916.350.2

# Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

del 25 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 40 capoverso 2,<br />43 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura (LAgr),[^2]

ordina:

## **Sezione 1:** Definizioni {#sec_1}
##### **Art. 1** Valorizzatori {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--1}
1. Per valorizzatori s’intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori e lo trasformano in latticini o lo rivendono.
2. Per valorizzatori s’intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.

##### **Art. 1a** Venditori diretti {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--1_a}
Per venditori diretti s’intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori.

##### **Art. 1b** Latte commerciale {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--1_b}
Per latte commerciale s’intende il latte che:
a. lascia l’azienda o l’azienda d’estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione;
b. viene trasformato nella propria azienda o nell’azienda d’estivazione in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.

## **Sezione 1a:** Supplementi {#sec_1_a}
##### **Art. 1c** Supplemento per il latte trasformato in formaggio {#sec_1_a/art_1_c omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--1c}
1. .[^3]
2. Per il latte vaccino, di pecora e di capra ai produttori è versato il supplemento per il latte trasformato in formaggio se il latte è trasformato in:[^4]
a. formaggio che:
        1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^5]sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), e
        2. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;
b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o
c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.
3. Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco.
4. Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell’allegato.

##### **Art. 2** Supplemento per il foraggiamento senza insilati {#sec_1_a/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--2}
1. Per il latte che viene trasformato in formaggio proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati ai produttori è versato il supplemento per il foraggiamento senza insilati qualora:[^6]
a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell’ODerr[^7]:[^8]
        1. pasta extradura,
        2. pasta dura,
        3. pasta semidura,
        4. pasta molle, se il formaggio è registrato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l’elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e
b. il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.[^9]
2. Se in un’azienda di trasformazione il tenore in grasso dell’intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell’allegato.
3. Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l’effetto equivalente.

##### **Art. 2a** Supplemento per il latte commerciale {#sec_1_a/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--2_a}
1. Per il latte vaccino ai produttori è versato il supplemento per il latte commerciale di 5 centesimi il chilogrammo purché si tratti di latte commerciale che soddisfa le esigenze che il DFI stabilisce in virtù dell’ODerr[^10], dell’ordinanza del 23 novembre 2005[^11]concernente la produzione primaria e dell’ordinanza del 20 ottobre 2010[^12]sul controllo del latte nelle disposizioni d’esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale.[^13]
2. L’UFAG può adeguare l’importo del supplemento tenendo conto dell’evoluzione della quantità e nel quadro dei fondi approvati.

## **Sezione 2:** Procedura {#sec_2}
##### **Art. 3** Domande {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--3}
1. Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1*c* e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d’amministrazione secondo l’articolo 12.[^14]
2. Le domande delle aziende d’estivazione devono essere presentate al servizio d’amministrazione almeno una volta all’anno.
3. e^4^.[^15]
5. Devono comunicare al servizio d’amministrazione:
a. il rilascio di un’autorizzazione;
b. il numero d’identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
c. la revoca di un’autorizzazione.[^16]

##### **Art. 4** Periodo dei supplementi {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--4}
I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno in corso.

##### **Art. 4a** Domande presentate tardivamente {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--4_a}
1. Non è versato alcun supplemento per domande presentate dopo il 15 dicembre dell’anno in corso.
2. .[^17]

##### **Art. 5** Versamento dei supplementi {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--5}
1. L’UFAG decide sulle domande.
2. L’UFAG versa i supplementi.

##### **Art. 6** Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--6}
Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1*c* e 2:
a. a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio;
b. a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l’acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.

## **Sezione 3:** Registrazione, notifica e conservazione dei dati concernenti il latte {#sec_3}
##### **Art. 7** {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--7}

##### **Art. 8** Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--8}
1. Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte vaccino, di pecora e di capra fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall’azienda e quanto è fornito dall’azienda d’estivazione.[^18]
2. Deve notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d’estivazione. La notifica deve essere conforme alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.[^19]
3. I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

##### **Art. 9** Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--9}
1. Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell’UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime del latte vaccino, di pecora e di capra:[^20]
a. acquistate;
b. vendute senza essere state trasformate;
c. trasformate nell’azienda.
2. Per la quantità di materie prime trasformate nell’azienda occorre indicare:
a. la quantità di materie prime trasformate;
b. il genere di prodotti fabbricati;
c. la quantità di prodotti fabbricati.
3. Il valorizzatore deve notificare al servizio d’amministrazione mensilmente, entro il 10° giorno del mese successivo, in quale modo ha valorizzato le materie prime. Le notifiche devono essere conformi alle prescrizioni del servizio d’amministrazione.[^21]
3bis. .[^22]
4. I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d’estivazione devono essere notificati al servizio d’amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

##### **Art. 10** Registrazione e notifica della commercializzazione diretta {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--10}
1. Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte vaccino, di pecora e di capra che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d’amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.[^23]
2. Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese.[^24]
3. Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all’articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.[^25]

##### **Art. 11** Conservazione dei dati {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--11}
I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio e alla quantità di latte commerciale vaccino che sono necessari all’ispezione.

## **Sezione 4:** Servizio d’amministrazione {#sec_4}
##### **Art. 12** Compiti del servizio d’amministrazione {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--12}
1. L’UFAG designa un servizio esterno (servizio d’amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d’amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell’industria lattiera.
2. Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:
a. trattamento delle domande di supplementi;
b. comunicazione all’UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento;
c. allestimento, per ogni periodo di domanda e all’attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare;
d. gestione di una banca dati concernente i supplementi;
e. rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
f.[^26] messa a disposizione dell’UFAG dei dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
g.[^27] adozione delle misure amministrative di cui all’articolo 169 capoverso 1 lettera a oppure h LAgr nei casi in cui le persone sottoposte all’obbligo di notifica secondo gli articoli 8-10 non notificano i dati nonostante diffida.
3. Il servizio d’amministrazione sottostà alla sorveglianza dell’UFAG.

##### **Art. 13** Accordo di prestazione {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--13}
1. L’UFAG stabilisce i compiti del servizio d’amministrazione in un accordo di prestazione. L’entità, la procedura, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste devono essere disciplinate in tale accordo.
2. L’accordo di prestazione è assegnato ai sensi della legge federale del 16 dicembre 1994^[^28]^sugli acquisti pubblici.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 14** Esecuzione {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--14}
1. L’UFAG esegue la presente ordinanza sempre che il servizio d’amministrazione non se sia stato incaricato.
2. L’UFAG esegue ispezioni a campione, apre un’inchiesta se vi è sospetto di infrazione e adotta le misure amministrative del caso.[^29]
3. .[^30]

##### **Art. 15** Diritto previgente: abrogazione {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--15}
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 7 dicembre 1998^[^31]^concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero;
2. ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998[^32]concernente l’importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all’importazione di latte intero in polvere.

##### **Art. 16** Entrata in vigore {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--16}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Gli articoli 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° maggio 2009.

(art. 1*c* cpv. 4 e 2 cpv. 2)
### Coefficienti di conversione per i supplementi a favore del latte il cui tenore in grasso è stato corretto a un determinato valore mediante centrifugazione {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.350.2--annex-1}
| Tenore in grasso<br>in grammi di grasso per chilogrammo di latte | Coefficiente |
| --- | --- |
| 0–5 | 1.120 |
| >5–10 | 1.103 |
| >10–15 | 1.086 |
| >15–20 | 1.069 |
| >20–25 | 1.051 |
| >25–30 | 1.034 |
| >30–31 | 1.031 |
| >31–32 | 1.027 |
| >32–33 | 1.024 |
| >33–34 | 1.021 |
| >34–35 | 1.017 |
| >35–36 | 1.014 |
| >36–37 | 1.010 |
| >37–38 | 1.007 |
| >38–39 | 1.003 |
| >39 | 1.000 |

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  3955).
[^3]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  705).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  705).
[^5]: RS  **817.02**
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  705).
[^7]: RS  **817.02**
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  3955).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014  (RU  **2013**  3993).
[^10]: RS  **817.02**
[^11]: RS  **916.020**
[^12]: RS  **916.351.0**
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  705).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  3955).
[^15]: Introdotti dalla cifra I dell’O del 21 set. 2018 (RU  **2018**  3955). Abrogati dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  683).
[^16]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  3955).
[^17]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  3955).
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  705).
[^19]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  705).
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  705).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  683).
[^22]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023 (RU  **2023**  705). Abrogati dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  683).
[^23]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  705).
[^24]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  683).
[^25]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU  **2009**  2603).
[^26]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015  (RU  **2014**  4049).
[^27]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 mag. 2009 (RU  **2009**  2603). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU  **2014**  4049).
[^28]: [RU  **1996**  508; **1997**  2465all. n. 3; **2006**  2197all. n. 11; **2007**  5635art. 25 n. 1; **2011**  5659all. n. 1,6515art. 26 n. 1; **2012**  3655cifra I n. 2; **2015**  773; **2017**  7563all. cifra II n. 1; **2019**  4101art. 1.RU  **2020**  641all. 7 cifra I. Vedi ora la LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici (RS  **172.056.1** ).
[^29]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009  (RU  **2009**  2603).
[^30]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mag. 2011 (RU  **2011**  2411). Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  3993).
[^31]: [RU  **1999**  1226; **2000**  406; **2001**  842; **2002**  213,3050; **2003**  5491; **2005**  2545; **2006**  893; **2007**  1469all. 4 n. 57]
[^32]: [RU  **1999**  1220; **2002**  1100; **2003**  5495; **2004**  4979; **2007**  6433]