916.401.348.2

# Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina

del 2 settembre 2024 (Stato 30 novembre 2024)

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visti gli articoli 50 capoverso 3, 239*e* capoversi 2 e 3 nonché 239*f* dell’ordinanza del 27 giugno 1995[^1]sulle epizoozie,[^2]

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##### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.401.348.2--1}
Lo scopo della presente ordinanza è di evitare l’ulteriore diffusione della febbre catarrale ovina dei sierotipi 3 e 8 a tutti gli artiodattili, ad eccezione dei suini.

##### **Art. 2** Zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.401.348.2--2}
La zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina comprende tutta la Svizzera.

##### **Art. 2a** Periodo privo di vettori {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.401.348.2--2_a}
È considerato periodo privo di vettori quello che va dal 1° dicembre al 31 marzo.

##### **Art. 3** Importazione ed esportazione di artiodattili, ad eccezione dei suini, e di seme, ovuli ed embrioni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.401.348.2--3}
L’importazione e l’esportazione di artiodattili, ad eccezione dei suini, e di seme, ovuli ed embrioni sono rette dall’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 2015[^3]concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord, e dagli articoli 47 e 48 dell’ordinanza del 18 novembre 2015[^4]concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

##### **Art. 4** Utilizzo di seme, ovuli ed embrioni in caso di sospetto {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.401.348.2--4}
1. Qualora in una stazione di inseminazione o in un’azienda con animali donatori sussista il sospetto che siano portatori della febbre catarrale ovina, seme, ovuli ed embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino all’invalidazione del sospetto.
2. Le restrizioni non si applicano a seme, ovuli ed embrioni che sono stati immagazzinati separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e:
a. che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II parte 5 capitolo II del regolamento delegato (UE) 2020/686[^5]; o
b. che sono stati prelevati 60 giorni prima della conferma ufficiale del caso sospetto.

##### **Art. 5** Utilizzo di seme, ovuli ed embrioni in caso di epizoozia {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.401.348.2--5}
1. Qualora la febbre catarrale ovina venga diagnosticata in una stazione di inseminazione o in un’azienda con animali donatori, seme, ovuli ed embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o il trasferimento di embrioni fino a quando non vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. il veterinario cantonale ha revocato il sequestro semplice di 1° grado per la stazione di inseminazione o per l’azienda con animali donatori; e
b. seme, ovuli ed embrioni immagazzinati e sospettati di essere portatori dell’agente patogeno della febbre catarrale ovina sono stati eliminati o è stato possibile escludere la presenza di agenti patogeni animali nel seme, negli ovuli e negli embrioni mediante analisi ufficiali adeguate.
2. Le restrizioni non si applicano a seme, ovuli ed embrioni che sono stati immagazzinati separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e:
a. che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II parte 5 capitolo II del regolamento delegato (UE) 2020/686[^6]; o
b. che sono stati prelevati 60 giorni prima della conferma ufficiale del caso sospetto.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.401.348.2--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 3 settembre 2024.

[^1]: RS  **916.401**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’USAV del 28 nov. 2024, in vigore dal 30 nov. 2024 (RU  **2024**  710).
[^3]: RS  **916.443.111**
[^4]: RS  **916.443.10**
[^5]: Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/647, GU L 81 del 21.3.2023, pag. 1.
[^6]: V. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 2 lett. a.