916.351.0

# Ordinanza sul controllo del latte

(OCL)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 2014[^1]sulle derrate alimentari;<br />visti gli articoli 10, 41 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998[^2]sull’agricoltura,[^3]

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. l’igiene nella produzione lattiera;
b. il controllo dell’igiene del latte.

##### **Art. 2** Prescrizioni tecniche {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--2}
1. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)[^4]emana prescrizioni tecniche riguardanti l’igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la detenzione e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l’immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.
2. Il DFI tiene conto a tal fine delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze da soddisfare per preservare la capacità d’esportazione del latte e dei latticini.

##### **Art. 3** Responsabilità {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--3}
1. I produttori di latte (produttori) sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l’osservanza delle prescrizioni riguardanti l’igiene secondo l’articolo 2 capoverso 1 e l’impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all’uso previsto.
2. Le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte (valorizzatori) (organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori) sono responsabili dell’esecuzione, del coordinamento, dello sviluppo e della vigilanza del controllo del latte.

## **Sezione 2:** Controllo del latte {#sec_2}
##### **Art. 4** Principio {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--4}
1. Il latte messo in commercio dai produttori sottostà al controllo conformemente alla presente ordinanza.
2. Il latte è analizzato dai laboratori di prova.

##### **Art. 5** Eccezioni {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--5}
1. Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero oneri sproporzionati.
2. I laboratori di prova designano, d’intesa con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.[^5]
3. Il latte è esentato dal controllo se il veterinario cantonale ordina l’abolizione del controllo del latte di cui all’articolo 102 capoverso 1ter lettera d dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie.[^6]

##### **Art. 6** Comunicazione dei risultati del controllo del latte {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--6}
1. Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione). Quest’ultimo mette i risultati a disposizione dei produttori e dei valorizzatori che acquistano il latte direttamente dai produttori (primi acquirenti di latte).[^7]
2. I laboratori di prova devono notificare i risultati alle competenti autorità d’esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all’articolo 15 sono soddisfatte.[^8]
3. Essi registrano regolarmente nel sistema d’informazione per i risultati dei controlli e delle analisi di cui all’ordinanza del 27 aprile 2022[^9]concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare i seguenti dati:[^10]
a. la provenienza dei campioni analizzati per la rilevazione delle epizoozie soggette all’obbligo di notifica e delle resistenze agli antibiotici;
b. i risultati di queste analisi;
c. i numeri di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni oppure, se nessuno di questi numeri è disponibile, il nome e lʼindirizzo del detentore degli animali;
d. i risultati delle analisi effettuate nellʼambito della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dal DFI in virtù dellʼarticolo 2 della presente ordinanza concernenti lʼigiene nella produzione lattiera.[^11]

##### **Art. 7** {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--7}

##### **Art. 8** Riduzioni e aumenti di prezzo {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--8}
Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori possono stabilire riduzioni o aumenti di prezzo vincolanti e uniformi per il latte che non soddisfa o supera i requisiti igienici.

##### **Art. 9** Assunzione dei costi del controllo del latte {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--9}
1. La Confederazione può partecipare al finanziamento del controllo del latte nei limiti dei crediti stanziati.
2. I costi del controllo del latte che oltrepassano i contributi della Confederazione, le spese amministrative e i costi per lo sviluppo del controllo del latte sono assunti dai produttori e dai valorizzatori.
3. I costi dei prelievi dei campioni sono assunti dai produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati nonché dai valorizzatori.
4. Il servizio di amministrazione è responsabile dell’incasso e riscuote ogni anno i contributi dei primi acquirenti di latte.

##### **Art. 10** Piano di controllo nazionale pluriennale {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--10}
LʼUSAV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme allʼUfficio federale dellʼagricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

## **Sezione 3:** Laboratori {#sec_3}
##### **Art. 11** Laboratori di prova {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--11}
1. Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori designano, d’intesa con l’USAV[^12], i laboratori di prova incaricati del controllo del latte.
2. I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – «Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature»[^13]nonché:
a. essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 1996[^14]sull’accreditamento e sulla designazione;
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
c. essere autorizzati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.
3. I laboratori di prova possono delegare singoli compiti a servizi specializzati. Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori definiscono tali compiti d’intesa con l’USAV.
4. L’USAV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova.

##### **Art. 12** Rendiconto {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--12}
Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori devono presentare ogni anno all’USAV un rapporto sull’esecuzione del controllo del latte e sull’utilizzo dei fondi federali.

##### **Art. 13** Compiti di Agroscope {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--13}
1. In relazione ai laboratori di prova, la Stazione federale di ricerca agronomica Agroscope ha i seguenti compiti:
a. propone all’USAV i metodi di controllo;
b. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova di cui all’articolo 11 capoverso 1;
c. assicura il coordinamento tra i laboratori interessati.
2. Per lo svolgimento dei test di idoneità, Agroscope è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero conformemente all’ordinanza del 17 giugno 1996[^15]sull’accreditamento e sulla designazione.

## **Sezione 4:** Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali {#sec_4}
##### **Art. 14** {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--14}
1. I Cantoni provvedono affinché l’osservanza delle regole d’igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali siano controllati. L’USAV emana direttive tecniche sull’esecuzione dei controlli.
2. Il bestiame da latte deve essere controllato per verificare se:
a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
b. le prescrizioni riguardanti i medicamenti sono rispettate.
3. Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicamenti, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria.
4. …[^16]
5. I controlli si basano sull’ordinanza del 27 maggio 2020[^17]sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso.[^18]
6. …[^19]

## **Sezione 5:** Provvedimenti amministrativi {#sec_5}
##### **Art. 15** {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--15}
1. L’autorità cantonale di esecuzione competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:
a. alla terza contestazione del numero di germi nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell’arco di quattro mesi di analisi;
b. alla quarta contestazione di cellule somatiche nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell’arco di cinque mesi di analisi;
c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.
2. I costi di analisi e procedurali legati a una sospensione della fornitura di latte sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende inadempienti.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 16** Esecuzione {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--16}
Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza spetta all’USAV.

##### **Art. 17** Diritto previgente: abrogazione {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--17}
L’ordinanza del 23 novembre 2005[^20]concernente la qualità del latte è abrogata.

##### **Art. 18** Modifica del diritto vigente {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--18}
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

…[^21]

##### **Art. 19** Disposizione transitoria {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--19}
Fino al 31 dicembre 2014, per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte si applica il diritto vigente.

##### **Art. 20** Entrata in vigore {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.351.0--20}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. L’articolo 11 capoversi 1–3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

[^1]: RS  **817.0**
[^2]: RS  **910.1**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  638).
[^4]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I 12 dellʼO del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  3041).
[^6]: Introdotto dal n. II 2 dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU  **2018**  2069).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  831).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024  (RU  **2023**  831).
[^9]: RS  **916.408**
[^10]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022  (RU  **2022**  272).
[^11]: Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU  **2012**  6857). Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 7 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU  **2014**  1691).
[^12]: Nuova espr. giusta il n. I 12 dellʼO del 4 set. 2013 (riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  3041).  Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^13]: Il testo di questa norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch
[^14]: RS  **946.512**
[^15]: RS  **946.512**
[^16]: Abrogato dall’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441).
[^17]: RS  **817.032**
[^18]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441).
[^19]: Introdotto dall’all. 3 n. 4 dell’O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU  **2013**  3867).Abrogato dall’all. 4 n. 7 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU  **2020**  2441).
[^20]: [RU  **2005**  5567; **2006**  4863,5217all n. 5; **2007** 6167 all. n. 2; **2008** 565; **2009** 559]
[^21]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2010**  5019.