921.552.1

# Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale

del 29 novembre 1994 (Stato 1° agosto 2020)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DATEC),

visti gli articoli 22 capoverso 3 e 24 dell’ordinanza del 30 novembre 1992[^1]sulle foreste (OFo),

ordina:[^2]

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--1}
1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano:
a. al materiale di riproduzione delle specie di alberi forestali elencate nell’allegato 1;
b. al materiale di riproduzione dei pioppi non elencati nell’allegato 1 (pioppi di coltura).
2. Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 2018[^3]sulla salute dei vegetali.[^4]

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--2}
I termini seguenti, utilizzati nella presente ordinanza, significano:

| Materiale di base | a. per il materiale di riproduzione gamica:<br>popolamenti e piantagioni da seme; b. per il materiale di riproduzione agamica:<br>cloni e insiemi definiti di cloni. |
| --- | --- |
| Provenienza | Luogo in cui si trova un popolamento d’alberi autoctono, cioè originario del posto, o uno non autoctono. |
| Regione di provenienza | a. in generale:<br>la regione o l’insieme di regioni con condizioni ecologiche simili in cui si trovano popolamenti di una determinata specie, sottospecie o varietà di alberi con caratteristiche fenotipiche o genetiche simili; per regioni di provenienza svizzere si intendono le regioni forestali secondo la statistica forestale svizzera; b. per il materiale di riproduzione proveniente da una piantagione da seme:<br>provenienza del materiale di base utilizzato per la piantagione in questione. |
| Piantagione da seme | Piantagione di cloni o loro discendenti selezionati con almeno 50 cloni, protetta contro impollinazioni indesiderate o disposta in modo da evitare o limitare tali impollinazioni e gestita allo scopo di produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili. |
| Materiale di riproduzione | a. Sementi:<br>strobili, infruttescenze, frutti e semi destinati alla produzione di piante; b. Parti di piante:<br>talee di ogni genere, margotte, radici e marze nonché altri tessuti vegetali destinati alla produzione di piante, esclusi i piantoni; c. Piante:<br>piante generate da seme o da parti di piante, piantoni e selvaggioni. |
| Materiale di riproduzione selezionato | Materiale di riproduzione ricavato da materiale di base che, secondo i criteri enunciati nell’allegato 2, appare appropriato alla moltiplicazione a causa della sua qualità e la cui discendenza non lascia prevedere alcuna proprietà pregiudizievole per il bosco. |
| Materiale di riproduzione controllato | Materiale di riproduzione ricavato da materiale di base i cui prodotti possiedono un’idoneità d’impiego migliore rispetto alle esigenze di cui nell’allegato 3, provata sperimentalmente. |
| Materiale di riproduzione d’origine accertata | Materiale di riproduzione che soddisfa le esigenze di cui nell’allegato 4: l’ubicazione del popolamento madre (comune, località, altitudine e esposizione) della specie di albero in questione è nota e registrata. |

## **Sezione 2:** Produzione e utilizzazione {#sec_2}
##### **Art. 3** Provenienza comprovata e certificato di provenienza {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--3}
1. La provenienza di un materiale di riproduzione forestale è ritenuta comprovata se si tratta di materiale selezionato, controllato o d’origine accertata.
2. Per il materiale di riproduzione forestale secondo il capoverso 1, l’autorità forestale cantonale competente rilascia un certificato di provenienza.

##### **Art. 4** Utilizzazione del materiale di riproduzione {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--4}
1. Il materiale di riproduzione forestale può essere utilizzato a scopi forestali soltanto se l’autorità forestale cantonale competente ne riconosce l’idoneità stazionale e se si tratta di:
a. materiale di riproduzione gamica o agamica di specie forestali elencate nell’allegato 1 la cui provenienza è comprovata conformemente all’articolo 3 capoverso 1;
b. materiale di riproduzione agamica controllato di pioppi di coltura.
2. Altri materiali di riproduzione forestale possono essere utilizzati a scopi forestali soltanto:
a. nell’ambito di esperimenti scientifici;
b. nell’ambito di lavori di selezione.
3. Il materiale di riproduzione forestale raccolto nel proprio bosco può essere utilizzato sul luogo di provenienza per il proprio fabbisogno.

##### **Art. 5** Catasto nazionale dei popolamenti madre (popolamenti da seme) {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--5}
1. L’Ufficio federale dell’ambiente[^5](Ufficio federale) tiene un catasto dei popolamenti madre nel quale è inventariato il materiale di base di provenienza comprovata destinato come materiale di riproduzione forestale.
2. Nel catasto il materiale di base è inventariato separatamente a seconda che si tratti di materiale di riproduzione forestale selezionato, controllato o d’origine accertata.

## **Sezione 3:** Importazione ed esportazione {#sec_3}
##### **Art. 6** Certificato ufficiale per l’importazione {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--6}
1. Chi intende importare materiale di riproduzione forestale deve presentare un certificato ufficiale conforme al modello che figura nell’allegato 5.
2. Può tuttavia bastare anche un altro certificato ufficiale, se vi figurano indicazioni equivalenti.

##### **Art. 7** Non rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 22 OFo {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--7}
Se c’è motivo di temere che l’utilizzazione di materiale di riproduzione forestale di una determinata provenienza possa avere, a causa delle sue caratteristiche genetiche, un influsso pregiudizievole sul bosco, l’Ufficio federale può non rilasciare l’autorizzazione all’importazione oppure rilasciarla a condizione che detto materiale di riproduzione forestale venga utilizzato soltanto in determinate regioni di provenienza svizzere.

##### **Art. 8** Registro delle merci degli importatori {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--8}
1. Il registro delle merci degli importatori deve permettere, in qualsiasi momento e in modo separato secondo i criteri di cui all’articolo 10 capoverso 1, una chiara visione per quanto concerne gli acquisti, le vendite e le scorte di materiale di riproduzione forestale.
2. I relativi documenti devono essere conservati, dopo la vendita, per cinque anni.

##### **Art. 9** Attestazione della provenienza per l’esportazione {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--9}
1. L’Ufficio federale verifica le indicazioni che figurano sui documenti d’esportazione che gli sono presentati e ne attesta l’esattezza.
2. L’attestazione dell’esattezza da parte dell’Ufficio federale presuppone che:
a. i documenti d’esportazione siano conformi al modello che figura nell’allegato 5 o corrispondano a un certificato equivalente; e che
b. il materiale di riproduzione forestale destinato all’esportazione o alla riesportazione soddisfi le esigenze di cui all’articolo 3 capoverso 1.

## **Sezione 4:** Gestione {#sec_4}
##### **Art. 10** Separazione del materiale di riproduzione {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--10}
1. Durante la raccolta, la lavorazione, il deposito, il trasporto e l’allevamento, il materiale di riproduzione forestale deve essere tenuto in partite separate secondo i criteri che seguono e designato in conseguenza:
a. la specie nonché, se del caso, la sottospecie, la varietà, il clone;
b. la categoria (materiale di riproduzione selezionato, controllato o d’origine accertata);
c. per il materiale di riproduzione selezionato e per quello d’origine accertata: il popolamento madre;
d. per il materiale di riproduzione controllato: il materiale di base;
e. il materiale di riproduzione autoctono o non autoctono;
f. per le sementi: l’anno della maturazione;
g. per le piante: la durata dell’allevamento nel vivaio come semenzale o trapianto.
2. La mescolanza di sementi è ammessa soltanto fra sementi della stessa categoria, della stessa regione di provenienza e di una determinata fascia di altitudine (400 metri per sementi provenienti da altitudini inferiori a 1200 metri sul livello del mare, 200 metri per sementi provenienti da altitudini pari o superiori a 1200 metri sul livello del mare). Nella miscela i differenti componenti devono essere in parti uguali. Per quanto concerne la designazione secondo il capoverso 1 lettere c e d, occorre indicare i popolamenti madre o i materiali di base utilizzati.
3. Se, derogando al capoverso 2, si mescolano sementi di diverse categorie, la miscela va designata come materiale di riproduzione d’origine accertata ai sensi del capoverso 1 lettera b.

##### **Art. 11** Registro delle merci degli essicatoi forestali {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--11}
1. Il registro delle merci degli essicatoi forestali pubblici e privati deve permettere, in qualsiasi momento e in modo separato secondo i criteri di cui all’articolo 10 capoverso 1, una chiara visione per quanto concerne:
a. le quantità di sementi prodotte nell’azienda o acquistate;
b. le quantità di sementi vendute;
c. le quantità di sementi utilizzate nell’azienda;
d. le scorte di sementi.
2. Tutti i documenti recanti iscrizioni ai sensi del capoverso 1 devono essere conservati, dopo la vendita, per cinque anni.

##### **Art. 12** Registro delle merci dei vivai forestali {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--12}
1. Il registro delle merci dei vivai forestali deve permettere, in qualsiasi momento e in modo separato secondo i criteri di cui all’articolo 10 capoverso 1, una chiara visione per quanto concerne:
a. gli acquisti e l’utilizzazione delle sementi;
b. le scorte di sementi;
c. una scheda di provenienza per ogni semente utilizzata nell’azienda nonché per i selvaggioni trapiantati e per i semenzali acquistati dalla quale si possa risalire alla provenienza e ad eventuali altre indicazioni sul popolamento madre, sugli alberi madre e sulla data della raccolta; al posto della scheda di provenienza può essere scelto un altro modo equivalente di registrazione;
d. una planimetria in grande scala del vivaio o di ogni sua parte con la ripartizione dei campi e delle aiuole destinate all’allevamento dei semenzali o ai trapianti, con l’iscrizione dell’occupazione durante l’anno (specie arborea, provenienza, quantità di sementi o numero delle piante, età delle piante); al posto della planimetria può essere scelto un altro modo equivalente di registrazione.
2. Tutti i documenti relativi alle aree destinate ai semenzali e ai trapianti nonché alla provenienza delle sementi devono essere conservati, dopo la vendita, per cinque anni.

##### **Art. 13** Designazione e imballaggio {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--13}
1. Nelle offerte, sulle merci e nelle fatture, il materiale di riproduzione forestale deve essere designato con le seguenti indicazioni:
a. i criteri secondo l’articolo 10 capoverso 1;
b. la denominazione botanica del materiale di riproduzione;
c. l’indicazione del fornitore;
d. la quantità;
e. per le sementi ricavate da piantagioni da seme e per le piante ottenute da tali sementi: la dicitura «materiale di riproduzione ricavato da una piantagione da seme».
2. Per le sementi destinate all’esportazione, occorrono le seguenti indicazioni supplementari:
a. il numero di germi vivi per chilogrammo di sementi;
b. la purezza;
c. la facoltà germinativa dei semi;
d. il peso di mille semi della partita di sementi;
e. eventualmente l’avvertenza che le sementi devono essere conservate in cella frigorifera.
3. Le merci o gli imballaggi devono essere muniti di un’etichetta adeguata oppure accompagnati da un certificato del fornitore. Per le merci destinate all’esportazione, il colore dell’etichetta è rispettivamente verde per il materiale di riproduzione selezionato, blu per il materiale di riproduzione controllato e giallo per il materiale di riproduzione d’origine accertata.
4. Per le sementi si devono utilizzare imballaggi chiusi, muniti di un dispositivo di chiusura tale da non essere più utilizzabile una volta aperto.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 14** Diritto previgente: abrogazione {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--14}
L’ordinanza del 22 ottobre 1956[^6]del Dipartimento federale dell’interno concernente il controllo della provenienza e dell’utilizzazione delle sementi forestali e delle piante forestali è abrogata.

##### **Art. 15** Entrata in vigore {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--15}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 1 cpv. 1 lett. a)
### Alberi forestali il cui materiale di riproduzione sottostà alla presente ordinanza {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--annex-1}
| | Denominazione botanica | Nome italiano |
| --- | --- | --- |
| Conifere: | Abies alba[^7] | abete bianco |
| | Larix sp. | |
| | *Larix decidua* [^8] | larice europeo |
| | *Larix kaempferi* | larice giapponese |
| | Picea abies* | abete rosso |
| | *Pinus sp.* | |
| | *Pinus cembra* | pino cembro |
| | *Pinus mugo* | pino mugo o montano |
| | *Pinus mugo mughus* | pino mugo |
| | *Pinus nigra* | pino nero |
| | *Pinus strobus* | pino strobo |
| | *Pinus sylvestris* * | pino silvestre |
| | Pseudotsuga menziesii | douglasia |
| Latifoglie: | Acer sp. | |
| | *Acer platanoides* | acero riccio |
| | *Acer pseudoplatanus* | acero di montagna |
| | Alnus sp. | |
| | *Alnus glutinosa* | ontano nero |
| | *Alnus incana* | ontano bianco |
| | *Alnus viridis* | ontano verde |
| | Betula sp. | |
| | *Betula pendula* | betulla bianca |
| | *Betula pubescens* | betulla pubescente |
| | Carpinus betulus | carpino bianco |
| | Castanea sativa* | castagno |
| | Fagus silvatica* | faggio |
| | Fraxinus excelsior | frassino comune |
| | Juglans sp. | |
| | *Juglans nigra* | noce nero |
| | *Juglans regia* | noce comune |
| | Ostrya carpinifolia | carpinello, carpino nero |
| | Populus sp. | |
| | *Populus alba* | pioppo bianco |
| | *Populus nigra* | pioppo nero |
| | *Populus tremula* | tremolo |
| | Prunus avium | ciliegio selvatico |
| | Quercus sp. | |
| | *Quercus petraea* * | rovere, quercia comune |
| | *Quercus pubescens* | quercia pubescente, roverella |
| | *Quercus robur* * | farnia, quercia peduncolata |
| | *Quercus rubra* | quercia rossa |
| | Robinia pseudoacacia | robinia |
| | Salix alba | salice bianco |
| | Sorbus sp. | |
| | *Sorbus aria* | farinaccio |
| | *Sorbus aucuparia* | sorbo selvatico, sorbo degli uccellatori |
| | *Sorbus torminalis* | ciaverdello, sorbezzolo |
| | Tilia sp. | |
| | *Tilia cordata* | tiglio riccio (selvatico) |
| | *Tilia platyphyllos* | tiglio d’estate |
| | Ulmus sp. | |
| | *Ulmus glabra* | olmo di montagna |
| | *Ulmus minor* | olmo campestre (comune) |
| * Specie costituenti popolamento; le altre specie della lista sono considerate specie singole. | | |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 2)
### Criteri da applicare alla selezione del materiale di base {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--annex-2}
#### **A.** Popolamenti {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--annex-2/lvl_A}
1. *Materiale di base:* preferibilmente sono ammessi come materiale di base i popolamenti autoctoni o i popolamenti non autoctoni che hanno già dato buona prova di sé.
2. *Ubicazione:* i popolamenti si trovano a una distanza sufficiente sia da popolamenti della stessa specie con caratteristiche negative sia da popolamenti di un’altra specie o varietà con i quali possono prodursi incroci. La distanza minima non deve essere inferiore a 300 metri. Il criterio dell’ubicazione assume particolare importanza quando i popolamenti circostanti non sono autoctoni.
3. *Omogeneità:* il popolamento presenta una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.
4. *Produzione massale:* la produzione massale è spesso il primo criterio di scelta; in tal caso il popolamento scelto deve superare i livelli di produzione medi riferiti a stazioni equivalenti.
5. *Qualità del legno:* anche la qualità del legno va considerata; in determinati casi può costituire il criterio determinante.
6. *Forma:* i popolamenti devono presentare caratteri morfologici particolarmente favorevoli soprattutto per quanto concerne il tronco, che deve essere il più diritto possibile, la disposizione e la finezza dei rami nonché la spalcatura naturale; gli assi doppi e le torsioni devono apparire raramente.
7. *Stato di salute e resistenza:* i popolamenti devono essere sani e offrire in stazione buona resistenza agli organismi nocivi e a condizioni climatiche sfavorevoli.
8. *Numero di alberi:* i popolamenti devono essere costituiti da uno o più gruppi di alberi, all’interno del quale o fra i quali ci siano sufficienti possibilità di fecondazione. Per evitare gli effetti negativi della riproduzione fra consanguinei, i popolamenti devono presentare un numero sufficiente di alberi e una superficie minima.
 Per le specie di alberi costituenti popolamento sono necessari almeno 100 potenziali alberi madre o una superficie ridotta (grado di copertura della specie considerata moltiplicato per la superficie totale del popolamento) di 100 are.
 Per le altre specie sono necessari almeno 25 potenziali alberi madre o una superficie ridotta di almeno 25 are.
9. *Età:* i popolamenti devono essere formati nella misura più larga possibile da alberi che hanno raggiunto un’età tale da permettere di apprezzare al meglio i criteri di cui sopra.

#### **B.** Piantagioni da seme {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--annex-2/lvl_B}
Le piantagioni da seme devono essere impiantate in modo tale che ci sia una garanzia sufficiente che le sementi che se ne ricaveranno presentino almeno le qualità genetiche medie del materiale di base dal quale proviene la piantagione da seme.

#### **C.** Cloni {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--annex-2/lvl_C}
1. Le cifre A.4, A.5, A.6, A.7 e A.9 del presente allegato sono applicabili per analogia.
2. I cloni devono poter essere identificati grazie ai loro caratteri distintivi.
3. L’idoneità dei cloni deve poggiare sull’esperienza o essere comprovata da esperimenti eseguiti su un arco sufficiente di tempo.
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 2)
### Criteri d’esame comparativo applicati al materiale di base destinato alla produzione di un «materiale di riproduzione controllato» {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--annex-3}
Per il presente allegato valgono le disposizioni dell’allegato 1 della seconda direttiva 75/445 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1975 che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione[^9].
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 2)
### Criteri applicabili al materiale di riproduzione d’origine accertata {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--annex-4}
Per le specie costituenti popolamento ai sensi dell’allegato 1 sono necessari almeno 25 potenziali alberi madre o una superficie ridotta (grado di copertura della specie considerata moltiplicato per la superficie totale del popolamento) di 25 are.

Per le altre specie ai sensi dell’allegato 1 sono necessari almeno 10 potenziali alberi madre.
##### **Allegato 5** {#annex_5}
(art. 6 cpv. 1 e 9 cpv. 2)
### Certificato di provenienza {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--921.552.1--annex-5}
| | | N. | |
| --- | --- | --- | --- |
| (Paese) | | | |
| Con il presente certificato si attesta che il materiale di riproduzione forestale descritto in appresso è stato controllato dai servizi competenti e che, sulla base delle constatazioni fatte e dei documenti presentati, corrisponde alle indicazioni che seguono: | | | |
| 1. Natura del prodotto: sementi/parti di piante/piante (*) | | | |
| 2. Specie, sottospecie, varietà, clone (*): | | | |
| a) denominazione comune: | | | |
| b) denominazione botanica: | | | |
| 3. Categoria: materiale di riproduzione selezionato/materiale di riproduzione controllato/materiale di riproduzione d’origine accertata (*) | | | |
| 4. a) Regione di provenienza, rispettivamente provenienza, per il materiale di riproduzione selezionato/materiale di riproduzione d’origine accertata (*): | | | |
| b) Materiale di base, per il materiale di riproduzione controllato: | | | |
| c) Autoctono/introdotto da: (origine)/ignota (*) | | | |
| 5. Natura del materiale di base: popolamento/cloni/piantagione da seme (*) | | | |
| 6. a) Anno di maturità per le sementi: | | | |
| b) Durata dell’allevamento in vivaio come semenzale/pianta riprodotta agamicamente/trapianto (*): | | | |
| 7. Quantità: | | | |
| 8. Numero e descrizione dei colli: | | | |
| 9. Contrassegno dei colli: | | | |
| 10. Ulteriori indicazioni: | | | |
| | | | 19 |
| | (Luogo e data) | | |
| (Timbro) | (Firma) | | |
| (*) Cancellare le indicazioni non conformi. | | | |

[^1]: RS  **921.01**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. III dell’O del DEFR e del DATEC del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU  **2020**  3073).
[^3]: RS  **916.20**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. III dell’O del DEFR e del DATEC del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU  **2020**  3073).
[^5]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU  **2004**  4937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^6]: [RU  **1956**  1593]
[^7]: Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, N. L 196 del 26.7.75, p. 20–22. Il testo di queste prescrizioni può essere chiesto presso l’Ufficio federale dell’ambiente, 3003 Berna.
[^8]: Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, N. L 196 del 26.7.75, p. 20–22. Il testo di queste prescrizioni può essere chiesto presso l’Ufficio federale dell’ambiente, 3003 Berna.
[^9]: Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, N. L 196 del 26.7.75, p. 20-22. Il testo di queste prescrizioni può essere chiesto presso l’Ufficio federale dell’ambiente, 3003 Berna.