916.341.1

# Ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione

(OPeM)

del 7 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 5*a* dell’ordinanza del 26 novembre 2003[^1]sul bestiame da macello,

ordina:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--1}
1. La presente ordinanza si applica alla determinazione del peso di macellazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.
2. Non si applica alla determinazione del peso di macellazione:
a. di animali malati o infortunati che è necessario abbattere fuori da un macello;
b. di animali che su mandato dei produttori di carne sono macellati in vista della commercializzazione diretta o del consumo proprio privato.[^2]

##### **Art. 2** Obbligo di determinazione del peso di macellazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--2}
1. Il peso di macellazione viene determinato dal macello.
2. Cantoni e Comuni possono delegare a terzi la determinazione del peso di macellazione.

##### **Art. 3** Preparazione per la pesatura {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--3}
Prima della pesatura devono essere svolte, nell’ordine indicato, le operazioni seguenti:
a. le carcasse e le parti di carcassa soggette a controllo sono presentate al controllo delle carni secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005[^3]concernente l’igiene nella macellazione;
b. le parti secondo gli articoli 6–9 e le parti dichiarate non idonee al consumo all’atto del controllo delle carni sono asportate.

##### **Art. 4** Momento della pesatura {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--4}
La carcassa è pesata al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento dell’animale.

##### **Art. 5** Strumenti di misurazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--5}
Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione del peso di macellazione sono conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006^[^4]^sugli strumenti di misurazione e alle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

##### **Art. 6** Carcasse di animali delle specie bovina ed equina {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--6}
Dalle carcasse di animali delle specie bovina ed equina devono essere asportate le seguenti parti:
a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (*Lnn. cervicales profundi craniales* ) e i linfonodi retrofaringei laterali (*Lnn. retropharyngei laterales* );
b. nel caso degli animali della specie equina: oltre alle parti menzionate alla lettera a, l’accumulo di grasso sotto la criniera;
c. i piedi, alla prima articolazione sopra l’osso dello stinco (*os metacarpale* e*os metatarsale* );
d. la pelle, senza carne e senza grasso;
e. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale; l’accumulo di grasso sulla parete addominale interna non può essere asportato prima della pesatura;
f. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole;
g. il mesentere (*mesogastrium* e*mesenterium* ) con il grasso annesso e i linfonodi dell’intestino;
h. la laringe (*larynx* ) con i muscoli annessi, la trachea, la faringe (*pharynx* ), l’esofago e, se presente, il timo (animella);
i. il midollo spinale;
j. gli organi urinari e gli organi genitali, nonché il grasso dei testicoli;
k. la mammella e il grasso della mammella;
l. la coda, compreso il tasto in corrispondenza dell’attaccatura della coda (muscolo coccigeo laterale,*musculus coccygicus lateralis* ), recisa tra l’osso sacro e la prima vertebra caudale;
m. la cartilagine xifoidea;
n. l’accumulo di grasso annesso all’anca.

##### **Art. 7** Carcasse di animali delle specie ovina e caprina {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--7}
Dalle carcasse di animali delle specie ovina e caprina devono essere asportate le seguenti parti:
a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi, senza muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza la muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (*Lnn.* *cervicales profundi craniales* ) e i linfonodi retrofaringei laterali (*Lnn.* *retropharyngei laterales* );
b nel caso di agnelli e capretti: la vena giugulare con un taglio parallelo all’asse del collo;
c. i piedi alla prima articolazione sopra l’osso dello stinco (*os metacarpale* e*os metatarsale* );
d. la pelle, senza carne e senza grasso;
e. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale;
f. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole;
g. la laringe*(larynx)* con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico faringeo), la trachea, la faringe*(pharynx)* e l’esofago;
h. il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale;
i. gli organi urinari e gli organi genitali;
j. la mammella e il grasso della mammella;
k. la coda.

##### **Art. 8** Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--8}
1. Dalle carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, devono essere asportate le seguenti parti:
a. gli unghioni;
b. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna);
c. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole;
d. gli occhi, le palpebre e i condotti uditivi esterni;
e. la laringe (*larynx* ) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico faringeo), la trachea, la faringe (*pharynx* ), i linfonodi cervicali superficiali ventrali (*Lnn. cervicales superficiales ventrales* ); l’esofago;
f. gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura;
g. il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale;
h. gli organi urinari e gli organi genitali.
2. I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi, se, per motivi di tecnica di macellazione, la lingua e il cervello sono stati asportati e non sono stati pesati insieme alla carcassa.

##### **Art. 9** Carcasse di scrofe madri e verri adulti {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--9}
1. Dalle carcasse di scrofe madri e verri adulti devono essere asportate le seguenti parti:
a. la testa, senza la carne del collo, recisa fra l’occipite e la prima vertebra cervicale;
b. i piedi alla prima articolazione sopra l’osso dello stinco (*os metacarpale* e*os metatarsale* );
c. gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna);
d. i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all’attaccatura delle costole;
e. il midollo spinale;
f. gli organi urinari e gli organi genitali, nel caso delle scrofe madri le ghiandole mammarie.
2. I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi, se, per motivi di tecnica di macellazione, le scrofe madri sono scuoiate.

##### **Art. 10** Divieto di asportare altre parti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--10}
Prima della pesatura è vietato asportare parti diverse da quelle menzionate negli articoli 6–9.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--11}

##### **Art. 12** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--12}
1. Il controllo della determinazione del peso di macellazione è di competenza dell’organizzazione incaricata secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera a^bis^dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello.
2. Se sospetta un’infrazione alla presente ordinanza, l’Ufficio federale dell’agricoltura avvia un’indagine. Se dall’indagine emerge che un’infrazione è stata commessa, esso dispone una misura amministrativa secondo l’articolo 169 della legge del 29 aprile 1998[^5]sull’agricoltura.[^6]

##### **Art. 13** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.341.1--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

[^1]: RS  **916.341**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore il 1° gen. 2020 (RU  **2019**  3671).
[^3]: RS  **817.190.1**
[^4]: RS  **941.210**
[^5]: RS  **910.1**
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore il 1° gen. 2020 (RU  **2019**  3671).