919.117.72

# Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni<br />di produttori, OOCOP)

del 30 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998[^1]sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

## **Sezione 1:** Misure di solidarietà {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--1}
1. Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti:
a. la promozione della qualità;
b. le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;
c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;
d. l’allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;
e. l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato;
f. il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e.
2. Le misure di adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente:
a. alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;
b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;
c. alle misure di sgravio del mercato.[^2]
3. Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un’organizzazione di categoria o eventualmente da un’organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.
4. I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.

## **Sezione 2:** Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori {#sec_2}
##### **Art. 2** Forma giuridica {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--2}
1. Per richiedere l’estensione di misure di solidarietà, un’organizzazione di categoria dev’essere un’associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall’articolo 8 LAgr.
2. Per richiedere l’estensione di misure di solidarietà, un’organizzazione di produttori dev’essere un’associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corporativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.

##### **Art. 3** Rappresentanza del prodotto {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--3}
Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un’unica organizzazione di categoria o da un’unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14–16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un’organizzazione di categoria o da un’orga-nizzazione di produttori specifica.

##### **Art. 4** Rappresentatività delle organizzazioni di categoria {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--4}
Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:
a. i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d’estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori;
c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all’organizzazione;
d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all’assemblea dell’organizzazione di categoria esercitano personalmente un’attività inerente alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;
e. i rappresentanti in seno all’assemblea dell’organizzazione di categoria sono nominati dall’assemblea della loro organizzazione o dall’insieme dei membri al loro livello.

##### **Art. 5** Rappresentatività delle organizzazioni di produttori {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--5}
Un’organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se:
a. i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d’estensione sono membri dell’organizzazione di produttori;
c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all’organizzazione;
d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all’assemblea dell’organizzazione di produttori esercitano personalmente un’attività inerente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;
e. i rappresentanti in seno all’assemblea dell’organizzazione di produttori sono nominati dall’assemblea del loro gruppo o dall’insieme dei membri.

##### **Art. 6** Gestione dell’offerta {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--6}
Se la richiesta d’estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l’offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell’organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno:
a. regole comuni concernenti lo smercio dei prodotti;
b. l’obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall’organizzazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.

##### **Art. 7** Procedura decisionale {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--7}
1. Spetta all’assemblea dei rappresentanti dell’organizzazione di categoria o dell’organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione.
2. Un’organizzazione di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi.
3. Un’organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.
4. Se un’azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

## **Sezione 3:** Domande {#sec_3}
##### **Art. 8** Principio e contenuto {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--8}
1. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale).
2. Le domande devono contenere:
a. una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l’estensione e i suoi obiettivi;
b.[^3] un’argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato, le domande devono provare che l’evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali o indicare gli elementi sui quali l’organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell’evoluzione del mercato;
c. la prova che i criteri di cui agli articoli 4–6 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto dell’organizzazione ed i dati statistici necessari, nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all’assemblea;
d. il verbale dell’assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione;
e. la descrizione dettagliata dell’attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l’organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura;
f. un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se l’estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera f.
3. Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l’offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell’estensione al termine di un nuovo esame.[^4]

##### **Art. 9** Pubblicazione delle domande {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--9}
1. L’Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori.
2. Chiunque può inoltrare il proprio parere all’Ufficio federale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

## **Sezione 4:** Misure {#sec_4}
##### **Art. 10** Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e adeguamento della produzione e dell’offerta {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--10}
Nell’allegato 1 sono fissate:
a. le misure destinate alla promozione della qualità e delle vendite nonché all’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato;
b. la durata delle misure.

##### **Art. 11** Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--11}
1. Nell’allegato 2 sono fissati:
a.[^5] i contributi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori;
b. la durata dell’obbligo contributivo dei non membri;
c. l’utilizzazione dei contributi.
2. Se un’organizzazione di categoria o un’organizzazione di produttori riduce l’importo dei contributi dei suoi membri durante la durata di validità dell’obbligo contributivo dei non membri, il contributo dei non membri è ridotto in modo corrispondente. L’organizzazione informa il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)[^6]sulle modifiche dei contributi. Il DEFR adegua l’allegato in modo corrispondente.[^7]
3. Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.
4. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori affidano a un organo di revisione indipendente il controllo della corretta utilizzazione dei contributi dei non membri. I risultati del controllo sono parte integrante del rapporto di cui all’articolo 13.[^8]

##### **Art. 12** Esecuzione delle misure {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--12}
1. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l’esecuzione delle misure.
2. Esse fatturano i contributi ai non membri.
3. Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all’esecuzione.
4. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l’esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi.
5. Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative.

##### **Art. 13** Obbligo di rendere conto {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--13}
Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un’estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al DEFR sull’esecuzione e l’efficacia delle misure.

##### **Art. 14** Trasmissione di dati {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--14}
1. I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all’esecuzione delle misure. Possono fatturare le spese.
2. I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 15** Diritto previgente: abrogazione del {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--15}
L’ordinanza del 7 dicembre 1998[^9]concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è abrogata.

##### **Art. 16** Disposizioni transitorie {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--16}
Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

##### **Art. 17** Entrata in vigore {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--17}
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2003.

##### **Allegato 1**

##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 11)
### **A.** Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte {#annex_2/lvl_A omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--annex-2}
#### **1.** Importo del contributo {#annex_2/lvl_A omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--annex-2/lvl_1}
I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato.

#### **2.** Utilizzazione dei contributi {#annex_2/lvl_A omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--annex-2/lvl_2}
Il contributo versato deve essere impiegato per le seguenti misure intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all’estero indipendentemente dalla marca:
a. ricerche di marketing;
b. pubblicità generica di base;
c. misure generiche di promozione delle vendite;
d. campagna informativa sul valore nutritivo, sulla freschezza e sulla qualità del latte e dei latticini;
e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro-Marketing Suisse (AMS);
f. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.

#### **3.** Trasmissione di dati {#annex_2/lvl_A omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--annex-2/lvl_3}
Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 dell’ordinanza del 25 giugno 2008[^10]sul sostegno del prezzo del latte (OSL) trasmette alla PSL, su richiesta, i seguenti dati:
a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;
b. gli indirizzi dei produttori che hanno fornito latte agli addetti alla valorizzazione;
c. i quantitativi di latte forniti mensilmente dai singoli produttori ai singoli addetti alla valorizzazione del latte.

#### **4.** Validità {#annex_2/lvl_A omnilex-key=ch-fedlex--919.117.72--annex-2/lvl_4}
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
### **B.** Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini {#annex_2/lvl_B}
#### **1.** Importo dei contributi {#annex_2/lvl_B/lvl_1}
I non membri devono versare all’Unione svizzera dei contadini (USC), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:
a. 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina;
b. 2.5 centesimi per ogni animale nato della specie suina;
c. 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina;
d. 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

#### **2.** Utilizzazione dei contributi {#annex_2/lvl_B/lvl_2}
I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l’agricoltura svizzera secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998[^11]sulla promozione dello smercio.

#### **3.** Trasmissione di dati {#annex_2/lvl_B/lvl_3}
L’Ufficio federale trasmette su richiesta all’USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

#### **4.** Validità {#annex_2/lvl_B/lvl_4}
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
### **C.** Organizzazione di produttori GalloSuisse {#annex_2/lvl_C}
#### **1.** Importo dei contributi {#annex_2/lvl_C/lvl_1}
1.1.  I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:
a. 40 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;
b. 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

1.2.  Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all’obbligo contributivo.

#### **2.** Utilizzazione dei contributi {#annex_2/lvl_C/lvl_2}
I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.

#### **3.** Trasmissione dei dati {#annex_2/lvl_C/lvl_3}
L’Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati:
a. gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole, nonché il numero di animali effettivamente detenuto;
b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle, nonché i rispettivi quantitativi importati.

#### **4.** Validità {#annex_2/lvl_C/lvl_4}
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
### **D.** Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland {#annex_2/lvl_D}
#### **1.** Importo dei contributi {#annex_2/lvl_D/lvl_1}
1.1.  I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di 70 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2.  Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

#### **2.** Utilizzazione dei contributi {#annex_2/lvl_D/lvl_2}
Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:
a. pubblicità;
b. relazioni pubbliche;
c. fiere ed esposizioni.

#### **3.** Trasmissione di dati {#annex_2/lvl_D/lvl_3}
Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 OSL trasmette all’ES, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Emmentaler o «altro formaggio a pasta dura, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi:
a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
b. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
c. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler;
d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi;
f. il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
g. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

#### **4.** Validità {#annex_2/lvl_D/lvl_4}
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.
### **E.** Organizzazione di categoria Interprofession du Vacherin Fribourgeois {#annex_2/lvl_E}

### **1.** Importo dei contributi {#annex_2/lvl_F}
1.1  I produttori non membri devono versare all’«Interprofession du Vacherin Fribourgeois» (IPVF), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois prodotto.

1.2  Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.
### **2.** Utilizzazione dei contributi {#annex_2/lvl_2}
Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:
a. pubblicità;
b. relazioni pubbliche;
c. fiere ed esposizioni.
### **3.** Trasmissione di dati {#annex_2/lvl_3}
Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 OSL trasmette all’IPVF, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Vacherin Fribourgeois o «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme pesano tra 5 e 12 chilogrammi:
a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
b. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
c. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois;
d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta semidura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi.

#### **4.** Validità {#annex_2/lvl_3/lvl_4}
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.
### **F.** Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri {#annex_2/lvl_F}
#### **1.** Importo dei contributi {#annex_2/lvl_F/lvl_1}
1.1  I produttori non membri devono versare allʼInterprofessione della vite e del vino svizzeri (IVVS), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,455 centesimi per metro quadrato di superficie iscritta nel catasto viticolo. A questo scopo è determinante la superficie iscritta nel catasto viticolo dell’anno che precede la riscossione.

1.2  I vinificatori che non sono membri devono versare allʼIVVS, quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,55 centesimi per chilogrammo di uva incantinata. A questo scopo è determinante la dichiarazione di incantinamento di cui all’articolo 29 capoverso 6 dell’ordinanza del 14 novembre 2007^[^12]^sul vino presentata nell’anno che precede la riscossione.

1.3  I non membri sono esentati dall’obbligo contributivo se il Cantone, un’organizzazione di categoria o un’organizzazione cantonale riscuote contributi d’incentivazione in base alle proprie disposizioni presso tutti gli attori e si prende a carico i contributi dei non membri.

1.4  LʼIVVS può delegare la riscossione dei contributi alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri. Queste ultime possono delegare la riscossione dei contributi a un’organizzazione o a un fiduciario.

1.5  Il contributo per i non membri non è riscosso qualora l’importo dovuto secondo i numeri 1.1 e 1.2 sia inferiore a dieci franchi.

#### **2.** Utilizzo dei contributi {#annex_2/lvl_F/lvl_2}
Il contributo versato conformemente al numero 1 può essere impiegato solo per le campagne pubblicitarie annuali di promozione dei vini svizzeri negli anni 2026–2028. I fondi rimasti inutilizzati al termine di ogni anno possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.

#### **3.** Trasmissione di dati {#annex_2/lvl_F/lvl_3}
I servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo della vendemmia trasmettono, su richiesta, all’IVVS o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri i seguenti dati:
a. gli indirizzi dei produttori e dei vinificatori;
b. i dati sulle superfici e sulle quantità incantinate per produttore o per vinificatore.

#### **4.** Validità {#annex_2/lvl_F/lvl_4}
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2028.

[^1]: RS  **910.1**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008  (RU  **2007**  6465).
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008  (RU  **2007**  6465).
[^4]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008  (RU  **2007**  6465).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006  (RU  **2005**  5581).
[^6]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006  (RU  **2005**  5581).
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012  (RU  **2011**  5481).
[^9]: [RU  **1999**  459, **2000**  2239, **2001**  3574, **2002**  3577].
[^10]: RS  **916.350.2**
[^11]: [RU  **1998**  3205, **2000**  187art. 22 cpv. 1 n. 23, **2002**  4311, **2003**  5415.RU  **2006**  2695art. 19]. Vedi ora l’O del 9 giu. 2006 concernente il sostegno alla promozione dello  smercio di prodotti agricoli (RS  **916.010** ).
[^12]: RS  **916.140**