916.441.224.1

# Ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime

(ORSOAn)

del 26 novembre 2025 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 27 capoverso 4, 32*a* capoverso 1, 32*j* capoverso 3, 33 capoverso 6, 34 capoverso 2 e 34*c* capoverso 2 dell’ordinanza del 25 maggio 2011[^1]concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn),

ordina:

## **Capitolo 1:** Oggetto {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per animali ai fini del riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari, negli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento, nonché durante il trasporto e l’immagazzinamento;
b. i requisiti per la produzione di alimenti per animali da compagnia negli stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito;
c. i requisiti per l’immagazzinamento e l’utilizzo di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale nelle aziende della produzione primaria;
d. la procedura di campionamento e i metodi di analisi per l’esame per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per l’alimentazione di determinate specie animali e l’esame per verificare la presenza di trieptanoato di glicerina;
e. i requisiti per l’utilizzo di concime, per prevenire l’ingestione da parte degli animali.

## **Capitolo 2:** Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per animali ai fini del riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari e negli stabilimenti di trasformazione {#chap_2}
### **Sezione 1:** Farina di pesce {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 2** Produzione di farina di pesce {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--2}
La farina di pesce può essere prodotta soltanto in impianti che trasformano esclusivamente materiale greggio autorizzato per la produzione di farina di pesce.

##### **Art. 3** Identificazione dei documenti di accompagnamento e delle etichette {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--3}
Sui documenti di accompagnamento e sulle etichette della farina di pesce deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Farina di pesce – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati».

##### **Art. 4** Trasporto e immagazzinamento della farina di pesce e di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--4}
1. La farina di pesce sfusa deve essere trasportata con veicoli e recipienti o immagazzinata in installazioni non utilizzate per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di farina di pesce sfusa possono essere utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

### **Sezione 2:** Sangue e prodotti sanguigni di non ruminanti {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 5** Ottenimento di sangue di non ruminanti {#chap_2/sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--5}
1. Il sangue di non ruminanti può provenire soltanto da macelli che non macellano ruminanti.
2. Tuttavia, il sangue di non ruminanti può provenire da macelli che macellano anche ruminanti, se:
a. i non ruminanti e i ruminanti sono macellati in impianti fisicamente separati;
b. il sangue di non ruminanti e il sangue di ruminanti sono raccolti, immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate; e
c. il sangue di non ruminanti viene regolarmente analizzato per verificare la presenza di proteine di ruminanti.

##### **Art. 6** Trasporto di sangue di non ruminanti e di sangue o altri prodotti di ruminanti {#chap_2/sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--6}
1. Il sangue di non ruminanti destinato alla produzione di prodotti sanguigni per non ruminanti deve essere trasportato nello stabilimento di trasformazione in veicoli e recipienti utilizzati esclusivamente per il trasporto di sangue di non ruminanti.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto di sangue di non ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto di sangue o altri prodotti di ruminanti, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

##### **Art. 7** Produzione di prodotti sanguigni di non ruminanti {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--7}
1. I prodotti sanguigni di non ruminanti possono essere prodotti soltanto in stabilimenti che trasformano esclusivamente sangue di non ruminanti.
2. Tuttavia, i prodotti sanguigni di non ruminanti possono essere prodotti in stabilimenti che trasformano anche sangue di ruminanti, se:
a. i prodotti sanguigni di non ruminanti e i prodotti sanguigni di ruminanti sono prodotti in sistemi chiusi fisicamente separati;
b. il sangue e i prodotti sanguigni di non ruminanti e il sangue e i prodotti sanguigni di ruminanti sono raccolti, immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
c. è applicato un processo costante di compensazione tra il sangue in entrata ottenuto, rispettivamente, da ruminanti e da non ruminanti e i corrispondenti prodotti sanguigni; e
d. i prodotti sanguigni di non ruminanti vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di ruminanti.

##### **Art. 8** Identificazione dei documenti di accompagnamento e delle etichette {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--8}
Sui documenti di accompagnamento e sulle etichette dei prodotti sanguigni di non ruminanti deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Prodotti sanguigni di non ruminanti – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti».

##### **Art. 9** Trasporto e immagazzinamento di prodotti sanguigni di non ruminanti e di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--9}
1. I prodotti sanguigni sfusi di non ruminanti devono essere trasportati con veicoli e recipienti o immagazzinati in installazioni non utilizzate per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti sanguigni di non ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

### **Sezione 3:** Sottoprodotti e proteine trasformate di suini {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 10** Ottenimento di sottoprodotti di suini {#chap_2/sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--10}
1. I sottoprodotti di suini possono provenire soltanto dai seguenti stabilimenti:
a. macelli che non macellano né ruminanti né pollame;
b. stabilimenti di sezionamento in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti o di pollame;
c. altre aziende alimentari che non trasformano o immagazzinano prodotti di ruminanti o di pollame;
d. stabilimenti che trattano o immagazzinano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui alle lettere a–c.
2. Tuttavia, i sottoprodotti di suini possono provenire da stabilimenti che macellano anche ruminanti o pollame oppure che disossano, sezionano, trasformano o immagazzinano le loro carni o i loro prodotti, se:
a. i suini, i ruminanti o il pollame sono macellati, disossati e sezionati in impianti fisicamente separati;
b. i prodotti di suini e i prodotti di ruminanti o di pollame sono manipolati su linee di produzione fisicamente separate;
c. i sottoprodotti di suini e i sottoprodotti di ruminanti o di pollame sono raccolti, immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate; e
d. i sottoprodotti di suini vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di ruminanti o di pollame.

##### **Art. 11** Trasporto di sottoprodotti di suini e di prodotti di ruminanti o di pollame {#chap_2/sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--11}
1. I sottoprodotti di suini destinati alla produzione di proteine trasformate devono essere trasportati nell’impianto di trasformazione in veicoli e recipienti che non sono utilizzati per il trasporto di prodotti di ruminanti o di pollame.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di suini possono essere utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di ruminanti o di pollame, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

##### **Art. 12** Produzione di proteine trasformate di suini {#chap_2/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--12}
1. Le proteine trasformate di suini possono essere prodotte soltanto in impianti di trasformazione che non trasformano sottoprodotti di ruminanti o di pollame.
2. Tuttavia, le proteine trasformate di suini possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di ruminanti o di pollame, se:
a. i sottoprodotti di suini e i sottoprodotti di ruminanti o di pollame sono immagazzinati e trasportati in installazioni fisicamente separate;
b. le proteine trasformate di suini e le proteine trasformate di ruminanti o di pollame sono prodotte in sistemi chiusi fisicamente separati;
c. le proteine trasformate di suini e le proteine trasformate di ruminanti o di pollame sono conservate e imballate in installazioni fisicamente separate; e
d. le proteine trasformate di suini vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine di ruminanti o di pollame.

##### **Art. 13** Identificazione dei documenti di accompagnamento e delle etichette {#chap_2/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--13}
Sui documenti di accompagnamento e sulle etichette delle proteine trasformate di suini deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine trasformate derivate da suini – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione del pollame e di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».

##### **Art. 14** Trasporto e immagazzinamento di proteine trasformate di suini e di prodotti destinati all’alimentazione di non ruminanti diversi dal pollame e dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura {#chap_2/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--14}
1. Le proteine trasformate sfuse di suini devono essere trasportate con veicoli e recipienti o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione del pollame o degli animali acquatici in aziende d’acquacoltura.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di suini possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di ruminanti o di non ruminanti diversi dal pollame o dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.[^2]

### **Sezione 4:** Sottoprodotti e proteine trasformate di pollame {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 15** Ottenimento di sottoprodotti di pollame {#chap_2/sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--15}
1. I sottoprodotti di pollame possono provenire soltanto dai seguenti stabilimenti:
a. macelli che non macellano ruminanti o suini;
b. stabilimenti di sezionamento in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti o di suini;
c. altre aziende alimentari che non trasformano o immagazzinano prodotti di non ruminanti o di suini;
d. stabilimenti che trattano o immagazzinano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui alle lettere a–c.
2. Tuttavia, i sottoprodotti di pollame possono provenire da stabilimenti che macellano anche ruminanti o suini oppure che disossano, sezionano, trasformano o immagazzinano le loro carni o i loro prodotti, se:
a. il pollame, i ruminanti o i suini sono macellati, disossati e sezionati in impianti fisicamente separati;
b. i prodotti di pollame e i prodotti di ruminanti o di suini sono manipolati su linee di produzione fisicamente separate;
c. i sottoprodotti di pollame e i sottoprodotti di ruminanti o di suini sono raccolti, immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate; e
d. i sottoprodotti di pollame vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di ruminanti o di suini.

##### **Art. 16** Trasporto di sottoprodotti di pollame e di prodotti di ruminanti o di suini {#chap_2/sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--16}
1. I sottoprodotti di pollame destinati alla produzione di proteine trasformate devono essere trasportati nell’impianto di trasformazione in veicoli e recipienti che non vengono utilizzati per il trasporto di prodotti di ruminanti o di suini.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di pollame possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti di ruminanti o di suini, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

##### **Art. 17** Produzione di proteine trasformate di pollame {#chap_2/sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--17}
1. Le proteine trasformate di pollame possono essere prodotte soltanto in impianti di trasformazione che non trasformano sottoprodotti di ruminanti o di suini.
2. Tuttavia, le proteine trasformate di pollame possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di ruminanti o di suini, se:
a. i sottoprodotti di pollame e i sottoprodotti di ruminanti o di suini sono immagazzinati e trasportati in installazioni fisicamente separate;
b. le proteine trasformate di pollame e le proteine trasformate di ruminanti o di suini sono prodotte in sistemi chiusi fisicamente separati;
c. le proteine trasformate di pollame e le proteine trasformate di ruminanti o di suini sono immagazzinate e imballate in installazioni fisicamente separate; e
d. le proteine trasformate di pollame vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine di ruminanti o di suini.

##### **Art. 18** Identificazione dei documenti di accompagnamento e delle etichette {#chap_2/sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--18}
Sui documenti di accompagnamento e sulle etichette delle proteine trasformate di pollame deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine animali trasformate derivate da pollame – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione di suini e di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».

##### **Art. 19** Trasporto e immagazzinamento di proteine trasformate di pollame e di prodotti destinati all’alimentazione di non ruminanti diversi dai suini e dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura {#chap_2/sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--19}
1. Le proteine trasformate sfuse di pollame devono essere trasportate con veicoli e recipienti o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di suini o di animali acquatici in aziende d’acquacoltura.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di pollame possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di ruminanti o di non ruminanti diversi dai suini e dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.[^3]

### **Sezione 5:** Sottoprodotti e proteine miste trasformate di non ruminanti {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 20** Ottenimento di sottoprodotti di non ruminanti {#chap_2/sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--20}
1. I sottoprodotti di non ruminanti possono provenire soltanto dai seguenti stabilimenti:
a. macelli che macellano esclusivamente non ruminanti;
b. stabilimenti di sezionamento in cui vengono disossate o sezionate esclusivamente carni di non ruminanti;
c. altre aziende alimentari che trasformano o immagazzinano esclusivamente prodotti di non ruminanti;
d. stabilimenti che trattano o immagazzinano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti provenienti dagli stabilimenti di cui alle lettere a–c.
2. Tuttavia, i sottoprodotti di non ruminanti possono provenire da stabilimenti che macellano anche ruminanti oppure che disossano, sezionano, trasformano o immagazzinano le loro carni o i loro prodotti, se:
a. i non ruminanti e i ruminanti sono macellati, disossati e sezionati in impianti fisicamente separati;
b. i prodotti di non ruminanti e i prodotti di ruminanti sono manipolati su linee di produzione fisicamente separate;
c. i sottoprodotti di non ruminanti e i sottoprodotti di ruminanti sono raccolti, immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate; e
d. i sottoprodotti di non ruminanti vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di proteine di ruminanti.

##### **Art. 21** Trasporto di sottoprodotti di non ruminanti e di prodotti di ruminanti {#chap_2/sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--21}
1. I sottoprodotti di non ruminanti destinati alla produzione di proteine miste trasformate devono essere trasportati nell’impianto di trasformazione in veicoli e recipienti che non vengono utilizzati per il trasporto di prodotti di ruminanti.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di non ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti di ruminanti, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

##### **Art. 22** Produzione di proteine miste trasformate di non ruminanti {#chap_2/sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--22}
1. Le proteine miste trasformate di non ruminanti possono essere prodotte soltanto in impianti di trasformazione che trasformano esclusivamente sottoprodotti di non ruminanti.
2. Tuttavia, le proteine miste trasformate di non ruminanti possono essere prodotte in impianti di trasformazione che trasformano anche sottoprodotti di ruminanti, se:
a. i sottoprodotti di non ruminanti e i sottoprodotti di ruminanti sono immagazzinati e trasportati in installazioni fisicamente separate;
b. le proteine miste trasformate di non ruminanti e le proteine trasformate di ruminanti sono prodotte in sistemi chiusi fisicamente separati;
c. le proteine miste trasformate di non ruminanti e le proteine trasformate di ruminanti sono immagazzinate e imballate in installazioni fisicamente separate; e
d. le proteine miste trasformate di non ruminanti vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine trasformate di ruminanti.

##### **Art. 23** Identificazione dei documenti di accompagnamento e delle etichette {#chap_2/sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--23}
Sui documenti di accompagnamento e sulle etichette delle proteine miste trasformate di non ruminanti deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine miste trasformate derivate da non ruminanti – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».

##### **Art. 24** Trasporto e immagazzinamento di proteine miste trasformate di non ruminanti e di prodotti destinati all’alimentazione di non ruminanti diversi dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura {#chap_2/sec_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--24}
1. Le proteine miste trasformate sfuse di non ruminanti devono essere trasportate con veicoli e recipienti o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione degli animali acquatici in aziende d’acquacoltura.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine miste trasformate sfuse di non ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di ruminanti o di non ruminanti diversi dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.[^4]

### **Sezione 6:** Proteine trasformate di insetti d’allevamento {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 25** Produzione di proteine trasformate di insetti d’allevamento {#chap_2/sec_6/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--25}
1. Le proteine trasformate di insetti d’allevamento possono essere prodotte soltanto in impianti che trasformano esclusivamente sottoprodotti di insetti d’allevamento.
2. Le proteine trasformate di insetti d’allevamento possono essere prodotte in impianti che trasformano anche sottoprodotti di altre specie animali, se:
a. i sottoprodotti di insetti d’allevamento e i sottoprodotti di altre specie animali sono immagazzinati e trasportati in installazioni fisicamente separate;
b. le proteine trasformate di insetti d’allevamento e le proteine trasformate di altre specie animali sono prodotte in sistemi chiusi fisicamente separati;
c. le proteine trasformate di insetti d’allevamento e le proteine trasformate di altre specie animali sono immagazzinate e imballate in installazioni fisicamente separate; e
d. le proteine trasformate di insetti d’allevamento vengono regolarmente analizzate per verificare la presenza di proteine trasformate di altre specie animali.

##### **Art. 26** Identificazione dei documenti di accompagnamento e delle etichette {#chap_2/sec_6/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--26}
Sui documenti di accompagnamento e sulle etichette delle proteine trasformate di insetti d’allevamento deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Proteine trasformate derivate da insetti d’allevamento – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione di pollame, di suini e di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».

##### **Art. 27** Trasporto e immagazzinamento di proteine trasformate di insetti d’allevamento e di prodotti destinati all’alimentazione di non ruminanti diversi dal pollame, dai suini e dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura {#chap_2/sec_6/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--27}
1. Le proteine trasformate sfuse di insetti d’allevamento devono essere trasportate con veicoli e recipienti o immagazzinate in installazioni utilizzate esclusivamente per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione del pollame, dei suini o degli animali acquatici in aziende d’acquacoltura.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di proteine trasformate sfuse di insetti d’allevamento possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione di ruminanti o di non ruminanti diversi dal pollame, dai suini o dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.[^5]

### **Sezione 7:** Fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale {#chap_2/sec_7}
##### **Art. 28** Identificazione dei documenti di accompagnamento e delle etichette {#chap_2/sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--28}
Sui documenti di accompagnamento e sulle etichette del fosfato bicalcico e del fosfato tricalcico di origine animale deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Fosfato bicalcico / fosfato tricalcico di origine animale – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti».

##### **Art. 29** Trasporto e immagazzinamento del fosfato bicalcico e del fosfato tricalcico e di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti {#chap_2/sec_7/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--29}
1. Il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico sfusi devono essere trasportati con veicoli e recipienti o immagazzinati in installazioni non utilizzate per il trasporto o l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti.
2. I veicoli e i recipienti precedentemente utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico possono essere utilizzati per il trasporto e l’immagazzinamento di prodotti destinati all’alimentazione dei ruminanti, purché siano stati puliti secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.

## **Capitolo 3:** Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per animali ai fini del riciclaggio canalizzato negli stabilimenti di produzione di alimenti per animali {#chap_3}
### **Sezione 1:** Disposizioni generali sugli alimenti composti per non ruminanti {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 30** Produzione di alimenti per animali {#chap_3/sec_1/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--30}
1. Non possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per ruminanti gli alimenti composti per non ruminanti contenenti i seguenti prodotti di origine animale:
a. farina di pesce;
b. prodotti sanguigni di non ruminanti;
c. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.
2. Tuttavia, tali alimenti composti possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche alimenti per ruminanti, se:
a. gli alimenti per non ruminanti e gli alimenti per ruminanti sono immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
b. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego dei prodotti di origine animale e sulle vendite di alimenti composti per non ruminanti contenenti tali prodotti e se tali registri:
        1. sono conservati per cinque anni, e
        2. su richiesta, sono presentati al controllo ufficiale degli alimenti per animali; e
c. gli alimenti per ruminanti vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per i ruminanti.

##### **Art. 31** Identificazione delle etichette {#chap_3/sec_1/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--31}
Sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti i prodotti di origine animali di cui all’articolo 30 capoverso 1 deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Contiene [inserire il prodotto di origine animale di cui all’art. 30 cpv. 1] – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti».

##### **Art. 32** Trasporto e immagazzinamento {#chap_3/sec_1/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--32}
Al trasporto e all’immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali contenenti i prodotti di origine animale di cui sotto si applicano le disposizioni seguenti:
a. farina di pesce: articolo 4;
b. prodotti sanguigni di non ruminanti: articolo 9;
c. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale: articolo 29.

### **Sezione 2:** Disposizioni particolari sui prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce destinati ai ruminanti non svezzati {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 33** Produzione di prodotti sostitutivi del latte {#chap_3/sec_2/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--33}
1. I prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce destinati ai ruminanti non svezzati non possono essere prodotti in stabilimenti che producono altri alimenti per ruminanti.
2. Tuttavia, questi prodotti sostitutivi del latte possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche altri alimenti per ruminanti, se:
a. la farina di pesce sfusa o i prodotti sostitutivi del latte sfusi contenenti farina di pesce destinati ai ruminanti non svezzati e altri alimenti per ruminanti sono immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
b. i prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce destinati ai ruminanti non svezzati e altri alimenti per ruminanti sono prodotti in installazioni fisicamente separate;
c. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego di farina di pesce e sulle vendite di prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce destinati ai ruminanti non svezzati e se tali registri:
        1. sono conservati per cinque anni, e
        2. su richiesta, sono presentati al controllo ufficiale degli alimenti per animali; e
d. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

##### **Art. 34** Identificazione delle etichette {#chap_3/sec_2/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--34}
Sulle etichette dei prodotti sostitutivi del latte contenenti farina di pesce destinati ai ruminanti non svezzati deve essere chiaramente visibile la dicitura: «Contiene farina di pesce – Da non utilizzare per l’alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati».

##### **Art. 35** Trasporto e immagazzinamento {#chap_3/sec_2/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--35}
Al trasporto e all’immagazzinamento di farina di pesce sfusa o di prodotti sostitutivi del latte sfusi contenenti farina di pesce destinati ai ruminanti non svezzati si applicano le condizioni di cui all’articolo 4.

### **Sezione 3:** Disposizioni particolari sugli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 36** Produzione di alimenti per animali {#chap_3/sec_3/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--36}
1. Gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura possono essere prodotti soltanto in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per animali da reddito.
2. Tuttavia, questi alimenti composti per animali possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito diversi dal pollame o dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, se:
a. gli alimenti per non ruminanti e gli alimenti per ruminanti sono immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
b. gli alimenti per suini e gli alimenti per altri non ruminanti sono immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
c. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego di proteine trasformate di suini e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura e se tali registri:
        1. sono conservati per cinque anni, e
        2. su richiesta, sono presentati al controllo ufficiale degli alimenti per animali; e
d. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

##### **Art. 37** Identificazione delle etichette {#chap_3/sec_3/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--37}
Sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di suini destinati ai seguenti animali da reddito deve essere chiaramente visibile la seguente dicitura:
a. alimenti per pollame: «Contiene proteine trasformate derivate da suini – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione del pollame»;
b. alimenti per animali acquatici in aziende d’acquacoltura: «Contiene proteine trasformate derivate da suini – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».

##### **Art. 38** Trasporto e immagazzinamento {#chap_3/sec_3/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--38}
Al trasporto e all’immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali contenenti proteine trasformate di suini destinati al pollame o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura si applicano le condizioni di cui all’articolo 14.

### **Sezione 4:** Disposizioni particolari sugli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura {#chap_3/sec_4}
##### **Art. 39** Produzione di alimenti per animali {#chap_3/sec_4/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--39}
1. Gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura possono essere prodotti soltanto in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per questi animali da reddito.
2. Tuttavia, questi alimenti composti per animali possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche alimenti per altri animali da reddito diversi dai suini o dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, se:
a. gli alimenti per non ruminanti e gli alimenti per ruminanti sono immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
b. gli alimenti per il pollame e gli alimenti per altri non ruminanti sono immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
c. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego di proteine trasformate di pollame e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura e se tali registri:
        1. sono conservati per cinque anni, e
        2. su richiesta, sono presentati al controllo ufficiale degli alimenti per animali; e
d. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

##### **Art. 40** Identificazione delle etichette {#chap_3/sec_4/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--40}
Sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di pollame destinati ai seguenti animali da reddito deve essere chiaramente visibile la seguente dicitura:
a. alimenti per suini: «Contiene proteine trasformate derivate da pollame – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione di suini»;
b. alimenti per animali acquatici in aziende d’acquacoltura: «Contiene proteine trasformate derivate da pollame – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».

##### **Art. 41** Trasporto e immagazzinamento {#chap_3/sec_4/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--41}
Al trasporto e all’immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali contenenti proteine trasformate di pollame destinati ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura si applicano le condizioni di cui all’articolo 19.

### **Sezione 5:** Disposizioni particolari sugli alimenti composti per animali contenenti proteine miste trasformate di non ruminanti destinati agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura {#chap_3/sec_5}
##### **Art. 42** Produzione di alimenti per animali {#chap_3/sec_5/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--42}
1. Gli alimenti composti per animali contenenti proteine miste trasformate di non ruminanti destinati agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura possono essere prodotti soltanto in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per animali acquatici in aziende d’acquacoltura.
2. Tuttavia, questi alimenti composti per animali possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito diversi dagli animali acquatici in aziende d’acquacoltura, se:
a. gli alimenti per non ruminanti e gli alimenti per ruminanti sono immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
b. gli alimenti per animali acquatici in aziende d’acquacoltura e gli alimenti per altri non ruminanti sono immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
c. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego di proteine miste trasformate di non ruminanti e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine miste trasformate di non ruminanti destinati agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura e se tali registri:
        1. sono conservati per cinque anni, e
        2. su richiesta, sono presentati al controllo ufficiale degli alimenti per animali; e
d. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

##### **Art. 43** Identificazione delle etichette {#chap_3/sec_5/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--43}
Sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine animali miste trasformate di non ruminanti destinati agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura deve essere chiaramente visibile la seguente dicitura: «Proteine miste trasformate derivate da non ruminanti – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».

##### **Art. 44** Trasporto e immagazzinamento {#chap_3/sec_5/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--44}
Al trasporto e all’immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali contenenti proteine trasformate di non ruminanti destinati agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura si applicano le condizioni di cui all’articolo 24.

### **Sezione 6:** Disposizioni particolari sugli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti d’allevamento destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura {#chap_3/sec_6}
##### **Art. 45** Produzione di alimenti per animali {#chap_3/sec_6/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--45}
1. Gli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti d’allevamento destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura possono essere prodotti soltanto in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per questi animali da reddito.
2. Tuttavia, questi alimenti composti per animali possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito diversi da quelli di cui sopra, se:
a. gli alimenti per non ruminanti e gli alimenti per ruminanti sono immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
b. gli alimenti per il pollame, i suini o gli animali acquatici in aziende d’acquacoltura e gli alimenti per altri animali non ruminanti sono immagazzinati, trasportati e imballati in installazioni fisicamente separate;
c. sono tenuti registri contenenti indicazioni dettagliate sugli acquisti e sull’impiego di proteine trasformate di insetti d’allevamento e sulle vendite di alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti d’allevamento destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura e se tali registri:
        1. sono conservati per cinque anni, e
        2. su richiesta, sono presentati al controllo ufficiale degli alimenti per animali; e
d. gli alimenti per animali vengono regolarmente analizzati per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per la relativa categoria di animali da reddito.

##### **Art. 46** Identificazione delle etichette {#chap_3/sec_6/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--46}
Sulle etichette degli alimenti composti per animali contenenti proteine trasformate di insetti d’allevamento destinati ai seguenti animali da reddito deve essere chiaramente visibile la seguente dicitura:
a. alimenti per pollame: «Contiene proteine trasformate derivate da insetti d’allevamento – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione del pollame»;
b. alimenti per suini: «Contiene proteine trasformate derivate da insetti d’allevamento – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione di suini»;
c. alimenti per animali acquatici in aziende d’acquacoltura: «Contiene proteine trasformate derivate da insetti d’allevamento – Da utilizzare soltanto per l’alimentazione di animali acquatici in aziende d’acquacoltura».

##### **Art. 47** Trasporto e immagazzinamento {#chap_3/sec_6/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--47}
Al trasporto e all’immagazzinamento di alimenti composti sfusi per animali contenenti proteine trasformate di insetti d’allevamento destinati al pollame, ai suini o agli animali acquatici in aziende d’acquacoltura si applicano le condizioni di cui all’articolo 27.

## **Capitolo 4:** Requisiti per la produzione di alimenti per animali da compagnia in stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito {#chap_4}
##### **Art. 48** Produzione di alimenti per animali da compagnia contenenti prodotti di ruminanti {#chap_4/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--48}
1. Gli alimenti per animali da compagnia contenenti prodotti di ruminanti possono essere prodotti soltanto in stabilimenti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia.
2. Tuttavia, possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per animali da reddito gli alimenti per animali da compagnia contenenti i prodotti di ruminanti elencati di seguito:
a. latte e latticini, colostro e prodotti a base di colostro;
b. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
c. proteine idrolizzate ottenute da pelli e pelami di ruminanti;
d. grasso fuso di ruminanti contenente non più dello 0,15 per cento in peso di impurità insolubili e derivati di tale grasso.

##### **Art. 49** Produzione di alimenti per animali da compagnia contenenti proteine trasformate di non ruminanti {#chap_4/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--49}
Possono essere prodotti in stabilimenti che producono anche alimenti per non ruminanti gli alimenti per animali da compagnia contenenti le proteine di non ruminanti elencate di seguito:
a. farina di pesce che:
        1. è prodotta in stabilimenti che producono alimenti per non ruminanti o prodotti sostitutivi del latte destinati ai vitelli non svezzati, e
        2. è conforme ai requisiti di cui all’articolo 29 OSOAn;
b. proteine trasformate di suini che:
        1. sono prodotte in stabilimenti che producono alimenti per pollame o per animali acquatici in aziende d’acquacoltura, e
        2. sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 30*a* OSOAn;
c. proteine trasformate di pollame che:
        1. sono prodotte in stabilimenti che producono alimenti per suini o per animali acquatici in aziende d’acquacoltura, e
        2. sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 30*b* OSOAn;
d. proteine miste trasformate di non ruminanti che:
        1. sono prodotte in stabilimenti che producono alimenti per animali acquatici in aziende d’acquacoltura, e
        2. sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 31 OSOAn;
e. proteine trasformate di insetti d’allevamento che:
        1. sono prodotte in stabilimenti che producono alimenti per pollame, per suini o per animali acquatici in aziende d’acquacoltura, e
        2. sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 31*a* OSOAn.

## **Capitolo 5:** Requisiti per l’immagazzinamento e l’utilizzo di alimenti per animali contenenti sottoprodotti di origine animale in aziende della produzione primaria {#chap_5}
##### **Art. 50** Immagazzinamento e utilizzo di alimenti per animali da compagnia e di alimenti per animali da reddito in aziende della produzione primaria {#chap_5/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--50}
1. Gli alimenti per animali da reddito e gli alimenti per animali da compagnia devono essere immagazzinati in installazioni separate.
2. Gli alimenti per animali da compagnia devono essere utilizzati in modo che gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.

##### **Art. 51** Immagazzinamento e utilizzo di alimenti composti per animali da reddito in aziende della produzione primaria {#chap_5/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--51}
1. È vietato immagazzinare e utilizzare alimenti composti contenenti i prodotti di origine animale di cui sotto nelle aziende della produzione primaria in cui sono detenuti animali da reddito cui questi alimenti non sono destinati:
a. farina di pesce;
b. prodotti sanguigni di non ruminanti;
c. proteine trasformate di suini;
d. proteine trasformate di pollame;
e. proteine miste trasformate di non ruminanti;
f. proteine trasformate di insetti d’allevamento;
g. fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.
2. Tuttavia, questi alimenti composti per animali possono essere immagazzinati e utilizzati in aziende della produzione primaria se gli animali da reddito cui questi alimenti sono destinati e quelli cui questi alimenti non sono destinati sono tenuti e alimentati in un’unità fisica completamente separata, in particolare attraverso:
a. stalle proprie;
b. installazioni proprie di consegna, immagazzinamento, preparazione e somministrazione degli alimenti per animali, inclusi magazzini, silos e tutte le installazioni per il trasporto, la miscelazione, la distribuzione o la somministrazione degli alimenti per animali;
c. misure di biosicurezza e rispetto delle buone pratiche di igiene.
3. La conformità ai requisiti viene monitorata nell’ambito dei controlli ordinari della produzione primaria.

## **Capitolo 6:** Diagnostica e misure {#chap_6}
##### **Art. 52** Procedure di campionamento e metodi di analisi {#chap_6/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--52}
1. Alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi per l’esame per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per l’alimentazione di determinate specie animali si applica l’allegato 9 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^6]sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale.
2. Se per una determinata analisi o per l’esame per verificare la presenza di trieptanoato di glicerina non è disponibile una procedura di verifica standardizzata, l’USAV stabilisce il metodo d’intesa con il laboratorio nazionale di riferimento.

##### **Art. 53** Frequenza di campionamento e di analisi {#chap_6/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--53}
1. Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento devono definire la necessità e la frequenza delle analisi nei loro piani di controllo autonomo.
2. Se per una categoria di stabilimento sono prescritte analisi periodiche dei costituenti di origine animale vietati per l’alimentazione di determinate specie animali, la frequenza dei campionamenti e delle analisi è stabilita sulla base di una valutazione del rischio effettuata dal singolo stabilimento di tale categoria secondo una procedura basata sui principi dell’applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (*Hazard Analysis and Critical Control Points* , sistema HACCP).

## **Capitolo 7:** Requisiti per l’utilizzo di concimi {#chap_7}
##### **Art. 54** Trasporto e immagazzinamento {#chap_7/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--54}
Dopo la miscelazione, i concimi contenenti farina di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere trasportati e immagazzinati come segue:
a. alla rinfusa, in condizioni che impediscano una contaminazione incrociata;
b. preimballati in sacchi se sono destinati ai consumatori finali; o
c. in un’azienda di produzione primaria, in un luogo di immagazzinamento adeguato in cui gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.

##### **Art. 55** Registrazioni relative allo spandimento di concimi contenenti sottoprodotti di origine animale sui terreni agricoli {#chap_7/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--55}
1. La persona responsabile dei terreni agricoli su cui viene spanto il concime contenente sottoprodotti di origine animale e a cui hanno accesso gli animali da reddito o da cui vengono tagliate piante erbacee per l’alimentazione degli animali da reddito deve registrare per almeno due anni:
a. la quantità di concime spanto;
b. la data e il luogo di spandimento dei concimi;
c. la data in cui, dopo lo spandimento, gli animali da reddito sono stati portati sui terreni agricoli per il pascolo o in cui sono state tagliate le piante erbacee per alimentare gli animali.
2. Questi obblighi di registrazione non si applicano ai concimi che contengono esclusivamente sottoprodotti di origine animale quali il contenuto dello stomaco e dell’intestino, il liquame o i sottoprodotti di origine animale elencati all’articolo 28 capoverso 1 OSOAn.

## **Capitolo 8:** Entrata in vigore {#chap_8}
##### **Art. 56** {#chap_8/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--916.441.224.1--56}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[^1]: RS  **916.441.22**
[^2]: Correzione del 19 dic. 2025 (RU  **2025**  854).
[^3]: Correzione del 19 dic. 2025 (RU  **2025**  854).
[^4]: Correzione del 19 dic. 2025 (RU  **2025**  854).
[^5]: Correzione del 19 dic. 2025 (RU  **2025**  854).
[^6]: RS  **916.307.1**