918.1

# Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

(ORPAR)

del 6 novembre 2024 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 86*b* capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--1}
La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di contributi federali per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (contributi).

##### **Art. 2** Portata e importo del contributo {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--2}
1. Il contributo è concesso entro i limiti dei crediti stanziati per la parte di un’assicurazione per il raccolto che assicura le rese delle colture contro i rischi di siccità e gelo.
2. Corrisponde al 30 per cento del premio assicurativo annuo stabilito nella polizza d’assicurazione per le perdite di resa dovute a siccità e gelo.
3. Se i fondi a disposizione non sono sufficienti per il versamento dei contributi, questi ultimi sono ridotti proporzionalmente in deroga all’aliquota di cui al capoverso 2.

## **Sezione 2:** Esigenze {#sec_2}
##### **Art. 3** Esigenze poste al gestore {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--3}
Il contributo è concesso se nell’anno che precede l’anno di contribuzione il gestore ha adempiuto le condizioni di cui agli articoli 3–7 e 10–34 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013[^2]sui pagamenti diretti e se le superfici assicurate si trovano in territorio svizzero.

##### **Art. 4** Esigenze poste all’assicurazione per il raccolto {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--4}
1. Il contributo è concesso se l’assicurazione per il raccolto è offerta da un assicuratore che dispone di un’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni» di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 9 novembre 2005[^3]sulla sorveglianza.
2. L’assicurazione per il raccolto deve prevedere una franchigia di almeno il 15 per cento della somma assicurata o del valore di risarcimento.

## **Sezione 3:** Procedura {#sec_3}
##### **Art. 5** Notifica dell’assicuratore e contratto {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--5}
1. Un assicuratore che intende offrire un’assicurazione per il raccolto, per la quale può essere concesso il contributo, deve notificare un’offerta assicurativa che adempie le esigenze di cui all’articolo 4 all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) entro il 31 agosto dell’anno precedente l’anno di contribuzione.
2. Se sono adempiute le esigenze di cui all’articolo 4, l’UFAG stipula con l’assicuratore un contratto che disciplina almeno quanto segue:
a. obbligo di conservare tutte le registrazioni e tutti i documenti;
b. modello delle prove attuariali;
c. contenuto e periodicità del resoconto;
d. controlli da parte dell’UFAG;
e. protezione dei dati.
 ^3^Dopo la ricezione del contratto firmato, l’UFAG pubblica sul suo sito Internet il nome dell’assicuratore e la sua assicurazione per il raccolto.
4. L’assicuratore annuncia immediatamente all’UFAG se non sono più adempiute le esigenze di cui all’articolo 4.

##### **Art. 6** Elenco delle aziende di gestori aventi diritto alla riduzione {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--6}
1. Entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno di contribuzione, l’UFAG mette a disposizione degli assicuratori notificati un elenco dei numeri aziendali di tutte le aziende agricole i cui gestori adempiono le esigenze di cui all’articolo 3. Come numero aziendale viene utilizzato il numero d’identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) secondo l’ordinanza del 30 giugno 1993[^4]sul Registro delle imprese e degli stabilimenti.
2. L’elenco con i numeri RIS serve agli assicuratori per verificare se un gestore ha diritto ai pagamenti diretti e quindi a una riduzione dei premi.

##### **Art. 7** Procedura di domanda e stipulazione dell’assicurazione {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--7}
1. L’assicuratore mette a disposizione del gestore un modulo di richiesta per la stipulazione di un’assicurazione per il raccolto secondo l’articolo 4.
2. Il gestore inoltra all’assicuratore il modulo di richiesta firmato. Conferma di adempiere alle esigenze di cui all’articolo 3 e indica il numero RIS. L’inoltro del modulo di richiesta vale come domanda di riduzione dei premi.
3. Prima di stipulare la polizza assicurativa, l’assicuratore controlla se l’azienda è inclusa nell’elenco di cui all’articolo 6.
4. La polizza assicurativa o la documentazione contrattuale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. i dati necessari per l’identificazione dell’assicuratore;
b. i dati necessari per l’identificazione:
        1. del gestore assicurato, in particolare il numero d’identificazione delle imprese, cognome e nome, numero di telefono e indirizzo e-mail,
        2. dell’azienda agricola, in particolare il numero RIS e l’ubicazione dell’azienda inclusi via, numero postale di avviamento e luogo;
c. la data di inizio e di fine della polizza o del contratto;
d. per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi e, laddove possibile, per ogni coltura:
        1. la rispettiva superficie utile,
        2. la somma assicurata per ettaro,
        3. la somma assicurata totale,
        4. la franchigia in riferimento alla somma assicurata o al valore di risarcimento,
        5. l’importo del premio assicurativo,
        6. l’importo della riduzione dei premi concessa;
e. l’importo dei premi dell’azienda interessata per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi;
f. l’importo della riduzione dei premi complessivamente concessa all’azienda interessata;
g. il consenso del gestore alla trasmissione dei dati assicurativi all’UFAG.

##### **Art. 8** Fatturazione all’UFAG {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--8}
1. L’assicuratore fattura annualmente entro il 30 giugno all’UFAG le riduzioni dei premi che ha concesso nell’anno di contribuzione in corso nell’ambito delle sue assicurazioni per il raccolto.
2. La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:
a. l’elenco di tutti i gestori che nell’anno di contribuzione hanno beneficiato di una riduzione dei premi;
b. per ogni gestore:
        1. i dati di cui all’articolo 7 capoverso 4 lettera b,
        2. per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi e per ogni coltura, la rispettiva superficie utile e l’importo della riduzione dei premi concessa,
        3. per la parte dell’assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi, il premio,
        4. l’importo della riduzione dei premi complessivamente concessa.

##### **Art. 9** Versamento dei contributi all’assicuratore {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--9}
Entro i limiti dei crediti stanziati l’UFAG versa i contributi all’assicuratore come segue:
a. entro il 31 agosto dell’anno di contribuzione: al massimo il 75 per cento dei contributi come acconto;
b. entro il 30 novembre dell’anno di contribuzione: l’importo residuo.

##### **Art. 10** Misure amministrative dell’UFAG {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--10}
In caso di sospetto di infrazione contro le prescrizioni della presente ordinanza, l’UFAG avvia un’indagine e può adottare misure amministrative secondo l’articolo 169 LAgr.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 11** Esecuzione {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--11}
L’UFAG esegue la presente ordinanza.

##### **Art. 12** Disposizioni transitorie {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--12}
1. Un assicuratore che nel 2025 intende offrire un’assicurazione per il raccolto, per la quale può essere concesso un contributo, deve notificarsi all’UFAG secondo l’articolo 5 capoverso 1 entro il 15 gennaio 2025.
2. L’UFAG trasmette agli assicuratori che si sono notificati per il 2025 un elenco secondo l’articolo 6 entro il 31 gennaio 2025.

##### **Art. 13** Entrata in vigore e durata di validità {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--918.1--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025 con effetto sino al 31 dicembre 2032.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: RS  **910.13**
[^3]: RS  **961.011**
[^4]: RS  **431.903**