916.404.1

# Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

(OIBDTA)

del 3 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7*a* capoverso 6, 16, 45*b* capoverso 3, 45*f* e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966[^1]sulle epizoozie (LFE);<br />visti gli articoli 165*g* ^bis^, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998[^2]sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. gli obblighi di notifica in relazione alla registrazione delle aziende detentrici di animali e degli animali nonché la registrazione del traffico di animali;
b. i compiti e gli obblighi di Identitas AG;
c. la gestione dei seguenti sistemi d’informazione e il trattamento dei dati in tali sistemi:
        1. banca dati sul traffico di animali (BDTA),
        2. sistema d’informazione per il calcolo dell’effettivo di animali in unità di bestiame grosso (calcolatore di UBG),
        3. sistema d’informazione per il rilascio e l’elaborazione di certificati d’accompagnamento elettronici per gli animali a unghia fessa (eTransit);
d. il finanziamento dei compiti di Identitas AG e la riscossione di emolumenti da parte di Identitas AG.

##### **Art. 2** Definizioni {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--2}
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. *detentore di animali* : persona fisica o giuridica, società di persone o corporazione di diritto pubblico che gestisce un’azienda detentrice di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo;
b. *azienda detentrice di animali* : azienda detentrice di animali giusta l’articolo 6 lettera o dell’ordinanza del 27 giugno 1995[^3]sulle epizoozie (OFE);
c. *numero d’identificazione di un animale* :
        1. per animali a unghia fessa: numero di marca auricolare giusta l’articolo 10 OFE,
        2. per equidi: Universal Equine Life Number (UELN) giusta l’articolo 15*d* capoverso 1 lettera b OFE;
d. *numero Agate* : numero assegnato a una persona dal sistema IAM al momento della registrazione nel portale Internet Agate ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013[^4]sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr);
e *sistema IAM* : sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate (Identity and Access Management) giusta l’articolo 20*a* OSIAgr;
f. *effettivo di animali* : animali che si trovano in un’azienda detentrice di animali.

## **Capitolo 2:** Compiti e obblighi di Identitas AG {#chap_2}
##### **Art. 3** Compiti {#chap_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--3}
1. Identitas AG gestisce:
a. la BDTA ai sensi dell’articolo 7*a* capoversi 1 e 5 LFE;
b. il calcolatore di UBG;
c. eTransit.
2. Mette a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici per:
a.[^5] il sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) di cui all’ordinanza del 27 aprile 2022[^6]concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA);
b. il sistema d’informazione per la campionatura dei bovini nei macelli (RiBeS).
3. Effettua la manutenzione dei sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 2, li sviluppa ulteriormente e all’occorrenza li sostituisce. Fornisce il supporto tecnico per gli utenti.
4. Garantisce che gli utenti procedano all’autenticazione mediante il sistema IAM per accedere ai sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 2.
5. Svolge inoltre i seguenti compiti:
a. fornisce il supporto tecnico per il sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive (HODUFLU) giusta l’articolo 14 OSIAgr[^7];
b.[^8] fornisce il supporto per l’accesso degli utenti al portale Internet Agate, assicurando un coordinamento con il supporto tecnico di cui al capoverso 3;
c. fornisce le marche auricolari per gli animali a unghia fessa;
d. versa i contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
e. riscuote la tassa di macellazione.

##### **Art. 4** Rapporto con la Confederazione {#chap_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--4}
1. La Confederazione è responsabile delle raccolte di dati generate dallo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3.
2. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è proprietario del software utilizzato per svolgere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 2.
3. Se cessa di svolgere un compito di cui all’articolo 3, Identitas AG consegna alla Confederazione la rispettiva documentazione.

##### **Art. 5** Appalti pubblici {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--5}
Per gli acquisti nell’ambito dei suoi compiti, Identitas AG sottostà al diritto in materia di appalti pubblici della Confederazione. Identitas AG pronuncia le decisioni necessarie previste nella procedura di aggiudicazione.

##### **Art. 6** Accordo di prestazione {#chap_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--6}
1. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) conclude con Identitas AG un accordo di prestazione per i compiti di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 5 lettere a–d, nonché per i compiti di cui all’articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano la BDTA, il calcolatore di UBG ed eTransit.
2. L’USAV conclude con Identitas AG un accordo di prestazione per i compiti di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 5 lettera e, nonché per i compiti di cui all’articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano Fleko e RiBeS.
3. Gli accordi di prestazione disciplinano in particolare la portata, la qualità e il finanziamento delle prestazioni da fornire.

##### **Art. 7** Prestazioni commerciali {#chap_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--7}
1. Tutte le prestazioni non menzionate nell’articolo 3 sono considerate prestazioni commerciali.
2. Identitas AG non può utilizzare a fini commerciali i dati ottenuti nel quadro dello svolgimento dei propri compiti.

##### **Art. 8** Notifica in caso di sospetto di infrazione {#chap_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--8}
1. In caso di sospetto di infrazione alla legislazione sulle epizoozie o alla legislazione agricola, Identitas AG ne dà notifica al competente servizio cantonale.
2. In caso di sospetto di infrazione alla legislazione doganale o alla legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto, Identitas AG ne dà notifica al competente servizio federale.

##### **Art. 9** Vigilanza {#chap_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--9}
1. L’UFAG esercita la vigilanza sull’adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 5 lettere a–d, nonché dei compiti di cui all’articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano la BDTA, il calcolatore di UBG ed eTransit. L’USAV esercita la vigilanza sull’adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 5 lettera e, nonché dei compiti di cui all’articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano Fleko e RiBeS.
2. L’UFAG può eseguire controlli presso Identitas AG senza preavviso.

## **Capitolo 3:** BDTA {#chap_3}
### **Sezione 1:** Contenuto della BDTA {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 10** Dati {#chap_3/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--10}
La BDTA contiene i seguenti dati:
a. i dati concernenti le aziende detentrici di animali e i detentori di animali di cui agli articoli 12–15;
b. i dati concernenti gli animali e il traffico di animali di cui agli articoli 15–21;
c. i dati concernenti lo stato di salute degli animali e la qualifica sanitaria delle aziende detentrici di animali nonché i dati concernenti l’uso di antibiotici secondo l’articolo 12;
d. i dati concernenti le domande di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
e. i dati concernenti le domande per l’ottenimento di quote del contingente per l’importazione di carne e prodotti carnei di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 26 novembre 2003[^9]sul bestiame da macello (OBM);
f. i dati concernenti la classificazione neutrale della qualità degli animali macellati di cui all’articolo 3 OBM;
g. i dati concernenti i risultati del controllo degli animali da macello e i risultati del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.

##### **Art. 11** Storia dell’animale e informazioni dettagliate {#chap_3/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--11}
1. La storia dell’animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:
a. numero d’identificazione dell’animale;
b.[^10] per ogni evento giusta l’allegato 1: data e numero BDTA o numero d’identificazione nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l’animale;
b^bis^.[^11] per gli eventi entrata e macellazione: oltre ai dati di cui alla lettera b, numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza;
c.[^12] ubicazione, coordinate e appartenenza territoriale nonché tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE[^13]delle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l’animale;d. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l’animale;
d. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l’animale;
e. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: data ed evento giusta l’allegato 1 numero 1 nelle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l’animale;
f. per gli animali delle specie ovina e caprina: data ed evento giusta l’allegato 1 numero 2 nelle singole aziende detentrici di animali che tengono o hanno tenuto l’animale;
g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario.
2. Lo stato della storia dell’animale indica come segue se la storia di un animale della specie bovina, di un bufalo o di un bisonte oppure di un animale della specie ovina o caprina è completa e corretta:
a. stato «OK»: la storia dell’animale è completa e corretta;
b. stato «incorretto»: la storia dell’animale è incompleta o incorretta;
c. stato «provvisoriamente OK»: sono attese ulteriori notifiche entro il termine previsto.
3. Le informazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo animale:
a. specie, razza, sesso e, se disponibile, colore dell’animale;
b. numero d’identificazione della madre e, se disponibile, del padre dell’animale;
c. se noti, i parti gemellari;
c^bis^.[^14] per animali di sesso femminile con discendenti: i numeri d’identificazione dei discendenti;
d. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per animali delle specie ovina e caprina: il tipo di utilizzazione;
e.[^15] per gli equidi: specie, numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, nonché scopo d’utilizzo secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 18 agosto 2004[^16]sui medicamenti veterinari (OMVet).

##### **Art. 12** Dati da altri sistemi d’informazione {#chap_3/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--12}
La BDTA può acquisire i seguenti dati da altri sistemi d’informazione:
a. dal sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi di cui agli articoli 2–5 OSIAgr[^17]: i dati concernenti le aziende detentrici di animali e i detentori di animali di cui agli articoli 7 e 18*a* OFE[^18];
b. dal sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN) ai sensi dell’O-SIFA[^19]:[^20]
        1. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende detentrici di tali animali: lo stato riguardo alla diarrea virale bovina (stato BVD) degli animali e delle aziende detentrici di animali,
        2. per aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina di un’azienda detentrice di animali,
        3. l’informazione se i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 maggio 2011[^21]concernente i sottoprodotti di origine animale sono soddisfatti;
c. dal sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria ai sensi dell’ordinanza del 31 ottobre 2018[^22]concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV): i dati concernenti l’uso di antibiotici da parte dei detentori di animali secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 O-SIAMV;
d.[^23] da Fleko ai sensi dell’O-SIFA: i risultati dei controlli degli animali da macello e del controllo delle carni in riferimento alla loro commestibilità;
e. da eTransit: le informazioni sui certificati d’accompagnamento creati elettronicamente;
f. dal sistema IAM: i dati concernenti gli utenti della BDTA.

### **Sezione 2:** Registrazione di detentori di animali e di aziende detentrici di animali nonché del traffico degli animali {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 13** Dati concernenti detentori di animali e aziende detentrici di animali {#chap_3/sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--13}
1. I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m^2^per i polli da ingrasso o di oltre 200 m^2^per i tacchini da ingrasso, nonché i macelli devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:[^24]
a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
b. relazione postale o bancaria;
c.[^25] indirizzo e-mail.
2. I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti nonché di animali delle specie ovina e caprina devono trasmettere dati relativi al tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali alla BDTA. Questo obbligo non si applica ai macelli.
3. Vanno inoltre trasmessi i cambiamenti dei dati di cui ai capoversi 1 e 2. I cambiamenti del tipo di utilizzazione vanno trasmessi entro tre giorni.
4. I detentori di pollame da cortile possono trasmettere in via suppletiva indicazioni sui pollai.

##### **Art. 14** Registrazione nel sistema IAM {#chap_3/sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--14}
1. I proprietari di equidi, le persone che identificano gli equidi ai sensi dell’articolo 15*a* capoverso 2 OFE[^26], i terzi incaricati giusta l’articolo 23 della presente ordinanza nonché le aziende dedite alla trasformazione e al commercio della carne intenzionate a presentare una domanda per l’ottenimento di quote del contingente secondo l’articolo 24*b* OBM[^27], devono registrarsi nel sistema IAM e trasmettere i seguenti dati:
a. nome e indirizzo;
b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
c. indirizzo di posta elettronica.
2. Vanno inoltre trasmessi i cambiamenti dei dati di cui al capoverso 1.

##### **Art. 15** Assegnazione del numero BDTA e del numero d’identificazione {#chap_3/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--15}
1. Identitas AG assegna un numero BDTA a ogni azienda detentrice di animali.
2. Assegna un numero BDTA o numero RIS alle aziende registrate dedite alla trasformazione e al commercio della carne.
3. Assegna un numero d’identificazione a tutti gli animali a unghia fessa.

##### **Art. 16** Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti {#chap_3/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--16}
1. Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 1.
2. Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all’allegato 1 numero 1 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali.
3. Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettera f.

##### **Art. 17** Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina {#chap_3/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--17}
1. Per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 2.
2. Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all’allegato 1 numero 2 lettera h deve essere trasmesso entro tre giorni feriali.
3. Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve trasmettere i dati di cui all’allegato 1 numero 2 lettera f.

##### **Art. 18** Dati concernenti gli animali della specie suina {#chap_3/sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--18}
Per gli animali della specie suina, i detentori di animali devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 3.

##### **Art. 19** Dati concernenti gli equidi {#chap_3/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--19}
1. I proprietari di equidi devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettere a–i.
2. Il precedente proprietario deve trasmettere i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera h; il nuovo proprietario deve trasmettere i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera i.
3. Se alla nascita o all’importazione è stata indicata una statura finale attesa superiore a 148 cm e l’animale adulto non la raggiunge, il proprietario deve trasmettere alla BDTA l’indicazione corretta.
4. Le persone che identificano gli equidi ai sensi dell’articolo 15*a* capoverso 2 OFE[^28]devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera k della presente ordinanza.
5. I macelli devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:
a. i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera j;
b. i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera d, se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito.
6. I servizi che rilasciano passaporti per equidi (art. 15*c* OFE) devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera l.[^29]

##### **Art. 20** Autorizzazione a modificare i dati concernenti gli equidi {#chap_3/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--20}
Alla nascita di un equide, il proprietario può autorizzare il servizio preposto al rilascio del passaporto per equidi (art. 15*c* OFE[^30]) a modificare i dati dell’equide nella BDTA prima di ordinare il passaporto di base.

##### **Art. 21** Dati concernenti il pollame da cortile {#chap_3/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--21}
Alla stabulazione di un nuovo effettivo, i detentori di pollame da cortile le cui aziende superano i limiti di cui all’articolo 13 capoverso 1 devono trasmettere alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 5.

##### **Art. 22** Forma della trasmissione dei dati {#chap_3/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--22}
I dati di cui agli articoli 13 e 16–21 vanno trasmessi elettronicamente tramite il portale Internet Agate o tramite le interfacce di cui all’articolo 40 capoverso 1.

##### **Art. 23** Trasmissione di dati da parte di terzi incaricati {#chap_3/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--23}
1. Le persone cui incombe la trasmissione dei dati di cui agli articoli 16–21 possono incaricare terzi di tale trasmissione, fatta eccezione per la trasmissione del cambiamento dello scopo d’utilizzo degli equidi di cui all’allegato 1 numero 4 lettera f.
2. Devono trasmettere personalmente alla BDTA l’attribuzione di un simile incarico. A tal fine, devono indicare il numero Agate della persona incaricata.
3. Devono trasmettere alla BDTA anche la revoca di un incarico.
4. Gli incarichi vanno assegnati singolarmente per ogni specie animale.

##### **Art. 24** Verifica dei dati {#chap_3/sec_2/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--24}
Identitas AG verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 13 e 16–21. Informa la persona che ha trasmesso dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di correggerli.

##### **Art. 25** Modifica o cancellazione dei dati {#chap_3/sec_2/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--25}
1. Le persone soggette all’obbligo di notifica e i terzi incaricati possono modificare o cancellare online i dati che hanno trasmesso o chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione, fatta eccezione per:
a. il cambiamento dello scopo d’utilizzo degli equidi da animale da compagnia ad animale da reddito ai sensi dell’allegato 1 numero 4 lettera f;
b. la cancellazione dei dati registrati alla nascita di un equide ai sensi dell’allegato 1 numero 4 lettera a.
2. Terze persone possono chiedere una modifica o una cancellazione a Identitas AG solo per dati sull’entrata o sull’uscita di un animale secondo l’allegato 1 numero 1 lettere c e d nonché numero 2 lettere c e d. A tal fine devono presentare i certificati d’accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE[^31].
3. I servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG una modifica o una cancellazione dei dati di cui all’allegato 1.

##### **Art. 26** Aggiornamento dello stato della storia dell’animale per gli animali a unghia fessa {#chap_3/sec_2/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--26}
Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, a un bufalo o a un bisonte nonché a un animale delle specie ovina e caprina Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell’animale.

##### **Art. 27** Assegnazione dell’UELN, attestato di registrazione e trasmissione dei dati nel settore degli equidi {#chap_3/sec_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--27}
1. Identitas AG assegna l’UELN a ogni equide in base alla notifica di nascita. Le deroghe per le organizzazioni riconosciute all’estero sono disciplinate nell’articolo 15*f* OFE[^32].
2. Identitas AG trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:
a. l’UELN assegnato all’animale;
b. i dati registrati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera a;
c. lʼindicazione dellʼulteriore modo di procedere in riferimento allʼidentificazione (art. 15*a* cpv. 1 OFE) e al rilascio del passaporto (art. 15*c* cpv. 1 OFE);
d. una sezione con indicazioni per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore secondo l’articolo 23 OMVet[^33]e per la dichiarazione sanitaria di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^34]concernente la macellazione e il controllo delle carni.
3. Identitas AG trasmette all’organizzazione del mondo del lavoro «Mestieri legati al cavallo» i seguenti dati delle aziende detentrici di animali che tengono equidi, ai fini della riscossione della tassa destinata al fondo per la formazione professionale:
a. il numero BDTA o numero RIS[^35]dell’azienda detentrice di animali;
b. il nome, l’indirizzo, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono del detentore di animali;
c. il numero di equidi che si trovano nell’azienda detentrice di animali;
d.[^36] il numero di equidi di età superiore a 3 anni che si trovano nell’azienda detentrice di animali;
e. il numero di equidi per i quali il proprietario non ha notificato un cambiamento dell’azienda detentrice di animali.

##### **Art. 28** Rilascio dei passaporti per animali nonché dei passaporti di base per equidi, trasmissione dell’autoadesivo per equidi {#chap_3/sec_2/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--28}
1. Identitas AG rilascia i passaporti per gli animali della specie bovina, nonché i bufali e i bisonti, destinati all’esportazione.
2. Rilascia i passaporti di base per equidi e, su richiesta, li mette a disposizione dei servizi preposti al rilascio di passaporti di cui all’articolo 15*d* ^bis^capoverso 2 OFE[^37].
3. In caso di cambiamento dello scopo d’utilizzo di un equide da animale da reddito ad animale da compagnia, trasmette al proprietario il corrispondente autoadesivo da incollare sul passaporto.

### **Sezione 3:** Domande per l’ottenimento di quote del contingente per l’importazione di carne e prodotti carnei nonché accertamento dei dati rilevanti {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 29** Garanzia della possibilità di presentare domande {#chap_3/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--29}
Identitas AG garantisce che le domande per l’ottenimento di quote del contingente secondo l’articolo 24*b* OBM[^38]possano essere presentate tramite la BDTA.

##### **Art. 30** Accertamento dei dati per l’attribuzione di quote del contingente {#chap_3/sec_3/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--30}
Per ciascun periodo di calcolo, per ogni richiedente, Identitas AG accerta i seguenti dati e li trasmette all’UFAG entro il 7 settembre precedente l’inizio del periodo di contingentamento:
a. il numero degli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina macellati secondo l’articolo 24*a* OBM[^39];
b. i numeri dei permessi generali d’importazione di eventuali aventi diritto a quote di contingente secondo l’articolo 14 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^40]sulle importazioni agricole.

### **Sezione 4:** Risultati della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati {#chap_3/sec_4}
##### **Art. 31** {#chap_3/sec_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--31}
1. Identitas AG elabora i risultati della classificazione neutrale della qualità secondo l’articolo 3 capoverso 3 OBM[^41].
2. Fornisce all’organizzazione incaricata di svolgere la classificazione neutrale della qualità secondo l’articolo 3 OBM i risultati di questa classificazione della qualità.

### **Sezione 5:** Pubblicazione di analisi {#chap_3/sec_5}
##### **Art. 32** {#chap_3/sec_5/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--32}
Identitas AG pubblica in forma anonima analisi dei dati raccolti. I dati sono presentati in modo che non si possa risalire a singole persone o aziende detentrici di animali, a organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label, nonché a servizi di sanità animale. Le pubblicazioni sono accessibili al pubblico.

### **Sezione 6:** Diritti di accesso e interfacce con altri sistemi d’informazione {#chap_3/sec_6}
##### **Art. 33** Accesso ai propri dati {#chap_3/sec_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--33}
Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati che lo concernono:
a. nome e indirizzo;
b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
c. relazione postale o bancaria;
d. indirizzo di posta elettronica.

##### **Art. 34** Servizi ufficiali nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti {#chap_3/sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--34}
L’UFAG, l’USAV, l’Ufficio federale di statistica, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale del consumo, l’Amministrazione federale delle dogane, lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici, i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono consultare e utilizzare tutti i dati, nella misura necessaria per l’adempimento dei rispettivi compiti.

##### **Art. 35** Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi di sanità animale {#chap_3/sec_6/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--35}
1. Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:
a.[^42] numero BDTA o numero RIS, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrice di animali secondo l’articolo 6 lettera o OFE[^43];
b. elenco dei numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti o sono stati tenuti in un’azienda detentrice di animali;
c. nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione dei detentori di animali;
d. numeri d’identificazione sulle marche auricolari fornite da Identitas AG agli affiliati dell’organizzazione interessata;
e. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti nonché per gli animali delle specie ovina e caprina: storia dell’animale e informazioni dettagliate relative all’animale concernenti tutti gli animali che sono tenuti o sono stati tenuti nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
f. per gli animali della specie suina: dati di cui all’allegato 1 numero 3 concernenti i gruppi di animali che sono tenuti o sono stati tenuti nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario nonché informazioni dettagliate relative all’animale, storia dell’animale e dati di cui all’allegato 1 numero 4 concernenti tutti gli equidi registrati presso l’organizzazione interessata.
2. Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare e utilizzare gli altri dati di cui agli articoli 13–21 concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro consenso nella BDTA.

##### **Art. 36** Detentori di animali {#chap_3/sec_6/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--36}
1. I detentori di animali possono consultare e utilizzare i seguenti dati:
a. dati concernenti la propria azienda detentrice di animali;
b.[^44] elenco dei numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti o sono stati tenuti nella propria azienda detentrice di animali.
2. I detentori di animali che hanno tenuto un animale nonché un eventuale beneficiario di cessione ai sensi dell’articolo 24 capoverso 3 OBM[^45]possono consultare e utilizzare i seguenti dati:
a. risultati della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OBM;
b. indice del rosso nel colore della carne di vitello (valore L*);
c. risultati del controllo degli animali da macello e risultati del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.

##### **Art. 37** Proprietari di equidi {#chap_3/sec_6/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--37}
I proprietari di equidi possono consultare e utilizzare i dati concernenti gli equidi di loro proprietà.

##### **Art. 38** Terzi incaricati {#chap_3/sec_6/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--38}
I terzi incaricati di cui all’articolo 23 possono consultare e utilizzare gli stessi dati della BDTA come le persone da cui sono state incaricate.

##### **Art. 38a** {#chap_3/sec_6/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--38_a}

##### **Art. 38b** Accesso mediante il numero BDTA, il numero RIS, il numero d’identificazione o il numero di microchip {#chap_3/sec_6/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--38_b}
1. Chi dispone del numero BDTA o numero RIS di un’azienda detentrice di animali può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale azienda detentrice di animali:
a. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998[^46]sulla terminologia agricola (OTerm): l’appartenenza territoriale;
b. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, di bufali o di bisonti: lo stato BVD;
c. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina.
2. Chi dispone del numero d’identificazione o del numero di microchip di un animale può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale animale:
a. storia dell’animale;
b. informazioni dettagliate relative all’animale;
c. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita;
d. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’animale e la data di nascita;
e.[^47] per gli equidi: la data di nascita e lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet[^48].
3. Le persone che intendono consultare e utilizzare i dati acquisiscono personalmente i numeri BDTA o i numeri RIS delle aziende detentrici di animali nonché i numeri d’identificazione e i numeri di microchip degli animali.[^49]

##### **Art. 39** Accesso su richiesta a fini zootecnici o di ricerca scientifica {#chap_3/sec_6/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--39}
1. Su richiesta senza consenso degli interessati, Identitas AG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare tutti i dati della BDTA a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d’intesa con l’UFAG.
2. Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.

##### **Art. 40** Interfacce con altri sistemi {#chap_3/sec_6/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--40}
1. Identitas AG mette a disposizione interfacce elettroniche per lo scambio di dati tra la BDTA e altri sistemi d’informazione.
2. Per svolgere i propri compiti Identitas AG può utilizzare altre interfacce interne con la BDTA. Per le prestazioni commerciali di cui all’articolo 7 essa può accedere esclusivamente alle interfacce di cui al capoverso 1.
3. I seguenti sistemi d’informazione possono acquisire i dati dalla BDTA tramite interfacce:
a. ASAN;
b.[^50] sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi ai sensi<br /> dell’O-SIFA[^51];
c. sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria;
d. sistema d’informazione per i dati concernenti i controlli;
e. sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria;
f. calcolatore di UBG;
g. eTransit;
h. Fleko;
i. RiBeS;
j.[^52] sistema d’informazione e documentazione sui grandi predatori (GRIDS).

## **Capitolo 4:** Calcolatore di UBG {#chap_4}
##### **Art. 41** Scopo e contenuto del calcolatore di UBG {#chap_4/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--41}
1. Il calcolatore di UBG consente di calcolare gli effettivi di animali in unità di bestiame grosso (UBG) a partire dai dati della BDTA.
2. Contiene i dati concernenti le aziende detentrici di animali nonché i dati calcolati di cui agli articoli 42–43*a* .[^53]

##### **Art. 42** Dati di altri sistemi d’informazione {#chap_4/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--42}
Il calcolatore di UBG può acquisire i seguenti dati da altri sistemi d’informazione:
a. dalla BDTA: i dati concernenti le aziende detentrici di animali, i detentori di animali e gli animali;
b. dal sistema IAM: i dati concernenti gli utenti del calcolatore di UBG.

##### **Art. 43** Calcolo dei valori UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi {#chap_4/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--43}
1. Per gli animali della specie bovina, i bufali, i bisonti, gli animali delle specie ovina e caprina nonché gli equidi Identitas AG calcola annualmente per categoria di animali e azienda detentrice di animali i dati di cui agli articoli 36 e 37 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013[^54]sui pagamenti diretti (OPD):
a. per le aziende gestite durante tutto l’anno secondo l’articolo 6 OTerm[^55]: l’effettivo di animali determinante e l’effettivo al 1° gennaio, con un elenco di tutti i singoli animali;
b. per le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione secondo gli articoli 8 e 9 OTerm, senza bisonti: l’effettivo di animali determinante e l’effettivo al 25 luglio, con un elenco di tutti i singoli animali;
c. l’evoluzione dell’effettivo durante i periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD in aziende gestite durante tutto l’anno, aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione.[^56]
2. Identitas AG salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.
3. Li mette a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell’UFAG e dell’Ufficio federale di statistica.
4. L’UFAG disciplina il calcolo dei dati e la forma in cui vanno messi a disposizione.

##### **Art. 43a** Calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti {#chap_4/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--43_a}
1. Identitas AG calcola annualmente il numero di vacche da latte macellate e dei rispettivi parti nonché il numero delle altre vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi degli articoli 36 capoverso 1^bis^e 37 capoversi 7 e 8 OPD[^57].
2. Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.
3. Li mette a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell’UFAG e dell’Ufficio federale di statistica.

##### **Art. 44** {#chap_4/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--44}

##### **Art. 45** Allestimento dell’elenco di UBG per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi {#chap_4/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--45}
Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD[^58], Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco dei rispettivi animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti, degli animali delle specie ovina e caprina nonché degli equidi. Tale elenco contiene:
a. i dati di cui all’articolo 43 capoverso 1;
b. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all’allegato 1 numero 1 lettera h numero 3;
c. per gli animali delle specie ovina e caprina: i dati concernenti il tipo di utilizzazione di cui all’allegato 1 numero 2 lettera h numero 3;
d. per gli equidi: i dati concernenti lo scopo d’utilizzo di cui all’articolo 15 OMVet[^59].

##### **Art. 45a** Allestimento dell’elenco delle vacche macellate e dei rispettivi parti {#chap_4/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--45_a}
Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD[^60], Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco con i dati di cui all’articolo 43*a* .

##### **Art. 46** {#chap_4/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--46}

##### **Art. 47** Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali, bisonti, animali delle specie ovina e caprina nonché equidi {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--47}
Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all’articolo 34 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono calcolare:
a. l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di bisonti, di animali delle specie ovina e caprina nonché di equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso;
b. per l’alpeggio e l’estivazione: l’effettivo di animali della specie bovina, di bufali, di animali delle specie ovina e caprina nonché di equidi per categoria di animali in carichi normali.

##### **Art. 48** {#chap_4/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--48}

##### **Art. 49** Diritti di accesso e interfacce con altri sistemi {#chap_4/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--49}
1. I detentori di animali possono consultare e utilizzare i dati del calcolatore di UBG concernenti la propria azienda detentrice di animali.
2. Per svolgere i loro compiti, l’UFAG, l’USAV, l’Ufficio federale di statistica, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono consultare e utilizzare tutti i dati del calcolatore di UBG, nella misura necessaria per l’adempimento dei rispettivi compiti.
3. La BDTA, eTransit, Fleko e RiBeS possono acquisire i dati dal calcolatore di UBG tramite interfacce.

## **Capitolo 5:** eTransit {#chap_5}
##### **Art. 50** Scopo e contenuto di eTransit {#chap_5/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--50}
1. eTransit è un sistema d’informazione per il rilascio e l’elaborazione di certificati d’accompagnamento elettronici per animali ad unghia fessa di cui all’articolo 12 OFE[^61].
2. Contiene i dati di cui all’articolo 12 capoverso 2 OFE e l’articolo 152 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 23 aprile 2008[^62]sulla protezione degli animali.

##### **Art. 51** Assegnazione del numero d’identificazione {#chap_5/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--51}
Identitas AG assegna a ciascun certificato d’accompagnamento elettronico un numero d’identificazione.

##### **Art. 52** Dati provenienti da altri sistemi d’informazione {#chap_5/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--52}
eTransit può acquisire i seguenti dati dai sistemi d’informazione indicati qui appresso:
a. dalla BDTA: i dati concernenti le aziende detentrici di animali e gli animali;
b. dal sistema IAM: i dati concernenti gli utenti di eTransit.

##### **Art. 53** Utilizzo di eTransit {#chap_5/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--53}
1. Chi intende utilizzare eTransit e non è ancora registrato nel sistema IAM deve registrarvisi e trasmettere i dati di cui all’articolo 14.
2. Il certificato d’accompagnamento elettronico può essere rilasciato mediante la BDTA, applicazioni mobili o le interfacce di cui all’articolo 55 capoverso 1.

##### **Art. 54** Diritti di accesso {#chap_5/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--54}
1. I detentori di animali possono rilasciare certificati d’accompagnamento elettronici.
2. I detentori di animali, i trasportatori e le imprese del commercio di animali possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici; durante la loro durata di validità secondo l’articolo 12*a* OFE[^63]possono completarli.
3. .[^64]
4. Gli organi di polizia, come pure gli organi di controllo che controllano il trasporto di animali su incarico di terzi, possono chiedere all’UFAG l’accesso a eTransit. Dopo l’approvazione della domanda, possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici.
5. Il numero d’identificazione di cui all’articolo 51 funge da codice per la consultazione del certificato d’accompagnamento elettronico. L’utente deve procurarsi autonomamente tale codice.
6. Per svolgere i loro compiti, l’UFAG, l’USAV e i servizi cantonali competenti per l’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali, di derrate alimentari e di agenti terapeutici possono consultare e utilizzare i certificati d’accompagnamento elettronici nonché completarli durante la loro durata di validità secondo l’articolo 12*a* OFE.[^65]

##### **Art. 55** Interfacce con altri sistemi {#chap_5/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--55}
1. Identitas AG mette a disposizione interfacce elettroniche per lo scambio di dati tra eTransit e altri sistemi d’informazione.
2. La BDTA, il calcolatore di UBG, Fleko e RiBeS possono acquisire i dati da eTransit tramite interfacce.

## **Capitolo 6:** Ulteriori compiti di Identitas AG {#chap_6}
##### **Art. 56** {#chap_6/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--56}

##### **Art. 57** Fornitura di marche auricolari {#chap_6/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--57}
1. Identitas AG riceve le ordinazioni di marche auricolari dei detentori di animali.
2. Fornisce ai detentori di animali, direttamente o tramite terzi, marche auricolari conformi agli standard internazionali vigenti.
3. Prima di indire un bando pubblico per l’acquisto di marche auricolari, presenta l’elenco degli obblighi alll’USAV per un esame tecnico.

##### **Art. 58** Versamento dei contributi di eliminazione {#chap_6/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--58}
Identitas AG versa i contributi di eliminazione ai sensi dell’ordinanza del 10 novembre 2004[^66]concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

##### **Art. 59** Tassa di macellazione {#chap_6/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--59}
Identitas AG riscuote la tassa di macellazione di cui all’articolo 38*a* OFE[^67]e la versa all’USAV.

##### **Art. 60** Conservazione e archiviazione dei dati {#chap_6/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--60}
1. Identitas AG conserva i dati della BDTA per almeno 18 anni.
2. Conserva i dati di eTransit relativi ai certificati d’accompagnamento elettronici per 3 anni.
3. L’archiviazione dei dati è retta dalle disposizioni della legge del 26 giugno 1998[^68]sull’archiviazione.
4. Non appena cessa di svolgere un compito per la Confederazione, Identitas AG consegna i dati all’Archivio federale.
5. I dati che secondo la valutazione dell’Archivio federale non hanno valore archivistico sono consegnati all’UFAG.

## **Capitolo 7:** Finanziamento ed emolumenti {#chap_7}
##### **Art. 61** Finanziamento da parte dell’UFAG e dell’USAV {#chap_7/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--61}
1. I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall’UFAG:
a. supporto per il portale Internet Agate;
b. supporto per HODUFLU;
c. versamento dei contributi di eliminazione.
2. I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall’USAV:
a. messa a disposizione dell’infrastruttura e dei servizi informatici per Fleko e RiBeS;
b. compiti di cui all’articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano Fleko e RiBeS;
c. riscossione della tassa di macellazione.

##### **Art. 62** Emolumenti {#chap_7/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--62}
1. Gli emolumenti di cui all’articolo 45*b* capoverso 3 LFE servono esclusivamente per il finanziamento dei seguenti compiti:
a. gestione della BDTA;
b. gestione del calcolatore di UBG e di eTransit;
c. compiti di cui all’articolo 3 capoversi 3 e 4 che riguardano la BDTA, il calcolatore di UBG ed eTransit;
d. fornitura delle marche auricolari per animali a unghia fessa.
2. Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato 2.
3. Se nell’allegato 2 non è definita alcuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 75–200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale incaricato.
4. Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^69]sugli emolumenti.

##### **Art. 63** Fatturazione e decisione sugli emolumenti {#chap_7/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--63}
1. Gli emolumenti sono fatturati e riscossi da Identitas AG.
2. In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di emettere una decisione sugli emolumenti.

##### **Art. 64** Conto settoriale {#chap_7/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--64}
Per dimostrare l’utilizzo degli emolumenti, Identitas AG tiene un conto settoriale con la voce Mandato di base Confederazione.

##### **Art. 65** Riserve di utili {#chap_7/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--65}
1. Identitas AG costituisce riserve di utili adeguate per mantenere la solvibilità, per finanziare investimenti futuri, per coprire i rischi di un’epizoozia e per compensare eventuali perdite.
2. L’ammontare delle riserve di utili della voce Mandato di base Confederazione si calcola in base al fabbisogno finanziario derivante dai compiti di cui all’articolo 3 capoversi 1, 3, 4 e 5 lettera b. Identitas AG tiene conto segnatamente del fabbisogno finanziario per:
a. lo sviluppo ulteriore e il rinnovamento della BDTA, del calcolatore di UBG e di eTransit;
b. la compensazione delle fluttuazioni degli introiti provenienti dagli emolumenti;
c. il finanziamento di crediti insoluti;
d. la garanzia dell’adempimento dei compiti in caso di epizoozia.
3. Le riserve di utili della voce Mandato di base Confederazione vanno limitate al minimo necessario all’esercizio aziendale e possono ammontare al massimo a 9 milioni di franchi.

## **Capitolo 8:** Disposizioni finali {#chap_8}
##### **Art. 66** Esecuzione {#chap_8/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--66}
L’UFAG esegue la presente ordinanza.

##### **Art. 67** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#chap_8/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--67}
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.

##### **Art. 68** Disposizione transitoria {#chap_8/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--68}
1. Gli animali della specie ovina non ancora marchiati con una marca auricolare doppia con microchip devono essere marchiati entro il 31 dicembre 2022 con una marca auricolare complementare con microchip.
2. Prima della notifica di un’uscita secondo l’allegato 1 numero 2 lettera d, gli animali della specie ovina devono essere marchiati con una marca auricolare complementare con microchip.

##### **Art. 69** Entrata in vigore {#chap_8/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--69}
1. Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Gli articoli 44, 46 e 48 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
3. L’articolo 33 capoverso 1 lettera b numero 3 entra in vigore il 1° gennaio 2023.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 11 cpv. 1 lett. e ed f, 16–19, 21, 23 cpv. 1, 25 cpv. 1, 2 e 4,<br />27 cpv. 2 lett. b, 35 cpv. 1 lett. f e g, 45 lett. b e c nonché 68 cpv. 2)
### Dati da trasmettere alla BDTA {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--annex-1}
#### **1.** Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--annex-1/lvl_1}
Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti devono essere trasmessi i seguenti dati:
a. alla nascita di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero d’identificazione dell’animale, nonché della madre e, se disponibile, del padre,
    3. data di nascita dell’animale,
    4. razza, colore e sesso dell’animale,
    5. parti gemellari,
    6. data della notifica;
b. all’importazione di un animale:
    1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese di provenienza,
    2. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    3. numero d’identificazione dell’animale,
    4. data di nascita dell’animale,
    5. razza, colore e sesso dell’animale,
    6. per una madre, il tipo di utilizzazione:
        – vacca da latte
        – altra vacca,
    7. data d’importazione,
    8. data della notifica;
c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
    3. numero d’identificazione dell’animale,
    4. per una madre, il tipo di utilizzazione:
        – vacca da latte
        – altra vacca,
    5. data d’entrata,
    6. data della notifica;
d. all’uscita di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero d’identificazione dell’animale,
    3. data d’uscita,
    4. tipo d’uscita,
    5. data della notifica;
e. alla macellazione di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2 numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
    3. numero d’identificazione dell’animale,
    4. data di macellazione,
    5. data della notifica;
    6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OBM[^70], se rilevato,
    7. numero BDTA o numero RIS del richiedente, se si intende far valere la macellazione nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24*b* OBM;
f. alla morte di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero d’identificazione dell’animale,
    3. data di morte,
    4. data della notifica;
g. all’esportazione di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero d’identificazione dell’animale,
    3. Paese di destinazione,
    4. data d’esportazione,
    5. data della notifica;
h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero d’identificazione della madre,
    3. il tipo di utilizzazione della madre:
        – vacca da latte
        – altra vacca,
    4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
    5. data della notifica.

#### **2.** Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--annex-1/lvl_2}
Per gli animali delle specie ovina e caprina devono essere trasmessi i seguenti dati:
a. alla nascita di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero d’identificazione dell’animale, nonché della madre e, se disponibile, del padre,
    3. data di nascita dell’animale,
    4. razza e sesso dell’animale nonché colore per animali della specie ovina,
    5. parti gemellari,
    6. data della notifica;
b. all’importazione di un animale:
    1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese di provenienza,
    2. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    3. numero d’identificazione dell’animale,
    4. data di nascita dell’animale,
    5. razza e sesso dell’animale nonché colore per animali della specie ovina,
    6. per una madre, il tipo di utilizzazione:
        – pecora da latte o capra da latte
        – altra pecora o altra capra,
    7. data d’importazione,
    8. data della notifica;
c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
    3. numero d’identificazione dell’animale,
    4. per una madre, il tipo di utilizzazione:
        – pecora da latte o capra da latte
        – altra pecora o altra capra,
    5. data d’entrata,
    6. data della notifica;
d. all’uscita di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero d’identificazione dell’animale,
    3. data d’uscita,
    4. tipo d’uscita,
    5. data della notifica;
e. alla macellazione di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
    3. numero d’identificazione dell’animale,
    4. data di macellazione,
    5. data della notifica,
    6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OBM, se rilevato,
    7. numero BDTA del richiedente, se si intende far valere la macellazione nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24*b* OBM;
f. alla morte di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero d’identificazione dell’animale,
    3. data di morte,
    4. data della notifica;
g. all’esportazione di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero d’identificazione dell’animale,
    3. Paese di destinazione,
    4. data d’esportazione,
    5. data della notifica;
h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero d’identificazione della madre,
    3. il tipo di utilizzazione della madre:
        – pecora da latte o capra da latte
        – altra pecora o altra capra,
    4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
    5. data della notifica.

#### **3.** Dati concernenti gli animali della specie suina {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--annex-1/lvl_3}
Per gli animali della specie suina devono essere trasmessi i seguenti dati:
a. all’importazione di animali:
    1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’azienda detentrice di animali nel Paese di provenienza,
    2. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    3. numero di animali,
    4. data d’importazione,
    5. data della notifica;
b. all’entrata di animali da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
    3. numero di animali,
    4. data d’entrata,
    5. se disponibile, la categoria:
        – suinetto svezzato
        – mezzanotto da ingrasso
        – suino da macello
        – scrofa
        – verro
        – rimonta,
    6. data della notifica;
c. alla macellazione di animali:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
    3. numero di animali,
    4. data di macellazione,
    5. data della notifica,
    6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OBM, se rilevato;
d. all’esportazione di animali:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero di animali,
    3. Paese di destinazione,
    4. data d’esportazione,
    5. data della notifica.

#### **4.** Dati concernenti gli equidi {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--annex-1/lvl_4}
Per gli equidi devono essere trasmessi i seguenti dati:
a. alla nascita di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. nome dell’animale,
    3. se disponibile, UELN della madre,
    4. in caso di trasferimento embrionale: UELN della madre genetica,
    5. data di nascita dell’animale,
    6. parti gemellari,
    7. razza, colore e sesso dell’animale,
    8. specie:
        – cavallo
        – asino
        – mulo
        – bardotto,
    9. segnalazione rudimentale verbale,
    10. statura finale dell’animale attesa:
        – altezza al garrese fino a 148 cm
        – altezza al garrese superiore a 148 cm,
    11. data della notifica;
b. all’importazione di un animale:
    1. Paese di provenienza dell’animale,
    2. UELN dell’animale, se disponibile, conformemente al passaporto per equide,
    3. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    4. nome dell’animale conformemente al passaporto per equide,
    5. data di nascita dell’animale,
    6. razza, colore e sesso dell’animale conformemente al passaporto per equide,
    7. eventuale castrazione conformemente al passaporto per equide,
    8. data d’importazione,
    9. scopo d’utilizzo di cui all’articolo 15 OMVet[^71]:
        – animale da reddito
        – animale da compagnia conformemente al passaporto per equide,
    10. specie:
        – cavallo
        – asino
        – mulo
        – bardotto,
    11. statura finale dell’animale attesa o effettiva:
        – altezza al garrese fino a 148 cm
        – altezza al garrese superiore a 148 cm,
    12. data della notifica;
c. al cambiamento dell’azienda detentrice di animali all’interno del Paese:
    1. numero BDTA o numero RIS della nuova azienda detentrice di animali,
    2. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
    3. UELN dell’animale,
    4. data del cambiamento dell’azienda detentrice di animali,
    5. data della notifica;
d. alla morte o eutanasia di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. UELN dell’animale,
    3. data di morte o dell’eutanasia,
    4. data della notifica;
e. all’esportazione di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. UELN dell’animale,
    3. Paese di destinazione,
    4. data d’esportazione,
    5. data della notifica;
f. al cambiamento dello scopo d’utilizzo ai sensi dell’articolo 15 OMVet:
    1. UELN dell’animale,
    2. data del cambiamento,
    3. data della notifica;
g. alla castrazione di un animale maschio:
    1. UELN dell’animale,
    2. data della castrazione,
    3. data della notifica;
h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):
    1. numero Agate del precedente proprietario,
    2. numero Agate del nuovo proprietario, se conosciuto,
    3. UELN dell’animale,
    4. data del cambiamento del proprietario,
    5. data della notifica;
i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):
    1. numero Agate del nuovo proprietario,
    2. numero Agate del precedente proprietario,
    3. UELN dell’animale,
    4. data del cambiamento del proprietario,
    5. data della notifica;
j. alla macellazione di un animale:
    1. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali,
    2. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali di provenienza,
    3. UELN dell’animale,
    4. data di macellazione,
    5. numero BDTA o numero RIS del richiedente, se si intende far valere la macellazione nell’ambito di una domanda per l’ottenimento di quote del contingente di cui all’articolo 24*b* OBM,
    6. data della notifica;
k. all’identificazione di un animale:
    1. UELN dell’animale,
    2. numero di microchip,
    3. numero Agate della persona che ha effettuato l’identificazione,
    4. data dell’identificazione,
    5. luogo dell’identificazione,
    6. data della notifica;
l. al rilascio di un passaporto per equide:
    1. UELN dell’animale,
    2. data del rilascio del passaporto,
    3. tipo di passaporto:
        – primo rilascio
        – passaporto di sostituzione
        – duplicato,
    4. nome del servizio che ha rilasciato il passaporto per equide,
    5. data della notifica.

#### **5.** Dati concernenti il pollame da cortile {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--annex-1/lvl_5}
Per il pollame da cortile devono essere trasmessi i seguenti dati:
a. numero BDTA o numero RIS dell’azienda detentrice di animali;
b. tipo di utilizzazione:
    1. animali da allevamento delle razze ovaiole,
    2. animali da allevamento delle razze da ingrasso,
    3. galline ovaiole,
    4. polli da ingrasso,
    5. tacchini da ingrasso;
c. numero di animali stabulati;
d. data d’inizio della stabulazione;
e. età in settimane di vita all’inizio della stabulazione;
f. data della notifica.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 62 cpv. 2 e 3)
### Emolumenti {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--annex-2}
| | Franchi |
| --- | --- |
| 1 Fornitura di marche auricolari | |
| 1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare: | |
| 1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti: marca auricolare doppia | 5.40 |
| 1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina: | |
| 1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip | 1.50 |
| 1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip | 2. 50 |
| 1.1.2.3 . | |
| 1.1.2.4 . | |
| 1.1.2.5 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia senza microchip | 3.50 |
| 1.1.2.6 marca auricolare doppia per razze di piccola taglia con microchip | 4.50 |
| 1.1.3 per animali della specie suina | 0.35 |
| 1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi | 0.35 |
| 1.2 Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare: | |
| 1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, bufali, bisonti nonché delle specie ovina e caprina | 2.80 |
| 1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina | 3.80 |
| 1.3 Spese di spedizione, per invio: | |
| 1.3.1 costi forfettari | 1.50 |
| 1.3.2 spese di spedizione | secondo la tariffa postale |
| 1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore | 7.50 |
| 2 Registrazione di equidi | |
| 2.1 Registrazione di un equide | 42.50 |
| 2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011 | 65.00 |
| 3 Notifica di animali macellati | |
| Notifica della macellazione di un animale: | |
| 3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti | 5.40 |
| 3.2 animali delle specie ovina e caprina | 0.60 |
| 3.3 animali della specie suina | 0.12 |
| 3.4 equidi | 5.40 |
| 4 Mancate notifiche | |
| 4.1 Animali della specie bovina, bufali e bisonti:<br>mancata notifica dei dati di cui all’articolo 16 | 7.50 |
| 4.2 Animali delle specie ovina e caprina:<br>mancata notifica dei dati di cui all’articolo 17 | 3.00 |
| 4.3 Animali della specie suina:<br>mancata notifica dei dati di cui all’articolo 18 | 7.50 |
| 4.4 Equidi:<br>mancata notifica dei dati di cui all’articolo 19 | 15.00 |
| 5 Consegna di dati | |
| Elenco dei numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti in un’azienda detentrice di animali: costi forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l’importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile: | 3.00 |
| 6 Registrazione di nuove organizzazioni | |
| Registrazione di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure di un servizio di sanità animale | 250.00 |
| 7 Emolumenti per solleciti | |
| 7.1 Sollecito per ogni mancato pagamento | 30.00 |
| 7.2 Sollecito per coordinate postali o bancarie non valide | 20.00 |
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 67)
### Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.404.1--annex-3}
I

Sono abrogate:
1. l’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011[^72];
2. l’ordinanza del 28 ottobre 2015[^73]sugli emolumenti per il traffico di animali.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^74]

[^1]: RS  **916.40**
[^2]: RS  **910.1**
[^3]: RS  **916.401**
[^4]: RS  **919.117.71**
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 9 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022  (RU  **2022**  272).
[^6]: RS  **916.408**
[^7]: RS  **919.117.71**
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^9]: RS  **916.341**
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^11]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^13]: RS  **916.401**
[^14]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^16]: RS  **812.212.27**
[^17]: RS  **919.117.71**
[^18]: RS  **916.401**
[^19]: RS  **916.408**
[^20]: Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 9 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022  (RU  **2022**  272).
[^21]: RS  **916.441.22**
[^22]: RS  **812.214.4**
[^23]: Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 9 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022  (RU  **2022**  272).
[^24]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  642).
[^25]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^26]: RS  **916.401**
[^27]: RS  **910.341**
[^28]: RS  **916.401**
[^29]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^30]: RS  **916.401**
[^31]: RS  **916.401**
[^32]: RS  **916.401**
[^33]: RS  **812.212.27**
[^34]: RS  **817.190**
[^35]: Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015  (RU  **2015**  3167). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo tranne all’art. 15.
[^36]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  760).
[^37]: RS  **916.401**
[^38]: RS  **916.341**
[^39]: RS  **916.341**
[^40]: RS  **916.01**
[^41]: RS  **916.341**
[^42]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^43]: RS  **916.401**
[^44]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  706).
[^45]: RS  **916.341**
[^46]: RS  **910.91**
[^47]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^48]: RS  **812.212.27**
[^49]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^50]: Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 9 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022  (RU  **2022**  272).
[^51]: RS  **916.408**
[^52]: Introdotta dall’all. n. 3 dell’O sulla caccia del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025  (RU  **2025**  12).
[^53]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^54]: RS  **910.13**
[^55]: RS  **910.91**
[^56]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  724).
[^57]: RS  **910.13**
[^58]: RS  **910.13**
[^59]: RS  **812.212.27**
[^60]: RS  **910.13**
[^61]: RS  **916.401**
[^62]: RS  **455.1**
[^63]: RS  **916.401**
[^64]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  760).
[^65]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  760).
[^66]: RS  **916.407**
[^67]: RS  **916.401**
[^68]: RS  **152.1**
[^69]: RS  **172.041.1**
[^70]: RS  **916.341**
[^71]: RS  **812.212.27**
[^72]: [RU  **2011**  5453; **2012**  6859all. n. 1; **2013**  1753,3041cifra I n. 13,3999; **2014**  1389,2243all. n. 2; **2015**  4255all. n. 2,4573; **2016**  3401; **2017**  6145; **2018**  2085,4275,4353art. 20 n. 2,4543all. n. 2; **2019**  3673cifra I; **2020**  2441all. 4 n. 9; **2021**  219all. n. 1]
[^73]: [RU  **2015**  4577; **2017**  6153; **2018**  2091,4697; **2019**  3673cifra II; **2020**  5757]
[^74]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2021**  751.