919.117.71

# Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura

(OSIAgr)

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 164*a* capoverso 2, 164*b* capoverso 2, 165*c* capoverso 3 lettera d, 165*g* , 177, 181 capoverso 1^bis^e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura (LAgr);<br />visto l’articolo 25 della legge del 9 ottobre 1992[^2]sulla statistica federale;<br />visto l’articolo 45*c* capoverso 4 della legge del 1° luglio 1966[^3]sulle epizoozie,[^4]

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--1}
1. La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d’informazione:
a. sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (art. 165*c* LAgr);
b. sistema d’informazione per i dati sui controlli (art. 165*d* LAgr);
c. sistema d’informazione geografica (art. 165*e* LAgr);
d.[^5] sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (art. 164*a* e 165*f* LAgr);
d^bis^.[^6] sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (art. 164*b* e 165*f* *^bis^* LAgr);
e. sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo;
f. portale Internet Agate;
g. sistema di supporto decisionale.
2. Disciplina altresì le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al capoverso 1.
3. Per acquisizione si intende la rilevazione e registrazione dei dati.

## **Sezione 2:** Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi {#sec_2}
##### **Art. 2** Dati {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--2}
Il sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) contiene i seguenti dati:
a. i dati aziendali di cui all’allegato 1 numero 1;
b. i dati strutturali di cui all’allegato 1 numero 2;
c. i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti di cui all’allegato 1 numero 3.

##### **Art. 3** Acquisizione dei dati {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--3}
1. I Cantoni acquisiscono i dati.
2. Essi possono delegare l’acquisizione dei dati ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.
3. Essi acquisiscono i dati secondo le seguenti tempistiche:
a. dati aziendali: correntemente;
b. dati strutturali: una volta l’anno;
c. dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti: una volta l’anno.

##### **Art. 4** Termini per la trasmissione dei dati {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--4}
1. I Cantoni trasmettono i dati all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) entro i seguenti termini:
a. dati aziendali aggiornati: una volta la settimana;
b. dati strutturali:
        1. una volta la settimana, con trasmissione di tutti i dati entro il 31 luglio,
        2. dati rettificati di cui al numero 1: entro il 31 ottobre,
        3. dati definitivi di cui al numero 1: entro il 31 dicembre;
c. dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti per l’anno successivo: entro il 31 ottobre;
d. dati sui pagamenti diretti, esclusi i dati sui contributi d’estivazione e di transizione:
        1. entro il 31 ottobre,
        2. dati definitivi di cui al numero 1: entro il 31 dicembre;
e. dati sui contributi d’estivazione e di transizione: entro il 31 dicembre.
2. I dati di cui alle lettere b numero 3, d numero 2 ed e devono essere trasmessi contemporaneamente.

##### **Art. 5** Comunicazione dei dati ad altri servizi della Confederazione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--5}
I dati di cui all’articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l’adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165*c* cpv. 3 lett. d LAgr):
a. Ufficio federale di statistica;
b. Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del Paese;
c. Istituto di virologia e immunologia;
d. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini[^7];
e.[^8] …
f. Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
g. Servizio di accreditamento svizzero;
h.[^9] Ufficio federale del servizio civile.

##### **Art. 5a** Collegamento con altri sistemi d’informazione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--5_a}
I seguenti sistemi d’informazione possono accedere ai dati sulle aziende e sugli animali contenuti in AGIS:
a. il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 2018[^10]concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria;
b. i sistemi d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN), per i risultati di controlli e analisi (ARES) e sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) secondo l’ordinanza del 27 aprile 2022[^11]concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA).

## **Sezione 3:** Sistema d’informazione per i dati sui controlli {#sec_3}
##### **Art. 6** Dati {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--6}
Il sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) contiene i seguenti dati:
a. le informazioni sul gestore e quelle sull’azienda di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2;
b. i dati strutturali di cui all’allegato 1 numero 2;
c. i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti di cui all’allegato 1 numero 3.1;
d. i dati di base relativi ai controlli e i risultati dei controlli di cui all’allegato 2 numeri 1 e 2;
e.[^12] le informazioni sulle misure amministrative e sulle procedure penali di cui all’allegato 2 numero 3;
f.[^13] …

##### **Art. 7** Acquisizione dei dati {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--7}
1. I Cantoni rilevano i dati di cui all’articolo 6 lettere d ed e sulla base dei controlli svolti.[^14]
2. Essi registrano i dati in Acontrol direttamente o trasferendoli dal proprio sistema informatico.
3. Essi possono delegare l’acquisizione dei dati ai servizi ai quali hanno affidato lo svolgimento dei controlli secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018[^15]sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC).[^16]

##### **Art. 8** Termini per la registrazione dei dati {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--8}
1. I Cantoni registrano i dati entro i seguenti termini:
a. dati di cui all’articolo 6 lettera d nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali:
        1. in caso di rilevanti o gravi lacune: entro 5 giorni lavorativi dal controllo,
        2. in assenza di lacune o con lievi lacune: entro un mese dal controllo;
b. dati di cui all’articolo 6 lettera d nei settori dell’ambiente, dei pagamenti diretti e di altri contributi: entro un mese dal controllo;
c.[^17] dati di cui all’articolo 6 lettera e: entro un mese dalla loro disponibilità.
2. Essi completano tutti i dati di un anno civile di cui all’articolo 6 lettere d ed e entro il 31 gennaio dell’anno seguente.[^18]

##### **Art. 9** Collegamento ad altri sistemi d’informazione {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--9}
1. Acontrol può accedere ai dati di AGIS di cui all’articolo 6 lettere a–c.
2. Esso può accedere ai dati contenuti nei sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko secondo l’O-SIFA[^19].
3. I sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko possono accedere ai dati di Acontrol.

## **Sezione 4:** Sistema d’informazione geografica {#sec_4}
##### **Art. 10** Dati {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--10}
Il sistema d’informazione geografica (SIG) contiene i seguenti geodati:
a. geodati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive secondo i modelli di geodati minimi di cui all’allegato 3 numero 1;
b. geodati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo secondo i modelli di geodati minimi di cui all’allegato 3 numero 2;
c. altri geodati a sostegno dell’esecuzione della LAgr di cui all’allegato 3 numero 3.

##### **Art. 11** Acquisizione dei dati {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--11}
1. L’UFAG acquisisce periodicamente i dati di cui all’articolo 10 lettere a e c.
2. I Cantoni acquisiscono una volta l’anno i dati di cui all’articolo 10 lettera b.
3. I Cantoni possono delegare l’acquisizione dei dati di cui all’articolo 10 lettera b ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

##### **Art. 12** Registrazione e trasmissione dei dati {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--12}
1. I Cantoni registrano e trattano i geodati di cui all’articolo 10 lettera b nei propri sistemi d’informazione geografica.
2. Essi forniscono i geodati definitivi all’UFAG entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione.
3. La trasmissione dei dati avviene secondo i modelli di geodati validi e le prescrizioni tecniche dell’UFAG.[^20]

##### **Art. 13** Collegamento ad altri sistemi d’informazione {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--13}
1. I dati nel SIG dell’UFAG possono essere collegati con i dati di cui all’allegato 1 numeri 1 e 2.
2. I sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko possono accedere ai dati di GIS secondo l’O-SIFA[^21].[^22]

## **Sezione 5:** Sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive {#sec_5}
##### **Art. 14** Dati {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--14}
1. Il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:
a.[^23] i dati sui concimi, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio, sui materiali apportati di origine agricola e non agricola in imprese che cedono e ritirano concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, sugli alimenti per animali, incluso il foraggio di base, e sul loro utilizzo, nonché i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, ritirano o importano tali prodotti;
b.[^24] i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, forniscono, riprendono, sono incaricate dello spandimento o importano concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell’articolo 29 capoversi 1 e 1^bis^dell’ordinanza del 1° novembre 2023[^25]sui concimi oppure foraggi concentrati in virtù dell’articolo 47*a* capoversi 1, 2 e 2^bis^dell’ordinanza del 26 ottobre 2011[^26]sugli alimenti per animali;
c. i dati di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore e sull’azienda o, se il prodotto di cui alla lettera b è ceduto a un’altra persona, sull’utilizzatore;
d.[^27] i dati sulla quantità di prodotti di cui alla lettera a ceduti, forniti, ripresi, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;
e.[^28] i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera a presso le persone di cui alla lettera c, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;
f. i dati sulla convenzione tra il Cantone e il gestore sull’utilizzo di foraggio a tenore ridotto di sostanze nutritive di cui all’articolo 82*c* dell’ordinanza del 23 ottobre 2013[^29]sui pagamenti diretti (OPD).
2. Le categorie di dati rilevanti sono stabilite nell’allegato 3*a* .

##### **Art. 15** Registrazione e trasmissione dei dati {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--15}
1. L’UFAG registra i dati di base su imprese e persone di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b. A tal fine le imprese e le persone devono preliminarmente annunciarsi presso l’UFAG.
2. Le imprese e le persone di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano:
a. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b a un’impresa, a un utilizzatore o a un gestore nonché la ripresa di simili prodotti da un’impresa o da un gestore;
b.[^30] i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d per cessione, fornitura, ripresa o importazione in riferimento al prodotto.
2bis. Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello spandimento delle sostanze nutritive di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano i dati sull’utilizzatore incaricato.[^31]
3. Le imprese e le persone che cedono concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrano ogni ritiro di materiali apportati di origine agricola; per i materiali apportati di origine non agricola è sufficiente il quantitativo annuo totale.
4. I gestori e gli utilizzatori di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera c registrano i dati relativi alle scorte di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera e.
5. Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:
a. registrazione diretta nel SI GSN;
b. registrazione mediante un’interfaccia per la trasmissione di dati al SI GSN; oppure
c. registrazione in un’applicazione di un offerente privato o di un Cantone.
6. L’UFAG definisce l’interfaccia per la trasmissione di dati di cui al capoverso 5 lettere b e c al SI GSN.
7. Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e delle persone di cui ai capoversi 2–4.
8. La registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e le correzioni dei dati di cui al capoverso 7 relativi a un anno civile devono essere concluse entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
9. L’autorità cantonale competente può registrare, rettificare o completare i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere c, d ed e relativi a un anno civile entro il 31 marzo dell’anno seguente.

##### **Art. 16** Collegamento ad altri sistemi d’informazione {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--16}
I dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 possono essere scambiati tra il SI GSN, AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’ordinanza del 30 giugno 1993[^32]sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per lo scambio di dati con ulteriori sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.

## **Sezione 5a:** Sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari {#sec_5_a}
##### **Art. 16a** Dati {#sec_5_a/art_16_a omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--16a}
1. Il sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:
a. i dati sulle imprese e sulle persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 62 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 2010[^33]sui prodotti fitosanitari (OPF);
b. i dati di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore e sull’azienda o, se il prodotto fitosanitario viene applicato da un’altra persona, sull’utilizzatore;
c. i dati sulle imprese che utilizzano prodotti fitosanitari o che sono incaricate dello spandimento;
d. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’articolo 62 capoverso 1 OPF;
e. i dati su ogni utilizzo professionale di prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 62 capoverso 1^bis^OPF, segnatamente nell’ambito dello spandimento nel singolo caso (applicazione);
f.[^34] i dati sulla quantità di prodotti ceduti, forniti, ripresi, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi principi attivi;
g.[^35] i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera d presso le persone di cui alla lettera b, con i rispettivi principi attivi.
2. Le categorie di dati rilevanti sono stabilite nell’allegato 3*b* .

##### **Art. 16b** Registrazione e trasmissione dei dati {#sec_5_a/art_16_b omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--16b}
1. L’UFAG registra i dati di base su imprese e persone di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 lettera a. A tal fine le imprese e le persone devono preliminarmente annunciarsi presso l’UFAG.
2. Le imprese e le persone di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 lettera a registrano:
a. la cessione di prodotti fitosanitari o di sementi trattate con prodotti fitosanitari a un’impresa, a un gestore o a un altro utilizzatore;
b. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari ceduti di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 lettera d.
3. Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 lettera c registrano i dati sull’utilizzatore incaricato.[^36]
4. Le imprese, i gestori e gli altri utilizzatori di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 lettere b e c registrano i dati sui prodotti fitosanitari da loro utilizzati a scopo professionale di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 lettera e.
5. Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:
a. registrazione diretta nel SI IPF;
b. registrazione mediante un’interfaccia per la trasmissione di dati al SI IPF; oppure
c. registrazione in un’applicazione di un offerente privato o di un Cantone.
6. L’UFAG definisce l’interfaccia per la trasmissione di dati di cui al capoverso 5 lettere b e c al SI IPF.
7. Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai capoversi 2–4.
8. La registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e le correzioni dei dati di cui al capoverso 7 relativi a un anno civile devono essere concluse entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
9. L’autorità cantonale competente può registrare, correggere o integrare i dati di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 lettere b, f e g relativi a un anno civile entro fine marzo dell’anno seguente.[^37]

##### **Art. 16c** Collegamento ad altri sistemi d’informazione {#sec_5_a/art_16_c omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--16c}
I dati di cui all’articolo 16*a* capoverso 1 lettera b possono essere scambiati tra il SI IPF e AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’ordinanza del 30 giugno 1993[^38]sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per lo scambio di dati con ulteriori sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.

## **Sezione 6:** Altri sistemi d’informazione {#sec_6}
##### **Art. 17** Sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--17}
1. L’UFAG gestisce un sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo (eMapis). Tale sistema viene utilizzato dalle autorità preposte all’esecuzione per la concessione di aiuti finanziari nell’ambito delle misure sociali collaterali (titolo quarto LAgr) e dei miglioramenti strutturali (titolo quinto LAgr).
2. EMapis contiene:
a. le indicazioni sul richiedente;
b. i dati aziendali e sul progetto;
c. i dati finanziari, in particolare il calcolo del sostegno e il rispettivo importo.

##### **Art. 18** Acquisizione dei dati delle domande per eMapis {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--18}
1. I Cantoni rilevano i dati di cui all’articolo 17 capoverso 2.
2. Essi registrano i dati direttamente in eMapis.

##### **Art. 19** Collegamento di eMapis ad altri sistemi d’informazione {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--19}
Per la verifica dei dati di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere a e b possono essere utilizzati dati provenienti da AGIS.

##### **Art. 20** Portale Internet Agate {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--20}
L’UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo mette a disposizione dei suoi utenti un accesso centralizzato ai sistemi d’informazione di diritto pubblico per l’amministrazione dei dati agricoli, al settore veterinario e a garanzia della sicurezza alimentare (sistemi collegati).

##### **Art. 20a** Sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--20_a}
1. Il sistema di gestione delle identità (sistema IAM[^39]) del portale Internet Agate effettua l’autenticazione e l’autorizzazione preliminare di persone, macchine e sistemi per il portale Internet Agate e per i sistemi collegati.
2. Esso tratta i dati delle seguenti persone:
a. gestori ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 1998[^40]sulla terminologia agricola;
b. detentori di animali ai sensi dell’ordinanza del 27 giugno 1995[^41]sulle epizoozie;
c. proprietari di equidi ai sensi dell’ordinanza sulle epizoozie;
d. persone, oltre a quelle di cui alle lettere a–c, assoggettate all’obbligo di notifica nei settori dell’amministrazione dei dati agricoli e della sicurezza alimentare;
e. collaboratori dell’amministrazione pubblica nonché persone, imprese od organizzazioni che operano su mandato di diritto pubblico;
f. altre persone, segnatamente consulenti, che su mandato delle persone di cui alle lettere a–c sono autorizzate ad accedere a determinati settori.
3. Il trattamento dei dati è retto dall’ordinanza del 19 ottobre 2016[^42]sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione ed è limitato agli attributi dell’utente secondo l’allegato 4.
4. L’UFAG, su richiesta, può autorizzare il gestore di un sistema d’informazione esterno affinché l’autenticazione di persone per questo sistema d’informazione avvenga tramite il sistema IAM del portale Internet Agate. Il sistema d’informazione esterno deve:
a. rivolgersi a persone di cui al capoverso 2; e
b. fornire un sostegno determinante agli utenti nella gestione o nell’amministrazione della loro azienda agricola o detentrice di animali.
5. Per sistemi d’informazione esterni nel sistema IAM sono registrati nuovi utenti se sono necessari alla sua gestione tecnica.

##### **Art. 21** Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale Internet Agate {#sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--21}
1. Il sistema IAM acquisisce i dati delle persone di cui all’articolo 20*a* capoverso 2 lettere a e b da AGIS.
2. L’UFAG rileva i dati di altre persone. Questi dati possono essere registrati direttamente dalle persone interessate o possono essere forniti all’UFAG dai responsabili di un sistema collegato.

##### **Art. 22** Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale Internet Agate {#sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--22}
1. L’UFAG può trasmettere dati personali dal sistema IAM del portale Internet Agate alle competenti autorità cantonali, se ciò permette di sostenere l’esecuzione.
2. Può prevedere che tramite sistemi collegati sia possibile acquisire dati personali dal sistema IAM.
3. Può trasmettere dati personali dal sistema IAM a un sistema d’informazione esterno ai sensi dell’articolo 20*a* capoverso 4, a condizione che la persona interessata abbia dato il suo consenso.

##### **Art. 22a** {#sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--22_a}

##### **Art. 23** Sistema di supporto decisionale {#sec_6/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--23}
1. L’UFAG gestisce un sistema di supporto decisionale (Astat). Questo serve a collegare i dati dei sistemi d’informazione di cui alla presente ordinanza nonché ad elaborare modelli e approntare informazioni.
2. L’UFAG utilizza Astat per svolgere i propri compiti, in particolare per:
a. garantire l’esecuzione della LAgr e verificare l’efficacia dei provvedimenti;
b. rendere conto dell’utilizzo dei fondi;
c. sostenere l’evoluzione della politica agricola;
d. sostenere l’allestimento di statistiche e pubblicazioni.

## **Sezione 7:** Disposizioni comuni {#sec_7}
##### **Art. 24** Istruzioni sull’acquisizione e la trasmissione di dati {#sec_7/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--24}
1. L’UFAG emana, d’intesa con gli uffici federali coinvolti, istruzioni su:
a. il periodo di acquisizione;
b. la portata e i contenuti dell’acquisizione dei dati;
c. i formati dei dati per la loro trasmissione.
2. Nei settori non di competenza dell’UFAG, gli uffici federali competenti mettono le proprie istruzioni a disposizione in linea.
3. Se i Cantoni o gli altri servizi e persone che acquisiscono dati utilizzano cataloghi di dati o questionari propri, i loro contenuti devono essere conformi alle indicazioni dell’UFAG.

##### **Art. 25** Qualità e rettifica dei dati {#sec_7/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--25}
1. I servizi federali verificano periodicamente la qualità dei dati. In caso di qualità insufficiente, i servizi cantonali e federali possono obbligare i servizi e le persone che acquisiscono i dati a rettificarli.
2. I servizi e le persone che inseriscono i dati nei sistemi d’informazione assicurano la tempestiva rettifica dei dati lacunosi nel rispettivo periodo di trattamento in corso.

##### **Art. 26** Sviluppo e funzionamento dei sistemi nonché competenze {#sec_7/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--26}
1. La Confederazione sviluppa, in collaborazione con i Cantoni, i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 e ne assume la responsabilità dal profilo tecnico.
2. Il fornitore di prestazioni informatiche del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, l’Ufficio federale dell’informatica e delle telecomunicazioni e l’Ufficio federale di topografia prestano assistenza tecnica all’UFAG e all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nello sviluppo dei sistemi. Essi mettono a disposizione le necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d’informazione e del Servizio di calcolo dei contributi (SCC) di cui all’articolo 114 OPD[^43].[^44]

##### **Art. 27** Pubblicazione di dati {#sec_7/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--27}
1. L’UFAG può rendere accessibili al pubblico o comunicare dati anonimizzati.
2. A scopo di studio e di ricerca nonché di monitoraggio e valutazione secondo l’articolo 185 capoversi 1^bis^e 1^ter^LAgr, l’UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a–d, 10, 14 e 16*a* della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato della Confederazione o di più Cantoni.[^45]
3. …[^46]
4. …[^47]
5. L’UFAG e l’USAV possono, con il consenso del gestore, mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati aziendali e strutturali di cui all’allegato 1 numeri 1 e 2, i dati sui controlli di cui all’allegato 2 numeri 2.1, 2.2 e 2.4 e i geodati di cui all’allegato 3.
6. Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.[^48]
7. Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all’articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell’USAV, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3 dell’O-SIFA[^49].[^50]
8. L’UFAG può rendere opportunamente accessibili l’indirizzo del gestore, i numeri d’identificazione e l’appartenenza territoriale agli enti incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza del 25 maggio 2011[^51]sulle designazioni «montagna» e «alpe», in particolare agli enti di certificazione secondo l’ordinanza del 17 giugno 1996[^52]sull’accreditamento e sulla designazione.[^53]
9. Su richiesta, può rendere accessibili in linea a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all’articolo 6 lettera e nonché agli articoli 14 e 16*a* se vi è il consenso della persona interessata:[^54]
a. persone, organizzazioni o imprese che sostengono il gestore o il detentore di animali nella creazione di un valore aggiunto per i suoi prodotti;
b. gestori di altri sistemi d’informazione non raggiungibili tramite il portale Internet Agate che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell’azienda o nella detenzione di animali.[^55]

##### **Art. 28** Conservazione e distruzione dei dati {#sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--28}
1. I dati dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 devono essere conservati almeno cinque anni.
2. Essi possono essere conservati al massimo per la durata sottoindicata:
a. dati particolarmente degni di protezione: 16 anni;
b. altri dati: 30 anni.
3. I dati di cui all’articolo 17 capoverso 2 devono essere conservati dal servizio responsabile dell’acquisizione per 20 anni dopo la liquidazione.
4. I dati anonimizzati possono essere conservati oltre i limiti di cui al capoverso 2.
5. Se l’UFAG non è competente per l’archiviazione dei dati, prima di distruggerli deve offrirli all’Archivio federale.

## **Sezione 8:** Disposizioni finali {#sec_8}
##### **Art. 29** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_8/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--29}
L’ordinanza del 7 dicembre 1998[^56]sui dati agricoli è abrogata.

##### **Art. 30** Modifica di altri atti normativi {#sec_8/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--30}
…[^57]

##### **Art. 31** Disposizioni transitorie {#sec_8/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--31}
1. Per il 2014 il termine per la fornitura dei dati di cui all’articolo 4 lettera b numero 1 è il 30 settembre 2014.
2. I dati di cui all’articolo 11 capoversi 2 e 3 devono essere acquisiti dal momento della realizzazione dei modelli di geodati da parte del rispettivo Cantone conformemente all’ordinanza del 21 maggio 2008 (OGI)[^58]sulla geoinformazione, ma al più tardi entro il 1° giugno 2017.

##### **Art. 32** Entrata in vigore {#sec_8/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--32}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Gli articoli 17–19 entrano in vigore il 1° luglio 2015.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 2, 6 lett. a–c, 13, 14 cpv. 1 lett. c, 16*a* cpv. 1 lett. b e 27 cpv. 5)
### **1.** Dati aziendali {#annex_1/lvl_1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-1}
#### **1.1** Informazioni sul gestore {#annex_1/lvl_1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-1/lvl_1_1}
1.1.1 Numero personale cantonale
1.1.2 Nome, recapito per la spedizione e comune di domicilio della persona o comune in cui ha sede la società di persone
1.1.3 Numero di telefono, indirizzo e-mail
1.1.4 Anno di nascita del gestore o anno di costituzione della persona giuridica
1.1.5 Attività professionale principale
1.1.6 Forma giuridica
1.1.7 Lingua

#### **1.2** Informazioni sull’azienda {#annex_1/lvl_1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-1/lvl_1_2}
1.2.1 Numeri d’identificazione della rispettiva forma di azienda: numero cantonale dell’azienda, numero d’identificazione nel registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS), numero d’identificazione delle imprese (IDI), numero per la banca dati sul traffico di animali (numero BDTA)
1.2.2 Forme di azienda e di comunità (incluso il numero di aziende associate)
1.2.3 Indirizzo della forma di azienda
1.2.4 Coordinate della forma di azienda
1.2.5 Altitudine della forma di azienda in m s.l.m.
1.2.6 Appartenenza territoriale o alla zona
1.2.7 Informazioni sulle specie animali
### **2.** Dati strutturali {#annex_1/lvl_2}
#### **2.1** Informazioni sull’utilizzo della superficie aziendale {#annex_1/lvl_2/lvl_2_1}
2.1.1 Superficie coltiva (superficie coltiva aperta e prati artificiali)
2.1.2 Superficie permanentemente inerbita
2.1.3 Superfici con colture perenni
2.1.4 Superficie con colture coltivate tutto l’anno al coperto
2.1.5 Altre superfici all’interno della superficie agricola utile
2.1.6 Superfici fuori della superficie agricola utile
2.1.7 Dati sulla particella concernenti segnatamente la declività e il tipo di gestione: agricoltura biologica, produzione estensiva e promozione della biodiversità

#### **2.2** Informazioni sugli animali {#annex_1/lvl_2/lvl_2_2}
2.2.1 Animali tenuti per categoria di animali (per classe di età o di peso), inclusi api e animali acquatici (effettivo medio ed effettivi del giorno di riferimento secondo l’articolo 108 dell’OPD[^59])
2.2.2 Tipo di detenzione/forma di produzione
2.2.3 Numero e categorie degli animali estivati, durata dell’estivazione

#### **2.3** Dati generali {#annex_1/lvl_2/lvl_2_3}
2.3.1 Numero di persone impiegate, secondo il sesso, la categoria e il grado di occupazione
2.3.2 Quantità di zucchero disciplinate contrattualmente e consegnate

#### **2.4** Vendita diretta {#annex_1/lvl_2/lvl_2_4}
2.4.1 Dati sulla vendita diretta
### **3.** Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti {#annex_1/lvl_3}
#### **3.1** Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti {#annex_1/lvl_3/lvl_3_1}
3.1.1 Dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) di cui all’articolo 97 OPD
3.1.2 Dati sugli organi di controllo di cui all’articolo 97 OPD

#### **3.2** Dati sui pagamenti diretti {#annex_1/lvl_3/lvl_3_2}
3.2.1 Tipo di contributi per gestore e azienda
3.2.2 Importo dei contributi per gestore e azienda
3.2.3 Dati di base per il calcolo dei contributi, inclusi i risultati intermedi
3.2.4 Riduzioni di contributi in franchi e con indicazione della base legale della riduzione secondo l’OPD
3.2.5 Restituzioni e versamenti di contributi degli anni precedenti in franchi
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 6 lett. d–f, 27 cpv. 5)
### Dati sui controlli {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-2}
#### **1** Dati di base del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC e negli ambiti di controllo di cui all’art. 10 dell’ordinanza del 27 maggio 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP) {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-2/lvl_1}
1.1 Identificazione dell’unità aziendale controllata
1.2 Contenuto del controllo (una o più rubriche di controllo)
1.3 Data del controllo
1.4 Ente di controllo
1.5 Motivo del controllo
1.6 Tipo di controllo (con o senza preavviso)
1.7 Stato del controllo (stato della registrazione dei risultati e delle misure)

#### **2** Risultati del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC e negli ambiti di controllo di cui all’art. 10 OPCNP {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-2/lvl_2}
2.1 Lacune riscontrate con descrizione e informazioni complementari (entità/ portata, recidiva e gravità
2.2 Elementi di una rubrica di controllo non controllati e inesatti

#### **3** Informazioni concernenti misure amministrative e procedure penali nel campo d’applicazione dell’OCoC e la produzione primaria vegetale secondo l’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-2/lvl_3}
3.1 Misure amministrative generali
3.2 Riduzioni di contributi in franchi o in punti nonché restituzioni di contributi in franchi
3.3 Procedure penali avviate
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 10, 27 cpv. 5)
### Geodati {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3}
#### **1** Geodati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive secondo l’allegato 1 dell’OGI {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3/lvl_1}
1.1 Limiti delle zone agricole di cui all’ordinanza del 7 dicembre 1998[^60]sulle zone agricole (149.1)
1.2 Zone declive (152.1)
1.3 Vigneti in zone declive (152.2)

#### **2** Geodati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo secondo l’allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3/lvl_2}
2.1 Catasto viticolo (151.1)
2.2 Superfici utili (153.1)
2.3 Perimetro Vigneti in zone terrazzate (153.2)
2.4 Superfici per la promozione della biodiversità livello qualitativo II (153.3)
2.5 Superfici per la promozione della biodiversità interconnessione (153.4)
2.6 Perimetro SAU e superfici d’estivazione (153.5)
2.7 Unità di gestione (153.6)
2.8 …
2.9 Elementi con qualità del paesaggio (153.8)

#### **3** Altri geodati a supporto dell’esecuzione della LAgr {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3/lvl_3}
3.1 Carta delle attitudini climatiche per l’agricoltura secondo l’allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi (77.1)
3.2 Carta digitale delle attitudini dei suoli della Svizzera secondo l’allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi (77.2)
3.3 Registro delle denominazioni d’origine (DOP) e delle indicazioni geografiche secondo l’allegato 1 OGI nonché i modelli di geodati minimi (150)
3.4 Dati ufficiali di misurazione nonché riprese aeree dell’Ufficio federale di topografia
3.5 Carta del rischio d’erosione
##### **Allegato 3a** {#annex_3_a}
(art. 14 cpv. 2)
### Dati sul SI GSN {#annex_3_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3a}
#### **1** Numeri d’identificazione delle imprese {#annex_3_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3a/lvl_1}
1.1 Numero d’identificazione dell’impresa (IDI) che cede, fornisce, riprende o ritira sostanze nutritive (unità legale)
1.2 Numero RIS dell’unità locale (ubicazione)

#### **2** Indirizzo dell’unità legale e locale {#annex_3_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3a/lvl_2}
2.1 Nome dell’impresa
2.2 Recapito per la spedizione
2.3 Via
2.4 NPA
2.5 Luogo
2.6 Lingua per la corrispondenza

#### **3** Contatto {#annex_3_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3a/lvl_3}
3.1 Numero di telefono
3.2 Indirizzo e-mail

#### **4** Dati sui prodotti contenenti sostanze nutritive {#annex_3_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3a/lvl_4}
4.1 Concimi, inclusi i concimi aziendali e i concimi ottenuti dal riciclaggio
4.2 Alimenti per animali incluso il foraggio di base
4.3 Materiali apportati di origine agricola
4.4 Materiali apportati di origine non agricola

#### **5** Dati sulla cessione, sulla fornitura, sulla ripresa, sul ritiro, sull’utilizzo e sull’importazione di prodotti contenenti sostanze nutritive nonché sulle relative scorte {#annex_3_a/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3a/lvl_5}
5.1 Fornitore e utilizzatore
5.2 Denominazione del prodotto
5.3 Data della cessione, della fornitura, della ripresa, del ritiro, dell’utilizzo o dell’importazione
5.4 Quantità ceduta, fornita, ripresa, ritirata o importata
5.5 Dati sui quantitativi di sostanze nutritive
5.6 Scorte di prodotti contenenti sostanze nutritive
5.7 Imprese e persone che importano prodotti contenenti sostanze nutritive
##### **Allegato 3b** {#annex_3_b}
(art. 16*a* cpv. 2)
### Dati sul SI IPF {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3b}
#### **1** Numeri d’identificazione {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3b/lvl_1}
##### **1.1** Numeri d’identificazione delle imprese {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3b/lvl_1/lvl_1_1}
1.1.1 Numero d’identificazione dell’impresa (IDI) che cede prodotti fitosanitari e sementi trattate (unità legale)
1.1.2 Numero RIS dell’unità locale (ubicazione)

##### **1.2** Numero d’identificazione dell’utilizzatore {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3b/lvl_1/lvl_1_2}
1.2.1 Numero d’identificazione dell’impresa (IDI), a condizione che l’utilizzatore disponga di un IDI
1.2.2 Numero personale dell’utilizzatore

#### **2** Indirizzo {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3b/lvl_2}
##### **2.1** Indirizzo dell’unità legale e locale {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3b/lvl_2/lvl_2_1}
2.1.1 Nome dell’impresa
2.1.2 Recapito per la spedizione
2.1.3 Via
2.1.4 NPA
2.1.5 Luogo
2.1.6 Lingua per la corrispondenza

##### **2.2** Indirizzo dell’utilizzatore (indirizzo professionale) {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3b/lvl_2/lvl_2_2}
2.2.1 Cognome dell’utilizzatore
2.2.2 Nome dell’utilizzatore
2.2.3 Via
2.2.4 NPA
2.2.5 Luogo
2.2.6 Lingua per la corrispondenza

#### **3** Contatto dell’impresa e dell’utilizzatore {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3b/lvl_3}
3.1 Numero di telefono
3.2 Indirizzo e-mail

#### **4** Dati sull’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e di sementi trattate con prodotti fitosanitari {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3b/lvl_4}
4.1 Denominazione del prodotto fitosanitario
4.2 Informazioni sulle sementi trattate (coltura e principi attivi)
4.3 Data dell’immissione sul mercato
4.4 Quantitativo immesso sul mercato
4.5 Utilizzatore (impresa o persona)
4.6 Scorte di prodotti fitosanitari e sementi trattate

#### **5** Dati sull’utilizzo di prodotti fitosanitari {#annex_3_b/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-3b/lvl_5}
5.1 Denominazione del prodotto fitosanitario
5.2 Data dell’utilizzo
5.3 Quantitativo utilizzato
5.4 Superficie trattata
5.5 Pianta utile o oggetto trattato
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 20 cpv. 2)
### Dati utente in Agate {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-4}
#### **1** Numeri d’identificazione {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-4/lvl_1}
1.1 Numero Agate
1.2 Numero personale cantonale

#### **2** Indirizzo {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-4/lvl_2}
2.1 Cognome
2.2 Nome
2.3 Via
2.4 NPA
2.5 Luogo
2.6 Lingua per la corrispondenza

#### **3** Contatto {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-4/lvl_3}
3.1 Telefono (fisso o cellulare)
3.2 Indirizzo e-mail

#### **4** Data di nascita {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-4/lvl_4}

#### **5** Organizzazione o Ufficio {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-4/lvl_5}

#### **6** Diritti di accesso generali o specifici secondo il sistema d’informazione {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.71--annex-4/lvl_6}

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: RS  **431.01**
[^3]: RS  **916.40**
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2022**  265).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2022**  265).
[^6]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2022**  265).
[^7]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589).
[^8]: Abrogato dall’all. 2 n. II n. 10 dell’O del 15 set. 2017 sull’alcol, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  5161).
[^9]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2022**  265).
[^10]: RS  **812.214.4**
[^11]: RS  **916.408**
[^12]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6157).
[^13]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6157).
[^14]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6157).
[^15]: RS  **910.15**
[^16]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 9 dell’O del 31 ott. 2018 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU  **2018**  4171).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6157).
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  6157).
[^19]: RS  **916.408**
[^20]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  4581).
[^21]: RS  **916.408**
[^22]: Introdotto dall’all. 4 cifra II n. 11 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022  (RU  **2022**  272).
[^23]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  655).
[^24]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  655).
[^25]: RS  **916.171**
[^26]: RS  **916.307**
[^27]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  655).
[^28]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  655).
[^29]: RS  **910.13**
[^30]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  655).
[^31]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  655).
[^32]: RS  **431.903**
[^33]: RS  **916.161**
[^34]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  655).
[^35]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  655).
[^36]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  655).
[^37]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  655).
[^38]: RS  **431.903**
[^39]: IAM =*Identity and Access Management*
[^40]: RS  **910.91**
[^41]: RS  **916.401**
[^42]: RS  **172.010.59**
[^43]: RS  **910.13**
[^44]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2022**  265).
[^45]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2022**  265).
[^46]: Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021  (RU  **2020**  5759).
[^47]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019  (RU  **2018**  4279).
[^48]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  4581).
[^49]: RS  **916.408**
[^50]: Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 11 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022  (RU  **2022**  272).
[^51]: RS  **910.19**
[^52]: RS  **946.512**
[^53]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  6157).
[^54]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2022**  265).
[^55]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  6157).
[^56]: [RU  **1999**  540; **2000**  1492; **2001**  3554; **2003**  3687all. cifra II n. 5,4963; **2006**  897; **2007**  141art. 12,6443, **2008**  3857; **2010**  2551,5885; **2011**  5297all. 2 n. 9,5453all. 2 cifra II n. 5; **2012**  6859all. n. 3]
[^57]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2013**  4009.
[^58]: RS  **510.620**
[^59]: RS  **910.13**
[^60]: RS  **912.1**