, si applica il seguente fattore di conversione:carbonio organico (C~org~) = sostanza organica × 0,56

###### PFC 1(A)(I): Concime organico solido {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u1/lvl_u1}
^1^Un concime organico solido deve essere in forma solida.

^2^Un concime organico solido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P~2~O~5~) o ossido di potassio (K~2~O).

Se il concime organico solido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
a. il 2,5 per cento di azoto (N) totale;
b. il 2 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~); o
c. il 2 per cento di ossido di potassio (K~2~O).

Se il concime organico solido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:
a. l’1 per cento di azoto (N) totale;
b. l’1 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~); o
c. l’1 per cento di ossido di potassio (K~2~O).

La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 4 per cento.

^3^Il tenore in massa di carbonio organico (C~org~) di un concime organico solido deve essere almeno il 15 per cento.

###### PFC 1(A)(II): Concime organico liquido {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u1/lvl_u2}
^1^Un concime organico liquido deve essere in forma liquida.

^2^Un concime organico liquido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P~2~O~5~) o ossido di potassio (K~2~O).

Se il concime organico liquido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
a. il 2 per cento di azoto (N) totale;
b. l’1 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale; o
c. il 2 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale.

Se il concime organico liquido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:
a. l’1 per cento di azoto (N) totale;
b. l’1 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale; o
c. l’1 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale.

La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 3 per cento.

^3^Il tenore in massa di carbonio organico (C~org~) di un concime organico liquido deve essere almeno il 5 per cento.

###### PFC 1(B): Concime organo-minerale {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u2}
^1^Un concime organo-minerale è composto da uno o più concimi inorganici, come specificato nella PFC 1(C), e da uno o più materiali contenenti carbonio organico (C~org~) e sostanze nutritive di origine esclusivamente biologica.^2^Se uno o più concimi inorganici che compongono il concime organo-minerale sono concimi inorganici solidi, semplici o composti, a base di nitrato di ammonio<br />ad elevato tenore di azoto, come specificato nella PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) o nella PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A), un concime organo-minerale non deve avere un tenore pari osuperiore al 16 per cento in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH~4~NO~3~).^3^I tenori di agenti patogeni di un concime organo-minerale non devono superare i valori limite seguenti:

| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | | | Valore limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| *Salmonella* spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| *Escherichia coli o* *Enterococcaceae* | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |
n = numero di campionic = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e Mm = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacenteM = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

###### PFC 1(B)(I): Concime organo-minerale solido {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u2/lvl_u1}
^1^Un concime organo-minerale solido deve essere in forma solida.

^2^Un concime organo-minerale solido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P~2~O~5~) o ossido di potassio (K~2~O).

Se il concime organo-minerale solido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
a. il 2,5 per cento di azoto (N) totale, di cui l’1 per cento deve essere azoto organico (N~org~);
b. il 2 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale; o
c. il 2 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale.

Se il concime organo-minerale solido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:
a. il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (N~org~);
b. il 2 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale; o
c. il 2 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale.

La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno l’8 per cento.

^3^Il tenore in massa di carbonio organico (C~org~) di un concime organo-minerale solido deve essere almeno il 7,5 per cento.

^4^Ciascuna unità fisica di concime organo-minerale solido deve contenere il tenore dichiarato di carbonio organico (C~org~) e di tutte le sostanze nutritive. Un’unità fisica corrisponde a uno degli elementi costitutivi di un prodotto, come granuli o pellet.

###### PFC 1(B)(II): Concime organo-minerale liquido {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u2/lvl_u2}
^1^Un concime organo-minerale liquido deve essere in forma liquida.

^2^Un concime organo-minerale liquido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P~2~O~5~) o ossido di potassio (K~2~O).

Se il concime organo-minerale liquido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
a. il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (N~org~);
b. il 2 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale; o
c. il 2 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale.

Se il concime organo-minerale liquido contiene più di una sostanza nutritiva principale dichiarata, il tenore in massa di tali sostanze nutritive deve essere almeno:
a. il 2 per cento di azoto (N) totale, di cui lo 0,5 per cento deve essere azoto organico (N~org~);
b. il 2 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale; o
c. il 2 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale.

La somma dei tenori di tali sostanze nutritive deve essere almeno il 6 per cento.

^3^Il tenore in massa di carbonio organico (C~org~) di un concime organo-minerale liquido deve essere almeno il 3 per cento.

###### PFC 1(C): Concime inorganico {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3}
^1^Un concime inorganico è un concime diverso dai concimi organici od organo-minerali, che contiene o rilasciasostanze nutritivein forma minerale.^2^Un concime inorganico contenente più dell’1 per cento in massa di carbonio organico (C~org~) diverso dal carbonio organico (C~org~) derivante da:
– agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
– inibitori della nitrificazione, inibitori della denitrificazione o inibitori dell’ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
– agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
– urea (CH~4~N~2~O), o
– calciocianammide (CaCN~2~)deve soddisfare i requisiti secondo cui il tenore di agenti patogeni di un concime inorganico non deve superare i valori limite seguenti:

| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | | | Valore limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| *Salmonella* spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| Escherichia coli o Enterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |
n = numero di campionic = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e Mm = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacenteM = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

###### PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u1}
Un concime inorganico a base di macroelementi è destinato a fornire alle piante o ai funghi uno o più dei seguenti macroelementi:
a. macroelementi principali: azoto (N), fosforo (P) o potassio (K);
b. macroelementi secondari: calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S).

###### PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u2}
Un concime inorganico solido a base di macroelementi deve essere in forma solida.

###### PFC 1(C)(I)(a)(i): Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u3}
^1^Un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
a. un solo macroelemento [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]; o
b. un solo macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)] e uno o più macroelementi secondari [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)].

^2^Se il concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato[azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)], il tenore in massa di tale macroelemento è almeno il seguente:
a. il 10 per cento di azoto (N) totale;
b. il 12 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale;
c. il 6 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale;
d. il 5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
e. il 9 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
f. il 10 per cento di anidride solforica (SO~3~) totale; o
g. l’1 per cento di ossido di sodio (Na~2~O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na~2~O) non deve superare il 40 per cento.

^3^Se ilconcime inorganico solido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento principale dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)] e uno o più macroelementi secondari dichiarati [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]:
a. il tenore in massa di quel macroelemento principale è almeno il seguente:
    1. il 3 per cento di azoto (N) totale,
    2. il 3 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale, o
    3. il 3 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale;
b. il tenore in massa di quel o quei macroelementi secondari è almeno il seguente:
    1. l’1,5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale,
    2. l’1,5 per cento di ossido di calcio (CaO) totale,
    3. l’1,5 per cento di anidride solforica (SO~3~) totale, o
    4. l’1 per cento di ossido di sodio (Na~2~O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na~2~O) non deve superare il 40 per cento in massa.

La somma dei tenori dei macroelementi principali e secondari dichiarati deve essere almeno il 18 per cento.

###### PFC 1(C)(I)(a)(ii): Concime inorganico solido composto a base di macroelementi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u4}
^1^Un concime inorganico solido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
a. più di un macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P) o potassio (K)]; o
b. più di un macroelemento secondario [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e nessun macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)].

^2^Unconcime inorganico solido composto a base di macroelementi deve contenere più di uno dei seguenti macroelementi dichiarati almeno nei tenori seguenti:
a. il 3 per cento di azoto (N) totale;
b. il 3 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale;
c. il 3 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale;
d. l’1,5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
e. l’1,5 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
f. l’1,5 per cento di anidride solforica (SO~3~) totale; o
g. l’1 per cento di ossido di sodio (Na~2~O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na~2~O) non deve superare il 40 per cento.

La somma dei tenori dei macroelementi dichiarati deve essere almeno il 18 per cento.

###### PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u5}
^1^Un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto è un concime a base di nitrato di ammonio (NH~4~NO~3~) contenente almeno il 28 per cento in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH~4~NO~3~).

^2^Qualsiasi materia diversa dal nitrato di ammonio (NH~4~NO~3~) deve essere inerte nei confronti del nitrato di ammonio (NH~4~NO~3~).

^3^Un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto deve essere messo a disposizione dell’utilizzatore finale solo se confezionato. L’imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all’atto dell’apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l’imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l’impiego di sacchi a valvola.

^4^La ritenzione d’olio di un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, dopo due cicli termici di cui al punto 4.1 del modulo A1 della parte II dell’allegato IV del regolamento (UE)2009/1009, non deve superare il 4per centoin massa.

^5^La resistenza alla detonazione di un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto deve essere tale che:
a. dopo cinque cicli termici di cui al punto 4.3 del modulo A1 della parte II dell’allegato IV del regolamento (UE) 2009/1009;
b. in due prove di resistenza alla detonazione di cui al punto 4.4 del modulo A1 della parte II dell’allegato IV del regolamento (UE) 2009/1009,

la compressione subita da uno o più cilindri di sostegno in piombo risulti inferiore al 5 per cento.

^6^Il tenore in massa di materiale combustibile espresso in carbonio (C) non deve superare:
a. lo 0,2 per cento per un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (N) pari ad almeno il 31,5 per cento in massa; e
b. lo 0,4 per cento per un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (N) pari ad almeno il 28 per cento, ma inferiore al 31,5 per cento in massa.

^7^Una soluzione di 10 g di un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto in 100 ml d’acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

^8^Non più del 5per centoin massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3per centoin massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

###### PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u6}
Un concime inorganico liquido a base di macroelementi deve essere in forma liquida.

###### PFC 1(C)(I)(b)(i): Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u7}
^1^Un concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi deve avere untenoredichiarato di:
a. un solo macroelemento [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]; o
b. un solo macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)] e uno o più macroelementi secondari [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)].

^2^Se il concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato[azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)], il tenore in massa di tale macroelemento è almeno il seguente:
a. il 5 per cento di azoto (N) totale;
b. il 5 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale;
c. il 3 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale;
d. il 2 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
e. il 6 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
f. il 5 per cento di anidride solforica (SO~3~) totale; o
g. l’1 per cento di ossido di sodio (Na~2~O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na~2~O) non deve superare il 40 per cento.

^3^Se ilconcime inorganico liquido semplice a base di macroelementi contiene un solo macroelemento dichiarato [azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e uno o più macroelementi secondari dichiarati [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)]:
a. il tenore in massa di quel macroelemento principale è almeno il seguente:
    1. l’1,5 per cento di azoto (N) totale,
    2. l’1,5 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale, o
    3. l’1,5 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale;
b. il tenore in massa di quel o quei macroelementi secondari è almeno il seguente:
    1. lo 0,75 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale,
    2. lo 0,75 per cento di ossido di calcio (CaO) totale,
    3. lo 0,75 per cento di anidride solforica (SO~3~) totale, o
    4. lo 0,5 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na~2~O) non deve superare il 20 per cento.

La somma dei tenori dei macroelementi principali e secondari dichiarati deve essere almeno il 7 per cento.

###### PFC 1(C)(I)(b)(ii): Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u8}
^1^Un concime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
a. più di un macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P) o potassio (K)]; o
b. più di un macroelemento secondario [calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), zolfo (S)] e nessun macroelemento principale [azoto (N), fosforo (P), potassio (K)].

^2^Unconcime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve contenere più di uno dei seguenti macroelementi dichiarati almeno nei tenori seguenti:
a. l’1,5 per cento di azoto (N) totale;
b. l’1,5 per cento di anidride fosforica (P~2~O~5~) totale;
c. l’1,5 per cento di ossido di potassio (K~2~O) totale;
d. lo 0,75 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale;
e. lo 0,75 per cento di ossido di calcio (CaO) totale;
f. lo 0,75 per cento di anidride solforica (SO~3~) totale; o
g. lo 0,5 per cento di ossido di sodio (Na~2~O) totale.

Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na~2~O) non deve superare il 20 per cento.

La somma dei tenori dei macroelementi dichiarati deve essere almeno il 7 per cento.

###### PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u9}
^1^Un concime inorganico a base di microelementi è un concime inorganico diverso dai concimi inorganici a base di macroelementi e destinato a fornire alle piante o ai funghi uno o più dei seguenti microelementi: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) o zinco (Zn).

^2^I concimi inorganici a base di microelementi devono essere messi a disposizione dell’utilizzatore finale solo se confezionati.

###### PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u10}
^1^Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve avere un tenoredichiaratodi un solo microelemento.

^2^Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve appartenere a una delle tipologie ed essere conforme alla descrizione e alle esigenze in materia di tenore minimo di microelementi corrispondenti di cui alla tabella seguente:

| Tipologia | Descrizione | Tenore minimo di microelementi |
| --- | --- | --- |
| Concime a base di microelementi in forma di sali | Concime solido, ottenuto per via chimica e contenente un sale minerale in forma ionica come ingrediente essenziale | Il microelemento rappresenta il 10 % in massa |
| Concime a base di microelementi contenente ossido o idrossido | Concime solido, ottenuto per via chimica e contenente ossido o idrossido come ingrediente essenziale | Il microelemento rappresenta il 10 % in massa |
| Concime a base di microelementi | Concime che combina un concime a base di microelementi in forma di sali con uno o più altri concimi a base di microelementi in forma di sali e/o un unico microelemento chelato | Il microelemento rappresenta il 5 % in massa |
| Concime in soluzione a base di microelementi | Soluzione acquosa di diverse forme di un concime inorganico semplice a base di microelementi | Il microelemento idrosolubile rappresenta il 2 % in massa |
| Concime in sospensione a base di microelementi | Sospensione di diverse forme di concimi inorganici semplici a base di microelementi | Il microelemento rappresenta il 2 % in massa |
| Concime a base di microelementi chelati | Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti chelanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 | – Il microelemento idrosolubile rappresenta il 5 % in massa, e – almeno l’80 % del microelemento idrosolubile è chelato con un agente chelante che soddisfa le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 |
| Microelementi chelati UVCB* | Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti chelanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 | – Il ferro idrosolubile rappresenta il 5 % in massa di microelementi chelati UVCB, e – almeno l’80 % del microelemento idrosolubile è chelato e almeno il 50 % del microelemento idrosolubile è chelato con agenti chelanti specifici che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 |
| Concime a base di microelementi complessati | Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti complessanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 | – Il microelemento idrosolubile rappresenta il 5 % in massa, e – almeno l’80 % del microelemento idrosolubile è complessato con un agente complessante che soddisfa le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 |
| * UVCB: sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici. | | |

###### PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u11}
^1^Un concime inorganico composto a base di microelementi deve avere un tenore dichiarato di più microelementi.

^2^La somma dei tenori in massa dei microelementi dichiarati deve essere almeno:
a. il 2 per cento per i concimi in forma liquida;
b. il 5 per cento per i concimi in forma solida.

##### PFC 2: Ammendante minerale basico {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u2}
^1^Un ammendante minerale basico ha la funzione di correggere l’acidità del suolo. Contiene ossidi, idrossidi, carbonati o silicati delle sostanze nutritive calcio (Ca) o magnesio (Mg).

^2^Devono essere rispettati i seguenti parametri, determinati sulla base della massa:
a. valore neutralizzante minimo: 15 (equivalente CaO) o 9 (equivalente HO-);
b. reattività minima: il 10 per cento (prova dell’acido cloridrico) o il 50 per cento dopo sei mesi (prova di incubazione); e
c. dimensione minima dei granuli: almeno il 70 per cento < 1 mm, tranne per la calce viva, gli ammendanti minerali basici e il calcare in forma granulare (almeno il 70 per cento dell’ammendante deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm).

##### PFC 3: Ammendante {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u3}
Un ammendante ha la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l’attività biologica del suolo a cui è aggiunto.

###### PFC 3(A): Ammendante organico {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u3/lvl_u1}
^1^Un ammendante organico è composto da materiali per il 95per cento di origine esclusivamente biologica.

^2^Un ammendante organico contiene almeno il 20per centodi sostanza secca.

^3^Iltenore di carbonio organico (C~org~) di un ammendante organico deve essere almeno il 7,5per centoin massa.

^4^I tenori di agenti patogeni di un ammendante organico non devono superare i valori limite seguenti:

| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | | | Valore limite: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| *Salmonella* spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| *Escherichia* *coli* o*Enterococcaceae* | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

###### PFC 3(B): Ammendante inorganico {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u3/lvl_u2}
^1^Un ammendante inorganico è un ammendante diverso da un ammendante organico.

^2^I tenori di agenti patogeni di un ammendante inorganico che contiene più dell’1per centoin massa di carbonio organico (C~org~)non devono superare i valori limite seguenti:

| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | | | Valore limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| *Salmonella* spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| *Escherichia* *coli* o*Enterococcaceae* | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

##### PFC 4: Substrato di coltivazione {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u4}
^1^Un substrato di coltivazione è un concime diverso dal suolo in situ che ha la funzione di far crescere le piante o i funghi.

^2^I tenori di agenti patogeni di un substrato di coltivazione non devono superare i valori limite seguenti:

| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | | | Valore limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| *Salmonella* spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

##### PFC 5: Inibitore {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u5}
Un inibitore è un concime con la funzione di migliorare le modalità di rilascio dei principi attivi di un prodotto che fornisce sostanze nutritive alle piante ritardando o bloccando l’attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi.

###### PFC 5(A): Inibitore della nitrificazione {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u5/lvl_u1}
^1^Uninibitore della nitrificazione inibisce l’ossidazione biologica dell’azoto ammoniacale ad azoto nitroso, rallentando in tal modo la formazione di azoto nitrico.

^2^Il tasso di ossidazione dell’azoto ammoniacale è misurato in base:
a. alla scomparsa dell’azoto ammoniacale; o
b. alla produzione complessiva di azoto nitroso e di azoto nitrico.

In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l’inibitore della nitrificazione, un campione di terreno contenente l’inibitore della nitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 per cento del tasso di ossidazione dell’azoto ammoniacale sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 per cento.

###### PFC 5(B): Inibitore della denitrificazione {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u5/lvl_u2}
^1^Uninibitore della denitrificazione inibisce la formazione del protossido di azoto rallentando o bloccando la conversione di nitrato in diazoto senza influenzare il processo di nitrificazione di cui alla PFC 5(A).

^2^Inconfronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l’inibitore della denitrificazione, una prova in vitro contenente l’inibitore della denitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20per centodel tasso di rilascio di protossido di azoto sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95per cento.

###### PFC 5(C): Inibitore dell’ureasi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u5/lvl_u3}
^1^Un inibitore dell’ureasi inibisce l’azione idrolitica sull’urea dell’enzima ureasi, principalmente in vista di ridurre la volatilizzazione dell’ammoniaca.

^2^In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l’inibitore dell’ureasi, una prova in vitro contenente l’inibitore dell’ureasi deve evidenziare una riduzione del 20per centodel tasso di idrolisi dell’urea sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95per cento.

##### PFC 6: Biostimolante delle piante {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u6}
^1^Un biostimolante delle piante è un concime con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore disostanze nutritive del prodotto, con l’unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera:
a. efficienza dell’uso delle sostanze nutritive;
b. tolleranza allo stress abiotico;
c. caratteristiche qualitative; o
d. disponibilità di sostanze nutritive contenute nel suolo o nella rizosfera.^2^Il biostimolante delle piante deve produrre gli effetti dichiarati sull’etichetta per le piante ivi specificate.

###### PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u6/lvl_u1}
^1^Un biostimolante microbico delle piante è costituito da uno o più microrganismi.

^2^Un biostimolante microbico delle piante in forma liquida deve avere un pH ottimale per i microrganismi contenuti e per le piante.

^3^I tenori di agenti patogeni di un biostimolante microbico delle piante non devono superare i valori limite seguenti:

| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | | Valore limite |
| --- | --- | --- | --- |
| | n | c | |
| *Salmonella* spp. | 5 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| *Escherichia coli* | 5 | 0 | Assente in 1 g o 1 ml |
| *Listeria monocytogènes* | 5 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| *Vibrio* spp*.* | 5 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| *Shigella* spp*.* | 5 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| *Staphylococus aureus* | 5 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| *Enterococcaceae* | 5 | 2 | 10 UFC/g |
| Conteggio anaerobico in piastra a meno che il biostimolante microbico delle piante sia un batterio aerobico | 5 | 2 | 10^5^UFC/g o ml |
| Conteggio dei lieviti e delle muffe a meno che il biostimolante microbico delle piante sia un fungo | 5 | 2 | 1000 UFC/g o ml |

n = numero di campioni

c = numero di campioni i cui valori sono superiori al limite definito

###### PFC 6(B): Biostimolante non microbico delle piante {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u6/lvl_u2}
^1^Un biostimolante non microbico delle piante è un biostimolante delle piante diverso da un biostimolante microbico delle piante.

^2^I tenori di agenti patogeni di un biostimolante non microbico delle piante non devono superare i valori limite seguenti:

| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | | | Valore limite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| *Salmonella* spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| *Escherichia coli* o*Enterococcaceae* | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |

n = numero di campioni

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e M

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC

##### PFC 7: Miscela fisica di concimi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u7}
^1^Una miscela fisica di concimi è costituita da almeno due concimi appartenenti alle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, ciascuno conforme alle esigenze della presente ordinanza.

^2^La miscelazione non deve modificare la natura di ciascun concime costituente e non deve avere effetti nocivi sulla salute dell’uomo, degli animali o delle piante, sulla sicurezza o sull’ambiente, in condizioni di stoccaggio o di utilizzazione ragionevolmente prevedibili.

##### PFC 100: Concime aziendale {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u8}
^1^Per concime aziendale s’intende liquame, letame, prodotti della separazione del liquame, percolato del letame, succo d’insilato e altri residui provenienti dall’allevamento di animali da reddito in aziende agricole o commerciali oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole con il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola, trattati o non trattati.

^2^Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e le proprietà seguenti:
a. azoto (N) totale;
b. anidride fosforica (P~2~O~5~) totale;
c. ossido di potassio (K~2~O) totale;
d. carbonio organico (C~org~); e
e. sostanza secca (SS).

^3^La fornitura di concimi aziendali è disciplinata all’articolo 29. A meno che siano forniti in sacchi, non devono essere registrati nel registro dei prodotti, ma in conformità dell’OSIAgr[^49].

##### PFC 101: Concime ottenuto dal riciclaggio {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u9}
^1^Un concime ottenuto dal riciclaggio è un sottoprodotto di un processo industriale o deriva da un processo volto a trasformare uno o più scarti in prodotto, allo scopo di valorizzare le sostanze nutritive presenti.^2^La fornitura di concimi ottenuti dal riciclaggio è disciplinata all’articolo 29. Essi devono essere registrati in conformità dell’OSIAgr.

###### PFC 101(A): Compost {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u9/lvl_u1}
^1^Un compost è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica. In un compost sottoposto al processo di decomposizione biologica, nessuna materia prima è riconoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l’odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci.

^2^Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e le proprietà seguenti:
a. azoto (N) totale;
b. fosforo (P~2~O~5~);
c. ossido di potassio (K~2~O);
d. calcio (Ca);
e. magnesio (Mg);
f. carbonio organico (C~org~);
g. sostanza secca (SS); e
h. conducibilità elettrica.

^3^Le prescrizioni per il compost di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 3 devono essere adempiute.

^4^Su richiesta, l’autorizzazione cantonale d’esercizio deve essere trasmessa all’UFAG.

###### PFC 101(B): Digestato {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u9/lvl_u2}
^1^Un digestato è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica.^2^Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e le proprietà seguenti:
a. azoto (N) totale;
b. fosforo (P~2~O~5~);
c. ossido di potassio (K~2~O);
d. calcio (Ca);
e. magnesio (Mg);
f. carbonio organico (C~org~);
g. sostanza secca (SS); e
h. conducibilità elettrica.^3^Le prescrizioni per il digestato non derivante da colture vegetali di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 5 devono essere adempiute.^4^Su richiesta, l’autorizzazione cantonale d’esercizio deve essere trasmessa all’UFAG.

###### PFC 101(B)(I): Digestato solido {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u9/lvl_u2/lvl_u1}
Un digestato solido è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione anaerobica con un tenore di sostanza secca superiore al 20 per cento.

###### PFC 101(B)(II): Digestato liquido {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u9/lvl_u2/lvl_u2}
Un digestato liquido è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione anaerobica con un tenore di sostanza secca non superiore al 20 per cento.

##### PFC 102: Additivo per concimi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u10}
Se aggiunto al concime, un additivo per concimi ne migliora le proprietà o l’efficacia o ne facilita l’utilizzazione.

##### PFC 103: Altro concime {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-1/lvl_3/lvl_u11}
^1^Prodotto che non corrisponde ad alcuna definizione del presente allegato e destinato ad agire biologicamente o chimicamente sulle piante per ottenere un beneficio in termini di produzione vegetale, tecnica di produzione o applicazione. Non si tratta di un prodotto che rafforza le piante volto a migliorare i meccanismi di difesa.

^2^L’efficacia dei prodotti appartenenti a questa PFC non deve necessariamente essere documentata. In questo caso l’UFAG esige una dicitura sull’etichetta o sui documenti di accompagnamento secondo la quale l’efficacia non è stata verificata.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 14 cpv. 2 e 20 cpv. 1 lett. b e c)
### Categorie di materiali costituenti (CMC) {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2}
^1^Le CMC da 1 a 15 corrispondono a quelle definite nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009[^50]. La CMC 100 è specifica della legislazione svizzera sui concimi.^2^I materiali costituenti e i materiali in entrata utilizzati per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell’allegato 2.6 ORRPChim[^51], sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del concime ai requisiti di qualità.

#### **1** Designazione delle CMC {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_1}
CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante

CMC 3: Compost

CMC 4: Digestato di colture fresche

CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche

CMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare

CMC 7: Microrganismi

CMC 8: Polimeri nutrienti

CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti

CMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale

CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE[^52]

CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e loro derivati

CMC 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivati

CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione

CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati

CMC 100: Concime aziendale

#### **2** Esigenze relative alle CMC {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2}
##### **CMC** 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
^1^Le sostanze e miscele a base di materiale grezzo contenute in un concime devono adempiere le prescrizioni definite per la CMC 1 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

^2^Le sostanze che non adempiono le esigenze relative alla CMC 1 di cui al punto 2 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificate conformemente all’articolo 24 OPChim[^53].

##### **CMC** 2: Piante, parti di piante o estratti di piante {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
^1^Un concime soggetto a registrazione può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

^2^Le piante, le parti di piante o gli estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 o per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrispondono ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.

##### **CMC** 3: Compost {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
Un concime può contenere compost che adempie le prescrizioni definite per la CMC 3 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:
a. il compost è stato ottenuto a partire da materiali che si prestano al processo di compostaggio e non pregiudicano il prodotto finito;
b. per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati devono essere adempiute le prescrizioni dell’ordinanza del 25 maggio 2011[^54]concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). Se il sottoprodotto di origine animale trasformato non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione, il concime è sottoposto all’obbligo di autorizzazione;
c. il compost soddisfa i requisiti di qualità definiti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim;
d. il processo di compostaggio è stato attuato in modo da garantire l’innocuità sul piano igienico di tutte le sue parti;
e. nessuno dei materiali in entrata è riconoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l’odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci;
f. l’esigenza relativa alla CMC 3 di cui al punto 5 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 concernente i criteri di stabilità è facoltativa;
g. a complemento dei materiali e degli additivi appartenenti alla CMC 3 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, i materiali appartenenti alla CMC 14 possono essere utilizzati senza limitazioni quantitative nel compostaggio.

##### **CMC** 4: Digestato di colture fresche {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
Un concime può contenere digestato di colture fresche se quest’ultimo adempie le prescrizioni definite per la CMC 4 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:
a. il digestato non è prodotto in Svizzera;
b. il digestato soddisfa i requisiti di qualità definiti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim;
c. il processo di fermentazione è stato attuato in modo da garantire l’innocuità sul piano igienico di tutte le sue parti.

##### **CMC** 5: Digestato diverso da quello di colture fresche {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
Un concime può contenere un digestato diverso da quello di colture fresche se quest’ultimo adempie le prescrizioni definite per la CMC 5 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:
a. il digestato è stato ottenuto a partire da materiali che si prestano al processo di fermentazione e non pregiudicano il prodotto finito;
b. per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati devono essere adempiute le prescrizioni dell’OSOAn;
c. il digestato soddisfa i requisiti di qualità definiti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim;
d. il processo di fermentazione è stato attuato in modo da garantire l’innocuità sul piano igienico di tutte le sue parti;
e. le esigenze relative alla CMC 5 di cui ai punti 3 lettera d e 6 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 concernente l’obbligo di pastorizzazione per la fermentazione mesofila e i criteri di stabilità sono facoltative.

##### **CMC** 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
^1^Un concime soggetto a registrazione può contenere una o più sostanze tra quelle definite per la CMC 6ai sensi della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009.

^2^I sottoprodotti che non adempiono le esigenze relative alla CMC 6 di cui al punto 2della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.

^3^Un sottoprodotto dell’industria alimentare che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.

##### **CMC** 7: Microrganismi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
Un concime a cui vengono aggiunti intenzionalmente microrganismi è soggetto ad autorizzazione.

##### **CMC** 8: Polimeri nutrienti {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
^1^Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze relative alla CMC 8 di cui alla parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009.

^2^Un polimero nutriente che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.

##### **CMC** 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
^1^Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze relative alla CMC 9 di cui alla parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009.

^2^Un polimero diverso dai polimeri nutrienti che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.

##### **CMC** 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
^1^Un concime costituito o in parte costituito da prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell’OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009[^55]è soggetto a registrazione.

^2^Un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell’OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell’OSOAn.

##### **CMC** 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE deve adempiere le prescrizioni definite per la CMC 11 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 ed è soggetto ad autorizzazione.

##### **CMC** 12: Precipitati di sali di fosfato e loro derivati {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
^1^Un concime può contenere precipitati di sali di fosfato e loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:
a. i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati adempiono le esigenze relative alla CMC 12 di cui alla parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
b. si applicano i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim per i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati;
c. gli inquinanti organici persistenti per i quali non sono previsti valori limite ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim devono essere ridotti secondo lo stato della tecnica.

^2^I precipitati di sali di fosfato e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 12 di cui al punto 13della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim*.* 

^3^Un concime costituito o in parte costituito da precipitati di sali di fosfato e loro derivati è soggetto ad autorizzazione.

##### **CMC** 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivati {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
^1^Un concime può contenere materiali di ossidazione termica e loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:
a. i materiali di ossidazione termica e i loro derivati adempiono le esigenze relative alla CMC 13 di cui alla parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
b. fatta salva la lettera a, i materiali di ossidazione termica e i loro derivati possono essere ottenuti anche da farine animali e farine di ossa della categoria 1;
c. tra i materiali in entrata per l’ossidazione termica rientrano esclusivamente fanghi di depurazione comunali, farine animali e farine di ossa, additivi per la riduzione degli inquinanti e combustibili ausiliari;
d. sono rispettati i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim per i materiali di ossidazione termica e loro derivati.

^2^I materiali di ossidazione termica e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 13 di cui al punto 8della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.

^3^Un concime costituito o in parte costituito da materiali di ossidazione termica e loro derivati è soggetto ad autorizzazione.

##### **CMC** 14: Materiali di pirolisi e gassificazione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
^1^Un concime può contenere materiali di pirolisi e gassificazione che adempiono le condizioni seguenti:
a. i materiali di pirolisi e gassificazione adempiono le esigenze relative alla CMC 14 di cui alla parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009;
b. gli additivi in virtù delle esigenze relative alla CMC 14 di cui al punto 1 lettera e della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non devono superare il 10 per cento;
c. il processo di conversione termochimica deve avvenire in condizioni in cui l’ossigeno è un fattore limitante, in modo che il reattore raggiunga una temperatura superiore a 500°C per almeno 10 minuti;
d. sono rispettati i valori limite supplementari concernenti gli inquinanti ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim per i materiali di pirolisi e gassificazione.

^2^I materiali di pirolisi e gassificazione che non adempiono le esigenze relative alla CMC 14 di cui al punto 7della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.

^3^Un concime costituito o in parte costituito da materiali di pirolisi e gassificazione è soggetto ad autorizzazione.

^4^L’UFAG prescrive regolari analisi per i concimi costituiti o in parte costituiti da materiale di pirolisi o gassificazione in relazione ai requisiti di qualità ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim. I gestori mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

##### **CMC** 15: Materiali di elevata purezza recuperati {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
Un concime costituito o in parte costituito da materiali di elevata purezza recuperati è soggetto ad autorizzazione.

##### **CMC** 100: Concime aziendale {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-2/lvl_2/lvl_CMC}
Un concime può contenere un concime aziendale se i requisiti di qualità ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim sono soddisfatti.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 31 cpv. 1)
### Prescrizioni di etichettatura {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3}
#### **1** Prescrizioni generali di etichettatura {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_1}
^1^Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate, o in caso di fornitura sfusa sui documenti di accompagnamento, devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
a. per i concimi delle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, la designazione della PFC giusta l’allegato 1 numero 1, corrispondente alla funzione dichiarata del prodotto;
b. per i concimi della PFC 7, la designazione di tutte le PFC giusta l’allegato 1 numero 1, corrispondente alla funzione dichiarata del prodotto;
c. il quantitativo espresso in massa o in volume;
d le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione nonché le piante o i funghi bersaglio; qualora siano disponibili raccomandazioni di concimazione a livello svizzero, per i rispettivi concimi forniti a utilizzatori professionali non sono necessarie le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista;
e. per i prodotti contenenti un polimero appartenente alla CMC 9 di cui all’allegato 2 numero 2, il periodo di tempo che segue l’applicazione durante il quale il rilascio di sostanze nutritive è controllato o la capacità di ritenzione idrica è aumentata («periodo di funzionalità»), che non sarà più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni in conformità delle istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista;
f. le condizioni di stoccaggio raccomandate;
g. qualsiasi informazione pertinente sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, la sicurezza o l’ambiente; e
h. un elenco di tutti gli ingredienti che rappresentano oltre il 5 per cento del peso o del volume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, in ordine decrescente di peso secco, comprese le designazioni delle corrispondenti CMC di cui all’allegato 2 numero 1. Quando l’ingrediente è una sostanza o una miscela, essa deve essere identificata conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008[^56]. Le sostanze presenti in natura possono essere identificate con il loro nome minerale.

^2^Le indicazioni:
a. non devono fuorviare l’utilizzatore, ad esempio attribuendo al prodotto caratteristiche che esso non possiede o suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche uniche, ma che prodotti simili possiedono ugualmente;
b. devono fondarsi su fattori verificabili;
c. possono contenere dichiarazioni quali «sostenibile» o «rispettoso dell’ambiente» soltanto se queste fanno riferimento a disposizioni legali o direttive, norme o regolamentazioni chiaramente identificate a cui il concime è conforme; e
d. non devono contenere affermazioni, mediante dichiarazioni o rappresentazioni visive, secondo cui il concime previene o tratta le malattie delle piante o protegge le piante dai parassiti.

^3^Non sono consentite designazioni di carattere generale come «contiene enzimi» o «contiene microelementi».

^4^Qualora le prescrizioni relative alle informazioni in materia di tenore di sostanze nutritive di cui al presente allegato siano espresse nella forma ossidata, il tenore di sostanze nutritive può essere espresso nella forma elementare in luogo della oppure in aggiunta alla forma ossidata, conformemente ai fattori di conversione giusta l’allegato 1 numero 2 capoverso 6.

^5^La dicitura «a basso tenore di cloruro» o un’espressione simile può essere utilizzata soltanto se il tenore di cloruro (Cl-) è inferiore a 30 g/kg di sostanza secca.

^6^Qualora le prescrizioni relative alle informazioni di cui al presente allegato facciano riferimento al carbonio organico (C~org~), le informazioni possono riferirsi alla sostanza organica in luogo del o in aggiunta al carbonio organico (C~org~), conformemente al seguente fattore di conversione: carbonio organico (C~org~) = sostanza organica × 0,56.

^6bis^Se si aggiungono intenzionalmente microrganismi, devono esserne indicati il genere, la specie e i ceppi. La loro concentrazione deve essere espressa quale numero di unità attive per volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il microrganismo, ad esempio in unità formanti colonie per grammo (ufc/g). L’etichetta deve contenere la dicitura: «I microrganismi possono provocare reazioni di sensibilizzazione».

^7^Qualora il concime sia un substrato di coltivazione di cui al punto 2^bis^della PFC 4 della parte II dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 o contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui al punto 1 lettera c della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine dell’utilizzazione.

^8^Se il concime contiene gusci di cacao, sull’etichetta è riportata la seguente dicitura: «Tossico per cani e gatti».

^9^Se il concime contiene sottoprodotti di origine animale o loro derivati, sull’etichetta è riportata la seguente dicitura: «È vietata l’alimentazione di animali da allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni».

^10^Se il concime contiene prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale (CMC 10) e corrisponde a un prodotto fertilizzante dell’UE, la dichiarazione della CMC può essere effettuata anche ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

^11^Se il concime contiene o è costituito da materiali di ossidazione termica e loro derivati di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 13, o da materiali di pirolisi o gassificazione di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 14 e ha un tenore di manganese (Mn) superiore al 3,5 per cento in massa, il tenore di manganese (Mn) deve essere dichiarato.

^12^Se il concime contiene materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), i tenori in questione devono essere dichiarati.

^13^In caso di cessione di concime contenente materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente alla ORRPChim.

#### **2** Prescrizioni di etichettatura specifiche del prodotto {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2}
##### PFC 1: Concime {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u1}
^1^Il tenore di sostanze nutritive può essere dichiarato soltanto se esse sono presenti nel concime nel quantitativo minimo specificato nell’allegato 1 per la corrispondente PFC.^2^Se l’azoto (N) o il fosforo (P) non sono sostanze nutritive dichiarate, il tenore di azoto (N) o di anidride fosforica (P~2~O~5~) deve comunque essere dichiarato se superiore allo 0,5 per cento in massa. Tale indicazione deve essere separata dalla dichiarazione sulla sostanza nutritiva.^3^Ai concimi contenenti composti inibitori come specificati all’allegato 2 numero 2 CMC 1, si applicano le seguenti prescrizioni:
a. l’etichetta riporta la dicitura «inibitore della nitrificazione», «inibitore della denitrificazione» o «inibitore dell’ureasi»;
b. il tenore di composto inibitore della nitrificazione è espresso in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH~4~^+^) e azoto ureico (CH~4~N~2~O);
c. il tenore di composto inibitore della denitrificazione è espresso in percentuale sulla massa di nitrato (NO~3~^-^) presente;
d. il tenore di composto inibitore dell’ureasi è espresso in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH~4~N~2~O).^4^Il termine «concime minerale» può essere utilizzato solo se il concime appartiene alla categoria PFC 1(C) e soddisfa le seguenti condizioni:
a. il concime minerale non deve contenere più dell’1 per cento in massa di carbonio organico (C~org~) che sia diverso dal carbonio organico derivante da:
    1. agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
    2. composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
    3. agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
    4. urea (CH~4~N~2~O), o
    5. calciocianammide (CaCN~2~);
b. se il fosforo (P) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di fosforo dichiarato consiste solo in fosforo sotto forma di fosfato, e il concime minerale soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di solubilità:
    1. idrosolubilità: livello minimo pari al 40 per cento del fosforo (P) totale, o
    2. solubilità in citrato ammonico neutro: livello minimo pari al 75 per cento del fosforo (P) totale, o
    3. solubilità in acido formico (solo per il fosfato naturale tenero): livello minimo pari al 55 per cento del fosforo (P) totale;
c. se l’azoto (N) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di azoto dichiarato consiste soltanto nella somma dell’azoto nitrico, dell’azoto ammoniacale, dell’azoto ureico e dell’azoto da metilenurea, da isobutilidendiurea e da crotonilidendiurea.

###### PFC 1(A): Concime organico {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u1/lvl_u1}
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P-K;
b. le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na-S;
c. le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P~2~O~5~) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K~2~O), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na~2~O) o anidride solforica (SO~3~);
d. il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate e altri parametri, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa:
    1. azoto (N):
        – azoto (N) totale
        – quantitativo minimo di azoto organico (N~org~), seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata
        – azoto sotto forma ammoniacale,
    2. anidride fosforica (P~2~O~5~) totale,
    3. ossido di potassio (K~2~O) totale,
    4. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na~2~O) e anidride solforica (SO~3~), espressi:
        – esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
        – come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale, e
        – come tenore totale negli altri casi,
    5. carbonio organico (C~org~),
    6. sostanza secca;
e. il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (C~org~/N);
f. la data di produzione;
g. all’occorrenza, la forma dell’unità fisica del prodotto come polvere o pellet.

###### PFC 1(B): Concime organo-minerale {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u1/lvl_u2}
^1^Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P-K;
b. all’occorrenza, le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na-S;
c. le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P~2~O~5~) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K~2~O), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na~2~O) o anidride solforica (SO~3~);
d. il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate e altri parametri, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa:
    1. azoto (N):
        – azoto (N) totale
        – quantitativo minimo di azoto organico (N~org~), seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata
        – azoto sotto forma nitrica
        – azoto sotto forma ammoniacale
        – azoto sotto forma ureica,
    2. anidride fosforica (P~2~O~5~):
        – anidride fosforica (P~2~O~5~) totale
        – anidride fosforica (P~2~O~5~) idrosolubile
        – anidride fosforica (P~2~O~5~) solubile in citrato ammonico neutro
        – se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P~2~O~5~) solubile in acido formico,
    3. ossido di potassio (K~2~O):
        – ossido di potassio (K~2~O) totale,
        – ossido di potassio (K~2~O) idrosolubile,
    4. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na~2~O) e anidride solforica (SO~3~), espressi:
        – esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
        – come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale
        – come tenore totale negli altri casi,
    5. carbonio organico (C~org~),
    6. sostanza secca.

^2^Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:
a. devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime organo-minerale; e
b. possono essere dichiarati negli altri casi:

| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Concime organo-minerale solido | | Concime organo-<br>minerale liquido |
| | Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo | |
| Boro (B) | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Cobalto (Co) | 0,002 | n.d. | 0,002 |
| Ferro (Fe) | 0,5 | 0,002 | 0,02 |
| Manganese (Mn) | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Molibdeno (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

^3^Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:

| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Concime organo-minerale solido | | Concime organo-<br>minerale liquido |
| | Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo | |
| Rame (Cu) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
| Zinco (Zn) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |

^4^Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime organo-minerale, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.

^5^I microelementi di cui ai capoversi 2–4 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa:
    1. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
    2. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
    3. come tenore totale negli altri casi;
c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
    1. «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
    2. la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
e. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

###### PFC 1(C): Concime inorganico {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u1/lvl_u3}
###### PFC 1(C)(I): Concime inorganico a base di macroelementi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u1}
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. all’occorrenza, le sostanze nutritive principali dichiarate azoto (N), fosforo (P) o potassio (K), in base ai loro simboli chimici nell’ordine N-P-K;
b. all’occorrenza, le sostanze nutritive secondarie dichiarate calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na) o zolfo (S) in base ai loro simboli chimici nell’ordine Ca-Mg-Na-S;
c. le cifre indicanti il tenore delle sostanze nutritive dichiarate azoto (N) totale, fosforo totale sotto forma di anidride fosforica (P~2~O~5~) o potassio totale sotto forma di ossido di potassio (K~2~O), seguite da cifre tra parentesi indicanti il tenore totale di ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na~2~O) o anidride solforica (SO~3~);
d. il tenore delle seguenti sostanze nutritive dichiarate e altri parametri, nell’ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa:
    1. azoto (N):
        – azoto (N) totale
        – azoto sotto forma nitrica
        – azoto sotto forma ammoniacale
        – azoto sotto forma ureica
        – azoto da urea-formaldeide, isobutilidendiurea, crotonilidendiurea
        – azoto da azoto cianamidico,
    2. anidride fosforica (P~2~O~5~):
        – anidride fosforica (P2O5) totale
        – anidride fosforica (P2O5) idrosolubile
        – anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro
        – se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico,
    3. ossido di potassio (K~2~O) idrosolubile,
    4. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na~2~O) e anidride solforica (SO~3~), espressi:
        – esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
        – come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale
        – come tenore totale negli altri casi.

###### PFC 1(C)(I)(a): Concime inorganico solido a base di macroelementi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u2}
^1^Un concime inorganico solido a base di macroelementi può essere etichettato come «complesso» soltanto se ogni unità fisica contiene tutte le sostanze nutritive dichiarate nel rispettivo tenore dichiarato.

^2^Occorre indicare la granulometria di un concime inorganico solido a base di macroelementi, espressa come percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un determinato setaccio.

^3^Occorre indicare la forma dell’unità fisica del prodotto mediante una delle seguenti diciture o una combinazione di due o più delle stesse:
a. granuli;
b. pellet;
c. polvere, quando almeno il 90 per cento sulla massa del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm; o
d. prill.

^4^Per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti occorre indicare il nome degli agenti di rivestimento e la percentuale di concime ricoperto da ciascun agente di rivestimento, seguiti dalle seguenti indicazioni:
a. per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti da polimeri, la seguente dicitura «Il tasso di rilascio delle sostanze nutritive può variare in funzione della temperatura del substrato. Può essere necessario un adeguamento della concimazione»;
b. per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti con zolfo (S) e per quelli ricoperti con zolfo (S)/polimeri, la seguente dicitura: «Il tasso di rilascio delle sostanze nutritive può variare in funzione della temperatura del substrato e dell’attività biologica. Può essere necessario un adeguamento della concimazione».

^5^Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa, essi:
a. devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroelementi; e
b. possono essere dichiarati negli altri casi:

| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | |
| --- | --- | --- |
| | Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo |
| Boro (B) | 0,01 | 0,01 |
| Cobalto (Co) | 0,002 | n.d. |
| Ferro (Fe) | 0,5 | 0,02 |
| Manganese (Mn) | 0,1 | 0,01 |
| Molibdeno (Mo) | 0,001 | 0,001 |

^6^Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:

| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | |
| --- | --- | --- |
| | Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo |
| Rame (Cu) | 0,01 | 0,002 |
| Zinco (Zn) | 0,01 | 0,002 |

^7^Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.

^8^I microelementi di cui ai capoversi 5- 7 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa:
    1. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
    2. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
    3. come tenore totale negli altri casi;
c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
    1. «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
    2. la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
e. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

###### PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u3}
^1^L’etichetta deve indicare se il concime inorganico liquido a base di macroelementi è in sospensione o in soluzione.

^2^Il tenore di sostanze nutritive può essere indicato come percentuale sulla massa o sul volume.

^3^Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:
a. devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di macroelementi; e
b. possono essere dichiarati negli altri casi:

| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) |
| --- | --- |
| Boro (B) | 0,01 |
| Cobalto (Co) | 0,002 |
| Ferro (Fe) | 0,02 |
| Manganese (Mn) | 0,01 |
| Molibdeno (Mo) | 0,001 |

^4^Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, in misura pari ad almeno lo 0,002 per cento sulla massa, essi possono essere dichiarati.

^5^Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.

^6^I microelementi di cui ai capoversi 3- 5 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa o sul volume:
    1. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
    2. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
    3. come tenore totale negli altri casi;
c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
    1. «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
    2. la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
e. se il concime inorganico liquido a base di macroelementi contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, dopo il nome e la formula chimica del microelemento: «complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]» e la quantità di microelementi complessati in percentuale sulla massa;
f. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

###### PFC 1(C)(II): Concime inorganico a base di microelementi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u4}
^1^I microelementi dichiarati nel concime inorganico a base di microelementi devono essere elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente.

^2^Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti e ogni agente chelante può essere identificato e quantificato e chela almeno l’1 per cento del microelemento idrosolubile, o se i microelementi dichiarati sono complessati con uno o più agenti complessanti, occorre aggiungere, a seconda del caso, i seguenti qualificatori dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
a. «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»;
b. la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa.

^3^Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, occorre indicare l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile.

^4^Deve essere apposta la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».

###### PFC 1(C)(II)(a): Concime inorganico semplice a base di microelementi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u5}
^1^L’etichetta deve indicare la tipologia pertinente, come indicato nell’allegato 1 numero 3 PFC 1(C)(II)(a) capoverso 2.

^2^Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa:
a. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando il microelemento è totalmente idrosolubile;
b. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tale microelemento corrisponde ad almeno un quarto del suo tenore totale;
c. come tenore totale negli altri casi.

###### PFC 1(C)(II)(b): Concime inorganico composto a base di microelementi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u1/lvl_u3/lvl_u6}
^1^I microelementi possono essere dichiarati soltanto se sono presenti nel concime nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa:

| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | |
| --- | --- | --- |
| | Non chelato, non complessato | Chelato o complessato |
| Boro (B) | 0,2 | n.d. |
| Cobalto (Co) | 0,02 | 0,02 |
| Rame (Cu) | 0,5 | 0,1 |
| Ferro (Fe) | 2 | 0,3 |
| Manganese (Mn) | 0,5 | 0,1 |
| Molibdeno (Mo) | 0,02 | n.d. |
| Zinco (Zn) | 0,5 | 0,1 |

^2^Se il concime inorganico composto a base di microelementi è in sospensione o in soluzione, l’etichetta deve riportare la dicitura: «in sospensione» o «in soluzione».

^3^Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa:
a. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando i microelementi sono totalmente idrosolubili;
b. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale;
c. come tenore totale negli altri casi.

##### PFC 2: Ammendante minerale basico {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u2}
I seguenti parametri devono essere dichiarati in quest’ordine:
a. valore neutralizzante;
b. granulometria, espressa in percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un setaccio di 1,0 mm;
c. ossido di calcio totale (CaO), espresso come percentuale sulla massa;
d. ossido di magnesio (MgO) totale, espresso come percentuale sulla massa;
e. reattività e metodo di determinazione della reattività, ad eccezione delle varietà di calce contenenti ossidi (calce viva) e idrossidi (calce spenta).

##### PFC 3: Ammendante {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u3}
^1^Il tenore di sostanza secca espresso in percentuale sulla massa deve essere dichiarato.^2^Le sostanze nutritive seguenti espresse in percentuale sulla massa devono essere dichiarate se superiori allo 0,5 per cento in massa: azoto (N), anidride fosforica (P~2~O~5~) e ossido di potassio (K~2~O).

###### PFC 3(A): Ammendante organico {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u3/lvl_u1}
I seguenti parametri devono essere dichiarati:
a. conducibilità elettrica;
b. pH;
c. tenore di carbonio organico (C~org~), espresso in percentuale sulla massa;
d. quantitativo minimo di azoto organico (N~org~), espresso in percentuale sulla massa, seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata;
e. il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (C~org~/N).

##### PFC 4: Substrato di coltivazione {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u4}
I parametri seguenti devono essere dichiarati:
a. conducibilità elettrica, ad eccezione della lana minerale;
b. pH;
c. quantità; 1. per la lana minerale: in numero di pezzi e con le tre dimensioni (lunghezza, altezza e larghezza),
    2. per altri substrati di coltivazione preformati: in grandezza con almeno due dimensioni,
    3. per altri substrati di coltivazione: in volume totale,
    4. ad eccezione dei substrati di coltivazione preformati: la quantità espressa in volume dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm, se presenti;
d. azoto (N), se superiore a 150 mg/l;
e. anidride fosforica (P~2~O~5~), se superiore a 20 mg/l;
f. ossido di potassio (K~2~O), se superiore a 150 mg/l.

##### PFC 5: Inibitore {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u5}
^1^Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in ordine decrescente di grandezza.

^2^Il tenore di composti inibitori deve essere dichiarato come percentuale sulla massa o sul volume.

^3^Le istruzioni concernenti l’utilizzazione di cui al presente allegato numero 1 capoverso 1 lettera d, devono contenere informazioni su:
a. i tipi di concimi con cui l’inibitore può essere miscelato, in particolare:
    1. per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(A), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH~4~+) e ureica (CH~4~N~2~O),
    2. per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(C), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto ureico (CH~4~N~2~O);
b. la concentrazione minima e massima raccomandata di composti inibitori in caso di miscelazione con un concime prima del suo impiego:
    1. per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(A), espressa in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH~4~^+^) e azoto ureico (CH~4~N~2~O),
    2. per l’inibitore della denitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(B), espressa in percentuale sulla massa di nitrato (NO~3~^-^) presente,
    3. per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(C), espressa in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH~4~N~2~O).

##### PFC 6: Biostimolante delle piante {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u6}
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. forma fisica;
b. metodi di applicazione;
c. effetto dichiarato per ogni pianta bersaglio;
d. qualsiasi istruzione pertinente relativa all’efficacia del prodotto, comprese le pratiche di gestione del suolo, la concimazione chimica, l’incompatibilità con prodotti fitosanitari, la dimensione raccomandata degli ugelli irroranti, la pressione raccomandata dell’irroratrice e altre misure antideriva.

##### PFC 7: Miscela fisica di concimi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u7}
^1^Tutte le prescrizioni di etichettatura applicabili a ciascuno dei concimi costituenti si applicano alla miscela fisica di concimi e devono essere espresse in riferimento alla miscela fisica finale di concimi.

^2^Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante appartenenti alla PFC 6, la concentrazione di ciascun biostimolante delle piante nella miscela fisica deve essere indicata in g/kg o g/l a 20°C.

^3^Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più inibitori appartenenti alla PFC 5, le istruzioni concernenti l’utilizzazione di cui alla PFC 5 capoverso 3 non devono essere aggiunte.

##### PFC 100: Concime aziendale {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u8}
^1^In caso di fornitura in sacchi di concime aziendale non trattato con fermentazione, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura occorre apporre sul sacco un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
a. tenore di N, P~2~O~5~e K~2~O in percentuale sulla massa;
b. tenore di sostanza secca o di carbonio organico (C~org~);
c. quantità;
d. specie di animali da reddito da cui proviene il concime aziendale.

^2^I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile (biodegradabile) e forniscono concime aziendale, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura devono rilasciare un bollettino contenente le seguenti informazioni:
a. tenore di N, P~2~O~5~, K~2~O, CaO, MgO in percentuale sulla massa;
b. tenore di sostanza secca e di carbonio organico (C~org~);
c. conducibilità elettrica;
d. quantità.

^3^Le prescrizioni di etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai concimi aziendali provenienti da un’azienda di allevamento di animali, forniti direttamente agli utilizzatori finali professionali e registrati secondo l’OSIAgr[^57]. I Principi di concimazione di Agroscope fungono da istruzioni concernenti l’utilizzazione.

^4^In caso di fornitura in sacchi di concime aziendale, le istruzioni concernenti l’utilizzazione devono tener conto delle raccomandazioni in materia di concimazione applicabili per il rispettivo acquirente.

##### PFC 101: Concime ottenuto dal riciclaggio {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u9}
^1^I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile (biodegradabile) e forniscono compost e digestato, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura devono rilasciare un bollettino contenente le seguenti informazioni:
a. tenore di N, P~2~O~5~, K~2~O, CaO, MgO in percentuale sulla massa;
b. tenore di sostanza secca e di carbonio organico (C~org~);
c. conducibilità elettrica;
d. quantità.

^2^Se il compost o il digestato è fornito in sacchi, su questi devono figurare il peso e le informazioni di cui al capoverso 1. La dicitura sui sacchi è considerata come bollettino di consegna.

^3^In caso di fornitura di compost o digestato, le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente all’ORRPChim[^58].

##### PFC 103: Altro concime {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-3/lvl_2/lvl_u10}
^1^L’UFAG può autorizzare una designazione supplementare del prodotto oltre a quella della PFC.

^2^A meno che non si dispongano di prove sufficienti concernenti gli effetti voluti, l’etichetta deve riportare la dicitura: «Nel quadro della procedura di omologazione non è stata verificata l’efficacia».
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 42 cpv. 1)
### Tolleranze {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4}
^1^Il tenore delle sostanze nutritive dichiarate o le caratteristiche fisico-chimiche di un concime possono discostarsi dal valore effettivo soltanto nella misura delle tolleranze stabilite nel presente allegato per la corrispondente PFC. Le tolleranze consentono di tener conto delle variazioni nella fabbricazione, nella catena di distribuzione e durante il prelievo di campioni e l’analisi.^2^I margini di tolleranza autorizzati per i parametri dichiarati di cui al presente allegato sono valori negativi e positivi.^3^In deroga al capoverso 1, il contenuto effettivo di un costituente, in un concime, per il quale è specificato un tenore minimo o massimo nell’allegato 1 o 2 non può in alcun caso essere inferiore al tenore minimo o superiore al tenore massimo.

#### PFC 1: Concime {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u1}
Ai concimi contenenti composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi giusta l’allegato II parte II CMC 1 del regolamento (UE) 2019/1009[^59]si applicano le tolleranze di seguito indicate:

| Composti inibitori | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di composti inibitori |
| --- | --- |
| Concentrazione pari o inferiore al 2 % | ± 20 % del valore dichiarato |
| Concentrazione superiore al 2 % | ± 0,3 punti percentuali in termini assoluti |

##### PFC 1(A): Concime organico {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u1/lvl_u1}
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati |
| --- | --- |
| Carbonio organico (C~org~) | ± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Tenore di sostanza secca | ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Azoto (N) totale | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Azoto organico (N~org~) | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Anidride fosforica (P~2~O~5~) totale | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di potassio (K~2~O) totale | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO~3~) o ossido di sodio (Na~2~O) totali e idrosolubili | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti |
| Quantità | ± 1,5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |

##### PFC 1(B): Concime organo-minerale {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u1/lvl_u2}
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri dichiarati |
| --- | --- |
| Carbonio organico (C~org~) | ± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Tenore di sostanza secca | ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di azoto (N) inorganico | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Azoto organico (N~org~) | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di anidride fosforica (P~2~O~5~) | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di ossido di potassio (K~2~O) | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO~3~) totali e idrosolubili | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di sodio (Na~2~O) totale e idrosolubile | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti |
| Quantità | ± 1,5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |

| Microelemento | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di forme di microelemento |
| --- | --- |
| Concentrazione pari o inferiore al 2 % | ± 20 % del valore dichiarato |
| Concentrazione superiore al 2 % e inferiore o pari al 10 % | ± 20 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Concentrazione superiore al 10 % | ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti |

##### PFC 1(C): Concime inorganico {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u1/lvl_u3}
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri dichiarati |
| --- | --- |
| Forme dichiarate di azoto (N) | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di anidride fosforica (P~2~O~5~) | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di ossido di potassio (K~2~O) | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di azoto (N), anidride fosforica (P~2~O~5~) o ossido di potassio (K~2~O) nei concimi binari | ± 1,5 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di azoto (N), anidride fosforica (P~2~O~5~) o ossido di potassio (K~2~O) nei concimi ternari | ± 1,9 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO~3~) totali e idrosolubili | –50% e +100% di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo<br>di –2 e +4 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di sodio (Na~2~O) totale e idrosolubile | -25 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti +50 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,8 punti percentuali in termini assoluti |
| Granulometria | ± 20 % di deviazione relativa rispetto alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio |
| Quantità | ± 1 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |

| Microelemento | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di forme di microelemento |
| --- | --- |
| Concentrazione pari o inferiore al 2 % | ± 50 % del valore dichiarato |
| Concentrazione superiore al 2 % e inferiore o pari al 10 % | ± 50 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Concentrazione superiore al 10 % | ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti |

Quantità: ± 5 per cento di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

#### PFC 2: Ammendante minerale basico {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u2}
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato |
| --- | --- |
| Valore neutralizzante | ± 3 |
| Granulometria | ± 10 % di deviazione relativa rispetto alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio |
| Ossido di calcio (CaO) totale | ± 3,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di magnesio (MgO) totale | |
| Concentrazione inferiore all’8 % | ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Concentrazione compresa tra l’8<br>e il 16 % | ± 2,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Concentrazione pari o superiore al 16 % | ± 3,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Reattività (prova dell’acido cloridrico e prova d’incubazione) | ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Quantità | ± 1 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |

#### PFC 3: Ammendante {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u3}
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato |
| --- | --- |
| pH | ± 1,0 del valore dichiarato |
| Carbonio organico (C~org~) | ± 10 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 3,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Azoto organico (N~org~) | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Azoto (N) totale | ± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Anidride fosforica (P~2~O~5~) totale | ± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di potassio (K~2~O) totale | ± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Tenore di sostanza secca | ± 10 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Quantità | ± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Conducibilità elettrica | ± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |

#### PFC 4: Substrato di coltivazione {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u4}
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato |
| --- | --- |
| Conducibilità elettrica | ± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| pH | ± 1,0 del valore dichiarato |
| Quantità in volume (litri o m^3^) | ± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Determinazione della quantità (volume) dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm | ± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Determinazione della quantità (volume) dei substrati di coltivazione preformati | ± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Azoto (N) | ± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Anidride fosforica (P~2~O~5~): | ± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Ossido di potassio (K~2~O) | ± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |

#### PFC 5: Inibitori {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u5}
| Composto inibitore | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di composto inibitore |
| --- | --- |
| Concentrazione pari o inferiore al 2 % | ± 20 % del valore dichiarato |
| Concentrazione superiore al 2 % | ± 0,3 punti percentuali in termini assoluti |

Quantità: ± 5 per cento di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato

#### PFC 6: Biostimolante delle piante {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u6}
La quantità di biostimolante delle piante può discostarsi del ± 5 per cento dal valore dichiarato.

##### PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u6/lvl_u1}
Le concentrazioni effettive di microrganismi non possono discostarsi di oltre il 15 per cento dai valori dichiarati.

#### PFC 7: Miscela fisica di concimi {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-4/lvl_u7}
| Parametro dichiarato | Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato |
| --- | --- |
| Quantità | La tolleranza è la somma della proporzione relativa di ogni concime costituente moltiplicata per la tolleranza ammissibile per la PFC di tale concime. Se non è possibile determinare la percentuale di ogni concime nella miscela fisica di concimi, la tolleranza è quella della PFC con il valore di tolleranza quantitativa più rigoroso. |

Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante appartenenti alla PFC 6, si applicano le seguenti tolleranze per la concentrazione dichiarata dei singoli biostimolanti delle piante:

| Concentrazione dichiarata in g/kg o g/l a 20°C | Tolleranze ammissibili |
| --- | --- |
| Sino a 25 | ± 15 % di deviazione relativa |
| Compreso tra 25 e 100 | ± 10 % di deviazione relativa |
| Compreso tra 100 e 250 | ± 6 % di deviazione relativa |
| Compreso tra 250 e 500 | ± 5 % di deviazione relativa |
| Superiore a 500 | ± 25 g/kg o ± 25 g/l |
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 43)
### Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.171--annex-5}
^I^

L’ordinanza del 10 gennaio 2001[^60]sui concimi è abrogata.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

.[^61]

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: RS  **814.01**
[^3]: RS  **814.91**
[^4]: RS  **916.40**
[^5]: RS  **814.20**
[^6]: RS  **813.1**
[^7]: RS  **946.51**
[^8]: RS  **813.11**
[^9]: RS  **814.81**
[^10]: RS  **451.61**
[^11]: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1; modificato dal: regolamento delegato (UE) 2021/1768, GU L 356 del 8.10.2021, pag. 8; regolamento delegato (UE) 2021/2086, GU L 427 del 30.11.2021, pag. 120; regolamento delegato (UE) 2021/2087, GU L 427 del 30.11.2021, pag. 130; regolamento delegato (UE) 2021/2088, GU L 427 del 30.11.2021, pag. 140; regolamento delegato (UE) 2022/973, GU L 167 del 24.6.2022, pag. 29; regolamento delegato (UE) 2022/1171, GU L 183 del 8.7.2022, pag. 2; regolamento delegato (UE) 2022/1519, GU L 236 del 13.9.2022, pag. 5; regolamento delegato (UE) 2023/409, GU L 59 del 24.2.2023, pag. 1;  regolamento (UE) 2024/2516, GU L, 2024/2516, del 30.9.2024.
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  720).
[^13]: Nuovo testo giusta l’all n. 2 dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  655).
[^14]: Nuovo testo giusta l’all n. 2 dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  655).
[^15]: RS  **813.11**
[^16]: RS  **814.81**
[^17]: RS  **814.81**
[^18]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  720).
[^19]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  720).
[^20]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  720).
[^21]: RS  **813.11**
[^22]: Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/851, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.
[^23]: RS  **814.911**
[^24]: RS  **814.911**
[^25]: RS  **813.11**
[^26]: RS  **814.911**
[^27]: RS  **813.11**
[^28]: RS  **919.117.71**
[^29]: Introdotto dall’all n. 2 dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  655).
[^30]: RS  **910.13**
[^31]: La direttiva è disponibile sul sito Internetwww.blw.admin.ch/it/concimi.
[^32]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
[^33]: Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
[^34]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
[^35]: RS  **813.11**
[^36]: RS  **813.11**
[^37]: RS  **431.011**
[^38]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 25 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statististica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  318).
[^39]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  720).
[^40]: RS  **814.81**
[^41]: RS  **172.010**
[^42]: RS  **813.11**
[^43]: RS  **814.911**
[^44]: RS  **910.11**
[^45]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
[^46]: RS  **813.11**
[^47]: RS  **916.441.22**
[^48]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
[^49]: RS  **919.117.71**
[^50]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
[^51]: RS  **814.81**
[^52]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 20 cpv. 1 lett. c n. 2.
[^53]: RS  **813.11**
[^54]: RS  **916.441.22**
[^55]: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del 5.6.2019, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.
[^56]: Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, versione della GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/692, GU L 129 del 3.5.2022, p. 1.
[^57]: RS  **919.117.71**
[^58]: RS  **814.81**
[^59]: Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
[^60]: [RU  **2001**  522; **2003**  940all. n. 3,4793cifra I n. 7,4923; **2005**  2695cifra  II n. 18; **2007**  6295; **2008**  4377all. 5 n. 12; **2010**  2631all. n. 3; **2011**  2403,2699all. 8 cifra II n. 3; **2013**  3971; **2015**  1903all. 6 n. 7; **2016**  277all. n. 8; **2018**  4205; **2020**  5125all. n. 4; **2021**  686; **2022**  265all. n. 2]
[^61]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2023**  711.