916.23

# Ordinanza concernente le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture

del 29 ottobre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 153*a* della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura,

ordina:

## **Sezione 1** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--1}
1. La presente ordinanza stabilisce le misure di lotta coordinate contro gli organismi nocivi per le colture agricole non regolamentati dall’ordinanza del 31 ottobre 2018[^2]sulla salute dei vegetali.
2. Stabilisce le esigenze relative all’utilizzo di organismi per la lotta contro gli organismi nocivi.

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--2}
Per lotta biologica classica s’intende l’utilizzo di microrganismi o macrorganismi esotici che, una volta rilasciati, possono insediarsi, riprodursi e lottare contro un organismo nocivo esotico senza che siano necessari lanci regolari.

## **Sezione 2** Misure di lotta coordinate {#sec_2}
##### **Art. 3** Condizioni per ordinare misure di lotta coordinate {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--3}
1. Possono essere ordinate misure di lotta coordinate contro un organismo nocivo:
a. per limitare la sua diffusione in Svizzera;
b. nel caso in cui la lotta contro questo è efficace soltanto se effettuata a livello regionale; o
c. per agevolare l’introduzione di una misura di lotta biologica classica a livello regionale.

##### **Art. 4** Elenco degli organismi nocivi e delle misure di lotta coordinate {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--4}
1. Gli organismi nocivi e le misure di lotta coordinate sono stabiliti nell’allegato 1.
2. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare l’allegato 1, segnatamente introducendo nuovi organismi nocivi o nuove misure di lotta coordinate se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 3. Consulta previamente i Cantoni.
3. Può iscrivere segnatamente le seguenti misure coordinate nell’allegato 1:
a. l’obbligo di sorvegliare il territorio al fine di identificare la presenza di un organismo nocivo;
b. l’obbligo di notifica in caso di identificazione di un organismo nocivo;
c. l’obbligo di attuare determinati mezzi di lotta diretta o indiretta.

##### **Art. 5** Misure di lotta coordinate a livello locale {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--5}
I Cantoni possono ordinare misure di lotta coordinate contro organismi diversi da quelli di cui all’allegato 1 nel caso di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b.

## **Sezione 3** Misure di lotta biologica classica {#sec_3}
##### **Art. 6** {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--6}
1. Un organismo può essere ammesso per la lotta biologica classica se adempie una delle seguenti condizioni:
a. è iscritto nell’allegato 2 della norma PM6/3[^3]dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) relativa agli agenti di lotta biologica utilizzati in sicurezza nella regione OEPP;
b. è autorizzato nel quadro della lotta biologica classica in Francia, in Italia o nei Paesi Bassi;
c. sono adempiute le condizioni per il suo utilizzo di cui agli articoli 12 capoverso 1 nonché 15 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 10 settembre 2008[^4]sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).
2. Se un organismo è ammesso sulla base del capoverso 1 lettera a o b, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) sottopone per parere all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) la documentazione concernente l’organismo. L’UFAM si pronuncia entro un termine di 30 giorni.
3. Se un organismo è ammesso sulla base del capoverso 1 lettera c, l’UFAG procede a una valutazione dei rischi conformemente a tale disposizione e la sottopone per parere all’UFAM. L’UFAM si pronuncia entro un termine di 30 giorni.
4. L’UFAG può presentare una domanda di emissione sperimentale conformemente agli articoli 20 e 21 OEDA per organismi utilizzati nel quadro della lotta biologica classica se ciò è necessario per verificare se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c sono adempiute.
5. Il DEFR stabilisce nell’allegato 2 gli organismi che possono essere utilizzati per la lotta biologica classica e le condizioni concernenti il loro utilizzo.

## **Sezione 4** Esecuzione {#sec_4}
##### **Art. 7** Sviluppo di misure di lotta {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--7}
1. L’UFAG può avviare progetti volti a:
a. appurare la necessità di adottare nuove misure di lotta coordinate;
b. verificare l’efficacia delle misure di lotta coordinate esistenti; e
c. diffondere le misure coordinate esistenti nella pratica.
2. Può sostenere le misure di lotta biologica classica finanziando progetti di ricerca su agenti di lotta biologica classica, sulla valutazione della sicurezza biologica e sull’allevamento di tali agenti in vista del loro utilizzo.

##### **Art. 8** Compiti dei Cantoni {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--8}
1. I Cantoni sono incaricati di attuare e controllare le misure di lotta coordinate di cui all’allegato 1.
2. Sorvegliano il lancio degli organismi utilizzati per la lotta biologica classica di cui all’allegato 2.

## **Sezione 5** Entrata in vigore {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 4, 5 e 8 cpv. 1)
### Misure di lotta coordinate {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-1}
#### **1.** Misure di lotta contro lo zigolo dolce {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-1/lvl_1}
1.1 Obbligo di notifica delle zone infestate a. I gestori sono tenuti a notificare ai servizi fitosanitari cantonali le particelle infestate dallo zigolo dolce.
    b. I gestori sono tenuti a informare previamente le imprese che effettuano lavori agricoli in particelle infestate e a indicare loro con precisione la zona infestata o le zone infestate dallo zigolo dolce nella particella sulla quale sono effettuati dei lavori.
1.2 Misure di lotta coordinate per prevenire la diffusione dello zigolo dolce a. Chiunque effettui lavori in particelle infestate deve pianificarli in modo che la zona infestata o le zone infestate della particella siano lavorate per ultime.
    b. Chiunque effettui lavori in particelle infestate deve obbligatoriamente pulire gli elementi dei veicoli e dei macchinari che sono stati in contatto con la terra contaminata dallo zigolo dolce.
    c. I gestori adottano misure per ridurre la popolazione dello zigolo dolce nelle particelle infestate conformemente alle raccomandazioni dei servizi fitosanitari cantonali.

#### **2** Misure di lotta contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera) {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-1/lvl_2}
2.1 Misure di lotta coordinate nelle regioni indenni a. Sono considerate regioni indenni quelle in cui non è stata constatata alcuna cattura o le regioni in cui la diabrotica del mais è stata catturata una prima volta, ma non vi sono più state catture l’anno successivo.
    b. I Cantoni predispongono una rete di trappole conformemente alle raccomandazioni dell’UFAG.
2.2 Misure di lotta coordinate nelle regioni infestate a. Sono considerate regioni infestate quelle diverse dalle regioni di cui al numero 2.1 lettera a.
    b. La coltivazione di mais su particelle sulle quali è stato coltivato mais durante l’anno civile in corso è vietata nell’anno civile successivo.
    c. I Cantoni possono consentire la coltivazione di mais per due anni consecutivi se il mais è seminato dopo un prato. In questo caso i Cantoni predispongono una rete di trappole conformemente alle raccomandazioni dell’UFAG. La coltivazione di mais per due anni consecutivi non è consentita se si supera la soglia di 250 catture per trappola e anno.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 6 e 8 cpv. 2)
### Organismi che possono essere utilizzati per la lotta biologica classica e condizioni di utilizzo {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-2}
#### **1** Vespa parassitoide Ganaspis kimorum per lottare contro la Drosofila del ciliegio (Drosophila suzukii) {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-2/lvl_1}
^1^L’utilizzo della vespa parassitoide*Ganaspis kimorum* è autorizzato come misura di lotta biologica contro la drosofila del ciliegio alle seguenti condizioni:
a. i lanci possono essere effettuati nelle seguenti colture nonché nei loro dintorni: frutta a nocciolo, piccoli frutti e vite;
b. le vespe parassitoidi provengono esclusivamente da un allevamento ammesso dall’UFAG.

^2^I seguenti dati sono trasmessi al servizio cantonale competente nei 10 giorni precedenti al lancio. Questo servizio trasferisce tali informazioni all’UFAG al più tardi il 31 ottobre dell’anno in corso:
a. data del lancio;
b. coordinate del lancio;
c. superficie e quantità di vespe parassitoidi rilasciate;
d. coltura;
e. persona di contatto responsabile del lancio.

#### **2** Vespe parassitoidi Acerophagus malinus e Allotropa burelli per lottare contro la cocciniglia farinosa (Pseudococcus comstocki) {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.23--annex-2/lvl_2}
^1^L’utilizzo delle vespe parassitoidi*Acerophagus malinus* e*Allotropa burelli* è autorizzato come misura di lotta biologica contro la cocciniglia farinosa alle seguenti condizioni:
a. i lanci possono essere effettuati nelle seguenti colture nonché nei loro dintorni: frutta a nocciolo, frutta a granelli;
b. i lanci sono effettuati nei Comuni in cui la presenza della cocciniglia farinosa è confermata dal servizio fitosanitario cantonale nonché nei Comuni limitrofi a questi focolai;
c. le vespe parassitoidi provengono esclusivamente da un allevamento ammesso dall’UFAG.

^2^I seguenti dati sono trasmessi al servizio cantonale competente nei 10 giorni precedenti al lancio. Questo servizio trasferisce tali informazioni all’UFAG al più tardi il 31 ottobre dell’anno in corso:
a. data del lancio;
b. coordinate del lancio;
c. superficie e quantità di vespe parassitoidi rilasciate;
d. coltura;
e. persona di contatto responsabile del lancio.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: RS  **916.20**
[^3]: PM6/3, 2025, «Biological control agents safely used in the EPPO region». La norma può essere consultata gratuitamente nel sito dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante all’indirizzo seguente: www.eppo.int > Resources > EPPO Standards > PM6 Biocontrol.
[^4]: RS  **814.911**