916.443.10

# Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

(OITE-PT)

del 18 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15*a* capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005[^1]sulla protezione degli animali;<br />visto l’articolo 44 della legge del 20 giugno 2014[^2]sulle derrate alimentari (LDerr);<br />visto l’articolo 18 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998[^3]sull’agricoltura;<br />visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53*a* capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966[^4]sulle epizoozie (LFE);<br />in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999[^5]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo),[^6]

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Campo di applicazione {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--1}
1. La presente ordinanza si applica:
a. all’importazione e al transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi nonché all’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Paesi;
b.[^7] all’importazione e al transito di animali, esclusi quelli d’acquacoltura, nonché di sperma, ovuli ed embrioni animali dall’Islanda e all’esportazione di questi animali e prodotti animali verso l’Islanda.
2. Essa si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia per quanto non sia applicabile l’ordinanza del 28 novembre 2014[^8]concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.
3. Essa non si applica al transito di derrate alimentari di origine animale nel traffico aereo internazionale destinate alla ristorazione di bordo e il cui trasporto prosegue a bordo dello stesso aeromobile.

##### **Art. 2** Applicabilità ad altri possibili vettori di agenti epizootici {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--2}
1. Ai potenziali vettori di agenti epizootici diversi dagli animali e dai prodotti animali quali paglia e fieno si applicano le disposizioni valide per i prodotti animali, purché siano previste condizioni d’importazione e di transito armonizzate dell’Unione europea (UE) per tali vettori (art. 5 cpv. 1 e 2 e 38 cpv. 2).
2. In singoli casi, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può assoggettare altri potenziali vettori di agenti epizootici alla presente ordinanza.

##### **Art. 3** Diritto applicabile {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--3}
1. Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l’ordinanza del 27 giugno 1995[^9]sulle epizoozie (OFE) e l’ordinanza del 16 dicembre 2016[^10]sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e l’ordinanza del 16 dicembre 2016[^11]sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.[^12]
2. Sono fatti salvi in particolare i seguenti atti normativi:
a. ordinanza del 23 aprile 2008[^13]sulla protezione degli animali (OPAn);
b. ordinanza del 4 settembre 2013[^14]sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

##### **Art. 4** Definizioni {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--4}
Nella presente ordinanza si intende per:
a.[^15] *territorio d’importazione:* il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);
b.[^16] *Paesi terzi:* tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia, ed escluso il territorio dell’Irlanda del Nord;
c. *prodotti animali:* 
        1. derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale,
        2. sottoprodotti di origine animale,
        3.[^17] sperma, ovuli ed embrioni animali destinati alla riproduzione;
d.[^18] *sottoprodotti di origine animale:* 
        1. corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, di cui non è consentito il consumo o che sono stati esclusi dalla catena alimentare,
        2. prodotti di origine animale e resti alimentari ai sensi dell’articolo 3 lettera p dell’ordinanza del 25 maggio 2011[^19]concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare,
        3. sperma, ovuli ed embrioni animali a destinazione diversa della riproduzione;
e. *certificato sanitario* : documento che attesta la provenienza di una partita nonché l’ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
f.[^20] *documento sanitario comune di entrata (DSCE):* documento di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/625[^21], che viene impiegato per notificare le partite al posto di controllo frontaliero e per registrare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine riguardanti le partite;
g.[^22] *«Trade Control and Expert System»* (*TRACES):* un sistema integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/625;
g^bis^.[^23] *sistema «e-dec»:* sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)[^24]per la dichiarazione doganale in virtù dell’articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005[^25]sulle dogane (LD);
h.[^26] *partita:* un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certificato sanitario o uno stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto e provenienti dallo stesso luogo di provenienza;
i.[^27] *lettera o pacco:* partita inviata per lettera o pacco fino a un massimo di 30 kg;
j. *importazione* : introduzione permanente o temporanea di animali e prodotti animali nel territorio d’importazione, ad eccezione dei trasporti a scopo di transito secondo l’articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 2005[^28]sulle dogane (LD);
k. *importatore* : persona fisica o giuridica responsabile di un’importazione, definita come importatore in un eventuale DSCE[^29];
l. *persona soggetta all’obbligo di dichiarazione* : persona secondo l’articolo 26 LD;
m. *impresa che presta servizi di sdoganamento:* impresa che, su incarico degli esercenti di aeroporti, garantisce il collegamento tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione (handling agent);
n. *azienda di destinazione:* azienda nel luogo in cui devono essere trasportati gli animali o i prodotti animali, definita come azienda di destinazione in un eventuale DSCE;
o.[^30] posto*di controllo frontaliero* [^31]*:* luogo, con le relative strutture, in cui vengono effettuati i controlli veterinari di confine;
p. *esportatore* : persona fisica o giuridica responsabile dell’esportazione.

## **Capitolo 2:** Importazione {#chap_2}
### **Sezione 1:** Condizioni {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 5** Principio {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--5}
1. Per l’importazione di animali e prodotti animali si applicano le condizioni d’importazione armonizzate dell’UE, segnatamente per quanto concerne:
a. i Paesi, le regioni e le aziende da cui è autorizzata l’importazione di animali e prodotti animali;
b. i requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
c. i necessari documenti di accompagnamento;
d. le misure di quarantena prescritte;
e. le misure cautelative da adottare temporaneamente;
2. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa gli atti normativi determinanti dell’UE.
3. Il DFI stabilisce inoltre per quali animali e prodotti animali devono essere fornite garanzie sanitarie supplementari. Può richiedere tali garanzie sanitarie se la Svizzera ha ottenuto lo status di indenne da malattia per un’epizoozia secondo il regolamento (UE) 2016/429[^32]e il regolamento delegato (UE) 2020/689[^33]. Le garanzie sanitarie devono essere elencate nei certificati sanitari previsti dalle condizioni d’importazione armonizzate dell’UE.[^34]
4. Per gli animali e i prodotti animali per cui non esistono condizioni d’importazione armonizzate dell’UE, l’USAV può stabilire o decidere nel singolo caso condizioni d’importazione concernenti le epizoozie, le norme di protezione degli animali e l’igiene delle derrate alimentari. A tal fine può effettuare un’analisi dei rischi nel Paese di provenienza.
5. In caso di elevati rischi di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari, l’USAV può stabilire condizioni supplementari o vietare l’importazione.
6. Sono fatte salve le misure emanate dall’USAV in virtù dell’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE volte a impedire la propagazione di un’epizoozia.

 **Art. 5** a[^35]

##### **Art. 6** Condizione di importazione in caso di prescrizione di quarantena {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--6}
Gli animali per i quali è stata prescritta una quarantena dopo l’importazione possono essere importati soltanto previa autorizzazione della stazione di quarantena da parte del veterinario cantonale competente.

##### **Art. 7** Animali soggetti a oneri particolari {#chap_2/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--7}
I seguenti animali possono essere importati agli scopi sotto indicati soltanto qualora siano trasportati in un’azienda di destinazione autorizzata dalle autorità cantonali competenti per lo scopo corrispondente:
a. primati, predatori (*Carnivora* ), marsupiali australasiani carnivori (*Dasyuromorphia* ), leporidi (*Lagomorpha* ) e api (*Apiformes* ), per scopi formativi, espositivi e di ricerca nonché per la conservazione della specie;
b. pesci, per scopi di ricerca.

##### **Art. 8** Prodotti animali soggetti a oneri particolari {#chap_2/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--8}
1. I seguenti prodotti animali possono essere importati soltanto qualora siano trasportati in un’azienda di destinazione che dispone di una corrispondente autorizzazione cantonale:
a. prodotti animali per i quali esistono condizioni d’importazione armonizzate dell’UE e per i quali, in base a tali condizioni, sussistono rischi più elevati di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari;
b. reimportazioni (art. 11);
c. selvaggina di pelo con la pelle e selvaggina di piuma non spennata (art. 32).
2. Si applicano gli oneri particolari di cui agli articoli 29 capoverso 1 e 75.
3. Il DFI designa i prodotti di cui al capoverso 1 lettera a.

### **Sezione 1a:** Animali da reddito trattati con determinati medicamenti antimicrobici e prodotti da essi derivati {#chap_2/sec_1_a}
##### **Art. 8a** {#chap_2/sec_1_a/art_8_a omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--8a}

### **Sezione 1b:** Carne bovina da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali {#chap_2/sec_1_b}
##### **Art. 9** Condizioni derogatorie per l’importazione di determinate varietà di carne bovina da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali {#chap_2/sec_1_b/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--9}
1. La carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 e 0202.3091, proveniente da Paesi in cui l’impiego di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali non è vietato, può essere importata nel territorio doganale svizzero in assenza di un certificato sanitario riconosciuto dall’UE, se:
a. proviene da un’azienda da cui è consentita l’importazione di carne bovina nell’UE;
b. è importata direttamente in Svizzera per via aerea;
c.[^36] la partita è provvista di certificato sanitario in formato cartaceo valido per l’importazione in Svizzera;
d. è destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero; e
e. vi è un vincolo d’impiego da parte dell’importatore e degli acquirenti successivi di cui al capoverso 2.
2. L’importatore di carne bovina di cui al capoverso 1 e tutti gli acquirenti successivi devono garantire all’UDSC, con un vincolo d’impiego, di:[^37]
a. tenere una contabilità delle merci;
b. indicare nei documenti di vendita e fornitura, a ogni cessione di carne bovina, che quest’ultima può essere destinata esclusivamente al consumo nel territorio doganale svizzero (riserva d’impiego); e
c. rispettare i requisiti di dichiarazione e di trasformazione di cui all’articolo 30.
3. La procedura di cui al capoverso 2 e i controlli sono retti per analogia dalle disposizioni emanate in virtù della LD[^38]e dell’ordinanza del 1° novembre 2006[^39]sulle dogane.
4. Le condizioni derogatorie non si applicano ai preparati e ai prodotti a base di carne bovina.

##### **Art. 10** Dichiarazione di carne bovina di cui all’articolo 9 {#chap_2/sec_1_b/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10}
1. La carne bovina di cui all’articolo 9 al momento dell’importazione deve essere dichiarata per quanto concerne l’eventuale impiego di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni degli animali, indicando tale menzione sull’imballaggio più esterno conformemente all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 2003[^40]sulle dichiarazioni agricole (ODAgr).
2. La dichiarazione deve figurare in una delle lingue ufficiali o in inglese. La forma della dichiarazione deve essere conforme all’articolo 5 ODAgr.

### **Sezione 1c:** Pellicce e prodotti di pellicceria {#chap_2/sec_1_c}
##### **Art. 10a** Campo di applicazione {#chap_2/sec_1_c/art_10_a omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10a}
La presente sezione si applica alle pellicce e ai prodotti di pellicceria di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 2012[^41]sulla dichiarazione delle pellicce.

##### **Art. 10b** Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali {#chap_2/sec_1_c/art_10_b omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10b}
1. L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.
2. I metodi che infliggono sofferenze agli animali sono metodi in cui il benessere degli animali utilizzati per l’ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria è gravemente compromesso. Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali in particolare:
a. la detenzione degli animali in gabbie con fondo a griglia;
b. la caccia di animali con l’aiuto di tagliole, trappole a laccio o trappole sott’acqua in cui essi annegano.

##### **Art. 10c** Deroghe al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali {#chap_2/sec_1_c/art_10_c omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10c}
1. L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:
a. per il consumo privato;
b. come masserizie di trasloco;
c. per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.
2. Si tratta di consumo privato quando le pellicce o i prodotti di pellicceria vengono indossati o portati con sé da una persona al momento dell’importazione nel traffico turistico e le servono come oggetti personali nella vita quotidiana.

##### **Art. 10d** Condizione per l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali {#chap_2/sec_1_c/art_10_d omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10d}
L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita se le pellicce e i prodotti di pellicceria sono accompagnati da un certificato attestante che provengono da un’azienda di produzione certificata ai sensi dell’articolo 10*e* .

##### **Art. 10e** Programma di certificazione {#chap_2/sec_1_c/art_10_e omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10e}
1. Sono certificate le aziende di produzione che rispettano il programma di certificazione dell’USAV per l’ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria.
2. Il programma di certificazione si basa sulla norma SN EN ISO/IEC 17067:2013, Valutazione della conformità − Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto[^42].
3. Deve contenere quanto segue:
a. le condizioni che garantiscono che le pellicce e i prodotti di pellicceria non siano ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali;
b. i singoli punti di controllo per i controlli da parte degli organismi di certificazione;
c. le misure da adottare se un’azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione.
4. L’USAV pubblica il programma di certificazione sul proprio sito Internet.

##### **Art. 10f** Riconoscimento degli organismi di certificazione {#chap_2/sec_1_c/art_10_f omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10f}
1. L’USAV riconosce un organismo di certificazione nazionale se questo è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell’USAV secondo la norma SN EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi[^43].
2. Esso riconosce un organismo di certificazione estero se questo è accreditato come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell’USAV secondo la norma EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L’accreditamento è rilasciato da:
a. un servizio di accreditamento estero membro dell’*European co-operation for Accreditation* ; oppure
b. un servizio di accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale.
3. Esso pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di certificazione riconosciuti.
4. Un organismo di certificazione notifica immediatamente all’USAV se non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento.

##### **Art. 10g** Compiti e obblighi degli organismi di certificazione {#chap_2/sec_1_c/art_10_g omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10g}
1. L’organismo di certificazione può certificare un’azienda di produzione di pellicce e prodotti di pellicceria soltanto se un controllo senza preavviso dimostra che per l’ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria il programma di certificazione è pienamente rispettato.
2. Dopo la concessione della certificazione, verifica con un controllo annuale senza preavviso se l’azienda di produzione rispetta ancora pienamente il programma di certificazione.
3. Se constata che l’azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione, adotta le misure previste dal programma di certificazione. In casi gravi, ritira la certificazione all’azienda di produzione.
4. Redige un rapporto su ogni controllo e su richiesta lo sottopone all’USAV.
5. Redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’USAV su tutti i controlli eseguiti.

##### **Art. 10h** Procedura d’imposizione doganale {#chap_2/sec_1_c/art_10_h omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10h}
1. La procedura d’imposizione doganale in caso di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria è disciplinata dalla legislazione sulle dogane.
2. Chiunque importa o fa importare pellicce o prodotti di pellicceria la cui importazione è consentita soltanto con un certificato secondo l’articolo 10*d* deve fornire nella dichiarazione doganale le informazioni necessarie relative a tale certificato.

##### **Art. 10i** Rintracciabilità {#chap_2/sec_1_c/art_10_i omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10i}
Le pellicce e i prodotti di pellicceria consegnati ai consumatori devono poter essere rintracciati dall’ottenimento fino alla consegna.

### **Sezione 1d:** Divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi {#chap_2/sec_1_d}
##### **Art. 10j** Divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi {#chap_2/sec_1_d/art_10_j omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--10j}
1. L’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi è vietata.
2. È consentita:
a. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi che:
        1. provengono dalla caccia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1007/2009[^44], e
        2.[^45] sono accompagnati da un certificato in formato cartaceo secondo l’articolo 4 e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850[^46]emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;
b. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi destinati al consumo privato;
c. l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi come masserizie di trasloco;
d.[^47] l’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.

### **Sezione 1e:** Reimportazione, campioni commerciali e campioni da analizzare, traffico turistico, lettere e pacchi {#chap_2/sec_1_e}
##### **Art. 11** Reimportazione delle partite respinte o rifiutate {#chap_2/sec_1_e/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--11}
1. Se sono esportati in un Paese terzo in cui sono respinti o se il destinatario respinge la loro accettazione, i prodotti animali possono essere reimportati soltanto qualora sia presente il certificato d’esportazione, in originale o in copia autenticata, e la competente autorità del Paese terzo motivi il respingimento o il rifiuto e attesti che:
a. sono state rispettate le condizioni di immagazzinamento e di trasporto dei prodotti;
b. non si è verificato in alcun momento il pericolo di una contaminazione incrociata;
c. la partita non è stata manipolata in alcun modo.
2. Qualora i prodotti animali siano conservati in contenitori sigillati e la sigillatura sia intatta, in alternativa al certificato dell’autorità nel Paese terzo, è sufficiente una conferma scritta da parte dell’impresa di spedizione del fatto che le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b sono rispettate.
3. I prodotti animali reimportati possono essere ritrasportati solo nell’azienda di provenienza indicata sull’autorizzazione d’esportazione.

##### **Art. 12** Campioni commerciali e campioni da analizzare {#chap_2/sec_1_e/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--12}
1. Per l’importazione di prodotti animali che non soddisfano le condizioni d’importazione armonizzate dell’UE, l’USAV può rilasciare un’autorizzazione qualora sia previsto l’utilizzo di prodotti animali per:
a. campioni commerciali destinati a esposizioni; oppure
b.[^48] campioni destinati a ricerca, diagnosi e analisi.
1bis. Con l’autorizzazione si stabilisce:
a. a quale scopo possono essere utilizzati i prodotti animali;
b. se la partita è soggetta al controllo veterinario di confine; e
c. tramite quali aeroporti può essere importata la partita.[^49]
1ter. Le partite possono essere importate soltanto per via aerea diretta tramite gli aeroporti stabiliti nell’autorizzazione.[^50]
2. I prodotti animali possono essere utilizzati soltanto allo scopo stabilito nell’autorizzazione. È vietato il loro utilizzo per l’alimentazione umana.
3. Una volta soddisfatto lo scopo di utilizzo, i prodotti animali devono essere riesportati nel loro Paese di provenienza oppure eliminati conformemente all’OSOAn[^51].[^52]

##### **Art. 13** Importazione di prodotti animali nel traffico turistico {#chap_2/sec_1_e/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--13}
1. Il DFI stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nel traffico turistico di prodotti animali destinati al consumo privato.
2. L’USAV provvede a informare i viaggiatori.

##### **Art. 14** Lettere e pacchi destinati a privati {#chap_2/sec_1_e/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--14}
1. Alle lettere e ai pacchi contenenti prodotti animali, spediti da Paesi terzi a privati nel territorio d’importazione e destinati al consumo privato, si applica per analogia l’articolo 13 capoverso 1.
2. I prodotti di origine non animale nelle lettere e nei pacchi devono essere riconoscibili come tali dal servizio veterinario di confine durante il controllo.[^53]

### **Sezione 2:** Obbligo del controllo veterinario di confine {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 15** Principio {#chap_2/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--15}
1. Il DFI stabilisce per quali animali e prodotti animali è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite in caso di importazione.[^54]
2. Non sono soggetti al controllo veterinario di confine:
a.[^55] animali e prodotti animali di cui al capoverso 1 che sono già stati sottoposti a un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia o in Irlanda del Nord;
b. prodotti animali di cui al capoverso 1 importati conformemente agli articoli 13 e 14.

##### **Art. 16** Posti adibiti all’importazione di partite soggette al controllo veterinario di confine {#chap_2/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--16}
1. Le partite che al momento dell’importazione devono essere sottoposte a un controllo veterinario di confine (partite soggette al controllo veterinario di confine) possono essere importate solo per via aerea e attraverso i posti d’ispezione frontalieri autorizzati per i rispettivi animali o prodotti animali.
2. L’allegato 11 dell’Accordo agricolo stabilisce:
a. i posti d’ispezione frontalieri autorizzati;
b. le categorie di animali e prodotti animali che possono essere importate e i posti d’ispezione frontalieri abilitati a effettuare tali importazioni.
3. L’USAV pubblica in Internet le informazioni di cui al capoverso 2.

### **Sezione 3:** Registrazione e notifica preventiva {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 17** Registrazione in TRACES {#chap_2/sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--17}
1. Per l’importazione di una partita soggetta al controllo veterinario di confine l’azienda di destinazione, l’importatore, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e, se del caso, l’impresa di trasporto devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti al loro ruolo riferito all’importazione.
2. La registrazione deve essere richiesta in precedenza:
a. dalle aziende di destinazione, dagli importatori e dalle imprese di trasporto, all’autorità cantonale competente;
b. dalle persone soggette all’obbligo di dichiarazione, all’USAV.
3. I cambiamenti d’indirizzo devono essere comunicati entro una settimana all’autorità competente.

##### **Art. 18** Notifica preventiva al servizio veterinario di confine {#chap_2/sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--18}
1. Le partite soggette al controllo veterinario di confine devono essere notificate prima del loro arrivo al servizio veterinario di confine.
2. A tale scopo, in caso di partite che devono essere importate con un DSCE, la parte 1 del DSCE va compilata in TRACES e trasmessa, firmata, al rispettivo posto di controllo frontaliero.[^56]
2bis. Qualora dati relativi alla partita fossero già stati registrati in TRACES o trasmessi elettronicamente a TRACES da parte dell’autorità competente per l’esportazione nel Paese di provenienza, per la notifica preventiva vanno ripresi direttamente tali dati.[^57]
3. L’importatore è responsabile della notifica preventiva. Egli può affidare tale compito a una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
4. La notifica preventiva deve essere effettuata al più tardi:
a. per gli animali, un giorno lavorativo prima dell’atterraggio dell’aeromobile;
b.[^58] per i prodotti animali, quattro ore prima dell’atterraggio dell’aeromobile.
5. Sono esentati dall’obbligo di notifica preventiva le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine.[^59]

##### **Art. 19** Notifica preventiva al veterinario cantonale {#chap_2/sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--19}
Le seguenti partite di animali e prodotti animali devono essere notificate al veterinario cantonale almeno dieci giorni prima dell’importazione:
a. sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina;
b. animali ad unghia fessa nonché gallinacei, palmipedi e struzioniformi;
c. api mellifere europee (*Apis mellifera* ) e bombi (*Bombus spp.* ).

### **Sezione 4:** Identificazione e certificati sanitari {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 20** Identificazione dell’imballaggio esterno dei prodotti animali {#chap_2/sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--20}
1. Al momento dell’importazione, l’imballaggio più esterno delle partite di prodotti animali deve recare un marchio di identificazione conforme alle prescrizioni dell’UE.
2. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell’UE.

##### **Art. 21** Certificati sanitari {#chap_2/sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--21}
1. I certificati sanitari devono essere validi per l’intera partita. Devono essere allegati alla partita in originale cartaceo o elettronico.[^60]
2. L’autorità competente deve firmare i certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico. Là dove previsto, i certificati possono essere firmati anche da un’impresa autorizzata a emetterli.[^61]
3. Il DFI stabilisce i requisiti formali dei certificati sanitari. Disciplina i certificati sostitutivi.[^62]

### **Sezione 5:** Trasporto {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 22** Igiene {#chap_2/sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--22}
1. I mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati.
1bis. Le partite devono essere imballate in modo tale che nessun prodotto animale o secrezione animale possa fuoriuscirne o defluirne.[^63]
2. Dopo il trasporto, la paglia e gli altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d’imballaggio nonché strame e fieno provenienti da mezzi di trasporto degli animali e aeromobili devono essere portati immediatamente all’incenerimento in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti autorizzato dal Cantone.

##### **Art. 23** Temperature durante il trasporto e l’immagazzinamento {#chap_2/sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--23}
1. Per tutta la durata del trasporto di prodotti animali devono essere rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario.
2. Nei veicoli e nei depositi la temperatura interna deve essere conforme ai livelli di temperatura indicati.
3. Negli aeromobili occorre garantire, mediante provvedimenti tecnici, che la partita sia conservata a una temperatura conforme ai livelli di temperatura indicati e che non sia interrotta la catena del freddo.
4. Le partite per cui il certificato sanitario prevede un trasporto a livello di temperatura ambiente possono anche essere conservate o trasportate refrigerate.

### **Sezione 6:** Presentazione al controllo veterinario di confine, dichiarazione doganale, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 24** Presentazione al controllo veterinario di confine {#chap_2/sec_6/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--24}
1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presentare le partite soggette al controllo veterinario di confine al servizio veterinario di confine per il controllo, attenendosi alle istruzioni dello stesso.
2. Essa deve, immediatamente dopo l’atterraggio dell’aeromobile:
a. trasferire per via diretta gli animali e i prodotti animali negli appositi locali del posto di controllo frontaliero;
b. consegnare o mettere a disposizione in formato elettronico al servizio veterinario di confine i necessari documenti di accompagnamento.[^64]
3. I controlli veterinari di confine si svolgono esclusivamente durante gli orari di apertura del posto di controllo frontaliero. Se il controllo non può essere effettuato il giorno dell’atterraggio dell’aeromobile, la partita resta in aeroporto.
4. Per le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine, l’USAV può, in casi motivati, autorizzare procedure in deroga al capoverso 2, purché sia accertato che ciò non comporterà un rischio accresciuto di introduzione di epizoozie.[^65]

##### **Art. 24a** Dichiarazione doganale {#chap_2/sec_6/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--24_a}
1. Nella dichiarazione doganale delle partite per le quali secondo l’articolo 15 capoverso 1 è prescritto un controllo veterinario di confine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare, dopo il rilascio da parte del servizio veterinario di confine, il numero del DSCE oppure dell’autorizzazione dell’USAV (art. 12).[^66]
2. Nella dichiarazione doganale delle partite che in base all’autorizzazione sono esenti dal controllo veterinario di confine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare il numero dell’autorizzazione dell’USAV.
3. Nella dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati secondo l’articolo 14, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare un numero di autorizzazione generale. L’USAV pubblica su Internet il numero di autorizzazione generale.

##### **Art. 25** Partite sotto custodia dell’ufficio doganale {#chap_2/sec_6/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--25}
1. Se una partita di prodotti animali rilasciata dal servizio veterinario di confine resta sotto custodia dell’ufficio doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:
a.[^67] conservare una copia del DSCE se questo è stato emesso in forma cartacea;
b. registrare la data di arrivo della partita all’ufficio doganale; e
c. registrare la data dell’imposizione doganale.
2. Se l’imposizione doganale è scaglionata, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve accludere a ogni frazione della partita una copia autenticata del DSCE in formato cartaceo o presentare, per ogni frazione della partita, il DSCE in formato elettronico munito di firma elettronica valida. Deve inoltre, per ogni frazione di partita, registrare la data dell’imposizione doganale e la quantità o il peso verificati.[^68]
3. Le copie autenticate del DSCE vanno richieste al servizio veterinario di confine.

##### **Art. 26** Deposito doganale e deposito franco doganale {#chap_2/sec_6/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--26}
1. Le partite soggette al controllo veterinario di confine possono essere immagazzinate nei depositi doganali aperti e nei depositi franchi doganali del territorio d’importazione soltanto se sono state sottoposte a un controllo veterinario di confine completo e rilasciate.
2. Per attestare l’avvenuto controllo occorre presentare all’ufficio doganale competente, al momento dell’immagazzinamento, il DSCE debitamente compilato dal servizio veterinario di confine.[^69]
3. Queste partite immagazzinate possono essere successivamente immesse in libera pratica senza ulteriori controlli da parte del servizio veterinario di confine.

### **Sezione 7:** Proseguimento del trasporto fino a destinazione {#chap_2/sec_7}
##### **Art. 27** Condizioni di trasporto {#chap_2/sec_7/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--27}
1. Dopo l’immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati nell’azienda di destinazione seguendo l’itinerario più diretto.
2. Dopo l’immissione in libera pratica, gli animali devono essere portati all’azienda di destinazione o, se prescritto dalle condizioni d’importazione, posti in quarantena seguendo l’itinerario più diretto e senza essere trasbordati.
3. Se vengono trasportati animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi, non possono essere caricati altri animali.

##### **Art. 28** Documenti di accompagnamento {#chap_2/sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--28}
1. I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all’azienda di destinazione:
a. il DSCE in formato cartaceo o in formato elettronico munito di firma elettronica valida;
b. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord: copie autenticate dei certificati sanitari in formato cartaceo o l’originale in formato elettronico.[^70]
2. Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina devono inoltre essere accompagnati da un certificato di ascendenza ai sensi degli articoli 69 e 70 dell’ordinanza del 29 ottobre 2025[^71]sull’allevamento di animali.[^72]
3. I documenti di accompagnamento di cui al capoverso 1 devono essere conservati dall’azienda di destinazione per tre anni dall’arrivo della partita.

##### **Art. 29** Obblighi di notifica dell’azienda di destinazione {#chap_2/sec_7/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--29}
1. L’azienda di destinazione deve notificare all’autorità cantonale competente l’arrivo di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell’articolo 8 entro un giorno lavorativo. Se l’azienda contravviene a tale obbligo, l’autorità cantonale può revocarle l’autorizzazione.[^73]
2. L’azienda di destinazione deve notificare al veterinario cantonale entro 24 ore l’arrivo dei seguenti animali e prodotti animali:
a. sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina;
b. animali ad unghia fessa nonché gallinacei, palmipedi e struzioniformi;
c. api mellifere europee e bombi.

##### **Art. 29a** Obbligo di registrazione dell’azienda di destinazione in caso di cessione di bombi importati {#chap_2/sec_7/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--29_a}
1. Le aziende di destinazione che hanno importato bombi devono tenere un registro della cessione dei bombi importati. Devono essere registrate per scritto almeno le seguenti indicazioni:
a. la data di cessione della colonia di bombi;
b. il nome e l’indirizzo del destinatario;
c. il numero di colonie di bombi cedute.
2. Le registrazioni devono essere conservate per tre anni e presentate su richiesta agli organi di polizia delle epizoozie.

##### **Art. 30** Carne bovina di cui all’articolo 9 {#chap_2/sec_7/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--30}
1. Per la carne bovina di cui all’articolo 9, al più tardi nell’azienda di destinazione si deve apporre su ogni imballaggio contenente carne la dichiarazione secondo gli articoli 3 e 5 ODAgr[^74]in una delle lingue ufficiali.
2. A ogni cessione della carne bovina, nei documenti di vendita e fornitura deve essere indicata la riserva d’impiego di cui all’articolo 9 capoverso 2. Il DFI stabilisce i requisiti della riserva d’impiego.
3. Le parti e le sezioni derivanti dal taglio o dalla preparazione della carne bovina possono essere fornite direttamente ai consumatori soltanto da parte di aziende di vendita al dettaglio. Esse devono recare la dichiarazione di cui al capoverso 1.
4. La carne bovina può essere trasformata in preparati e prodotti a base di carne soltanto se tali prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio. Essi devono recare la dichiarazione di cui al capoverso 1.
5. Le parti e le sezioni di carne bovina non utilizzate secondo i capoversi 3 e 4 devono essere eliminate come materiale della categoria 3 conformemente all’OSOAn[^75].

##### **Art. 31** Bestiame da macello {#chap_2/sec_7/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--31}
Il bestiame da macello può unicamente essere trasferito in una grande azienda ai sensi dell’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 16 dicembre 2016[^76]concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).

##### **Art. 32** Selvaggina di pelo e selvaggina di piuma {#chap_2/sec_7/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--32}
La selvaggina di pelo con la pelle e la selvaggina di piuma non spennata possono essere portate esclusivamente in un macello ai sensi dell’OMCC[^77]. La loro trasformazione successiva deve essere sorvegliata secondo le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari:
a. in azienda, nel quadro dell’autocontrollo;
b. dall’autorità cantonale competente, nel quadro della sorveglianza ufficiale.

### **Sezione 8:** Obblighi delle persone interessate {#chap_2/sec_8}
##### **Art. 33** Importatore {#chap_2/sec_8/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--33}
1. L’importatore è responsabile del rispetto dei requisiti in materia di polizia sanitaria e di igiene delle derrate alimentari, della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagnamento.
2. In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, e in particolare di partite importate in transito attraverso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o attraverso l’Irlanda del Nord senza un controllo veterinario di confine completo, l’importatore deve informare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che la partita deve essere presentata al servizio veterinario di confine per un controllo.[^78]
3. In caso di prodotti animali, l’importatore deve notificare alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione la temperatura alla quale tali prodotti devono essere immagazzinati (art. 23).
4. L’importatore deve fornire in tempo utile all’impresa che presta servizi di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari. Egli può anche incaricare un’impresa di spedizione di fornirglieli in tempo utile.
5. In caso di lettere e pacchi soggetti al controllo veterinario di confine, all’importatore spetta la responsabilità di contrassegnare la partita in modo tale che sia riconoscibile dall’impresa di spedizione come soggetta al controllo veterinario di confine, tranne nel caso in cui l’impresa di spedizione si avvalga delle prestazioni di un’impresa che presta servizi di sdoganamento.

##### **Art. 34** Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione {#chap_2/sec_8/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--34}
Oltre ad adempiere agli altri obblighi stabiliti nella presente ordinanza, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:
a. coadiuvare il servizio veterinario di confine presentandogli le partite da controllare secondo le sue disposizioni e riprendendone possesso al termine; e
b.[^79] trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine all’impresa di spedizione o all’importatore.

##### **Art. 35** Imprese che prestano servizi di sdoganamento {#chap_2/sec_8/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--35}
1. Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerate persone soggette all’obbligo di dichiarazione.
2. In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, esse devono fornire in tempo utile al servizio veterinario di confine le informazioni e i documenti necessari oppure devono fornirli in formato elettronico.[^80]
3. Su richiesta, esse devono fornire al servizio veterinario di confine i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea e altri documenti.
4. Devono trasferire gli animali e i prodotti animali che giungono in aeroporto al di fuori degli orari di apertura del posto di controllo frontaliero nei locali del servizio veterinario di confine adibiti per simili casi.
5. Devono garantire che gli animali siano curati durante la loro permanenza in aeroporto.
6. Per le imprese che prestano servizi di sdoganamento di animali vivi valgono per analogia i requisiti applicabili alle pensioni per animali fissati nella legislazione sulla protezione degli animali, in particolare gli articoli 101–102 OPAn[^81].

##### **Art. 36** Esercenti di aeroporti {#chap_2/sec_8/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--36}
Gli esercenti di aeroporti devono richiamare l’attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sui loro obblighi di cui all’articolo 35.

##### **Art. 37** Compagnie aeree {#chap_2/sec_8/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--37}
Spetta alle compagnie aeree sincerarsi degli orari di apertura del posto di controllo frontaliero per il controllo veterinario di confine.

## **Capitolo 3:** Transito {#chap_3}
##### **Art. 38** Principi {#chap_3/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--38}
1. Per il transito di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia nonché verso l’Irlanda del Nord si applicano le condizioni d’importazione armonizzate dell’UE. Per gli animali e i prodotti animali per i quali non esistono condizioni d’importazione armonizzate dell’UE si applicano le condizioni del Paese di destinazione, purché queste ultime siano state comunicate alla Svizzera.[^82]
2. Per il transito verso Paesi terzi attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia nonché attraverso l’Irlanda del Nord si applicano le condizioni di transito armonizzate dell’UE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell’UE.[^83]
3. Per il transito per via aerea direttamente da un Paese terzo a un Paese terzo si applicano le condizioni del Paese di destinazione.
4. Animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi dai quali l’importazione è vietata per ragioni di polizia sanitaria non possono essere fatte transitare.

##### **Art. 39** Disposizioni per il transito {#chap_3/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--39}
Le seguenti disposizioni valide per l’importazione si applicano per analogia anche al transito:
a. articolo 13 (importazione di prodotti animali nel traffico turistico) per i viaggiatori che lasciano la zona di transito dell’aeroporto;
b. articoli 15 e 16 (obbligo del controllo veterinario di confine);
c. articoli 17 e 18 capoversi 1–4 (registrazione e notifica preventiva);
d. articoli 20 e 21 (identificazione e certificati sanitari);
e.[^84] articoli 22 capoversi 1 e 1^bis^e 23 (trasporto e immagazzinamento);
f. articolo 24 (presentazione al controllo veterinario di confine);
g. articolo 28 capoverso 1 (documenti di accompagnamento);
h. articoli 33–37 (obblighi delle persone interessate).

##### **Art. 40** Notifica preventiva al servizio veterinario di confine {#chap_3/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--40}
1. In caso di transito, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è responsabile per la notifica preventiva delle partite soggette al controllo veterinario di confine al servizio veterinario di confine.
2. Per il transito per via aerea direttamente da un Paese terzo e direttamente a un Paese terzo, il DSCE non deve essere compilato. L’USAV stabilisce le modalità secondo cui in questi casi deve essere effettuata la notifica preventiva.
3. Se durante il trasporto una partita deve essere trasbordata da un aeromobile a un altro, al momento della notifica preventiva è necessario anche indicare l’ora prevista del trasbordo.

##### **Art. 41** Trasbordo in aeroporto {#chap_3/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--41}
1. Gli animali e i prodotti animali che non lasciano l’aeromobile e i prodotti animali trasbordati da un aeromobile a un altro entro 72 ore senza lasciare l’area ufficiale non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo.[^85]
2. Se il tempo di trasbordo per i prodotti animali eccede le 72 ore, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve comunicarlo senza indugio al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso.[^86]
3. *.* [^87]
4. All’interno dell’aeroporto gli animali e i prodotti animali non possono lasciare il perimetro delimitato dall’UDSC, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto per via terrestre.

##### **Art. 42** {#chap_3/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--42}

##### **Art. 43** Proseguimento del trasporto per via terrestre {#chap_3/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--43}
1. Dopo il rilascio da parte del servizio veterinario di confine, le partite che proseguono il trasporto per via terrestre devono essere trasferite al di fuori del territorio d’importazione seguendo l’itinerario più breve e il più rapidamente possibile.
2. Alle partite trasportate verso Paesi terzi si applicano inoltre i seguenti oneri particolari:
a. le partite non possono essere né frazionate né trasbordate;
b. il trasporto deve sottostare a controllo doganale;
c. i prodotti animali devono essere trasportati in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità.

##### **Art. 44** Documenti di accompagnamento {#chap_3/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--44}
1. In caso di transito verso un Paese terzo, devono accompagnare la partita fino al confine esterno dell’UE:
a. il DSCE in formato cartaceo o in formato elettronico munito di firma elettronica valida;
b. gli originali dei certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico.[^88]
2. In caso di transito per via aerea direttamente da un Paese terzo e direttamente a un Paese terzo, non è necessario che il DSCE accompagni la partita.

##### **Art. 45** Uscita dal territorio d’importazione {#chap_3/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--45}
1. Le partite provenienti da Paesi terzi che giungono nel territorio d’importazione e transitano direttamente verso un altro Paese terzo devono lasciare il territorio d’importazione entro 15 giorni dal loro arrivo nel territorio d’importazione, nell’UE, in Islanda o Norvegia o in Irlanda del Nord attraverso un posto di controllo frontaliero autorizzato.[^89]
2. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve notificare entro un giorno lavorativo l’uscita delle partite dal territorio d’importazione al servizio veterinario di confine, presentandogli il DSCE.

##### **Art. 46** Obblighi delle persone interessate {#chap_3/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--46}
In caso di transito, le compagnie aeree che effettuano il trasporto della partita sono tenute a fornire in tempo utile all’impresa che presta servizi di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

## **Capitolo 4:** Esportazione {#chap_4}
##### **Art. 47** Principio {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--47}
Possono essere unicamente esportati dal territorio d’importazione animali e prodotti animali che non comportano un rischio per la salute umana e animale.

##### **Art. 48** Obblighi dell’esportatore {#chap_4/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--48}
1. L’esportatore è responsabile per:
a. la conformità delle partite alle norme vigenti;
b. il rispetto delle condizioni d’importazione del Paese di destinazione; e
c. il rispetto delle condizioni di transito di eventuali Paesi di transito.
2. L’esportatore è tenuto a informarsi se per il Paese di destinazione esiste un modello del certificato sanitario messo a disposizione dall’USAV.[^90]
3. Se per il Paese di destinazione esiste un modello, l’esportatore è tenuto a utilizzarlo. Deve generarlo nel sistema d’informazione E‑Cert (art. 102*j* –102*l* ) e inoltrarlo all’autorità cantonale mediante E‑Cert.[^91]
4. Se per il Paese di destinazione non esiste un modello, l’esportatore deve informarsi sulle condizioni d’importazione vigenti nel Paese di destinazione, in particolare se è necessario un certificato sanitario e quali requisiti deve soddisfare. Se è necessario un certificato sanitario, l’importatore deve sottoporre all’autorità cantonale competente le condizioni d’importazione e i requisiti richiesti per il certificato sanitario.[^92]

##### **Art. 49** Compiti delle autorità cantonali {#chap_4/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--49}
1. Se per un certificato sanitario esiste un modello e il certificato sanitario da firmare corrisponde a questo modello, l’autorità cantonale competente procede ai seguenti lavori in E‑Cert:
a. compila la sua parte del certificato sanitario se è garantito che tutte le condizioni menzionate nel certificato sanitario sono soddisfatte;
b. firma il certificato sanitario;
c. trasmette il certificato sanitario firmato all’esportatore.
2. Se per il certificato sanitario non esiste un modello, l’autorità cantonale competente notifica all’USAV le condizioni d’importazione del Paese di destinazione in questione e i requisiti richiesti per il certificato sanitario.

##### **Art. 50** Messa a disposizione di modelli per certificati sanitari da parte dell’USAV {#chap_4/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--50}
1. Se riceve una notifica secondo l’articolo 49 capoverso 2, l’USAV esamina se le condizioni d’importazione e i requisiti richiesti per il certificato sanitario notificatigli dall’autorità cantonale sono compatibili con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e sulle epizoozie. Se lo sono, l’USAV elabora un modello di certificato sanitario e lo fa validare dal Paese di destinazione. Una volta che il modello è stato validato, l’USAV lo mette a disposizione in E‑Cert.[^93]
2. Su richiesta del Paese di destinazione, l’USAV può anche mettere a disposizione modelli che contengono condizioni non previste nella legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari, in particolare:
a. procedimenti divergenti di fabbricazione, controllo e identificazione;
b. requisiti divergenti per i locali e le attrezzature;
c. il controllo veterinario di aziende alimentari diverse da macelli e stabilimenti di sezionamento;
d. lo svolgimento di analisi di laboratorio non autorizzate in Svizzera per l’accertamento di malattie.
3. I modelli di cui al capoverso 2 possono essere messi a disposizione soltanto se:
a. i prodotti animali non sono nocivi alla salute;
b. le autorità competenti del Paese di destinazione hanno espressamente approvato le condizioni.
4. L’USAV può inoltre stabilire requisiti formali per i certificati sanitari. Esso può prescrivere misure per garantirne la rintracciabilità, in particolare l’utilizzo di carta di sicurezza e obblighi di notifica e contabili. Esso pubblica i requisiti formali e le misure per garantire la rintracciabilità sotto forma di direttive tecniche destinate alle autorità cantonali.
5. L’USAV può concludere con il Paese di destinazione un trattato sui certificati sanitari e sulle condizioni di cui al presente articolo.

##### **Art. 51** Autorizzazione delle aziende esportatrici da parte delle autorità cantonali {#chap_4/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--51}
1. Se il Paese di destinazione esige da un’azienda che sia ufficialmente autorizzata come azienda esportatrice, l’autorità cantonale competente mette in atto la procedura di autorizzazione su richiesta dell’azienda in questione.
2. L’autorizzazione come azienda esportatrice viene rilasciata se l’azienda soddisfa i requisiti della legislazione sulle epizoozie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e altri eventuali requisiti previsti dalla legislazione del Paese di destinazione.
3. Le aziende autorizzate come aziende esportatrici devono essere controllate regolarmente secondo le disposizioni del Paese di destinazione.
4. I controlli secondo le disposizioni del Paese di destinazione possono essere eseguiti contemporaneamente ai controlli a cui soggiacciono le aziende autorizzate secondo l’articolo 21 ODerr[^94].[^95]
5. L’autorità cantonale competente comunica all’USAV la lista delle autorizzazioni rilasciate. Quest’ultimo tiene un registro delle aziende esportatrici autorizzate.

##### **Art. 52** Condizioni particolari per l’esportazione di sottoprodotti di origine animale {#chap_4/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--52}
1. I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un’autorizzazione dell’USAV:
a.[^96] i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn[^97], eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/2011[^98];
b. i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell’articolo 7 OSOAn, eccettuati i prodotti di cui all’articolo 39 capoverso 3 OSOAn.
2. L’USAV rilascia l’autorizzazione se:
a. all’esportazione non si oppongono motivi di polizia sanitaria;
b. l’azienda esportatrice garantisce il rispetto delle condizioni d’importazione del Paese di destinazione;
c. l’azienda esportatrice prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera conformemente all’articolo 39 capoverso 2 OSOAn; e
d. il Paese di destinazione ha approvato l’importazione dei sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2.
3. Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’USAV sottopone la domanda di esportazione al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione che provvederebbe all’eliminazione secondo il capoverso 2 lettera c.

##### **Art. 52a** Condizioni particolari per l’esportazione di proteine animali trasformate {#chap_4/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--52_a}
Le proteine animali trasformate possono essere esportate, senza autorizzazione, alle condizioni di cui all’allegato IV capo V sezione E punto 1 del regolamento (CE) n. 999/2001[^99].

##### **Art. 53** Disposizioni particolari per i dispositivi medici {#chap_4/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--53}
Se il Paese di destinazione richiede un controllo veterinario ufficiale per l’esportazione di dispositivi medici ai sensi all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000[^100]sugli agenti terapeutici, si applicano gli articoli 47–51 e 105 della presente ordinanza.

## **Capitolo 5:** Controlli {#chap_5}
### **Sezione 1:** Svolgimento {#chap_5/sec_1}
##### **Art. 54** {#chap_5/sec_1/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--54}

##### **Art. 55** Controlli veterinari di confine {#chap_5/sec_1/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--55}
1. Le partite soggette al controllo veterinario di confine vengono controllate presso il posto di controllo frontaliero dal servizio veterinario di confine.
2. Prima di controllare una partita, il servizio veterinario di confine verifica i dati riguardanti:
a. la provenienza, segnatamente l’azienda di provenienza;
b. l’azienda di destinazione;
c. le contestazioni esistenti.
3. Il controllo di una partita deve comprendere i seguenti elementi:
a. un controllo documentale;
b. un controllo d’identità;
c. un controllo fisico.

##### **Art. 56** Controllo documentale {#chap_5/sec_1/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--56}
In un controllo documentale, il servizio veterinario di confine verifica la completezza e la correttezza dei necessari documenti di accompagnamento e delle necessarie autorizzazioni.

##### **Art. 57** Controllo d’identità {#chap_5/sec_1/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--57}
In un controllo d’identità, il servizio veterinario di confine verifica visivamente che i dati riportati nei documenti di accompagnamento corrispondano al contenuto e all’identificazione della partita.

##### **Art. 58** Controllo fisico {#chap_5/sec_1/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--58}
1. In un controllo fisico, il servizio veterinario di confine esamina gli animali o i prodotti animali contenuti in una partita.
2. Il servizio può controllare in particolare l’imballaggio, il contenitore di trasporto, il mezzo di trasporto, l’identificazione e, nei prodotti animali, anche la temperatura e il valore di pH.[^101]
3. Il servizio può prelevare campioni e farli analizzare in laboratorio.
4. Se viene prelevato un campione, la decisione sul rilascio di una partita può essere differita in attesa del risultato. In un simile caso, il campione deve essere esaminato quanto prima.
5. Per il prelievo di campioni non si versano risarcimenti.

##### **Art. 59** Documentazione dei controlli {#chap_5/sec_1/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--59}
1. Immediatamente dopo i controlli, il servizio veterinario di confine inserisce nel DSCE, mediante TRACES, il risultato dei controlli e le misure prescritte.
2. I risultati dei campioni sono inseriti nel DSCE non appena disponibili.
3. In caso di rilascio di una partita, il servizio veterinario di confine ne informa la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.[^102]
4. I certificati sanitari sono conservati in formato cartaceo o elettronico presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata in formato cartaceo o l’originale in formato elettronico:[^103]
a[^104] in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord;
b. in caso di partite introdotte permanentemente nel territorio d’importazione: su richiesta.[^105]

##### **Art. 59a** Controlli effettuati dall’ufficio doganale {#chap_5/sec_1/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--59_a}
1. In caso di partite importate, gli uffici doganali ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati verificano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato:
a. in caso di partite non notificate tramite il sistema «e-dec»;
b. in caso di partite il cui trasporto deve proseguire e che devono essere notificate a un altro ufficio doganale.
2. Le partite importate contenenti prodotti animali soggetti a oneri particolari secondo l’articolo 8 vengono rilasciate dall’ufficio doganale imponendo all’azienda di destinazione, conformemente all’articolo 29 capoverso 1, l’onere di notificare l’arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del servizio veterinario di confine.[^106]
3. In caso di partite in transito, gli uffici doganali ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati verificano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato.

### **Sezione 2:** Portata dei controlli {#chap_5/sec_2}
##### **Art. 60** Importazione {#chap_5/sec_2/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--60}
In caso di importazione, ogni partita soggetta al controllo veterinario di confine deve essere sottoposta a un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico.

##### **Art. 61** Transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord {#chap_5/sec_2/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--61}
1. In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord, occorre effettuare un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico per:
a. gli animali da macello;
b. altri animali non da macello se:
        1. vengono scaricati dall’aeromobile, oppure
        2. restano a bordo dell’aeromobile e si sospetta un’infrazione alle prescrizioni d’importazione;
c. i prodotti animali il cui trasporto dall’aeroporto prosegue per via terrestre;
d. i prodotti animali che vengono scaricati dall’aeromobile e per i quali si sospetta un’infrazione alle prescrizioni d’importazione.
2. È necessario soltanto un controllo documentale per:
a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di 72 ore;
b. gli animali che restano a bordo dell’aeromobile e per i quali non vi è alcun sospetto d’infrazione alle prescrizioni d’importazione.
3. Non è necessario alcun controllo per le partite per le quali i necessari controlli sono stati effettuati in un altro posto di controllo frontaliero.
4. In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, il servizio veterinario di confine effettua controlli supplementari se ciò si rivela opportuno per ragioni di salute degli animali, di protezione degli animali e di sicurezza alimentare.

##### **Art. 62** Transito verso Paesi terzi {#chap_5/sec_2/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--62}
1. In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine destinate al transito verso Paesi terzi, il servizio veterinario di confine effettua a campione controlli documentali e controlli d’identità.
2. Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico per:
a.[^107] i prodotti animali trasbordati nel giro di 72 ore da un aeromobile a un altro senza lasciare l’area ufficiale;
b. gli animali e i prodotti animali che restano sull’aeromobile.
3. In caso di partite il cui trasporto dall’aeroporto prosegue per via terrestre, il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico.

##### **Art. 63** Esportazione {#chap_5/sec_2/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--63}
1. Il servizio veterinario di confine può controllare le partite d’esportazione se esiste il sospetto che non siano conformi alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sull’allevamento di animali o sulle derrate alimentari.
2. I Cantoni controllano il rispetto delle condizioni d’esportazione.

### **Sezione 3:** Rafforzamento e riduzione dei controlli {#chap_5/sec_3}
##### **Art. 64** Rafforzamento dei controlli {#chap_5/sec_3/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--64}
1. Il servizio veterinario di confine rafforza i controlli in caso di infrazione alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari o qualora sussista il sospetto di tali infrazioni. In simili casi le partite possono essere sequestrate, sottoposte a esami approfonditi e rilasciate soltanto in caso di esito favorevole degli esami.
2. In caso di infrazione grave nel contesto dell’importazione o del transito di prodotti animali, l’USAV dispone un rafforzamento dei controlli per tutte le partite aventi la stessa origine. Esso ordina il sequestro delle dieci partite successive, lo svolgimento di esami approfonditi e il rilascio delle partite in questione soltanto in caso di esito favorevole degli esami. Collabora con i dirigenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia nonché dell’Irlanda del Nord e coordina la registrazione delle dieci partite da sequestrare.
3. In caso di rischio generale elevato di non ottemperanza alle disposizioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari nel Paese, nella regione o nell’azienda d’origine, l’USAV può ordinare che le partite soggette al controllo veterinario di confine siano sottoposte a esami approfonditi ad ogni importazione e per ciascun transito in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o in Norvegia o in Irlanda del Nord e siano rilasciate soltanto in caso di esito favorevole di tali esami.

##### **Art. 65** Riduzione dei controlli {#chap_5/sec_3/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--65}
In caso di basso rischio di infrazione delle norme di polizia sanitaria e di igiene delle derrate alimentari, l’USAV può ridurre la frequenza dei controlli per l’importazione e il transito di animali e prodotti animali.

## **Capitolo 6:** Misure {#chap_6}
### **Sezione 1:** Misure del servizio veterinario di confine {#chap_6/sec_1}
##### **Art. 66** Rilascio di partite {#chap_6/sec_1/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--66}
1. Il servizio veterinario di confine dispone il rilascio delle partite soggette al controllo veterinario di confine per l’importazione o per il transito qualora esse non presentino lacune di alcun genere.
2. Esso dispone se necessario:
a. un proseguimento del trasporto nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza;
b. il trasferimento in una quarantena autorizzata dal veterinario cantonale competente.

##### **Art. 67** Partite non conformi {#chap_6/sec_1/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--67}
1. Una partita non è conforme se dai controlli effettuati dal servizio veterinario di confine emerge che essa non soddisfa le condizioni di importazione, transito o esportazione. Essa non è conforme in particolare se:
a. rappresenta un rischio per la salute umana o animale;
b.[^108] per quanto riguarda le derrate alimentari, sono state superate le temperature di trasporto ammesse dalla legislazione sulle derrate alimentari oppure durante il trasporto o l’immagazzinamento non sono stati rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario;
c. le derrate alimentari sono palesemente avariate;
d. per quanto riguarda i prodotti animali, non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese di provenienza concernenti lo stato sanitario e la sicurezza alimentare;
e. per quanto riguarda gli animali, non sono soddisfatte le condizioni previste nel Paese di provenienza concernenti lo stato sanitario e le misure di quarantena;
f. gli animali sono infetti oppure si sospetta che siano infetti o portatori di un agente epizootico;
g. gli animali non sono idonei al trasporto;
h. il certificato sanitario o il DSCE non sono conformi alle norme vigenti; oppure
i. il posto di controllo frontaliero non è autorizzato a controllare la categoria di animali o di prodotti animali in questione;
j.[^109] l’imballaggio non soddisfa i requisiti secondo l’articolo 22 capoverso 1^bis^.
2. Le partite destinate al transito verso Paesi terzi che restano in aeroporto per più di 72 ore sono inoltre considerate non conformi se non soddisfanno le condizioni d’importazione.[^110]

##### **Art. 68** Misure in caso di partite non conformi {#chap_6/sec_1/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--68}
1. Se una partita importata o in transito non è conforme, il servizio veterinario di confine dispone una delle seguenti misure:
a. sequestro;
b. respingimento;
c.[^111] trattamento, trasformazione o un’altra misura per renderla conforme;
d. confisca.
1bis. Esso può eccezionalmente disporre la misura solo in relazione a una parte della partita, a condizione che essa garantisca il rispetto delle condizioni di importazione e di transito, non rappresenti alcun rischio e non pregiudichi il controllo ufficiale.[^112]
2. Prima di decidere, esso consulta la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
3. I certificati sanitari delle partite non conformi vengono annullati dal servizio veterinario di confine.[^113]
4. Se una partita d’esportazione non è conforme, il servizio veterinario di confine ne dispone il sequestro.

##### **Art. 69** Sequestro {#chap_6/sec_1/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--69}
1. Il servizio veterinario di confine sequestra animali e prodotti animali se:
a. si sospetta che siano vettori di un agente epizootico;
b. vi è motivo di ritenere che non siano conformi alla legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari;
c. vi sono dubbi sull’identità della partita, sui dati documentali relativi alla loro provenienza o alla loro destinazione oppure sulle garanzie sanitarie che li concernono.
d. il proseguimento del trasporto non è possibile per ragioni di protezione degli animali.
2. Il servizio veterinario di confine sequestra le partite importate o in transito al passaggio del confine o immediatamente dopo e sequestra le partite di esportazione prima del passaggio del confine.
3. Il servizio veterinario di confine custodisce le partite sequestrate. In caso di importazione i rischi sono assunti dall’importatore, in caso di transito dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e in caso di esportazione dall’esportatore.
4. Dopo il sequestro di una partita importata o di una partita in transito, a seconda della situazione il servizio veterinario di confine decide un’ulteriore misura oppure il rilascio della partita. Prima di decidere consulta la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
5. Per le partite d’esportazione, il servizio veterinario di confine notifica il sequestro all’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.
6. Se viene a conoscenza di eventuali rischi in un secondo tempo, il servizio veterinario di confine informa l’autorità cantonale competente o l’autorità del Paese di destinazione in merito alle partite già rilasciate. Può chiederne il sequestro.

##### **Art. 70** Respingimento {#chap_6/sec_1/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--70}
1. In caso di partite importate o in transito non conformi, il servizio veterinario ne decide il respingimento, purché non vi si oppongano ragioni contemplate dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari.
2. Esso stabilisce un termine per la rispedizione delle partite respinte. Il termine può ammontare al massimo a 10 giorni.
3. La rispedizione può avvenire se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. il luogo di destinazione è stato convenuto con l’importatore;
b. la rispedizione avviene direttamente nel Paese di destinazione per via aerea tramite un aeroporto svizzero;
c. l’importatore ha informato per scritto il servizio veterinario di confine del fatto che le autorità competenti del Paese di destinazione sono state informate sui motivi del respingimento;
4. Una partita può essere spedita in uno Stato diverso dal Paese di provenienza se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b e se le autorità competenti nel Paese di destinazione hanno comunicato al servizio veterinario di confine di aver preso conoscenza dei motivi del respingimento e di essere d’accordo con l’accettazione della partita.
5. Se vi sono motivi contrari a un respingimento, è possibile effettuare comunque il respingimento di prodotti animali se l’importatore conferma con un documento dell’autorità competente del Paese di provenienza che tale autorità permette la rispedizione nel Paese di provenienza in base a disposizioni divergenti della legislazione sulle derrate alimentari.
6. Il servizio veterinario di confine informa l’autorità competente del Paese di provenienza sul tipo di partita e sulle motivazioni del respingimento, purché queste informazioni siano appropriate per l’autorità.

##### **Art. 71** Trattamento, trasformazione o altre misure per eliminare le lacune {#chap_6/sec_1/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--71}
1. Per le partite con lacune minime il servizio veterinario di confine può decidere, in alternativa al respingimento, il trattamento o, nel caso di prodotti animali, in alternativa la trasformazione.
2. Il trattamento o la trasformazione devono:
a garantire il rispetto delle condizioni di importazione e di transito; oppure
b rendere i prodotti animali adeguati al consumo sicuro da parte di animali o esseri umani oppure a un altro scopo ammesso.
3. Il trattamento o la trasformazione devono essere eseguiti sotto il controllo dell’autorità competente, che deve provvedere a documentarli.
4. Per il trattamento o la trasformazione possono essere utilizzati soltanto metodi ammessi dal diritto in materia di derrate alimentari, di alimenti per animali e di epizoozie. È vietato effettuare diluizioni di prodotti animali.
5. Per le partite con lacune minime che non comportano alcun rischio di polizia epizootica e di igiene delle derrate alimentari, il servizio veterinario di confine può eccezionalmente disporre un’altra misura, quale un nuovo imballaggio. Tale misura deve garantire il rispetto delle condizioni di importazione e di transito o eventualmente condurre la partita a uno scopo diverso da quello originariamente previsto.

##### **Art. 72** Confisca {#chap_6/sec_1/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--72}
1. Il servizio veterinario di confine confisca:
a. gli animali e i prodotti animali respinti che non sono stati rispediti entro il termine stabilito;
b. gli animali e i prodotti animali senza proprietario;
c.[^114] i prodotti animali palesemente avariati e i prodotti animali per i quali è stato accertato il superamento dei valori massimi per i residui e i contaminanti stabiliti dall’articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr[^115];
d. gli animali morti;
e.[^116] gli animali e i prodotti animali per i quali, a causa di motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie o sull’igiene delle derrate alimentari, non è possibile la rispedizione o il proseguimento del trasporto;
f.[^117] gli alimenti di origine animale per i quali non sono rispettati i criteri microbiologici di sicurezza alimentare emanati dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr[^118].
2. Gli animali sequestrati per motivi previsti dalla legislazione sulla protezione degli animali vengono confiscati se l’importatore o la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non è in grado di assicurare condizioni conformi alle prescrizioni in materia di protezione degli animali. Gli animali devono essere portati in una struttura stabilita dall’USAV o in un altro luogo adeguato oppure essere soppressi.
3. Gli animali confiscati per motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie vengono soppressi.
4. I prodotti animali confiscati e gli animali morti vengono eliminati dall’USAV conformemente all’OSOAn[^119].

##### **Art. 73** Misure immediate {#chap_6/sec_1/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--73}
1. Il servizio veterinario di confine ordina le misure immediate necessarie per evitare minacce al benessere o alla salute degli animali o alla salute pubblica oppure eventuali danni ad altre partite.[^120]
2. In caso di possibile minaccia per la salute degli animali, esso dispone in particolare:
a. l’isolamento preventivo;
b. le misure previste dall’OFE^[^121]^; e
c. il ricovero, l’abbeveramento, l’alimentazione e la cura degli animali.
3. In caso di possibile minaccia per il benessere degli animali, esso ordina, d’intesa con l’autorità cantonale competente, il sequestro degli animali e il loro trasferimento a tale autorità.

##### **Art. 74** Ulteriori misure {#chap_6/sec_1/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--74}
1. Il servizio veterinario di confine può ordinare la pulizia e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti, installazioni e apparecchiature.
2. Può vietare il caricamento su mezzi di trasporto non conformi alla legislazione sulla protezione degli animali.

### **Sezione 2:** Obblighi di notifica alle autorità {#chap_6/sec_2}
##### **Art. 75** Notifiche in caso di importazione di prodotti animali soggetti a oneri particolari {#chap_6/sec_2/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--75}
1. Il servizio veterinario di confine informa l’ufficio doganale di ogni partita importata di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell’articolo 8.
2. Subito dopo aver rilasciato una partita, il servizio veterinario di confine comunica all’autorità cantonale competente per l’azienda di destinazione l’avvenuto rilascio mediante TRACES e posta elettronica.
3. L’autorità cantonale competente informa:
a.[^122] mediante TRACES, al più tardi 15 giorni civili dopo il rilascio della partita, il servizio veterinario di confine che ha comunicato il rilascio in merito all’arrivo della partita nell’azienda di destinazione;
b. per posta elettronica o fax, al più tardi 15 giorni lavorativi dopo il rilascio della partita, l’ufficio doganale competente in merito al ricevimento della notifica di cui all’articolo 29 capoverso 1 o a un eventuale ritardo.

##### **Art. 76** Notifiche in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri particolari {#chap_6/sec_2/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--76}
In caso di prodotti animali soggetti a oneri particolari in transito verso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o verso l’Irlanda del Nord, sottoposti nel territorio d’importazione a un controllo veterinario di confine completo, il servizio veterinario di confine informa, mediante TRACES, l’autorità di controllo competente del Paese di destinazione.

##### **Art. 77** Notifica delle aziende autorizzate a effettuare importazioni soggette a oneri particolari e pubblicazione di un elenco di queste aziende {#chap_6/sec_2/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--77}
1. Le autorità cantonali notificano all’USAV le aziende autorizzate secondo gli articoli 7 e 8.
2. L’USAV pubblica un elenco delle aziende autorizzate e lo trasmette alla Commissione europea.

##### **Art. 78** Notifiche in caso di transito attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o attraverso l’Irlanda del Nord a destinazione di Paesi terzi {#chap_6/sec_2/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--78}
1. In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o attraverso l’Irlanda del Nord a destinazione di un Paese terzo, il servizio veterinario di confine informa mediante TRACES l’autorità competente del posto di controllo frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d’importazione, uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o l’Irlanda del Nord a destinazione di un Paese terzo.
2. Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d’importazione, gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia, nonché l’Irlanda del Nord entro il termine previsto, il servizio veterinario di confine informa l’UDSC. Quest’ultimo compie ulteriori accertamenti. Se l’UDSC non può appurare l’uscita dal territorio d’importazione, da uno Stato membro dell’UE, dall’Islanda o dalla Norvegia, nonché dall’Irlanda del Nord, l’USAV informa le autorità competenti dei Cantoni e i Paesi attraverso i quali doveva transitare la partita.

##### **Art. 79** Notifiche in caso di transito diretto verso Paesi terzi {#chap_6/sec_2/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--79}
Se l’autorità competente del posto di controllo frontaliero dell’UE, dell’Islanda o della Norvegia o dell’Irlanda del Nord notifica al servizio veterinario di confine svizzero che una partita in transito verso un Paese terzo lascerà il territorio d’importazione proseguendo direttamente verso il Paese terzo in questione, il servizio veterinario di confine conferma l’avvenuto transito.

### **Sezione 3:** Misure al di fuori dei controlli del servizio veterinario di confine {#chap_6/sec_3}
##### **Art. 79a** Confronto dei dati al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec» e misure {#chap_6/sec_3/art_79_a omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--79a}
1. Al momento della dichiarazione doganale di partite importate tramite il sistema «e‑dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE (art. 102*a* ). Con il confronto dei dati si verifica:
a.[^123] in caso di partite notificate con un DSCE: se sono state rilasciate dal servizio veterinario di confine;
b. in caso di partite notificate con un’autorizzazione dell’USAV: se esiste l’autorizzazione.
2. Se dal confronto dei dati emerge che non c’è alcun rilascio da parte del servizio veterinario di confine oppure non esiste un’autorizzazione:[^124]
a. la dichiarazione doganale è respinta dal sistema «e-dec» se la partita deve essere importata per via aerea;
b. una notifica è inviata automaticamente all’autorità cantonale competente nel luogo dell’azienda di destinazione se la partita è importata per via terrestre oppure per via navale sul Reno.
3. Al momento della dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati tramite il sistema «e-dec» è effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti nel sistema informatico OITE. Con il confronto dei dati si verifica se la partita soddisfa i requisiti per l’importazione destinata al consumo privato.
4. Se dal confronto dei dati emerge che la partita non soddisfa i requisiti per l’importazione destinata al consumo privato, la dichiarazione doganale è respinta dal sistema «e-dec».

##### **Art. 80** Eliminazione delle derrate alimentari provenienti dalla ristorazione di bordo {#chap_6/sec_3/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--80}
1. Le derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione di bordo di aeromobili operanti nel traffico internazionale e che non proseguono la loro rotta all’interno dello stesso aeromobile devono essere eliminate dalle aziende di catering conformemente all’articolo 22 OSOAn[^125].
2. Le modalità di eliminazione impiegate dalle aziende di catering devono essere autorizzate dal Cantone.
3. Le aziende di catering comunicano all’USAV le modalità di eliminazione autorizzate. Eventuali modifiche vanno notificate senza indugio.

##### **Art. 81** Misure applicabili al traffico turistico e alle lettere e ai pacchi destinati a privati {#chap_6/sec_3/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--81}
1. Se constatano partite non conformi alle condizioni sull’importazione e il transito di prodotti animali nel traffico turistico di cui all’articolo 13, gli uffici doganali incaricano la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di provvedere all’eliminazione delle partite in questione. Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è contraria all’eliminazione, l’ufficio doganale informa l’autorità cantonale competente oppure il servizio veterinario di confine presso un posto di controllo frontaliero autorizzato. Questi ultimi confiscano le partite e ne dispongono l’eliminazione conformemente all’OSOAn[^126].
2. Se le lettere e i pacchi contenenti prodotti animali destinati a privati non sono conformi alle condizioni d’importazione di cui all’articolo 14, l’impresa di spedizione li trasmette al servizio veterinario di confine. Quest’ultimo confisca la partita e la elimina conformemente all’OSOAn.[^127]

##### **Art. 82** Misure applicabili al traffico per via navale sul Reno e agli aeroporti privi di un posto di controllo frontaliero autorizzato {#chap_6/sec_3/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--82}
1. Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto di controllo frontaliero autorizzato l’ufficio doganale riscontra partite soggette al controllo veterinario di confine le trattiene e informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova l’ufficio doganale. L’autorità cantonale competente prende i provvedimenti necessari per salvaguardare la salute umana e degli animali.
2. Nel caso dei prodotti animali, l’autorità cantonale competente ordina una misura di cui all’articolo 84 capoverso 4.
3. Per gli animali vivi, l’autorità cantonale competente dispone il trasporto immediato, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, verso un posto di controllo frontaliero autorizzato.

##### **Art. 83** Misure dell’UDSC in caso di importazione, transito ed esportazione illegali {#chap_6/sec_3/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--83}
1. Se ai posti di controllo frontalieri autorizzati constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l’UDSC informa:
a. in caso di importazione o transito, il servizio veterinario di confine;
b. in caso di esportazione, l’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.[^128]
2. Se constata al di fuori dei posti di controllo frontalieri autorizzati che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l’UDSC ne informa l’autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.[^129]
2bis. Se, al momento dell’importazione, constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.[^130]
3. Su richiesta, l’UDSC fornisce all’autorità cantonale competente informazioni riguardo a tutti i fatti importanti e le consente di esaminare gli atti.

##### **Art. 84** Misure dell’autorità cantonale {#chap_6/sec_3/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--84}
1. Se gli animali e i prodotti animali non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l’autorità cantonale competente adotta le misure necessarie per proteggere la salute umana e animale.
1bis. Se un’autorità cantonale constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l’UDSC lo comunica all’USAV.[^131]
2. Se privati o organi diversi dall’UDSC notificano l’importazione o il transito illegale di animali o prodotti animali nel territorio d’importazione, l’autorità cantonale competente ne informa l’UDSC.
3. Per quanto riguarda gli animali, l’autorità cantonale competente può disporre in particolare il sequestro, il respingimento o la soppressione. L’autorità che ha ordinato un sequestro ricovera gli animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell’autore dell’infrazione.
4. Nel caso dei prodotti animali, l’autorità cantonale competente ordina il sequestro, il respingimento, il trattamento, la trasformazione, un’altra misura per eliminare le lacune o la confisca dell’intera partita. Per il respingimento, il trattamento, la trasformazione e altre misure per eliminare le lacune sono applicabili per analogia gli articoli 70 e 71. Eventuali successivi controlli veterinari di confine devono essere preventivamente concordati con il servizio veterinario di confine. La competente autorità cantonale smaltisce le partite confiscate conformemente all’OSOAn[^132]o ne ordina tale smaltimento.[^133]

##### **Art. 84a** Misure dell’USAV nel caso di importazione illegale di pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi {#chap_6/sec_3/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--84_a}
Nel caso di notifiche ai sensi dell’articolo 83 capoverso 2^bis^o 84 capoverso 1^bis^, l’USAV può prelevare campioni per identificare pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi. Respinge le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata.

### **Sezione 4:** Quarantena e sorveglianza veterinaria ufficiale {#chap_6/sec_4}
##### **Art. 85** Quarantena {#chap_6/sec_4/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--85}
1. Se è prescritta dalle condizioni d’importazione, la quarantena degli animali deve essere effettuata:
a. in una stazione di quarantena riconosciuta dal veterinario cantonale competente che soddisfi i requisiti stabiliti dal DFI; oppure
b. in un effettivo di animali che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 68 OFE[^134].
2. Per gli uccelli ornamentali e quelli selvatici, la quarantena deve svolgersi in un’installazione conforme all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013[^135].
3. Il veterinario cantonale stabilisce il modo in cui gli animali devono essere trasportati dall’ufficio doganale al luogo di quarantena e lo svolgimento della quarantena. Quando sono decorsi i termini previsti e le analisi degli animali hanno dato un esito soddisfacente, egli decide la fine della quarantena.
4. L’USAV emana direttive tecniche relative allo svolgimento delle quarantene.

##### **Art. 86** Sorveglianza veterinaria ufficiale {#chap_6/sec_4/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--86}
Una sorveglianza veterinaria ufficiale può essere ordinata dal veterinario cantonale per:
a. gli animali importati per i quali non è prescritta la quarantena;
b. i suini per cui sono stati impiegati sperma, ovuli ed embrioni provenienti dall’estero.

##### **Art. 87** Controlli {#chap_6/sec_4/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--87}
Il veterinario cantonale è responsabile dello svolgimento dei controlli relativi alla quarantena e alla sorveglianza veterinaria ufficiale.

## **Capitolo 7:** Organizzazione esecutiva {#chap_7}
### **Sezione 1:** Servizio veterinario di confine e UDSC {#chap_7/sec_1}
##### **Art. 88** Gestione e compiti del servizio veterinario di confine {#chap_7/sec_1/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--88}
1. L’USAV gestisce il servizio veterinario di confine.
2. Il servizio veterinario di confine effettua i controlli prescritti ai posti d’ispezione frontalieri riconosciuti e ordina le rispettive misure.

##### **Art. 89** Composizione del servizio veterinario di confine {#chap_7/sec_1/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--89}
Il servizio veterinario di confine è composto:
a. di una centrale;
b. dei dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri;
c. dei veterinari di confine; e
d. degli assistenti del servizio veterinario di confine (assistenti SVC).

##### **Art. 90** Dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri {#chap_7/sec_1/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--90}
1. I dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri sono responsabili dell’attività e dei controlli nei posti d’ispezione frontalieri.
2. Essi provvedono affinché ai controlli sia presente un numero sufficiente di veterinari di confine e di assistenti SVC.

##### **Art. 91** Veterinari di confine {#chap_7/sec_1/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--91}
1. Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente al posto di controllo frontaliero un veterinario di confine.
2. I veterinari di confine devono effettuare personalmente il controllo fisico:
a. degli animali, ad eccezione degli animali acquatici;
b. della carne; e
c. delle frattaglie destinate al consumo umano.
3. Possono incaricare gli assistenti SVC dello svolgimento di tutti gli altri controlli. Sono responsabili della decisione finale, fatte salve quelle concernenti le partite di cui all’articolo 92 capoverso 2.

##### **Art. 92** Assistenti SVC {#chap_7/sec_1/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--92}
1. Gli assistenti SVC possono:
a. eseguire i controlli di cui sono stati incaricati;
b. espletare mansioni e procedure amministrative.
2. Se controllano le seguenti partite, sono responsabili della decisione finale:
a. partite di prodotti della pesca;
b. partite di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano.

##### **Art. 93** Formazione e perfezionamento nel servizio veterinario di confine {#chap_7/sec_1/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--93}
1. I dirigenti dei posti d’ispezione frontalieri devono vantare una formazione quale veterinario ufficiale dirigente conformemente all’ordinanza del 16 novembre 2011[^136]concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.
2. I veterinari di confine devono vantare una formazione quale veterinario ufficiale conformemente all’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.
3. Gli assistenti SVC sono formati in base ai loro compiti dai veterinari di confine ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1081[^137].[^138]
4. L’USAV tiene un registro sulla formazione e sul perfezionamento delle persone che lavorano ai posti di controllo frontalieri.[^139]
5. Organizza per il servizio veterinario di confine corsi di formazione e perfezionamento sull’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e dogane.[^140]

##### **Art. 94** Obbligo di informazione dell’UDSC {#chap_7/sec_1/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--94}
Su richiesta, l’UDSC fornisce all’USAV informazioni riguardo a tutti i fatti importanti per l’esecuzione della presente ordinanza e gli consente di esaminare gli atti.

### **Sezione 2:** Posti d’ispezione frontalieri autorizzati {#chap_7/sec_2}
##### **Art. 95** Sede e orari di apertura {#chap_7/sec_2/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--95}
1. I posti d’ispezione frontalieri autorizzati devono trovarsi nell’area ufficiale di un ufficio doganale ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettera c LD[^141].
2. Nel perimetro dell’aeroporto, gli esercenti degli aeroporti devono mettere a disposizione dell’USAV le superfici al suolo o i locali necessari per i posti d’ispezione frontalieri.
3. L’USAV corrisponde loro una pigione usuale sul mercato.
4. L’USAV stabilisce gli orari di apertura dei posti d’ispezione frontalieri.

##### **Art. 96** Locali, installazioni e impianti {#chap_7/sec_2/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--96}
1. L’USAV è responsabile per i locali, le installazioni e gli impianti che devono essere disponibili nei posti d’ispezione frontalieri.
2. Il DFI definisce i requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti.
3. L’USAV stabilisce quali installazioni tecniche devono essere presenti nei posti d’ispezione frontalieri.

##### **Art. 97** Ampliamento dei posti d’ispezione frontalieri {#chap_7/sec_2/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--97}
1. Se a causa dell’aumento del traffico, di nuove prescrizioni legali o di modifiche operative ai posti di controllo frontalieri i locali disponibili non sono più sufficienti per lo svolgimento delle attività, l’USAV esige dagli esercenti degli aeroporti un ampliamento delle superfici al suolo oppure una messa a disposizione di altri locali entro un termine ragionevole.[^142]
2. Se l’ampliamento delle superfici al suolo o la messa a disposizione dei locali non avvengono in tempo utile, fino all’ampliamento o alla messa a disposizione il posto di controllo frontaliero non è più riconosciuto per le categorie di animali e prodotti animali in questione. L’esercente dell’aeroporto deve informare immediatamente le compagnie aeree al riguardo.

### **Sezione 3:** Sistema informatico TRACES {#chap_7/sec_3}
##### **Art. 98** Registrazione {#chap_7/sec_3/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--98}
1. Devono essere registrate in TRACES le seguenti autorità, istituzioni e persone:[^143]
a. l’USAV;
b. l’UDSC;
c. gli uffici dei veterinari cantonali;
d. gli uffici dei chimici cantonali;
e. i veterinari ufficiali designati dai veterinari cantonali;
f. gli ispettori cantonali delle derrate alimentari designati dai chimici cantonali;
g.[^144] i laboratori incaricati dal servizio veterinario di confine di eseguire analisi di campioni.
2. La registrazione e il trattamento dei dati in relazione alla registrazione sono effettuati dall’USAV.
3. Le autorità, le istituzioni e le persone registrate devono comunicare senza indugio all’USAV i cambiamenti d’indirizzo.[^145]

##### **Art. 99** Accesso {#chap_7/sec_3/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--99}
1. Hanno accesso a TRACES le persone che soddisfanno le condizioni seguenti:
a. l’autorità o l’azienda per la quale lavorano sono registrate in TRACES;
b. hanno frequentato un corso di formazione proposto dall’autorità competente oppure l’autorità o l’azienda confermano che tali persone possiedono le conoscenze necessarie per utilizzare TRACES.
2. Le persone hanno accesso a TRACES per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti.

##### **Art. 99a** Trattamento dei dati {#chap_7/sec_3/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--99_a}
1. Chi ha accesso a TRACES può consultare i dati sulle proprie partite.
2. Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione possono inserire dati sulle loro partite e modificarli fino al controllo della partita.
3. Le autorità possono trattare i dati delle partite nella misura in cui rientrano nel loro ambito di competenza.

##### **Art. 100** Organizzazione dei corsi di formazione {#chap_7/sec_3/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--100}
1. L’USAV organizza i corsi di formazione per l’UDSC, i responsabili TRACES dei servizi cantonali e le persone soggette all’obbligo di dichiarazione. Per la frequentazione di questi corsi non è riscosso alcun emolumento.
2. I responsabili TRACES dei servizi cantonali organizzano i corsi di formazione per i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell’ambito della loro attività utilizzano TRACES.

##### **Art. 101** Obblighi delle autorità cantonali {#chap_7/sec_3/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--101}
1. Alle autorità cantonali compete la registrazione delle persone di cui all’articolo 17 e il trattamento dei dati in relazione a queste registrazioni.
2. Ogni ufficio cantonale registrato deve designare un responsabile TRACES.

##### **Art. 101a** Collegamento con il sistema «e-dec» {#chap_7/sec_3/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--101_a}
Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate TRACES può essere collegato con il sistema «e-dec».

##### **Art. 102** Coordinamento {#chap_7/sec_3/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102}
1. L’USAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRACES.
2. L’USAV può emanare direttive tecniche inerenti a TRACES.

### **Sezione 4:** Sistema informatico OITE {#chap_7/sec_4}
##### **Art. 102a** Gestione e scopo {#chap_7/sec_4/art_102_a omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102a}
1. L’USAV provvede alla gestione del sistema informatico OITE.
2. Il sistema informatico OITE serve all’USAV per trattare i dati di cui necessita per svolgere le procedure di autorizzazione nell’ambito dell’importazione e dell’esportazione di animali e prodotti animali e per amministrare tali autorizzazioni.

##### **Art. 102b** Contenuto {#chap_7/sec_4/art_102_b omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102b}
Il sistema informatico OITE contiene i seguenti dati in relazione all’importazione di animali e prodotti animali ai sensi della presente ordinanza:
a. domande di autorizzazione pendenti:
        1. indicazioni sull’importatore,
        2. indicazioni sull’azienda di provenienza e di destinazione,
        3. indicazioni sui mezzi di trasporto e sul percorso,
        4. indicazioni sulla partita,
        5. indicazioni su scopo di utilizzo, conservazione ed eliminazione,
        6. allegati alle domande di autorizzazione;
b. autorizzazioni rilasciate e domande respinte.

##### **Art. 102c** Trattamento dei dati {#chap_7/sec_4/art_102_c omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102c}
1. L’USAV registra i dati nel sistema informatico OITE.
2. I collaboratori dell’USAV incaricati dell’esecuzione delle disposizioni nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali hanno accesso ai dati. Essi possono registrare, consultare e trattare tali dati.

##### **Art. 102d–102h** {#chap_7/sec_4/art_102_d_102_h omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102d–102h}

##### **Art. 102i** Collegamento con il sistema «e-dec» {#chap_7/sec_4/art_102_i omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102i}
Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate il sistema informatico OITE può essere collegato con il sistema «e-dec».

### **Sezione 5:** Sistema d’informazione E‑Cert {#chap_7/sec_5}
##### **Art. 102j** Gestione e scopo {#chap_7/sec_5/art_102_j omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102j}
1. L’USAV provvede alla gestione del sistema d’informazione E-Cert.
2. E-Cert serve al rilascio di certificati sanitari per l’esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi secondo gli articoli 48–50 e al trattamento dei dati necessari a tale scopo.

##### **Art. 102k** Contenuto {#chap_7/sec_5/art_102_k omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102k}
E-Cert contiene i seguenti dati sulle partite destinate all’esportazione:
a. indicazioni sull’esportatore e l’importatore nel Paese di destinazione;
b. indicazioni sull’azienda di provenienza e di destinazione;
c. indicazioni sul mezzo di trasporto e sul percorso;
d. informazioni sulla partita;
e. indicazioni sullo scopo di utilizzo.

##### **Art. 102l** Trattamento dei dati {#chap_7/sec_5/art_102_l omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102l}
1. Gli esportatori possono registrare e trattare i dati che li riguardano di cui all’articolo 102*k* .
2. Le autorità cantonali di esecuzione possono trattare nel loro ambito di competenza i dati di cui all’articolo 102*k* .
3. L’USAV può consultare tutti i dati.

### **Sezione 6:** Disposizioni comuni al sistema d’informazione OITE e a E‑Cert {#chap_7/sec_6}
##### **Art. 102m** Protezione dei dati {#chap_7/sec_6/art_102_m omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102m}
1. Per quanto riguarda il sistema d’informazione OITE e in E‑Cert, l’USAV, le autorità di esecuzione cantonali, gli importatori e gli esportatori provvedono al rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati nei loro rispettivi ambiti di competenza.
2. L’USAV emana un regolamento sul trattamento per le necessarie misure organizzative e tecniche.

##### **Art. 102n** Diritti delle persone interessate {#chap_7/sec_6/art_102_n omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102n}
I diritti delle persone i cui dati sono trattati nei sistemi d’informazione, in particolare il diritto d’accesso ai propri dati o il diritto di rettifica o distruzione dei dati, nonché la raccolta degli stessi, sono retti:
a. dalla legge federale del 25 settembre 2020[^146]sulla protezione dei dati, se fanno valere i loro diritti nei confronti dell’USAV;
b. dalla legislazione cantonale in materia di protezione dei dati del Cantone interessato, se fanno valere i loro diritti nei confronti di un’autorità di esecuzione cantonale.

##### **Art. 102o** Rettifica di dati {#chap_7/sec_6/art_102_o omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102o}
L’USAV, le autorità di esecuzione cantonali, gli importatori e gli esportatori provvedono alla rettifica dei dati inesatti da loro registrati.

##### **Art. 102p** Sicurezza delle informazioni {#chap_7/sec_6/art_102_p omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102p}
Le misure volte a garantire la sicurezza delle informazioni sono rette dall’ordinanza dell’8 novembre 2023[^147]sulla sicurezza delle informazioni.

##### **Art. 102q** Conservazione e archiviazione dei dati {#chap_7/sec_6/art_102_q omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--102q}
1. I dati del sistema d’informazione OITE e di E-Cert possono essere conservati per al massimo 10 anni nei sistemi d’informazione.
2. L’archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 1998[^148]sull’archiviazione. L’USAV informa i Cantoni di previste archiviazioni e, se necessario, li assiste nell’esportazione dai sistemi d’informazione dei dati da loro registrati.
3. I dati anonimizzati possono essere conservati nei sistemi d’informazione oltre il termine di cui al capoverso 1.

## **Capitolo 8:** Tasse e costi {#chap_8}
##### **Art. 103** Tasse e costi relativi all’importazione {#chap_8/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--103}
1. Sono a carico dell’importatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:
a. le tasse per le prestazioni e le decisioni dell’USAV secondo l’ordinanza del 30 ottobre 1985[^149]sulle tasse dell’USAV;
b. le tasse e i costi dovuti ai provvedimenti e ai controlli disposti dalla Confederazione o dai Cantoni;
c.[^150] i costi sostenuti per gli esami secondo l’articolo 64, inclusi i costi d’invio;
d. i costi degli esami di laboratorio disposti nell’ambito di controlli a campione, se l’esito di tali esami è sfavorevole;
e. i costi relativi alla quarantena di cui all’articolo 85;
e^bis^.[^151] i costi dovuti a misure cautelative da adottare temporaneamente secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera e;
f. i costi dovuti a un’analisi dei rischi nel singolo caso secondo l’articolo 5 capoverso 4.
2. I costi degli esami di laboratorio sono fatturati direttamente dal laboratorio incaricato.
3. L’USAV deve preventivamente informare l’importatore circa l’entità prevista dei costi per l’analisi dei rischi nel singolo caso.
4. I costi di custodia di cui all’articolo 24 capoverso 3 vengono fatturati alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

##### **Art. 104** Tasse e costi relativi al transito {#chap_8/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--104}
Le tasse e i costi relativi al transito secondo l’articolo 103 capoverso 1 sono fatturati alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. L’articolo 103 capoversi 2–4 si applica per analogia.

##### **Art. 105** Tasse e costi relativi all’esportazione {#chap_8/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--105}
Le tasse e i costi per i servizi amministrativi relativi all’esportazione di animali e prodotti animali sono a carico del richiedente.

##### **Art. 106** Riscossione delle tasse da parte dei Cantoni {#chap_8/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--106}
I Cantoni possono riscuotere tasse conformemente al diritto cantonale per prestazioni, controlli e misure in relazione all’esecuzione della presente ordinanza.

## **Capitolo 9:** Disposizioni procedurali {#chap_9}
##### **Art. 107** Decisioni e mezzi di ricorso {#chap_9/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--107}
1. Le autorizzazioni e le altre decisioni dell’USAV sono disciplinate dalla legge del 20 dicembre 1968[^152]sulla procedura amministrativa. Per le opposizioni si applica inoltre l’articolo 59*b* LFE.
2. Le opposizioni e i ricorsi rientranti nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 67–71 LDerr.[^153]
3. La procedura delle autorità cantonali d’esecuzione è disciplinata dal diritto procedurale del rispettivo Cantone.

##### **Art. 108** Notifica di infrazioni {#chap_9/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--108}
1. Il veterinario cantonale o il chimico cantonale responsabile per la disposizione di misure notifica all’autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull’allevamento di bestiame, in particolare quelle concernenti:[^154]
a. l’identità e la provenienza degli animali o dei prodotti animali;
b. la tutela della salute umana e animale; o
c. il rispetto dei valori limite di sostanze estranee.
2. Il veterinario di confine notifica all’USAV le infrazioni riscontrate presso i posti d’ispezione frontalieri autorizzati.

##### **Art. 109** Perseguimento penale {#chap_9/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--109}
1. In caso di importazione o transito illegali, l’autorità cantonale competente per il perseguimento penale o l’USAV promuove un’azione penale. Se contemporaneamente sussiste un’infrazione alla LD[^155]o alla legge del 12 giugno 2009[^156]sull’IVA, è l’UDSC a promuovere un’azione penale.
2. Su richiesta dell’autorità cantonale competente per il perseguimento penale o dell’USAV, l’UDSC notifica ed esegue i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte dello stesso UDSC.
3. In caso di esportazione illegale, l’autorità cantonale competente per il perseguimento penale promuove un’azione penale.
4. È fatto salvo l’articolo 37 LDerr.[^157]

## **Capitolo 10:** Disposizioni finali {#chap_10}
##### **Art. 110** Esecuzione {#chap_10/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--110}
1. Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, l’esecuzione compete alla Confederazione.
2. Le autorità federali competenti sono l’USAV e l’UDSC.
3. L’USAV emana le direttive tecniche necessarie per un’esecuzione adeguata e uniforme.

##### **Art. 111** Adeguamento delle prescrizioni tecniche {#chap_10/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--111}
1. L’USAV è autorizzato a inserire successivamente adeguamenti degli atti normativi determinanti dell’UE che riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, relativamente a quanto segue:
a. le condizioni di importazione (art. 5 cpv. 2);
b. l’identificazione dell’imballaggio più esterno delle partite (art. 20 cpv. 2);
c. le condizioni di transito (art. 38 cpv. 1 e 2).
2. Il DFI può inoltre autorizzare l’USAV ad effettuare adeguamenti tecnici in merito:
a. alle garanzie sanitarie supplementari da fornire (art. 5 cpv. 3);
b. ai prodotti animali per i quali sussistono rischi più elevati di epizoozie o per l’igiene delle derrate alimentari (art. 8 cpv. 1 lett. a);
c. alle condizioni per l’importazione e il transito nel traffico turistico di prodotti animali (art. 13 e 39 lett. a);
d. ai requisiti relativi alle stazioni di quarantena (art. 85 cpv. 1).

##### **Art. 112** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#chap_10/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--112}
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

##### **Art. 113** Entrata in vigore {#chap_10/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--113}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. L’articolo 35 capoverso 6 entra in vigore il 1° luglio 2016.

##### **Art. 114** Disposizione transitoria della modifica del 31 maggio 2024 {#chap_10/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--114}
I certificati sanitari secondo gli articoli 48–50 per l’esportazione di animali, prodotti animali e derrate alimentari verso Paesi terzi, per cui in E‑Cert esiste un modello, possono essere generati ed elaborati in forma cartacea soltanto fino al 31 dicembre 2024.

##### **Art. 115** Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025 {#chap_10/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--115}
Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 10*c* o 10*d* possono essere importati fino al 30 giugno 2027 e venduti fino al 30 giugno 2029.

(art. 112)
### Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.10--annex-1}
I

Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 18 aprile 2007[^158]concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali;
2. l’ordinanza del 18 aprile 2007[^159]concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi;
3. l’ordinanza del 27 agosto 2008[^160]concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

.[^161]

[^1]: RS  **455**
[^2]: RS  **817.0**
[^3]: RS  **910.1**
[^4]: RS  **916.40**
[^5]: RS  **0.916.026.81**
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  1661).
[^8]: RS  **916.443.14**
[^9]: RS  **916.401**
[^10]: RS  **817.02**
[^11]: [RU  **2017**  359; **2018**  1251.RU  **2020**  2465art. 116.]. Vedi ora l’O del 27 mag. 2020  (RS  **817.042** ).
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^13]: RS  **455.1**
[^14]: RS  **453.0**
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^16]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^19]: RS  **916.441.22**
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^21]: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27.
[^22]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^23]: Introdotta della cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU  **2017**  1661).
[^24]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^25]: RS  **631.0**
[^26]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^27]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^28]: RS  **631.0**
[^29]: Nuovo termine giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^30]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^31]: Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^32]: Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/1629, GU L 272 del 31.10.2018, pag. 11.
[^33]: Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/1798, GU L 233 del 21.9.2023, pag. 24.
[^34]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^35]: Privo di oggetto (RU  **2024**  267; **2025**  373).
[^36]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^37]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017  (RU  **2017**  1661).
[^38]: RS  **631.0**
[^39]: RS  **631.01**
[^40]: RS  **916.51**
[^41]: RS  **944.022**
[^42]: La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
[^43]: La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
[^44]: Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1.
[^45]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^46]: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, versione della GU L 271 del 16.10.2015, p. 1.
[^47]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU  **2025**  373).
[^48]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^49]: Introdotto della cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU  **2017**  1661).
[^50]: Introdotto della cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU  **2017**  1661).
[^51]: RS  **916.441.22**
[^52]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^53]: Introdotto della cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^54]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^55]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^56]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017  (RU  **2017**  1661).
[^57]: Introdotto della cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020  (RU  **2020**  411).
[^58]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^59]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^60]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^61]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^62]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^63]: Introdotto della cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020  (RU  **2020**  411).
[^64]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^65]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^66]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^67]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^68]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^69]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^70]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^71]: RS  **916.310**
[^72]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 2 dell’O del 29 ott. 2025 sull’allevamento di animali, in  vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  723).
[^73]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^74]: RS  **916.51**
[^75]: RS  **916.441.22**
[^76]: RS  **817.190**
[^77]: RS  **817.190**
[^78]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^79]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017  (RU  **2017**  1661).
[^80]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^81]: RS  **455.1**
[^82]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^83]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^84]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^85]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^86]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^87]: Abrogato della cifra I dell’O del 31 mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024  (RU  **2024**  267).
[^88]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^89]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^90]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^91]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^92]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^93]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^94]: RS  **817.02**
[^95]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^96]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^97]: RS  **916.441.22**
[^98]: Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2613, GU L, 2023/2613, del 24.11.2023.
[^99]: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2024/916, GU L, 2024/916, 26.3.2024.
[^100]: RS  **812.21**
[^101]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^102]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^103]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^104]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^105]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017  (RU  **2017**  1661).
[^106]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^107]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^108]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^109]: Introdotta della cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020  (RU  **2020**  411).
[^110]: Introdotto della cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024  (RU  **2024**  267).
[^111]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^112]: Introdotto della cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020  (RU  **2020**  411).
[^113]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^114]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^115]: RS  **817.02**
[^116]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^117]: Introdotta della cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024  (RU  **2024**  267).
[^118]: RS  **817.02**
[^119]: RS  **916.441.22**
[^120]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^121]: RS  **916.401**
[^122]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^123]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^124]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^125]: RS  **916.441.22**
[^126]: RS  **916.441.22**
[^127]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017  (RU  **2017**  1661).
[^128]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^129]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^130]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU  **2025**  373).
[^131]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU  **2025**  373).
[^132]: RS  **916.441.22**
[^133]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^134]: RS  **916.401**
[^135]: Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione secondo GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.
[^136]: RS  **916.402**
[^137]: Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell’8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1.
[^138]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^139]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^140]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^141]: RS  **631.0**
[^142]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^143]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^144]: Introdotta della cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020  (RU  **2020**  411).
[^145]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^146]: RS  **235.1**
[^147]: RS  **128.1**
[^148]: RS  **152.1**
[^149]: RS  **916.472**
[^150]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^151]: Introdotta della cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020  (RU  **2020**  411).
[^152]: RS  **172.021**
[^153]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^154]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017  (RU  **2017**  1661).
[^155]: RS  **631.0**
[^156]: RS  **641.20**
[^157]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2020, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU  **2020**  411).
[^158]: [RU  **2007**  1847; **2008**  2985all. 6 cifra II n. 1,4157,5197; **2009**  1567; **2011**  2699all. 8 cifra II n. 6,5803all. 2 cifra II n. 7; **2012**  2855; **2013**  949,3041cifra I n. 15; **2014**  1691all. 3 cifra II n. 10,2243all. n. 3]
[^159]: [RU  **2007**  2743; **2008**  4167,4867; **2012**  2861,6407all. 2 n. 3; **2014**  4521all. 6 cifra II n. 3]
[^160]: [RU  **2008**  4173,4869; **2009**  1569; **2011**  2699all. 8 cifra II n. 7; **2012**  2863; **2015**  1827II]
[^161]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2015**  5201.