916.443.112

# Ordinanza dell’USAV che istituisce misure in relazione alla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)

del 17 luglio 2025 (Stato 1° aprile 2026)

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visti gli articoli 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 1966[^1]sulle epizoozie;<br />visti gli articoli 88 capoverso 1 e 111*c* capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giugno 1995[^2]sulle epizoozie (OFE);<br />visto l’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 novembre 2015[^3]concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT);<br />visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 2015[^4]concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord,

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--1}
La presente ordinanza stabilisce misure temporanee per la lotta contro la dermatite nodulare contagiosa (*Lumpy skin disease* , LSD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti (animali delle specie ricettive).

##### **Art. 2** Zone di protezione e di sorveglianza {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--2}
L’estensione delle zone di protezione e di sorveglianza ai sensi dell’articolo 88 capoverso 1 OFE è definita negli allegati 1 e 2.

##### **Art. 3** Diritto applicabile {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--3}
L’importazione di animali delle specie ricettive, di carne, latte e sottoprodotti di origine animale di tali animali nelle zone di protezione e di sorveglianza nonché l’esportazione da tali zone sono disciplinate dalle disposizioni dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 2015[^5]concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord e dalle disposizioni dell’OITE‑PT.

## **Sezione 1a:** Limitazione del traffico internazionale di animali {#sec_1_a}
##### **Art. 3a** Divieto di estivazione e pascolo frontaliero in Francia {#sec_1_a/art_3_a omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--3a}
L’estivazione e il pascolo frontaliero di animali delle specie ricettive in Francia sono vietati.

##### **Art. 3b** Divieto di importazione dalle zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia {#sec_1_a/art_3_b omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--3b}
L’importazione in Svizzera di animali delle specie ricettive destinati alla macellazione provenienti dalle zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia in conformità con le disposizioni del Regolamento del 1° dicembre 1933[^6]concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche è vietata.

## **Sezione 2:** Misure nelle zone di protezione {#sec_2}
##### **Art. 4** {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--4}
Al movimento di animali, merci e persone verso le zone di protezione e all’interno di esse si applicano le disposizioni degli articoli 90, 90*a* e 91 OFE.

## **Sezione 3:** Misure nelle zone di sorveglianza {#sec_3}
##### **Art. 5** Movimento di animali {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--5}
1. Nei primi sette giorni successivi all’istituzione della zona di sorveglianza è vietato trasferire animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza; sono eccettuati il trasporto di animali, senza scarico o sosta intermedia, in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.
2. Gli animali delle specie ricettive non possono lasciare le zone di sorveglianza; è eccettuato il trasferimento diretto per la macellazione, se non si sono registrati nuovi casi di LSD nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.
3. Gli animali delle specie ricettive possono essere trasferiti all’interno della zona di sorveglianza soltanto se sono stati esaminati da un veterinario ufficiale su mandato del veterinario cantonale e se esso ha rilasciato un certificato d’accompagnamento di polizia epizootica conformemente all’articolo 12 OFE. Se gli animali vengono trasferiti direttamente in un macello situato nella zona di sorveglianza, l’esame può essere effettuato da un veterinario ufficiale nel macello.

##### **Art. 6** Obbligo di notifica {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--6}
Nelle zone di sorveglianza, i detentori di animali delle specie ricettive devono notificare immediatamente a un veterinario la comparsa dei seguenti sintomi clinici:
a. febbre;
b. apatia;
c. inappetenza;
d. secrezione nasale e oculare;
e. ingrossamento dei linfonodi;
f. diminuzione della produttività;
g. alterazioni cutanee tipiche della LSD.

##### **Art. 7** Seme, ovuli ed embrioni {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--7}
1. Nelle zone di sorveglianza, le stazioni di inseminazione e le aziende che detengono animali donatori di specie ricettive non possono utilizzare seme, ovuli o embrioni per l’inseminazione artificiale o il trasferimento di embrioni fintantoché hanno il sospetto che siano infetti da LSD.
2. Questa restrizione non si applica a seme, ovuli ed embrioni immagazzinati separatamente dal materiale germinale per il quale sussiste il sospetto che sia infetto da LSD.

##### **Art. 8** Sottoprodotti di origine animale {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--8}
1. I sottoprodotti di animali delle specie ricettive provenienti dalla zona di sorveglianza non possono:
a. essere trasferiti da aree o aziende situate nelle zone di sorveglianza;
b. essere utilizzati come alimenti per animali o per la produzione di concimi o prodotti tecnici.
2. Sono fatti salvi gli articoli 43 e 44 dell’ordinanza del 25 maggio 2011[^7]concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn).

##### **Art. 9** Somministrazione di latte crudo {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--9}
1. Il veterinario cantonale può autorizzare, ai fini della somministrazione, il trasferimento di latte crudo ottenuto da animali delle specie ricettive se il latte crudo è trasferito in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposto a pastorizzazione. Lo stabilimento di trasformazione deve essere situato nella stessa zona di sorveglianza o il più vicino possibile ad essa ed essere sotto la vigilanza dei servizi veterinari cantonali.
2. È consentita la somministrazione di latte crudo nella propria azienda.

## **Sezione 4:** Misure di vaccinazione {#sec_4}
##### **Art. 10** Zone di vaccinazione e obbligo di vaccinazione {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--10}
1. Gli animali delle specie ricettive tenuti nelle zone di vaccinazione devono essere vaccinati contro la LSD.
2. L’estensione delle zone di vaccinazione è definita nell’allegato 3.

##### **Art. 11** Vaccini e impiego {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--11}
1. Per la vaccinazione è impiegato il preparato Bovilis Lumpyvax-E del fabbricante Intervet International B.V. – MSD Animal Health.[^8]
2. La dose standard si applica ad animali sani.
3. Il vaccino è applicato secondo il foglietto illustrativo.[^9]

##### **Art. 12** Termini di attesa {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--12}
I termini di attesa sono stabiliti secondo il foglietto illustrativo del vaccino.

##### **Art. 13** Protezione vaccinale {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--13}
L’immunità di base è stabilita secondo il foglietto illustrativo del vaccino.

##### **Art. 14** Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--14}
1. L’USAV attribuisce le dosi di vaccino ai Cantoni; a tale scopo consulta previamente i veterinari cantonali.
2. I veterinari cantonali decidono sulla dispensazione delle dosi di vaccino ai veterinari.

##### **Art. 15** Responsabilità {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--15}
1. L’USAV mette a disposizione dei Cantoni strumenti elettronici che consentono di registrare le informazioni necessarie all’esecuzione delle vaccinazioni e le conferme di vaccinazione nel sistema d’informazione centrale ASAN.
2. I veterinari cantonali sono responsabili dell’esecuzione delle vaccinazioni. In particolare, assegnano i mandati ai veterinari.
3. L’impresa che distribuisce il vaccino provvede affinché i vaccini siano immagazzinati in modo appropriato e forniti entro il termine convenuto agli organi designati dai veterinari cantonali. Si applicano le norme della Buona prassi di distribuzione ai sensi dell’allegato 4 dell’ordinanza del 14 novembre 2018[^10]sull’autorizzazione dei medicamenti.
4. I veterinari sono responsabili della somministrazione a regola d’arte dei vaccini.

##### **Art. 16** Registrazione {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--16}
1. Una volta completate le vaccinazioni, i veterinari inseriscono il numero di animali vaccinati e i dati delle vaccinazioni negli elenchi degli effettivi e confermano la vaccinazione.
2. Negli elenchi degli effettivi, i bovini sono registrati singolarmente con l’indicazione aggiornata dello stato vaccinale. Le vaccinazioni effettuate devono essere annotate per ogni singolo animale.
3. Per gli altri animali delle specie ricettive le vaccinazioni vengono confermate, su richiesta dei detentori di animali, anche per i singoli animali nel registro degli animali a unghia fessa.
4. I dati sono registrati in ASAN. La registrazione è effettuata:
a. dai veterinari; oppure
b. dai servizi veterinari cantonali.

## **Sezione 5:** Disposizioni speciali per le zone di vaccinazione {#sec_5}
##### **Art. 17** Movimenti di animali dalla zona di vaccinazione {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--17}
1. Gli animali vivi delle specie ricettive possono essere trasferiti dalla zona di vaccinazione se:
a.[^11] sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima;
b. tutti gli altri animali dello stesso effettivo sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima;
c. tutti gli altri animali dello stesso effettivo sono stati sottoposti a un esame clinico e, se necessario, a un esame di laboratorio con esito negativo;
d.[^12] gli animali sono stati tenuti nell’azienda di origine dalla nascita o per un periodo ininterrotto di almeno 28 giorni prima della data del trasferimento; e
e.[^13] tutti gli animali delle specie ricettive nel raggio di 50 chilometri intorno all’azienda di origine del trasferimento sono stati vaccinati o rivaccinati almeno 60 giorni prima della data di trasferimento.
2. Il capoverso 1 non si applica agli animali trasportati direttamente per la macellazione previa autorizzazione del veterinario cantonale.

##### **Art. 18** Movimenti di animali all’interno della zona di vaccinazione {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--18}
All’interno della zona di vaccinazione e tra le zone di vaccinazione gli animali vivi delle specie ricettive possono essere trasferiti se:
a. sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima; e
b. tutti gli altri animali dello stesso effettivo sono stati vaccinati almeno 28 giorni prima.

##### **Art. 19** Invio di seme, ovuli ed embrioni {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--19}
1. Il seme, gli ovuli e gli embrioni provenienti dalla zona di vaccinazione possono essere inviati solo all’interno delle zone di vaccinazione.
2. È vietata l’esportazione nella zona di vaccinazione di un altro Paese.

##### **Art. 20** Invio di sottoprodotti di origine animale, colostro, latte e prodotti a base di latte {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--20}
1. I sottoprodotti di origine animale non trasformati possono essere inviati all’interno della Svizzera a stabilimenti designati dal veterinario cantonale, a condizione che siano inviati sotto la vigilanza ufficiale delle autorità competenti per essere trasformati o eliminati in un impianto autorizzato in conformità all’allegato 1*b* OSOAn[^14]. Sono esclusi le pelli e il pelame non lavorati.
2. Le pelli e il pelame non lavorati possono essere trasferiti soltanto in uno stabilimento nella zona di vaccinazione, a condizione che siano inviati sotto la vigilanza ufficiale delle autorità competenti per essere trasformati o eliminati in un impianto autorizzato in conformità all’allegato 1*b* OSOAn.
3. Il colostro, il latte o i prodotti a base di latte utilizzati come sottoprodotti di origine animale possono essere trasportati fuori dalla zona di vaccinazione dopo la pastorizzazione.
4. Le restrizioni di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai sottoprodotti di origine animale di un animale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 17 capoverso 1.[^15]

##### **Art. 21** Requisiti dei veicoli {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--21}
1. I veicoli utilizzati per il trasporto di animali delle specie ricettive o dei sottoprodotti di origine animale di tali animali devono essere a tenuta stagna e devono essere puliti, disinfettati e trattati con un insetticida sia prima sia dopo ogni trasporto.
2. Per il trasporto di animali di specie ricettive direttamente a un macello o per qualsiasi trasporto di sottoprodotti di tali animali è sufficiente effettuare la pulizia dopo il trasporto.[^16]

##### **Art. 21a** Misure di sorveglianza {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--21_a}
Il veterinario cantonale ordina nelle zone di vaccinazione le analisi necessarie per sorvegliare gli effettivi delle specie ricettive.

## **Sezione 6:** Entrata in vigore e durata di validità {#sec_6}
##### **Art. 22** {#sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--22}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 18 luglio 2025 alle ore 18.00.
2. Ha effetto sino al 31 dicembre 2025.
3. La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 16 maggio 2026.[^17]
4. La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 28 febbraio 2027.[^18]

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2)
### Zone di protezione {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--annex-1}
Il presente allegato non contiene alcuna iscrizione.
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 2)
### Zone di sorveglianza {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--annex-2}
Il presente allegato non contiene alcuna iscrizione.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 10 cpv. 2)
### Zone di vaccinazione {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--916.443.112--annex-3}
Sono zone di vaccinazione:
– il Cantone di Ginevra;
– i seguenti Comuni del Cantone di Vaud: Arnex, Bogis-Bossey, Borex, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Chéserex, Commugny, Coppet, Crans, Crassier, Eysins, Founex, Gingins, Grens, La Rippe, Mies, Nyon, Signy-Avenex, Tannay;
– la zona di La Pile Dessus del Comune di Saint-Cergue nel Cantone di Vaud;
– i territori evidenziati in grigio sulla mappa sottostante facenti parte dei seguenti Comuni del Cantone del Vallese: Champéry, Val-d’Illiez, Finhaut, Martigny-Combe, Orsières, Salvan, Trient.

[^1]: RS  **916.40**
[^2]: RS  **916.401**
[^3]: RS  **916.443.10**
[^4]: RS  **916.443.11**
[^5]: RS  **916.443.111**
[^6]: RS  **0.631.256.934.953**
[^7]: RS  **916.441.22**
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dall’O dell’USAV dell’11 mar. 2026, in vigore dal  13 mar. 2026 (RU  **2026**  116).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dall’O dell’USAV dell’11 mar. 2026, in vigore dal  13 mar. 2026 (RU  **2026**  116).
[^10]: RS  **812.212.1**
[^11]: Correzione del 18 ago. 2025, concerne soltanto il testo francese (RU  **2025**  512).
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’USAV del 22 ott. 2025, in vigore dal 24 ott. 2025 (RU  **2025**  637).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’USAV del 22 ott. 2025, in vigore dal 24 ott. 2025 (RU  **2025**  637).
[^14]: RS  **916.441.22**
[^15]: Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 22 ott. 2025, in vigore dal 24 ott. 2025  (RU  **2025**  637).
[^16]: Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 22 ott. 2025, in vigore dal 24 ott. 2025  (RU  **2025**  637).
[^17]: Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 22 ott. 2025, in vigore dal 24 ott. 2025  (RU  **2025**  637).
[^18]: Introdotto dalla cifra I dall’O dell’USAV dell’11 mar. 2026, in vigore dal 13 mar. 2026  (RU  **2026**  116).