916.307.11

# Ordinanza dell’UFAG concernente la lista degli alimenti OGM per animali

del 21 maggio 2014 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),

visti gli articoli 62 capoversi 1 e 4 e 68 capoverso 3 dell’ordinanza del<br />26 ottobre 2011[^1]sugli alimenti per animali,

ordina:

##### **Art. 1** Lista degli alimenti OGM per animali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.307.11--1}
Gli organismi geneticamente modificati autorizzati per la produzione di materie prime e di additivi nonché le materie prime e gli additivi che possono contenere tali organismi sono elencati nella lista degli alimenti OGM per animali di cui all’allegato.

##### **Art. 2** Tracce di organismi geneticamente modificati non più autorizzati per la produzione di alimenti per animali {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.307.11--2}
1. Gli alimenti per animali contenenti tracce di organismi geneticamente modificati non più autorizzati per la produzione di materie prime e di additivi possono essere immessi sul mercato per cinque anni dopo la revoca dell’autorizzazione se:
a. è possibile dimostrare che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tracce; e
b. la quota di tracce non supera lo 0,9 per cento di massa.
2. Gli alimenti per animali contenenti tracce di organismi la cui autorizzazione per la produzione di alimenti per animali è stata revocata per motivi di sicurezza non possono essere immessi sul mercato.
3. Per gli OGM la cui autorizzazione per la produzione di alimenti per animali è stata revocata l’allegato riporta:
a. la data di revoca dell’autorizzazione;
b. l’informazione indicante se l’autorizzazione sia stata revocata per motivi di sicurezza.[^2]

##### **Art. 3** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.307.11--3}
L’ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 2005[^3]concernente la lista degli alimenti OGM per animali è abrogata.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.307.11--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

(art. 1, 2 cpv. 3)
### Lista degli alimenti OGM per animali {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.307.11--annex-2}
| Organismi geneticamente modificati autorizzati<br>per la produzione di materie prime e additivi | Materie prime e additivi nei quali possono<br>essere utilizzati gli organismi della colonna 1 | Data<br>dell’autorizzazione | Data della proroga dell’autorizzazione | Data della revoca dell’autorizzazione | Revoca dell’autorizzazione<br>per motivi di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soia GTS 40-3-2 (Monsanto) | tutti | 20.12.1997 | 01.01.2015 | 01.01.2025 | no |
| Granturco Bt 11 (Syngenta) | tutti | 14.10.1998 | 01.01.2015 | 01.01.2025 | no |
| Granturco MON810 (Monsanto) | tutti | 27.07.2000 | 01.01.2015 | 01.01.2025 | no |
| Granturco 1507 (Pioneer HiBred) | tutti | 01.07.2014 | | 01.07.2024 | no |
| Tutti gli organismi geneticamente modificati che in virtù degli articoli 19–23 del regolamento (CE) n. 1829/2003[^4]possono essere immessi sul mercato dell’UE | Glutine di granturco<br>Alimenti di glutine di granturco<br>Farina di fuso di granturco<br>Germi di granturco<br>Fiocchi di granturco<br>Farina di granturco per l’alimentazione animale<br>Tritello di spiga di granturco essiccato<br>Amido di granturco<br>Amido gonfiato di granturco<br>Borlande essiccate di granturco<br>Fave di soia estruse<br>Baccelli di fave di soia | | | | |
| | Farina o fiocchi di patate<br>Fecola di patate<br>Proteine di patate<br>Melassa di barbabietole da zucchero<br>Polpa di barbabietole da zucchero<br>Olio, panelli oleosi e altri sottoprodotti dell’estrazione di olio di colza, soia, semi di cotone e granturco | | | | |

[^1]: RS  **916.307**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAG del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4045).
[^3]: [RU  **2005**  985]
[^4]: Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.