916.407

# Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 45*a* capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966[^1]sulle epizoozie,[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Contributi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.407--1}
Onde sostenere i costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 25 maggio 2011[^3]concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), sono assegnati i seguenti contributi:[^4]
a.[^5] per ogni animale della specie bovina, ogni bufalo e ogni bisonte: 25 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
a^bis^.[^6] per ogni animale delle specie ovina e caprina: 4.50 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
b. per ogni animale della specie bovina macellato: 25 franchi al macello;
c. per ogni animale della specie ovina, caprina o suina macellato: 4.50 franchi al macello;
d.[^7] per ogni equide macellato: 25 franchi al macello;
e.[^8] per il pollame macellato: 12 franchi la tonnellata di peso vivo al macello.

##### **Art. 2** Condizioni per l’assegnazione dei contributi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.407--2}
1. Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati:[^9]
a. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale;
b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica di macellazione:
        1. la notifica di nascita era registrata nella banca dati sul traffico di animali, e
        2.[^10] la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 novembre 2021[^11]concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».
1bis. Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:
a. se la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale;
b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica della macellazione:[^12]
        1. l’importazione o la notifica di nascita sono registrate nella banca dati sul traffico di animali oppure è avvenuta la prima registrazione secondo l’articolo 29*b* dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011[^13], e
        2.[^14] la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 OIBDTA ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».[^15]
2. Trattandosi di animali delle specie suina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale.
3. Trattandosi di equidi, i contributi sono assegnati:
a. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale; e
b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di identificazione, a condizione che l’animale sia nato dopo il 1° gennaio 2011.
4. Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se Identitas AG ha ricevuto la domanda. La domanda deve essere presentata elettronicamente.[^16]
5. I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono eliminati in stabilimenti d’eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 2 OSOAn[^17].[^18]

##### **Art. 3** Versamento e compensazione dei contributi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.407--3}
1. Identitas AG stila un conteggio e versa i contributi. Li fattura mensilmente all’Ufficio federale dell’agricoltura.
2. Può compensare i contributi con gli emolumenti esigibili secondo l’allegato 2 OIBDTA[^19]e con le tasse di macellazione di cui all’articolo 38*a* dell’ordinanza del 27 giugno 1995[^20]sulle epizoozie.

##### **Art. 4** Rimedi giuridici {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.407--4}
1. Chi non è d’accordo con il conteggio dei contributi o delle tasse di macellazione può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio federale dell’agricoltura di emanare una decisione.[^21]
2. Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.[^22]
3. …[^23]

##### **Art. 5** Disposizioni transitorie {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.407--5}
1. Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° dicembre 1999, non è necessaria la notifica di nascita secondo l’articolo 2 capoverso 2.
2. Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° aprile 2004, non è necessaria la registrazione della vita completa dell’animale secondo l’articolo 2 capoverso 3.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.407--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

[^1]: RS  **916.40**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  4003).
[^3]: RS  **916.441.22**
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  2095).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  2095).
[^6]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  2095).
[^7]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  4003).
[^8]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  4003).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  2095).
[^10]: Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  751).
[^11]: RS  **916.404.1**
[^12]: Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  751).
[^13]: RS  **916.404.1**
[^14]: Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  751).
[^15]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  2095).
[^16]: Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  751).
[^17]: RS  **916.441.22**
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  2095).
[^19]: RS  **916.404.1**
[^20]: RS  **916.401**
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU  **2013**  947).
[^22]: Nuovo testo giusta la cifra II 103 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4705).
[^23]: Abrogato dalla cifra II 103 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4705).