916.472

# Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

(Ordinanza sulle tasse dell’USAV)[^1]

del 30 ottobre 1985 (Stato 1° dicembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997[^2]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;<br />visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 2012[^3]sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;<br />visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005[^4]sulla protezione degli animali;<br />visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000[^5]sugli agenti terapeutici;<br />visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge del 20 giugno 2014[^6]sulle derrate alimentari;<br />visti gli articoli 45*c* capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 1966[^7]sulle epizoozie;<br />in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999[^8]tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;<br />in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 2010[^9]tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali,[^10]

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--1}
La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

##### **Art. 2** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--2}
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^11]sugli emolumenti (OgeEm).

##### **Art. 3** Calcolo della tassa {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--3}
1. La tassa è calcolata secondo le aliquote di cui al capitolo 2. Se è previsto un quadro tariffario, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo e prendendo in considerazione l’interesse finanziario delle persona tenuta a pagarla.
2. Per le prestazioni di servizi non espressamente menzionate nel capitolo 2, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo.
3. La tariffa oraria per la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo è di 140 franchi.

##### **Art. 4** Supplemento {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--4}
Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’USAV[^12]può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

##### **Art. 5** Spese {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--5}
Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm[^13]sono fatturati:
a. gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 1996[^14]sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;
b. le spese per l’assunzione di prove, le perizie scientifiche, gli esami speciali o la ricerca di materiale o documentazione;
c. i costi per esami effettuati in laboratori dell’USAV o affidati ad altri laboratori.

##### **Art. 6** Tasse per le visite veterinarie di confine {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--6}
1. L’ufficio doganale fissa la tassa per la visita veterinaria di confine (art. 15–18) secondo le prescrizioni doganali vigenti. Gli articoli 12 e 14 OgeEm[^15]non sono applicabili.
2. Per le visite veterinarie di confine effettuate fuori dall’orario di lavoro ordinario sono riscosse in aggiunta alla tassa forfetaria secondo le aliquote del capitolo 2, la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo e i costi di viaggio.
3. La tassa per la visita veterinaria di confine è riscossa per tutti gli invii accettati alla visita indipendentemente dal fatto che siano ammessi all’importazione, respinti o contestati in altro modo.

##### **Art. 7** Riscossione delle tasse {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--7}
1. La tassa è riscossa dall’ufficio che l’ha fissata.
2. Le tasse per l’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione e gli eventuali supplementi (art. 4) sono riscossi dall’ufficio doganale secondo le vigenti prescrizioni doganali, contemporaneamente alla tassa per la visita veterinaria di confine.
3. Le tasse fino a 200 franchi possono essere riscosse contro rimborso.

##### **Art. 8** Rimedi giuridici {#chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--8}
1. Contro la decisione riguardante la tassa è ammesso il ricorso secondo le disposizioni della procedura amministrativa federale.
2. Se la tassa riscossa dall’ufficio doganale (art. 6) e i dazi sono impugnati contemporaneamente o se il ricorso concerne unicamente un errore di calcolo, la competenza e la procedura sono disciplinate dall’articolo 109 della legge federale del 1° ottobre 1925[^16]sulle dogane.

##### **Art. 9 a 14** {#chap_1/art_9_14 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--9–14}

## **Capitolo 2:** Tariffa delle tasse {#chap_2}
### **Sezione 1:** Controllo in caso d’importazione o transito {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 15** Partite d’importazione {#chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--15}
1. In caso d’importazione di partite di animali e prodotti animali, le tasse per i controlli da parte del servizio veterinario di confine ammontano a:[^17]

| | Fr. |
| --- | --- |
| a. per le partite con un peso fino a 6 tonnellate | 88.— |
| b. per ogni ulteriore tonnellata | 14.70 |
| c. per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate | 676.— |

1bis. Le tasse per i controlli di prodotti animali importati dalla Nuova Zelanda ammontano a:

| | Fr. |
| --- | --- |
| a. per le partite con un peso fino a 6 tonnellate | 68.20 |
| b. per ogni ulteriore tonnellata | 11.40 |
| c. per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate | 523.90.[^18] |

1ter. Le tasse per i controlli di importazioni di sperma, ovuli ed embrioni animali provenienti dalla Nuova Zelanda solo rette dal capoverso 1.[^19]
2. Il peso determinante è il peso lordo (massa lorda) conformemente alla legge del 9 ottobre 1986[^20]sulla tariffa delle dogane. Il calcolo proporzionale delle tasse è basato sull’unità «per 100 kg lordi».
3. Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 settembre 2013[^21]sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) all'importazione di esemplari di animali sono rette dai capoversi 1 e 2.[^22]
4. Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 O-CITES all'importazione di esemplari di piante ammontano a:
a. per le piante vive: 30 franchi per partita per il controllo documentale e 30 franchi per partita per il controllo dʼidentità e il controllo fisico;
b. per parti di piante e prodotti derivati di origine vegetale: 60 franchi per partita.[^23]
5. Se in caso di importazione di piante vive è riscossa una tassa per il controllo secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018[^24]sulla salute dei vegetali, si rinuncia alla riscossione della tassa di cui al capoverso 4 lettera a.[^25]

##### **Art.16** Partite destinate a uno Stato membro dell’Unione europea {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--16}
Alle partite in transito verso l’Unione europea si applicano le tariffe di cui all’articolo 15.

##### **Art. 17** Partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi {#chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--17}
Per le partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi la tassa ammonta a 48 franchi per partita; per ogni quarto d’ora vengono fatturati inoltre 32 franchi per persona che partecipa al controllo.

##### **Art. 17a** Partite in entrata o in transito senza notifica preventiva {#chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--17_a}
Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 2015[^26]concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

##### **Art. 17b** Disposizione di misure in caso di partite non conformi {#chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--17_b}
Per la disposizione di misure secondo l’articolo 68 OITE‑PT[^27], l’articolo 30 dell’ordinanza del 28 novembre 2014[^28]concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e gli articoli 28–28*b* e 34–38 dell’ordinanza del 4 settembre 2013[^29]sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette l’USAV riscuote una tassa di 120 franchi.

##### **Art. 18** Autorizzazioni {#chap_2/sec_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--18}
1. La tassa per un’autorizzazione secondo l’articolo 12 OITE‑PT[^30]o secondo l’OITEAc[^31]ammonta a 60 franchi.[^32]
1bis. .[^33]
1ter. La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 18 novembre 2015[^34]concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE) ammonta a 40–100 franchi.[^35]
2. Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.
3. La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui ai capoversi 1, 1^ter^e 2 ammonta a 20 franchi.[^36]

### **Sezione 2:** Autorizzazioni e certificati di esportazione {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 19** {#chap_2/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--19}
1. Le tasse per le autorizzazioni di cui all’articolo 52 OITE‑PT[^37]e all’articolo 27 OITE‑UE[^38]ammontano a 40–100 franchi.[^39]
2. Le tasse per altre autorizzazioni e certificati di esportazione ammontano a 10-60 franchi.
3. La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 ammonta a 10 franchi.[^40]

### **Sezione 3:** Autorizzazione di sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 20** {#chap_2/sec_3/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--20}
1. Per l’esame di una domanda d’autorizzazione concernente i sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione sono riscosse le tasse seguenti:

| | Fr. |
| --- | --- |
| a. una tassa di base per autorizzazioni che possono essere rilasciate senza esami particolari | 20.– a 50.– |
| b. una tassa per esami suppletivi non comportanti più di una mezza giornata di lavoro, senza visita dell’azienda | 100.– |
| c. una tassa per esami suppletivi non comportanti più di mezza giornata di lavoro, con visita all’azienda | 150.– |
| d. una tassa per esami suppletivi, per giorno, con o senzavisita all’azienda | 350.– |

2. Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:
a. spese per pernottamenti in caso di visite di più giorni all’azienda giusta il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959[^41];
b. le spese per il materiale;
c.[^42] le spese per l’esame pratico (art. 82 cpv. 2 dell’O del 23 apr. 2008[^43]sulla protezione degli animali).

### **Sezione 3a:** . {#chap_2/sec_3_a}
##### **Art. 20a** {#chap_2/sec_3_a/art_20_a omnilex-key=ch-fedlex--916.472--20a}

### **Sezione 4:** . {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 21** {#chap_2/sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--21}

##### **Art. 21a** {#chap_2/sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--21_a}

### **Sezione 5:** . {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 22** {#chap_2/sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--22}

### **Sezione 6:** Laboratori di diagnostica {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 23** {#chap_2/sec_6/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--23}
Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l’USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.

### **Sezione 7:** . {#chap_2/sec_7}
##### **Art. 24** {#chap_2/sec_7/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--24}

### **Sezione 8:** Perfezionamento ed esami degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico {#chap_2/sec_8}
##### **Art. 24a** {#chap_2/sec_8/art_24_a omnilex-key=ch-fedlex--916.472--24a}
1. Per il perfezionamento degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico, l’USAV riscuote la seguente tassa massima:[^44]

| | Fr. |
| --- | --- |
| a. per i veterinari ufficiali | 4000.– |
| b. per i veterinari ufficiali dirigenti | 2500.– |
| c. per gli esperti ufficiali | 2500.– |
| d.[^45] per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni | 1000.– |
| e.[^46] per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti | 1000.– |

2. Per l’esame, esso riscuote le tasse seguenti:

| | Fr. |
| --- | --- |
| a. per i veterinari ufficiali | 800.– |
| b. per i veterinari ufficiali dirigenti | 600.– |
| c. per gli esperti ufficiali | 600.– |
| d.[^47] per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni | 400.– |
| e.[^48] per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti | 400.– |

3. Per il rilascio dell’attestato di capacità ai candidati che hanno superato l’esame, esso riscuote una tassa di 50 franchi.

### **Sezione 9:** Utilizzo dei sistemi d’informazione animex-ch e E‑Cert {#chap_2/sec_9}
##### **Art. 24b** Utilizzo del sistema d’informazione animex-ch {#chap_2/sec_9/art_24_b omnilex-key=ch-fedlex--916.472--24b}
1. Per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch[^49]l’Ufficio federale riscuote dai Cantoni le tasse seguenti:

| | | Fr. |
| --- | --- | --- |
| a. rilascio dell’autorizzazione di eseguire un esperimento sugli animali o di gestire un centro di detenzione di animali da laboratorio, inclusa la redazione di rapporti | 200.– fino a 300.– | |
| b. rilascio dell’autorizzazione dicompletare un esperimento sugli animali o un centro di detenzione di animali da laboratorio | 60.– fino a 80.– | |
| c. rilascio di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn) | 200.– fino a 300.– | |
| d. complementi di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn) | 60.– fino a 80.– | |
| e. annualmente per l’accreditamento di una persona, inclusa la gestione continua della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento | 60.– fino a 80.– | |

2. Se l’USAV svolge i compiti di un Cantone che non lavora con il sistema d’informazione animex-ch, la tassa ammonta al doppio dell’importo di cui al capoverso 1.

##### **Art. 24bbis** Utilizzo del sistema d’informazione E-Cert {#chap_2/sec_9/art_24_b omnilex-key=ch-fedlex--916.472--24b_bis}
Per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert l’Ufficio federale riscuote dagli esportatori una tassa di 30 franchi per certificato sanitario.

### **Sezione 10:** Omologazione di prodotti fitosanitari e approvazione di organismi ausiliari {#chap_2/sec_10}
##### **Art. 24c** Tasse per l’omologazione di prodotti fitosanitari, permessi di vendita e certificati {#chap_2/sec_10/art_24_c omnilex-key=ch-fedlex--916.472--24c}
Per il trattamento delle domande e richieste concernenti prodotti fitosanitari secondo l’ordinanza del 20 agosto 2025[^50]sui prodotti fitosanitari (OPF), l’USAV riscuote le seguenti tasse:

| | **Fr.** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono sostanze attive a basso rischio | |
| a. trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario | 20 000 | 10 000 | |
| b. trattamento di una domanda di omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF) | 12 000 | 6000 | |
| c. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change» | 5000 | 2500 | |
| d. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change» | 3000 | 1500 | |
| e. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non-significant change» | 1000 | 500 | |
| f. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non‑significant change» | 600 | 300 | |
| g. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica in determinate aree di valutazione, come modifica della fonte del principio attivo o della classificazione ed etichettatura | 600 | 300 | |
| h. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione a determinati campi d’uso, ad eccezione dell’estensione per usi minori ai sensi dell’art. 17 OPF per indicazione | 200 | 100 | |
| i. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a determinati campi d’uso, ad eccezione dell’estensione per usi minori ai sensi dell’art. 17 OPF per indicazione | 100 | 50 | |
| j. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione per un uso minore ai sensi dell’art. 17 OPF per indicazione | 100 | 50 | |
| k. trattamento di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza per indicazione | 100 | 50 | |
| l. trattamento di una domanda di rilascio di un permesso di vendita | 200 | 200 | |
| m. trattamento di una domanda di modifica di un permesso di vendita | 100 | 100 | |
| n. trattamento di una domanda di modifica amministrativa di un’omologazione o di un permesso di vendita, incluso il trasferimento dell’omologazione a un altro titolare | 100 | 100 | |
| o. controllo della completezza del fascicolo di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti, designati come approvati ai sensi degli articoli 5 e 6 OPF o la cui approvazione è stata rinnovata nell’UE | 800 | 400 | |
| p. trattamento di una domanda di rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario | 12 000 | 6000 | |
| q. trattamento di una domanda di rinnovo dell’omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF) | 7000 | 3500 | |
| r. trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’UE, che corrisponde a un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera (art. 48 OPF) per prodotto fitosanitario | 200 | 100 | |
| s. trattamento di una richiesta di rilascio di un certificato ai sensi dell’art. 87 OPF | 100 | 100 | |

##### **Art. 24d** Tasse per gli organismi ausiliari {#chap_2/sec_10/art_24_d omnilex-key=ch-fedlex--916.472--24d}
Per il trattamento delle domande di approvazione di organismi ausiliari, rinnovo dell’approvazione o omologazione in situazione d’emergenza secondo l’OPF[^51], l’USAV riscuote le seguenti tasse:

| | **Fr.** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | Organismi ausiliari | Organismi ausliari a basso rischio | |
| a. trattamento di una domanda di approvazione di un organismo ausiliario | 2000 | 800 | |
| b. trattamento di una domanda di rinnovo dell’approvazione di un organismo ausiliario | 1000 | 400 | |
| c. trattamento di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza per indicazione | 80 | 50 | |

## **Capitolo 3:** Disposizioni finali {#chap_3}
##### **Art. 25** Diritto previgente: abrogazioni {#chap_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--25}
Sono abrogate:
1. La tariffa del 13 giugno 1977[^52]delle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria;
2. La tariffa delle tasse del 1° aprile 1972[^53]per la visita veterinaria di confine del bestiame esportato temporaneamente nella Repubblica federale di Germania o in Austria a scopo d’alpeggio o di svernamento.

##### **Art. 26** Disposizione transitoria {#chap_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--26}
La tariffa del 13 giugno 1977[^54]è applicabile alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

##### **Art. 26a** Disposizione transitoria della modifica del 20 agosto 2025 {#chap_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--26_a}
La riscossione delle tasse per gli esami e i controlli di cui all’articolo 24*c* nella versione secondo il diritto anteriore[^55]è retta dal diritto anteriore per le domande che sono state presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 agosto 2025.

##### **Art. 27** Entrata in vigore {#chap_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--916.472--27}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.

[^1]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° set. 2010 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore  dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  3953).
[^2]: RS  **172.010**
[^3]: RS  **453**
[^4]: RS  **455**
[^5]: RS  **812.21**
[^6]: RS  **817.0**
[^7]: RS  **916.40**
[^8]: RS  **0.916.026.81**
[^9]: RS  **0.916.443.961.41**
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^11]: RS  **172.041.1**
[^12]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal  1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^13]: RS  **172.041.1**
[^14]: [RU  **1997**  167.RU  **2009**  6137cifra II n. 2]. Vedi ora l’O del 25 nov. 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS  **172.010.1** ).
[^15]: RS  **172.041.1**
[^16]: [CS **6** 475;RU  **1956**  639; **1959** 1400 art. 11 cifra III; **1973**  644; **1974**  1857all. n. 7; **1980**  1793cifra I n. 1; **1992**  1670cifra III; **1994**  1634cifra I n. 3; **1995**  1816; **1996**  3371all. 2 n. 2; **1997**  2465all. n. 13; **2000**  1300art. 92,1891cifra VI n. 6; **2002**  248cifra I n. 1 art. 41; **2004**  4763all. cifra II n. 1; **2006**  2197all. n. 50.RU  **2007**  1411art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS  **631.0** ).
[^17]: Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  3111).
[^18]: Introdotto dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5201).
[^19]: Introdotto dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5201).
[^20]: RS  **632.10**
[^21]: RS  **453.0**
[^22]: Introdotto dall’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  3111).
[^23]: Introdotto dall’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  3111).
[^24]: RS  **916.20**
[^25]: Introdotto dall’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RU  **2013**  3111). Nuovo testo giusta l’all. 8 n. 6 dell’O del  31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  4209).
[^26]: RS  **916.443.10**
[^27]: RS  **916.443.10**
[^28]: RS  **916.443.14**
[^29]: RS  **453.0**
[^30]: RS  **916.443.10**
[^31]: RS  **916.443.14**
[^32]: Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024  (RU  **2024**  267).
[^33]: Introdotto dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi  (RU  **2015**  5201). Abrogato dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, con effetto dal  1° lug. 2024 (RU  **2024**  267).
[^34]: RS  **916.433.11**
[^35]: Introdotto dall’all. cifra 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU  **2015**  5201). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024  (RU  **2024**  267).
[^36]: Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024  (RU  **2024**  267).
[^37]: RS  **916.443.10**
[^38]: RS  **916.443.11**
[^39]: Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024  (RU  **2024**  267).
[^40]: Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024  (RU  **2024**  267).
[^41]: [RU  **1959**  1137; **1962**  288,1283; **1964**  600; **1968**  115,1619; **1971**  74; **1973** 139; **1974**  5; **1976**  2699; **1977**  1413,2155; **1979**  1287; **1982**  938; **1984**  394; **1986**  193,2091; **1987**  941; **1988**  7; **1989**  8,1217; **1990**  102,1736; **1991**  1075,1078,1145,1380,1642; **1992**  3; **1993**  820all. n. 1,1565art. 13 cpv. 1,2812; **1994**  2,269,364; **1995**  3,3867all.  n. 8,5067; **1997**  230,299; **1998**  726; **1999**  577; **2000**  419all. n. 12953.RU  **2001**  2197all. cifra I n. 2]
[^42]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° set. 2010 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, in vigore  dal 1° gen. 2011 (RU  **2010**  3953).
[^43]: RS  **455.1**
[^44]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5803).
[^45]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5803).
[^46]: Introdotta dall’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5803).
[^47]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinariopubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5803).
[^48]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5803).
[^49]: Nuova espressione. giusta la cifra III n. 2 dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal  1° feb. 2022 (RU 2021 926). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo
[^50]: RS  **916.161**
[^51]: RS  **916.161**
[^52]: [RU  **1977**  1230; **1979** 2633 art. 2 n. 7; **1981**  572art. 72 n. 5, 1248 art. 24 n. 2]
[^53]: [RU  **1972**  715]
[^54]: [RU  **1977**  1230; **1979** 2633 art. 2 n. 7; **1981**  572art. 72 n. 5, 1248 art. 24 n. 2]
[^55]: RU  **2021**  760